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D.LGS. AMMORTIZZATORI SOCIALI – LA NASPI (slides aggiornate al )

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Presentazione sul tema: "D.LGS. AMMORTIZZATORI SOCIALI – LA NASPI (slides aggiornate al )"— Transcript della presentazione:

1 avv. Alberto Guariso guariso@studiodirittielavoro.it
D.LGS. AMMORTIZZATORI SOCIALI – LA NASPI (slides aggiornate al ) avv. Alberto Guariso

2 La nuova Naspi: destinatari e decorrenza – artt. 1 e 2
La Naspi è la nuova indennità mensile di disoccupazione. Verrà erogata per gli eventi di disoccupazione involontaria che si verificheranno a decorrere dal Sostituisce ASPI e MINIASPI introdotte dalla legge Fornero. Destinatari : tutti i lavoratori subordinati ad eccezione dei dipendenti a tempo indeterminato delle PP.AA. e degli operai agricoli.

3 La nuova Naspi: requisiti – art. 3
Perdita involontaria dell’occupazione e quindi in caso di : Licenziamento Dimissioni per giusta causa Risoluzione consensuale del rapporto ex art. 7 L cioè la risoluzione in esito al tentativo obbligatorio di conciliazione cui sono tenuti i datori di lavoro soggetti alla stabilità reale che intendano procedere ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Poiché l’art. 7 cit. è abrogato per i lavoratori assunti dopo il , questi lavoratori NON potranno fare risoluzioni consensuali e godere della NASPI.

4 Segue: Devono inoltre sussistere congiuntamente i 2 seguenti requisiti: Almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni antecedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi antecedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

5 La nuova NASPI: la misura – art.4
Va fatto il seguente calcolo : retribuzione imponibile totale degli ultimi 4 anni diviso numero di settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni uguale retribuzione media imponibile settimanale x 4,33 = retr.media mensile Retr.media mensile inferiore o uguale a 1195,00 € - --> NASPI 75% della retr.media mensile. Es: Retrib.1.100,00 = Naspi 825,00 Retr.media mensile superiore a 1195,00 € ---> NASPI 75% di 1195,00 € + 25% della differenza tra retr.media mensile e 1195,00 €. Es: Retrib ,00 € = Naspi 896,25 (1.195,00 x 75%) ,25 (805,00 x 25%) = 1.097,50 €

6 Segue: la misura In ogni caso la Naspi non può mai superare l’importo mensile di 1.300,00 €. La Naspi diminuisce del 3% al mese a partire dal quarto di erogazione. Esempi: Naspi iniziale di € 825,00, al 24^ mese (termine ultimo) sarà di € 435,17 Naspi iniziale di € 1,097,50, al 24^ mese sarà di 578,64 €

7 La nuova NASPI : durata – art.5
La NASPI è erogata per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei 4 anni antecedenti l’evento di disoccupazione (quindi al massimo 2 anni) Quindi: Se ho lavorato più di 4 anni, ho comunque non più di 2 anni di Naspi (104 sett.); se ho lavorato 80 settimane, ho 40 settimane di Naspi. Per gli eventi di disoccupazione che cominciano dal gennaio 2017 la durata massima della NASPI è di 78 settimane (non più 104). Ai fini della durata della Naspi, «non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione»

8 La nuova NASPI: compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato - art. 9
Un rapporto di lavoro fino a 6 mesi è sempre consentito: NASPI viene sospesa e riprende a decorrere dopo la fine del rapporto. In caso di rapporto di lavoro di più di 6 mesi : si mantiene la NASPI se il reddito di lavoro è inferiore a euro/anno, ma l’importo NASPI è riproporzionato Se il lavoratore ha due part-time e ne perde uno ha diritto alla NASPI riproporzionata se con l’altro lavoro non supera il limite di reddito di euro/anno

9 La nuova NASPI: compatibilità con il lavoro autonomo - art. 10
Se il lavoratore intraprende un’attività di lavoro autonomo e non supera il reddito di euro/anno ha diritto alla NASPI riproporzionata Sia per l’autonomo che per il subordinato il riproporzionamento avviene così: la riduzione della Naspi è pari all’80% del reddito che si prevede per l’attività intrapresa (autonoma o subordinata), rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio della nuova attività e la data in cui termina il periodo di godimento della Naspi o, se antecedente, il 31 dicembre dell’anno in corso.


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