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Spesso ci troviamo a dovere spiegare a ditte artigiane ed anche ai nostri committenti che cos’è il DURC. Prendiamo spunto da una circolare BIOIKOS per.

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Presentazione sul tema: "Spesso ci troviamo a dovere spiegare a ditte artigiane ed anche ai nostri committenti che cos’è il DURC. Prendiamo spunto da una circolare BIOIKOS per."— Transcript della presentazione:

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3 Spesso ci troviamo a dovere spiegare a ditte artigiane ed anche ai nostri committenti che cos’è il DURC. Prendiamo spunto da una circolare BIOIKOS per spiegare meglio di cosa si tratta. PRATELLO 90 srl è sempre comunque a disposizione per qualsiasi attività di consulenza. carla angeloni michele mantovani

4 DURC = DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA Sulla G.U. n. 279 del 30.11.2007 è stato pubblicato il Decr. Min. Lavoro 24.10.2007, recante “Documento unico di regolarità contributiva”. Il provvedimento, che entrerà in vigore dal prossimo 30.12.2007, che estende l’obbligo dle Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) a tutti i settori di attività, dopo la sperimentazione già in vigore in agricolture e nell’edilizia. Il DURC è già operante per il settore dell’edilizia, sia in occasione di appalti pubblici, di opere, servizi e forniture pubblici, che nell’edilizia privata ai fini del rilascio delle licenze amministrative, ai sensi dell’art. 1, comma 1176, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007). Pertanto il DURC è richiesto a tutti i datori di lavoro (anche ai lavoratori autonomi) delle aziende appaltatrici che svolgono la loro attività presso committente o per conto del committente, ai fini dell’utilizzo dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall’ordinamento, nonché ai fini del godimento di qui benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria. Le aziende si troveranno quindi nella condizione di dover richiedere il DURC alle aziende appaltatrici e di dover produrre il DURC se aziende appaltatrici. L’art. 2 precisa che il DURC è rilasciato dall’INPS o dall’INAIL e, previa apposita convenzione con i predetti Enti, dagli altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, mentre per i datori di lavoro dell’edilizia il DURC ovvero ogni altra certificazione di regolarità contributiva sono rilasciati anche, previa convenzione, dalle Casse edili.

5 Per quanto riguarda la regolarità contributiva, questa ricorre in presenza dei seguenti requisiti: correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici; corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti; inesistenza di inadempienza in atto; richiesta di rateizzazione per la quale l’Istituto competente abbia espresso parere favorevole; sospensioni dei pagamenti per la quale sia stato documentato il credito. Per quanto riguarda invece specificatamente la regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile, questa è subordinata a : versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all’ultimo mese per il quale è scaduto l’obbligo di versamento all’atto della richiesta di certificazione; dichiarazione nella denuncia alla Cassa edile, per ciascun operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore a quello contrattuale, specificando le causali di assenza; richiesta di rateizzazione per la quale la Cassa competente abbia espresso parere favorevole. Validità del DURC L’art. 7 del decreto in oggetto, dispone che ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive previste dall. 1, il DURC ha validità mensile, mentre nel solo settore degli appalti privati il DURC ha validità trimestrale (art. 39-septies, L. 51/2006). Si ringrazia BIOIKOS per la velocità degli aggiornamenti che divulghiamo volentieri nell’interesse di tutti i lavoratori carla angeloni michele mantovani

6 Commento all’art. 9 del Decr. Min. del Lavoro del 24/10/2007 a cura del Dott. Gaetano Trezza Tra le novità inoltrate dal Decreto del Min. del Lavoro 24/10/2007 relativamente al “DURC” in questo breve commento si vuole evidenziare la norma introdotta dall’ art. 9 del Decreto. Tale norma di fatto introduce nel DURC oltre alla certificazione sulla regolarità contributiva anche una certificazione di rispetto delle norme sulla sicurezza. È evidente che è stata intenzione del legislatore, quella di introdurre un ulteriore norma, per ridurre la presenza dagli appalti pubblici e/o privati e nei cantieri edili delle imprese che abbiano una pendenza di tipo amministrativo o una di tipo giurisdizionale in materia di sicurezza. Il DURC è un documento obbligatorio introdotto nella legislazione nazionale dal 21/04/2004, e la sua funzione prima del D.M. Lav. del 24/10/2007 era solo quella di combattere il fenomeno del lavoro sommerso (lavoro nero). In effetti alle imprese che non erano in regola con i contributi previdenziali e assicurativi nei confronti dei lavoratori, non veniva rilasciato il DURC, veniva elevata una sanzione amministrativa e chiesto di saldare il contenzioso in essere. Questo sistema consentiva alle imprese, una volta pagato il contenzioso amministrativo con gli Enti e con lo Stato, di ricevere il DURC nei tempi previsti per legge (30giorni). Quindi, fino ad oggi il documento serviva sostanzialmente a dare evidenza di imprese con lavoratori non regolari, ma non impediva alle imprese di poter continuare a lavorare.

7 La modifica importante introdotta all’art. 9 del D.M. Lavoro 24/10/2007 al DURC è stata quella di legare i reati in materia di sicurezza ad un documento che prima era solo di tipo amministrativo, dando quindi maggiore forza e importanza al documento stesso. Nel Decreto in oggetto in una tabella allegata, sono indicate una serie di infrazioni che sono state classificate secondo un ordine che prevede per i reati più gravi la sospensione della emissione del documento (DURC) da 24 mesi a 18 mesi, per reati meno gravi da 12 mesi a 8 mesi, per gli altri da 6 mesi a 3 mesi. Con questo sistema di controllo incrociato tra informazioni amministrative ed infrazioni e reati giurisdizionali, il DURC è diventato una specie di “certificato penale” dell’impresa e/o del lavoratore autonomo ed è quindi quello sbarramento ai lavori pubblici e privati, che occorreva per fare giustizia tra imprese “oneste” ed imprese “sleali” meno attente ai temi della sicurezza e del lavoro sommerso. Di certo questo Decreto non sarà bene accolto tra chi in questi anni ha potuto fare la differenza nei costi di gestione dell’impresa potendo speculare sui costi per la sicurezza, pertanto ci attendiamo che quanto prima, con l’attuazione di questo Decreto, in vigore dal 30/12/2007, si potrà far nascere un meccanismo virtuoso che sarà premiante per le imprese che trattano i dipendenti in modo regolare e lavorano in sicurezza. gaetano trezza


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