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PubblicatoElettra Motta Modificato 9 anni fa
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7 IL SISTEMA DELLA REGOLAMENTAZIONE Management dell'informazione e della comunicazione aziendale – DIRITTO PUBBLICO - M. LI VOLTI 2014
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1.IL REGOLAMENTO 2.PER AUTORITA(GOVERNATIVI, MINISTERIALI INTERMINISTERIALI) – FORME E DISCIPLINA 3.PER CONTENUTO (ESECUZIONE, ATTUAZIONE, INDIPENDENTI) 4.DELEGIFICAZIONE, DEREGULATION E SEMPLIFICAZIONE m. li volti 2014 INDICE DEGLI ARGOMENTI
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Il REGOLAMENTO M. Li Volti 2014 FONTI SECONDARIE DI DIRITTO PUBBLICO DI DIVERSA NATURA
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REGOLAMENTI AMMINISTRATIVI Atti formalmente amministrativi e sostanzialmente NORMATIVI Promananti da un' Autorità amministratuvca Potere trasversale di tutte le PPAA
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REGOLAMENTI GOVERNATIVI REGOLAMENTI DELL'ESECUTIVO (- ART. 87 COMMA 5 COST.)
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TIPI DI REGOLAMENTI (ART. 17 L. 400/88) DI ESECUZIONE DI LEGGI E/O DECRETI LEGISLATIVI E/O DI REGOLAMENTI COMUNITARI NORME DI DETTAGLIO CHE RENDONO LA NORMA REGOLATA CONCRETAMENTE ESEGUIBILE SONO GLI UNICI CHE POSSONO ESSERE ADOTTATI ANCHE IN MATERIE COPERTE DA RISERVA ASSOLUTA DI LEGGE (se di stretta esecuzione) NON HANNO POTERE INNOVATIVO
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TIPI DI REGOLAMENTI (ART. 17 L. 400/88) DI ATTUAZIONE (O INTEGRATIVI) di leggi e/o decreti legislativi contenenti norme di principio. completano i principi generali fissati dalla legislazione primaria (parte della dottrina riconduce tale tipologia di regolamenti nell'alveo dei regolamenti d'esecuzione, mentre, altra parte della dottrina, li ricomprende nell'ambito dei regolamenti indipendenti, la giurisprudenza ne ravvisa, invece, un tertium genus sul rilievo della loro capacità, assente nei regolamenti d'esecuzione, di innovare l'ordinamento giuridico non compiutamente disciplinato dalla fonte primaria)
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TIPI DI REGOLAMENTI (ART. 17 L. 400/88) INDIPENDENTI nella materie in cui manca la disciplina da parte di leggi o atti aventi forza di legge escluse materie coperte da riserva di legge assoluta. Sono secondari nella forma, ma primari nella sostanza (la dottrina dubita sulla sua costituzionalità evidenziando il rischio di creazione artificiosa di "nuove materie" da disciplinare in via regolamentare in difetto di un'esplicita norma attributiva di potere; si è replicato che, nei fatti, non sussistono campi dove vi sia la totale assenza della normazione primaria anche in considerazione dell'applicazione del meccanismo dell'analogia juris dell'art. 12 delle preleggi)
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TIPI DI REGOLAMENTI (ART. 17 L. 400/88) ORGANIZZAZIONE Per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici ('art. 97 Cost) ES: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62:»Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» (GU n.129 del 4-6-2013 ).
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TIPI DI REGOLAMENTI (ART. 17 L. 400/88) DELEGATI (di delegificazione) sono diretti, in materia non coperte da riserva assoluta di legge, ad incidere anche su norme di rango sovraordinato (abrogandole o derogandole) grazie alla "forza" loro conferita dalla norma, di rango legislativo, delegante l'effetto di abrogazione o derogatorio si produce in via differita solo al momento in cui venga concretamente adottato il regolamento delegato. La legge delegante deve, stabilire i criteri e l'ambito dell'esercizio del potere regolamentare
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PROCEDIMENTO (art. 17) di emanazione dei regolamenti governativi INIZIATIVA. Proposta di uno o più ministri ISTRUTTORIA. Parere del CDS entro 45 giorni (obbligatorio ma non vincolante, nella relazione i motivi del discostamento) DELIBERATIVA: Deliberazione del CDM Emanazione con DPR (art. 87 c. 5 Cost.) INTEGRATIVA DELL'EFFICACIA:Visto e registrazione Corte dei Conti Pubblicazione nella GU
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PROCEDIMENTO (art. 17) di emanazione dei regolamenti governativi 90GG CONSIGLIO DEI MINISTRI ( DELIBERAZIONE SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO) CONSIGLIO DI STATO (PARERE) PARLAMENTO (parere dell Commissioni se previsto) CONSIGLIO DEI MINISTRI Deliberazione del regolamento) Visto e registrazione Corte dei Conti Gazzetta Ufficiale DPR
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REGOLAMENTI DI COMPETENZA DI UNO O PIU' MINISTRI MINISTERIALI INTERMINISTERIALI
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PROCEDIMENTO (art. 17) di emanazione dei regolamenti ministeriali –INIZIATIVA. Ministro/i competente/i –ISTRUTTORIA. Parere del CDS (obbligatorio ma non vincolante,) –Comunicati al PDC che può sospendere e provocare una deliberazione del CDM – Emanazione con DM – INTEGRATIVA DELL'EFFICACIA:Visto e registrazione Corte dei Conti –Pubblicazione nella GU
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PROCEDIMENTO (art. 17) di emanazione dei regolamenti governativi MINISTRO/I ( DELIBERAZIONE SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO) CONSIGLIO DI STATO (PARERE) DELIBERAZION E DEL CDM (eventuale) PRESIDENTE DEL CDM Visto e registrazione Corte dei Conti Gazzetta Ufficiale DM/INTE RM
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Sulla vacatio legis E’ RIMESSA AL TITOLARE DELLA POTESTA’ REGOLAMENTARE STABILIRE UN TERMINE DI VACATIO DIVERSO DA QUELLO ORDINARIO DI 15 GIORNI (art. 10 Preleggi)
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DELEGIFICAZIONE/DEREGULATION/SE MPLIFICAZIONE la legge AUTORIZZA il regolamento a trattare su materie in precedenza disciplinate dalla legge. all'autorizzazione si accompagna L'ABROGAZIONE dlle norme legislative vigenti La legge AFFIDA alla disciplina privata determinate materie, abrogando interi settori normativi SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA: riduzione dei procedimenti (L. 241/90)
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