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I presidi antiriciclaggio nel settore degli appalti
Michele Pisani Responsabile Servizio Antiriciclaggio Gruppo Banca popolare dell’Emilia Romagna Reggio Emilia, 12 dicembre 2014
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Adeguata verifica della clientela
L’adeguata verifica è il processo attraverso il quale l’intermediario conosce i propri clienti. Tale processo è “adeguato” se e in quanto proporzionato, per portata e contenuti, al rischio di riciclaggio associato ai profili soggettivi ed operativi degli stessi clienti. I contenuti essenziali del processo di adeguata verifica si sostanziano in: Identificare il cliente e la sua identità; Identificare l’eventuale titolare effettivo e la sua identità; Ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo; Svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo stesso o della prestazione professionale.
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Adeguata verifica della clientela
Qualora insorgano dei dubbi circa la veridicità delle informazioni fornite dal cliente, ovvero lo stesso si rifiuti di fornirle, scattano gli obblighi di: astensione (art. 23 D.Lgs. 231/07); di segnalazione di operazione sospetta alla UIF (art. 41 D.Lgs. 231/07), ove ne ricorrano i presupposti . Tale processo di monitoraggio e valutazione della coerenza tra le caratteristiche del cliente e l’operatività effettivamente svolta deve essere svolto nel continuo.
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Legge 13 agosto 2010, n. 136 «Appalti pubblici»
La L. 136/2010 costituisce la normativa di riferimento in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, al fine di contrastare la criminalità organizzata e le infiltrazioni malavitose nelle commesse pubbliche. La normativa poggia in larga misura sul concetto di «filiera delle imprese», relativamente al quale è necessario uno sforzo di individuazione di un perimetro definito, secondo il criterio della stretta dipendenza funzionale della prestazione oggetto del subcontratto rispetto a quella dell’appalto principale (c.d. «filiera rilevante»),
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Legge 13 agosto 2010, n. 136 «Appalti pubblici»
Gli adempimenti principali previsti dalla normativa sono i seguenti: utilizzo di conti correnti bancari o postali DEDICATI alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva (un conto può essere utilizzato per più appalti); utilizzo di operazioni esclusivamente mediante lo strumento dei BONIFICI ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (es. RI.BA.); 3. indicazione, nelle operazioni di pagamento relative ad ogni transazione, del Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio, del Codice Unico di Progetto (CUP). Gli adempimenti di cui sopra valgono anche nei rapporti con i subappaltatori e subcontraenti rientranti nella filiera dell’appalto.
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Legge 13 agosto 2010, n. 136 «Appalti pubblici»
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha richiamato gli intermediari a valutare con la massima attenzione l’operatività appoggiata sui conti dedicati (in via anche non esclusiva) agli appalti pubblici, al fine di rilevare eventuali operazioni sospette ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. 231/07. In particolare, nel quadro della prevenzione del riciclaggio, assume particolare rilievo il fenomeno degli abusi nell’erogazione e nella gestione dei finanziamenti pubblici alle imprese, nel cui ambito possono realizzarsi le condizioni per turbative di mercato a danno degli operatori economici corretti, condizionamenti nelle scelte degli Enti ed organismi pubblici, infiltrazioni della criminalità organizzata. Al fine di agevolare le dipendenze nell’attività di monitoraggio nel continuo dei rapporti dedicati agli appalti pubblici, sono stati sviluppati una serie di strumenti di controllo finalizzati a: identificare i rapporti continuativi non correttamente dichiarati come tali dal cliente; verificare la coerenza complessiva della movimentazione di quelli, al contrario, correttamente identificati come tali.
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