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Il design: la tutela nella prassi

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Presentazione sul tema: "Il design: la tutela nella prassi"— Transcript della presentazione:

1 Il design: la tutela nella prassi
Avv. Luigi Goglia Il design: la tutela nella prassi

2 I titoli di protezione Il modello nazionale italiano
Competente per la registrazione: UIBM, Roma Il modello internazionale Competente per la registrazione: WIPO, Ginevra Il modello comunitario: Competente per la registrazione: UAMI Alicante Il diritto d’autore: (“LdA”, legge 633/41) i prodotti di design che abbiano “carattere creativo e valore artistico” sono tutelati dal momento della loro creazione fino a 70 anni dopo la morte del loro autore.

3 Oggetto di registrazione
l'aspetto dell'intero prodotto o parte del prodotto che risulta, in particolare, dalle: caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.

4 Presupposti della registrazione a)
Novità Nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla: data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

5 Divulgazione reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo, ovvero se è stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attività commerciale, prima della domanda o priorità rivendicata non si considera reso accessibile al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza. GRACE PERIOD non si considera reso accessibile al pubblico se divulgato dall'autore o dal suo avente causa oppure da un qualsiasi terzo in virtù di informazioni o di atti compiuti dall'autore o dal suo avente causa nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi la priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima Nessuna divulgazione se reso accessibile al pubblico nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda o la data di priorità, se ciò risulti da un abuso commesso nei confronti dell'autore o del suo avente causa. TUTELA FIERISTICA Non è presa altresì in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni. Tale principio è stato abrogato dall'articolo 19 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

6 Presupposti della registrazione b)
Carattere individuale l'impressione generale suscitata nell'utilizzatore informato differisce da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima: - della data di presentazione della domanda di registrazione o - prima della data di priorità rivendicata Nell'accertare il carattere individuale si prende in considerazione il margine di libertà

7 Diritti conferiti dal disegno o modello italiano
La registrazione conferisce il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza consenso del titolare. Costituiscono in particolare atti di utilizzazione: la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa. Nel determinare l'estensione della protezione si tiene conto del margine di libertà dell'autore nella realizzazione del disegno o modello. Durata: cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Proroghe: possibili fino ad un massimo di venticinque anni

8 Un esempio di violazione di un modello
Modello prodotto della resistente

9 Un esempio di una violazione di un diritto d’autore
Originale Violazione

10 La tutela del design industriale cumulo di tutela
Diritto d’autore oppure modello industriale ?

11 Differenze tra modello registrato e diritto d’autore
Il livello di creatività necessario per il modello registrato è inferiore a quello richiesto dal diritto d’autore ma anche la durata massima di 25 anni è inferiore alla durata di 70 anni dalla morte dall’autore La tutela conferita dal modello non si estende a qualunque rielaborazione ma solo a quelle che producano la medesima “impressione generale”.

12 Lo sviluppo della tutela autoristica
Una volta: requisito della «scindibilità» e tutela per 70 anni dopo la morte dell’autore I tribunali negavano quasi sempre che un prodotto di design possedesse il requisito della scindibilità Si sviluppò un intero settore specializzato a produrre copie dei prodotti di industrial design altrui.

13 La Direttiva 98/71/CE Art. 17: invito all’Italia di abolire il requisito della «scindibilità» La risposta del Governo Italiano: d. lgs. 95/2001 che entrò in vigore il 19 aprile 2001. Ora tutte “le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico” (art. 2 co. 1 n. 10 LdA) godono della tutela di diritto d’autore. Nessun dubbio sulla tutelabilità autoristica dell’industrial design fino a 70 anni p.m.a.

14 La reazione dell’industria specializzata e la risposta del governo italiano
Sotto la pressione dell’industria specializzata arrivano due limitazioni del diritto d’autore: D. lgs. 164/2001 Legge 273/2002.

15 Le imitazioni introdotte dal d.lgs. 164/2001 e dalla legge 273/2002
la tutela autoristica del design non opera, per un periodo di dieci anni dal 19 aprile 2001 per chi, prima di tale data, aveva “intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio”. Conseguenza: possibilità per l’industria specializzata di smaltire le scorte! Limitazione della durata del diritto d’autore a 25 anni p.m.a.

16 La risposta dell’UE Procedura d’infrazione (n del 2005) avviata dalla Commissione Europea (CE) in quanto «la direttiva 98/71/CE non contiene nessuna norma che possa consentire una moratoria della tutela d’autore per le opere di disegno industriale». Compromesso: l’Italia si impegna a riportare a settant’anni la durata della tutela autoristica concessa alle opere del disegno industriale; eliminare la moratoria decennale.

17 L’ «attuazione» del governo italiano del compromesso
Elevazione da 25 a 70 anni della tutela autoristica (Art. 4 comma 4 lett. a) D.l. 10/2007 Tuttavia, contemporaneamente Ampliamento della moratoria: Esenzione di tutela per tutti i prodotti che “erano oppure erano divenuti di pubblico dominio” anteriormente al 19 aprile 2001. Quindi: Eliminazione della limitazione a dieci anni Eliminazione della previa limitazione soggettiva alle persone che avevano intrapreso la produzione prima del 19 aprile 2001.

18 Pezzi di ricambio

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23 Ancora sui modelli

24 Modello pentola Alessi

25 Modello Fissler in dedotta contraffazione

26 Il modello e il marchio

27 Trib.Bologna,

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