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PubblicatoTonio Bettini Modificato 9 anni fa
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Il nuovo diritto societario IL PROCESSO SOCIETARIO D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5 Correzioni CdM del 27.11.2003 e CdM del 29.01.04
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I PRINCIPI ISPIRATORI Linee della riforma Art.12 L. 3.10.01 n.366 Giudizio sommario Facoltatività del giudizio Semplificazione procedimento Procedimenti camerali
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SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO zConcentrazione dei termini del procedimento zRiduzione dei termini medesimi
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FACOLTATIVITA’ DEL GIUDIZIO zIn relazione ai procedimenti cautelari, viene introdotta la facoltatitività dell’instaurazione del giudizio di merito zSe non viene instaurato il giudizio di merito il provvedimento cautelare non perde efficacia zSe il giudizio di merito si estingue, parimenti, il provvedimento cautelare non perde efficacia zIl Giudice pronuncia SEMPRE sulle spese
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GIUDIZIO SOMMARIO zViene introdotto un giudizio sommario del tutto nuovo zNon ha naturale cautelare zE’ improntato a particolare celerità zE’ reso nel pieno rispetto del contraddittorio zPuò dare luogo ad una successiva fase a cognizione piena
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PROCEDIMENTI CAMERALI zVi è una sostanziale modifica di tutta la disciplina dei procedimenti camerali zViene introdotta una prima differenziazione tra procedimenti contenziosi e non contenziosi zUna seconda differenza tra procedimenti unilaterali e plurilaterali
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Tribunale in composizione collegiale: zRapporti societari (anche società di fatto) zAccertamento, costituzione, modificazione o estinzione di un rapporto societario zAzioni di responsabilità contro organi amministrativi e di controllo, liquidatori e direttori generali delle società, delle mutue assicuratrici, delle società cooperative e del soggetto incaricato della revisione contabile da chiunque promosse
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Tribunale in composizione collegiale: zTrasferimento delle partecipazioni sociali, nonché ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti zPatti parasociali e accordi di collaborazione di cui all’art.2341 - bis, ultimo comma c.c.
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Tribunale in composizione collegiale: zRapporti in materia di intermediazione mobiliare da chiunque gestita, fondi investimento, gestione collettiva del risparmio, prodotti finanziari e cartolarizzazione dei crediti zMaterie di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385, ( Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) quando la controversia è promossa banca contro banca ovvero da o contro associazioni rappresentative di consumatori o camere di commercio zCredito per le opere pubbliche
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Tribunale in composizione monocratica: zMaterie di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385, quando la relativa controversia è promossa da una banca nei confronti di altra banca ovvero da o contro associazioni rappresentative di consumatori o camere di commercio
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LE ECCEZIONI Rimangono di competenza della Corte di Appello: zRapporti e vicende di cui all’art. 145 del D.Lgs. N. 385/93 (procedura sanzionatoria ad istanza della Banca di Italia resa con decreto dal Ministero del Tesoro contro persone – banche o società) zRapporti e vicende di cui all’art. 195 del D.Lgs. N. 58/98 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 – procedura sanzionatoria: B.I. o Consob)
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Attore: zAtto di citazione zMemoria di replica zUlteriori repliche Gli atti di cui dispone
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Convenuto: - Comparsa di risposta - Eventuale seconda memoria Gli atti di cui dispone - Eventuali memorie di controreplica
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contenuto atto di citazione zelementi di cui all’art. 163, nn.1-6, c.p.c. zindicazione indirizzo e-mail e numero di fax ztermine al convenuto per notificare la propria comparsa non inferiore a 60 giorni z tutti i termini possono essere ridotti alla metà con provvedimento ex art. 163 bis comma 2 c.p.c.
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Riduzione dei termini I termini sono ridotti alla metà nel caso di opposizione a norma dell’art. 645 c.p.c. z Ciascuna delle parti, al momento della costituzione (o anche successivamente) può chiedere con ricorso che sia designato il magistrato per l’adozione – previa convocazione delle parti – dei provvedimenti di cui agli artt. 648 e 649 c.p.c.
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contenuto comparsa di risposta il convenuto deve zproporre tutte le sue difese zprendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda zindicare i mezzi di prova ed i documenti prodotti zse lo ritiene, proporre domande riconvenzionali dichiarare di volere chiamare in causa i terzi zindicare n° di fax ed indirizzo e-mail zformulare le conclusioni zfissare all’attore un termine non inferiore a 30 giorni per la eventuale replica. zin assenza di termine il termine è 30 giorni.
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Contenuto memorie di replica dell’attore: zPuò precisare le domande e le conclusioni già proposte zA PENA DI DECADENZA può proporre nuove domande od eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese altrui zA PENA DI DECADENZA può dichiarare che intende chiamare un terzo ai sensi dell’art. 106 c.p.c. zPuò depositare nuovi documenti in cancelleria o formulare nuove richieste istruttorie zDeve assegnare termine al convenuto per notificare la propria comparsa non inferiore a 20 giorni o, in caso di riconvenzionale, 30 giorni.
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CHIAMATA DI TERZO L’ATTORE NOTIFICA AL TERZO L’ATTO DI CITAZIONE AI SENSI DELL’ART. 2 IL CONVENUTO, SE DICHIARA DI VOLERE CHIAMARE IN CAUSA IL TERZO, GLI DEVE NOTIFICARE L’ATTO DI CITAZIONE SEMPRE A NORMA DELL’ART. 2
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Contenuto seconda memoria del convenuto: - Eventuale indicazione di nuovi documenti z- Eventuali nuove richieste istruttorie z - A pena di decadenza le eccezioni non rilevabili d’ufficio che siano conseguenza delle nuove domande o eccezioni proposte dall’attore
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ULTERIORI REPLICHE 1 Il convenuto: z o notifica istanza di fissazione dell’udienza; z o notifica, e poi deposita in Cancelleria, una 2° memoria difensiva con l’indicazione di nuovi documenti o richieste istruttorie ed assegna un altro termine non inferiore a 20 (16) giorni all’attore per una sua controreplica.
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ULTERIORI REPLICHE 2 L’attore: z o notifica istanza di fissazione dell’udienza; z o notifica, e poi deposita in Cancelleria una ulteriore memoria difensiva con l’indicazione di nuovi documenti o richieste istruttorie ed assegna un altro termine non inferiore a 20 (16) giorni al convenuto per una sua ulteriore replica.
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ULTERIORI REPLICHE 3 Sia l’attore che il convenuto: zpossono notificare istanza di fissazione dell’udienza zpossono notificare ulteriore memoria assegnando un altro termine non inferiore a 20 (8) giorni.
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Attore e Convenuto: comunque entro 80 giorni dalla notifica della prima memoria di controreplica del convenuto, è consentito lo scambio di ulteriori memorie tra le parti
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IN QUESTE ULTERIORI MEMORIE Le parti possono proporre e svolgere tutte le attività ancora loro consentite secondo il regime delle preclusioni processuali.
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FINALMENTE LA FASE DELL’ISTRUTTORIA PRE-DIBATTIMENTALE E’ FINITAAA!
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L’INCROCIO DEI DOCUMENTI ATTORE ATTO DI CITAZIONE Notifica ed assegna termine non inferiore a 60 gg. Può replicare ed assegnare termine non inferiore a 20 gg. Può replicare ed assegnare termine non inf. a 20 gg. CONVENUTO COMPARSA DI RISPOSTA Replica e assegna termine non inf. a30 gg. Può replicare nel termine assegnato e assegnare termine non inf. a 20 gg Può replicare entro il termine assegnatogli Entro 80 gg. dalla notifica della 1° memoria di controreplica del convenuto possono avvenire ulteriori scambi di memorie
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LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO COME E QUANDO AVVIENE?
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Entrambe le parti si devono costituire in cancelleria entro 10 gg. successivi alla notifica dell’atto di citazione o della comparsa di risposta Se l’attore non si costituisce, il convenuto può costituirsi in cancelleria e chiedere la fissazione dell’udienza collegiale Se il convenuto non ha documenti da depositare o chiamate di terzo, può costituirsi entro 10 gg. dalla notifica dell’istanza di fissazione dell’udienza di trattazione
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Come si effettuano le notificazioni ? (art.17 D. Lgs.)
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Ai sensi dell’art. 136 c.p.c. e segg.ti Cioè.. innanzitutto ad opera del CANCELLIERE
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…. e, comunque, tramite Ufficiale Giudiziario oppure…..
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con trasmissione dell’atto a mezzo fax
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L. 07/06/93 n.183 zArt. 1. 1. La copia fotoriprodotta di un atto del processo redatto e sottoscritto da un avvocato o da un procuratore e trasmesso a distanza attraverso i mezzi di telecomunicazione ad altro avvocato [o procuratore], si considera conforme all'atto trasmesso se ricorrono i seguenti requisiti: a) all'avvocato [o procuratore] che trasmette l'atto e a quello che lo riceve sia stata conferita procura ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, che può risultare anche dall'atto trasmesso, se questo rientra tra quelli indicati nell'articolo 83, terzo comma, del codice di procedura civile; b) l'atto trasmesso porti l'indicazione e la sottoscrizione leggibile dell'avvocato [o procuratore] estensore e tali elementi risultino dalla copia fotoriprodotta dell'atto medesimo. Se l'atto trasmesso contiene, a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile, la procura, deve essere a questo apposta e deve risultare dalla copia fotoriprodotta la sottoscrizione leggibile della parte, di cui sia certificata l'autografia con la sottoscrizione leggibile dell'avvocato [o procuratore] che trasmette l'atto; c) la copia fotoriprodotta, il cui originale sia dichiarato conforme all'atto trasmesso da parte dell'avvocato [o procuratore] estensore e trasmittente, sia sottoscritta dall'avvocato [o procuratore] ricevente. 2. La copia fotoriprodotta di un provvedimento del processo sottoscritta da un avvocato [o da un procuratore] e trasmessa a distanza attraverso i mezzi di telecomunicazione ad altro avvocato [o procuratore], si considera conforme all'atto trasmesso se ricorrono i requisiti di cui alla lettera c) del comma 1. 3. La copia fotoriprodotta di un atto o di un provvedimento di altro processo sottoscritta da un avvocato [o da un procuratore] e trasmessa a distanza attraverso i mezzi di telecomunicazione ad altro avvocato [o procuratore], si considera conforme all'atto trasmesso se ricorrono i requisiti di cui alla lettera c) del comma 1.
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con trasmissione dell’atto per posta elettronica
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LA SVOLTA NORMATIVA Legge 15.03.1997 n. 59 – art. 15 secondo comma Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonchè la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni
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Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa D.p.R. 28.12.2000 n. 445 – art. 14 zIl documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario, se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato. 2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformità alle disposizioni del presente testo unico e alle regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9, comma 4, sono opponibili ai terzi. 3. La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.
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L’ultima norma – il processo informatico D.p.R. 13.02.2001 n. 123 art. 8 zLa comunicazione e la notificazione si ha per eseguita alla data apposta dal notificatore alla ricevuta di consegna mediante la procedura di validazione temporale a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513. Per la comunicazione e la notificazione eseguite dalla cancelleria e dall'ufficiale giudiziario la data riportata nella ricevuta di consegna tiene luogo della suddetta procedura di validazione temporale. 2. I dati relativi a quanto previsto dal comma 1, sono conservati dal notificatore per un periodo non inferiore a cinque anni secondo le modalità tecnico-operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3.
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.. con scambio diretto tra difensori assistito da sottoscrizione per ricevuta sull’originale
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IL CANCELLIERE Riceve la costituzione dell’attore che deve contenere…..
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Il fascicolo di parte Con……. zLa nota di iscrizione a ruolo zL’originale o la copia dell’atto di citazione notificato zLa procura alle liti zI documenti offerti in comunicazione
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IL CANCELLIERE FORMA…. IL FASCICOLO DI UFFICIO
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….sempre IL CANCELLIERE INSERISCE NEL FASCICOLO DI UFFICIO TUTTI GLI ATTI ED I DOCUMENTI CHE….
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le parti costituite vanno, via via, depositando
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Istanza di fissazione dell’udienza: zconclusioni di rito e di merito zdefinitiva formulazione istanze istruttorie già proposte zesclusione di modificazione delle domande zrichiesta fissazione udienza di discussione zeventuali condizioni di conciliazione
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L’istanza di fissazione udienza deve essere depositata in cancelleria entro 10 giorni dall’ultima notificazione
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Nei 10 giorni successivi al deposito dell’istanza di fissazione dell’udienza le parti devono depositare in cancelleria le proprie, rispettive, note di precisazione Nei 10 giorni successivi al deposito dell’istanza di fissazione dell’udienza le parti devono depositare in cancelleria le proprie, rispettive, note di precisazione
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Nota di precisazione zConclusioni di rito e di merito zNon può contenere modificazioni delle istanze e conclusioni Definitiva formulazione delle istanza istruttorie già proposte ( Eventualmente) indicazione delle condizioni alle quali la parte sarebbe disposta a conciliare la lite
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Decreto di fissazione dell’udienza
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Ammissione mezzi istruttori disponibili d’ufficio o dei mezzi di prova richiesti dalle parti, ed esposizione delle ragioni di inammissibilità o irrilevanza delle istanze istruttorie Ammissione mezzi istruttori disponibili d’ufficio o dei mezzi di prova richiesti dalle parti, ed esposizione delle ragioni di inammissibilità o irrilevanza delle istanze istruttorie Contenuto del decreto - 1 Mezzi istruttori o di prova Contenuto del decreto - 1 Mezzi istruttori o di prova
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Contenuto del decreto - 2 la Conciliazione Invito alle parti a comparire di persona per il tentativo di conciliazione ed invito a prendere posizione sulle condizioni indicate dalle altre parti ed alle quali queste sarebbero disposte a conciliare
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Invito alle parti a depositare almeno 5 gg. prima dell’udienza memorie conclusionali, indicando anche le questioni bisognose di trattazione Contenuto del decreto -3 LE MEMORIE CONCLUSIONALI
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La fase davanti al giudice Udienza di discussione
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se nessuna delle parti costituite compare in udienza la causa, viene CANCELLATA DAL RUOLO
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Se tutte le parti (o anche una sola di esse) compaiono…… Il Giudice, se vi era stato l’invito a comparire di persona, le interroga liberamente e…
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e, se la lite lo consente, esperisce il tentativo di conciliazione. in caso di esito positivo del tentativo di conciliazione, il relativo verbale costituisce titolo esecutivo
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…………… E SE il tentativo di conciliazione non riesce …………………?
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HA LUOGO il dibattimento
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Durante il dibattimento, le parti illustrano, ognuna, le proprie, rispettive, conclusioni. Il Presidente, che dirige la discussione, può consentire brevi repliche.
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Esaurita la discussione ….
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IL TRIBUNALE zconferma, o revoca, in tutto od in parte, e con ordinanza, il contenuto del decreto di fissazione dell’udienza zprocede, eventualmente delegandola al relatore, all’assunzione dei mezzi di prova zfissa, in tale ultimo caso, una nuova udienza di discussione nei 30 giorni successivi zanalogamente provvede se dispone CTU, ispezione o altri mezzi di prova disponibili di ufficio……
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LA DECISIONE altrimenti, in camera di consiglio EMETTE
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Il Giudice provvede, in udienza, a leggere il dispositivo esponendo in maniera concisa le ragioni di fatto e di diritto della propria decisione LA SENTENZA (art.16, comma 5).
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Quando la questione è particolarmente complessa…. Il Tribunale dispone con ordinanza – letta in udienza – che la sentenza sia depositata nei 30 giorni successivi alla chiusura della discussione orale
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Se il Giudice rileva che la causa riguarda un rapporto diverso da quelli di cui all’art 1….. z Se competente dispone con ordinanza il cambiamento di rito, designa il G.I. e fissa l’udienza per la prosecuzione. z Se incompetente rimette la causa al giudice competente assegnando termine per la riassunzione
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Appello E’ proposto con atto di citazione: DDDDeve contenere specifiche censure nei confronti della sentenza impugnata LLLLa mancata costituzione dell’appellante nei termini determina l’improcedibilità dell’appello ad istanza dell’appellato costituitosi tempestivamente
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Inammissibilità dell’appello Quando le parti hanno convenuto con atto scritto la sola ricorribilità in cassazione La causa è cancellata dal ruolo quando nessuno compare in udienza
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Procedimento sommario di cognizione Non si applica alle azioni di responsabilità da chiunque proposte Si applica alle controversie che abbiano ad oggetto il pagamento di una somma di denaro anche se non è liquida Si applica anche alle controversie aventi ad oggetto la consegna di una cosa mobile determinata
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Procedimento sommario di cognizione zSi propone con ricorso al Tribunale in composizione monocratica zIl Giudice, disposta la comparizione delle parti, assegna il termine per la costituzione del convenuto (che deve avvenire entro 10 gg. precedenti l’udienza). zSe ritiene sussistenti i fatti costitutivi della domanda e manifestamente infondata la difesa del convenuto pronuncia immediatamente ordinanza esecutiva di condanna e dispone sulle spese. zL’ordinanza costituisce titolo esecutivo per l’iscrizione ipotecaria. zSe, invece, ritiene che l’oggetto e le difese del convenuto richiedano un’istruzione non sommaria, assegna all’attore i termini di cui all’art. 6. zContro l’ordinanza di condanna può essere proposta, esclusivamente, impugnazione avanti alla Corte di Appello nelle forme di cui all’art. 20.
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