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Diritti economici e libertà in rete Roberto Caso.

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Presentazione sul tema: "Diritti economici e libertà in rete Roberto Caso."— Transcript della presentazione:

1 Diritti economici e libertà in rete Roberto Caso

2 Caso - DPI - 2014-2015

3 Conflitti Stato vs persone e viceversa Tra persone Caso - DPI - 2014-2015

4 Libero mercato e diritti economici aggressivi Caso - DPI - 2014-2015

5 Diritti economici e [contro] Libertà Caso - DPI - 2014-2015

6 Un diritto “economico” molto aggressivo Proprietà intellettuale Caso - DPI - 2014-2015

7 US Constitution, Art. 1, sec. 8, cl. 8 To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries Caso - DPI - 2014-2015

8 DUDU – Art. 27 1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici. 2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore. Caso - DPI - 2014-2015

9 Esclusiva privata Vs Pubblico dominio Caso - DPI - 2014-2015

10 Più PI… per tutti Caso - DPI - 2014-2015

11 L’ordine del ragionamento 1.Diritto europeo e giurisprudenza della corte di giustizia: un caso 2.Una linea di tendenza? 3.La dimensione costituzionale e quella civilistica 4.Bilanciamento mobile o gerarchia? Caso - DPI - 2014-2015

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13 Netlog Caso - DPI - 2014-2015

14 Un caso… Società di gestione collettiva dei diritti d’autore Vs Social Network Caso - DPI - 2014-2015

15 UE – Dir. 2001/29 – Cons. 4 Un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto d'autore e di diritti connessi, creando una maggiore certezza del diritto e prevedendo un elevato livello di protezione della proprietà intellettuale, promuoverà notevoli investimenti in attività creatrici ed innovatrici, segnatamente nelle infrastrutture delle reti, e di conseguenza una crescita e una maggiore competitività dell'industria europea… Caso - DPI - 2014-2015

16 UE – Dir. 2001/29 – Cons. 31 Deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti. Caso - DPI - 2014-2015

17 UE – Dir. 2001/29 – Cons. 48 […] Tale protezione giuridica [delle misure tecnologiche di protezione] dovrebbe rispettare il principio della proporzionalità Caso - DPI - 2014-2015

18 CEDF Art. 17 – Diritto di proprietà 1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L’uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall’interesse generale. 2. La proprietà intellettuale è protetta. Caso - DPI - 2014-2015

19 CEDF - Art. 8 – Protezione dei dati di carattere personale 1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. 2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica. 3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente Caso - DPI - 2014-2015

20 CEDF – Art. 11 -Libertà di espressione e di informazione 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. 2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati. Caso - DPI - 2014-2015

21 CEDF - Art. 16 – Libertà di impresa È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali. Caso - DPI - 2014-2015

22 CEDF – Art. 52 (1) 1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. Caso - DPI - 2014-2015

23 EUCJ Il diritto di proprietà intellettuale non è intangibile né assoluto Deve essere bilanciato con altri diritti fondamentali Un giusto equilibrio con la libertà d’impresa e con la protezione dei dati personali Caso - DPI - 2014-2015

24 I precedenti diretti Promusicae 2008 Scarlet 2011 Caso - DPI - 2014-2015

25 EUCJ – Promusicae - 2008 Le direttive [commercio elettronico 2000/31, InfoSoc 2001/29, rispetto PI 2004/48, dati personali comunicazioni elettroniche 2002/58] non impongono agli Stati membri, in una situazione come quella oggetto della causa principale, di istituire un obbligo di comunicare dati personali per garantire l’effettiva tutela del diritto d’autore nel contesto di un procedimento civile Caso - DPI - 2014-2015

26 EUCJ – Scarlet - 2011 «Società dell’informazione – Diritto d’autore – Internet – Programmi “peer-to-peer” – Fornitori di accesso a Internet – Predisposizione di un sistema di filtraggio delle comunicazioni elettroniche al fine di impedire gli scambi dei file che ledono i diritti d’autore – Assenza di un obbligo generale di sorvegliare le informazioni trasmesse» Caso - DPI - 2014-2015

27 EUCJ Netlog 2012, punto 41 Sebbene la tutela del diritto di proprietà intellettuale sia sancita dall’articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), non può desumersi né da tale disposizione né dalla giurisprudenza della Corte che tale diritto sia intangibile e che la sua tutela debba essere garantita in modo assoluto Caso - DPI - 2014-2015

28 EUCJ Netlog 2012, punto 42 Come emerge, infatti, dai punti 62-68 della sentenza del 29 gennaio 2008, Promusicae (C- 275/06, Racc. pag. I-271), la tutela del diritto fondamentale di proprietà, di cui fanno parte i diritti di proprietà intellettuale, deve essere bilanciata con quella di altri diritti fondamentali Caso - DPI - 2014-2015

29 EUCJ Netlog 2012, punto 44 Pertanto, in circostanze come quelle del procedimento principale, le autorità ed i giudici nazionali devono, in particolare, garantire un giusto equilibrio tra la tutela del diritto di proprietà intellettuale, di cui godono i titolari di diritti d’autore, e quella della libertà d’impresa, di cui beneficiano operatori quali i prestatori di servizi di hosting in forza dell’articolo 16 della Carta (v. sentenza Scarlet Extended, cit., punto 46) Caso - DPI - 2014-2015

30 Un’argomentazione che attiene alla tecnologia Una sorveglianza sulla totalità o sulla maggior parte delle informazioni illimitata nel tempo Caso - DPI - 2014-2015

31 EUCJ Netlog 2012, punto 45 Orbene, nel procedimento principale, l’ingiunzione di predisporre il sistema di filtraggio controverso implica una sorveglianza, nell’interesse di tali titolari, sulla totalità o sulla maggior parte delle informazioni memorizzate presso il prestatore di servizi di hosting coinvolto. Tale sorveglianza è inoltre illimitata nel tempo, riguarda qualsiasi futura violazione e postula che si debbano tutelare non solo opere esistenti, bensì anche opere che non sono state ancora create nel momento in cui viene predisposto detto sistema.). Caso - DPI - 2014-2015

32 Libertà di impresa Un’ingiunzione di questo genere causerebbe, quindi, una grave violazione della libertà di impresa del prestatore di servizi di hosting Caso - DPI - 2014-2015

33 Dati personali e libertà d’informazione Per di più, gli effetti di detta ingiunzione non si limiterebbero al prestatore di servizi di hosting, poiché il sistema di filtraggio controverso è idoneo a ledere anche i diritti fondamentali degli utenti dei servizi di tale prestatore, ossia il loro diritto alla tutela dei dati personali e la loro libertà di ricevere o di comunicare informazioni, diritti, questi ultimi, tutelati dagli articoli 8 e 11 della Carta Caso - DPI - 2014-2015

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35 Una linea di tendenza? ? Caso - DPI - 2014-2015

36 Ponzio Pilato Caso - DPI - 2014-2015

37 Tocca agli stati membri Autorità Giudici Caso - DPI - 2014-2015

38 EUCJ – Bonnier Audio - 2012 Le direttive [2002/58 e 2004/48] devono essere interpretate nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale, nella parte in cui tale normativa consente al giudice nazionale, dinanzi al quale sia stata proposta, da parte di un soggetto legittimato ad agire, domanda di ingiunzione di comunicare dati di carattere personale, di ponderare, in funzione delle circostanze della specie e tenuto debitamente conto delle esigenze risultanti dal principio di proporzionalità, i contrapposti interessi in gioco. Caso - DPI - 2014-2015

39 EUCJ – Telekabel - 2014 Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se i diritti fondamentali riconosciuti dal diritto dell’Unione debbano essere interpretati nel senso che ostano a che sia vietato, con un’ingiunzione pronunciata da un giudice, a un fornitore di accesso ad Internet concedere l’accesso ad un sito che mette in rete materiali protetti senza il consenso dei titolari dei diritti, qualora tale ingiunzione non specifichi quali misure tale fornitore d’accesso deve adottare e quest’ultimo possa evitare le sanzioni per la violazione di tale ingiunzione dimostrando di avere comunque adottato tutte le misure ragionevoli Caso - DPI - 2014-2015

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42 US Constitution, Art. 1, sec. 8, cl. 8 To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries Caso - DPI - 2014-2015

43 CEDF Art. 17 – Diritto di proprietà 1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L’uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall’interesse generale. 2. La proprietà intellettuale è protetta. Caso - DPI - 2014-2015

44 Art. 42 (2) Cost. italiana 2 La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. Caso - DPI - 2014-2015

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46 Monopolio La proprietà intellettuale come monopolio Caso - DPI - 2014-2015

47 Proprietà La proprietà intellettuale come proprietà Proprietà limitata (ad es. funzione sociale) Caso - DPI - 2014-2015

48 IP e Internet Una guerra tra intermediari Che fine fanno i diritti dei singoli? Caso - DPI - 2014-2015

49 Un’argomentazione orientata Alle conseguenze tecnologiche Caso - DPI - 2014-2015

50 Peppermint Caso - DPI - 2014-2015

51 Il caso «Peppermint» (8) Garante della Privacy – provvedimento dd. 28.2.2008 Il Garante risponde alle seguenti domande:  È lecito il trattamento dei dati effettuato da Logistep?  E, di conseguenza, il trattamento effettuato dallo studio legale di Bolzano? Caso - DPI - 2014-2015

52 Il caso «Peppermint» (9) Ragionamento del Garante: 1.Lo scambio di file in un sistema peer-to-peer deve essere considerato «comunicazione» ai sensi del Codice della Privacy; 2.La raccolta effettuata dalla Logistep doveva considerarsi illecita perché: a.In violazione del principio di legalità b.In violazione del principio di finalità c.In violazione della buona fede e trasparenza d.In violazione del principio di proporzionalità Caso - DPI - 2014-2015

53 Il caso «Peppermint» (10) 3.L’attività svolta da Logistep, per le sue modalità, è un’attività di monitoraggio vietata ai soggetti privati (art. 122, d.lgs. 196/03); 4.Il trattamento era stato effettuato senza informativa preliminare; 5.L’indirizzo IP è dato personale.  Il Garante dispone il divieto dell’ulteriore trattamento dei dati degli utenti da parte di Peppermint e Logistep, nonché la cancellazione degli stessi dati. Caso - DPI - 2014-2015


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