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INTRODUZIONE Chimica e sviluppo sostenibile. Profondi e numerosi cambiamenti a livello mondiale negli ultimi decenni: questioni ambientali disparità tra.

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Presentazione sul tema: "INTRODUZIONE Chimica e sviluppo sostenibile. Profondi e numerosi cambiamenti a livello mondiale negli ultimi decenni: questioni ambientali disparità tra."— Transcript della presentazione:

1 INTRODUZIONE Chimica e sviluppo sostenibile

2 Profondi e numerosi cambiamenti a livello mondiale negli ultimi decenni: questioni ambientali disparità tra emisfero nord ed emisfero sud globalizzazione fenomeni migratori internazionali SVILUPPO SOSTENIBILE Coniugare in maniera responsabile l’aspetto economico e quello ambientale, senza che il secondo sia considerato un ostacolo per il primo

3 SVILUPPO SOSTENIBILE Efficienza economica Integrità dell'ecosistema Equità sociale intra- ed inter-generazionale

4 La DICHIARAZIONE DI RIO sull’ambiente e lo sviluppo (1992) Principio 1 Gli esseri umani sono al centro delle preoccupazioni relative allo sviluppo sostenibile. Essi hanno diritto ad una vita sana e produttiva in armonia con la natura. … Principio 8 Al fine di pervenire ad uno sviluppo sostenibile e ad una qualità di vita migliore per tutti i popoli, gli Stati dovranno ridurre ed eliminare i modi di produzione e consumo insostenibili e promuovere politiche demografiche adeguate. … RIO + 20 2012 UNCSD www.earthsummit2012.org

5 CHIMICA = scienza centrale Balaban - Klein Posizione strategica della chimica rispetto alle altre discipline, ma ancora molto distante dagli aspetti legislativi, economici e sociali [fondamentale per stabilire leggi e regolamenti, influenzare le politiche ambientali, favorire l’internazionalizzazione degli scambi commerciali e definire le linee di condotta etiche nei confronti dell’ambiente e della salute umana]

6 SISTEMI, REGOLAMENTI, TECNICHE E PROCEDURE Sistema GHS “Globally Harmonized System” Regolamento REACH “Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals” D. Lgs. 81/2008 o TUSL “Testo unico sulla sicurezza sul lavoro” Regolamento CLP “Classification, Labelling and Packaging” Tecniche LCA “Life Cycle Assessment” Procedure GPP “Green Public Procurement”

7 Ha l’obiettivo di individuare criteri uniformi a livello mondiale per la classificazione delle sostanze e delle miscele (“chemicals”) e per la comunicazione dei rischi che queste comportano SISTEMA GHS “Globally Harmonized System”

8 Criteri standardizzati per la classificazione dei chemicals uguali in tutto il mondo svolgono un ruolo fondamentale nel: proteggere la salute di consumatori e lavoratori salvaguardare l’equilibrio ambientale rendere più fluidi i commerci internazionali ridurre le sperimentazioni animali fornire un quadro di riferimento per quei paesi ancora privi di disposizioni normative a riguardo SISTEMA GHS “Globally Harmonized System”

9 La circolazione delle merci impone una speciale cautela nell’identificare ed etichettare un prodotto, in modo che il suo uso sia sicuro in ogni parte del mondo. Chi manipola un qualsiasi manufatto deve conoscerne: la composizione i pericoli le precauzioni d’uso Il tutto deve essere scritto in modo che ognuno possa leggere le istruzioni sul suo utilizzo nella propria lingua madre e comprendere gli eventuali pittogrammi riportati. SISTEMA GHS “Globally Harmonized System”

10 I continui episodi di cronaca dimostrano che questo risultato è ben lungi dall’essere raggiunto: non solo gli incidenti domestici e sul luogo di lavoro sono tristemente frequenti, ma la diffusione di malattie e disturbi causati da ingestione, inalazione o contatto con determinati prodotti è molto più veloce proprio a causa dell’ampia circolazione degli stessi, in tempi così brevi da porre seri problemi di controllo. SISTEMA GHS “Globally Harmonized System”

11 Tale situazione è aggravata da una infinita serie di contenziosi spesso originati da situazioni a dir poco paradossali: al di fuori del GHS non è infrequente che una medesima sostanza sia classificata come “tossica” negli USA, “nociva” nell’UE, “non pericolosa” in Cina, con conseguenti usi impropri. Da uno stesso dato scientifico: LD50 247 mg/kg/bw EU US Canada Australia India Giappone Malesia Tailandia Nuova Zelanda Cina Corea Nocivo Tossico nocivo Non tossico Tossico Nocivo Pericoloso Non pericoloso Tossico

12 Classificare le sostanze chimiche secondo regolamenti uniformi in ogni parte del mondo non comporta solo progressi di natura etica, ma la corretta applicazione delle norme di sicurezza assicura grossi proventi economici. Si prevede che l’applicazione completa dei regolamenti potrebbe comportare la diminuzione dei casi di un ampio numero di malattie (asma, dermatiti, malattie dell’apparato respiratorio e malattie croniche di vario genere). La diminuzione delle sole malattie professionali comporterebbe un ingente risparmio economico. SISTEMA GHS “Globally Harmonized System”

13 TEMPI DI ATTUAZIONE DEL GHS: 01/12/2010  limite temporale di adozione del GHS da parte di UE, Canada e USA per le sostanze, mentre per le miscele gli stessi Paesi dovranno adeguarsi entro il 01/06/2015 L’UE ha recepito il GHS principalmente tramite due atti legislativi: il regolamento REACH,entrato in vigore il 1° giugno 2007 il regolamento CLP, entrato in vigore il 20 gennaio 2009 SISTEMA GHS “Globally Harmonized System”

14 Regolamento in vigore dal primo giugno 2007 teso a tutelare la sicurezza pur garantendo la competitività dell’industria chimica europea. Importanti ricadute del REACH sono assimilabili a quelle del GHS, il sistema da cui è originato: l’aumento della trasparenza la prevenzione della frammentazione del mercato interno l’integrazione con gli sforzi internazionali per lo sviluppo sostenibile la diminuzione dei test sugli animali La norma, di vastissime proporzioni, è destinata a sostituire gradualmente circa 40 norme comunitarie in materia di sostanze pericolose, creando un sistema unico per tutte le sostanze che non fa differenza tra “nuove” ed “esistenti”. REGOLAMENTO REACH

15 Perché introdurre un nuovo regolamento che disciplini la registrazione e la circolazione dei chemicals quando gli organismi di controllo sulla pericolosità delle sostanze esistono già? Motivi che hanno portato al cambiamento della preesistente normativa: la registrazione e il controllo delle sostanze chimiche erano demandate all’autorità pubblica, con i conseguenti problemi derivanti dal sovraccarico di lavoro, considerato l’esiguo numero dei dipendenti rispetto alle reali necessità e l’altissimo numero di chemicals la lentezza nelle procedure comportava seri rischi per l’ambiente e la salute (le indicazioni per una corretta gestione delle sostanze non erano fornite con la necessaria tempistica) il rallentamento della ricerca e dello sviluppo di nuovi chemicals, che pone l’industria europea in forte svantaggio competitivo rispetto a quella statunitense e giapponese REGOLAMENTO REACH

16 La distinzione tra sostanze nuove ed esistenti operata dalla normativa preesistente era fortemente contraddittoria: infatti, mentre le sostanze nuove erano soggette a precisi obblighi di valutazione e registrazione, nulla era previsto per quelle già in circolazione (stimate in più di 100.000), eccetto per quelle prodotte in quantità elevate. Inoltre, anche per queste ultime le procedure si sono rivelate estremamente lente: ad esempio, nel 1993, anno di emanazione del primo regolamento sul Risk Assessment, delle 140 sostanze scelte per essere sottoposte a valutazione del rischio solo un esiguo numero era al completo di tutti i dati richiesti lungo l’iter di registrazione. REGOLAMENTO REACH

17 Con tale regolamento tutte le sostanze sono sottoposte agli stessi oneri di registrazione e non sono più controllate dalle autorità pubbliche: sono i produttori e gli importatori ad assumersi tutti gli oneri di registrazione, pena l’esclusione definitiva dei chemicals dal mercato. Questo comporta non solo un sollievo per gli enti pubblici, ma anche una maggiore efficienza nella valutazione del rischio, in quanto i migliori conoscitori di una sostanza chimica (compresi i trattamenti a cui è stata sottoposta, le possibili impurezze, i materiali con cui è venuta a contatto negli impianti...). sono coloro che la producono. Da non sottovalutare l’aspetto etico: il concetto di responsabilità sociale trae giovamento da questo regolamento il quale, prevedendo forti sanzioni in caso di inadempienza, responsabilizza le aziende nei confronti della comunità. REGOLAMENTO REACH

18 Ad essere coinvolti e responsabilizzati sono anche gli “utilizzatori a valle” o “utilizzatori finali” (DU: Downstreet Users). Infatti il REACH prevede che il flusso di informazioni non sia più solo dal produttore/importatore all’utilizzatore, ma anche da quest’ultimo al produttore/importatore. Lo strumento di dialogo tra le parti è rappresentato dalla Scheda Dati di Sicurezza (SDS), anch’essa opportunamente rinnovata e adeguata alle nuove esigenze di comunicazione internazionale. I DU dovranno comunicare al fabbricante gli utilizzi che fanno della sostanza (in modo che diventino “usi identificati”) e il contesto nel quale le sostanze sono utilizzate (il cosiddetto “scenario di esposizione”) qualora non sia adeguatamente descritto nella SDS. REGOLAMENTO REACH

19 Altro aspetto da non sottovalutare è il seguente: con la normativa previgente le sostanze nuove dovevano essere testate e notificate se prodotte in quantità superiore a 10 kg; per quelle prodotte in quantità superiore alla tonnellata erano previsti ulteriori oneri burocratici ed economici  questo aspetto ha inibito la ricerca e lo sviluppo di sostanze alternative, continuando a incoraggiare l’uso di sostanze esistenti non testate. Con il REACH tale scenario è destinato finalmente a scomparire; non solo il REACH prevede gli stessi obblighi per le sostanze nuove e per quelle esistenti sul mercato, ma ha aumentato la soglia per la registrazione di nuove sostanze portandola a una tonnellata. Senza dubbio questo continuerà ad accrescere lo spirito di innovazione incoraggiando la sintesi e la messa in circolazione di nuovi chemicals. REGOLAMENTO REACH

20 Tale regolamento uniforma a livello mondiale la classificazione e l’etichettatura delle sostanze chimiche e delle miscele. Lo strumento principe del CLP è la SDS (Safety Data Sheet, ovvero la scheda di sicurezza). REGOLAMENTO CLP

21 SDS – “Safety Data Sheet” La scheda di dati di sicurezza è datata e contiene le seguenti voci: 1) identificazione della sostanza/del preparato e della società/impresa; 2) identificazione dei pericoli; 3) composizione/informazioni sugli ingredienti; 4) misure di primo soccorso; 5) misure di lotta antincendio; 6) misure in caso di rilascio accidentale; 7) manipolazione e immagazzinamento; 8) controlli dell'esposizione/protezione individuale; 9) proprietà fisiche e chimiche; 10) stabilità e reattività; 11) informazioni tossicologiche; 12) informazioni ecologiche; 13) considerazioni sullo smaltimento; 14) informazioni sul trasporto; 15) informazioni sulla regolamentazione; 16) altre informazioni.

22 Il Life Cycle Assessment (Valutazione del Ciclo di Vita) rappresenta uno degli strumenti fondamentali per l’attuazione di una Politica Integrata dei Prodotti, nonché il principale strumento operativo del “Life Cycle Thinking”: si tratta di un metodo oggettivo di valutazione e quantificazione dei carichi energetici ed ambientali e degli impatti potenziali associati ad un prodotto/ processo/ attività lungo l’intero ciclo di vita, dall’acquisizione delle materie prime al fine vita. La rilevanza di tale tecnica risiede principalmente nel suo approccio innovativo che consiste nel valutare tutte le fasi di un processo produttivo come correlate e dipendenti. Tra gli strumenti nati per l’analisi di sistemi industriali l’LCA ha assunto un ruolo preminente ed è in forte espansione a livello nazionale ed internazionale. A livello internazionale la metodologia LCA è regolamentata dalle norme ISO della serie 14040. TECNICHE LCA

23 A livello europeo l’importanza strategica dell’adozione della metodologia LCA come strumento di base e scientificamente adatto all’identificazione di aspetti ambientali significativi è espressa chiaramente all’interno del Libro Verde COM 2001/68/CE e della COM 2003/302/CE sulla Politica Integrata dei Prodotti, ed è suggerita, almeno in maniera indiretta, anche all’interno dei Regolamenti Europei: EMAS (761/2001/CE) ed Ecolabel 1980/2000/CE. L’LCA rappresenta un supporto fondamentale allo sviluppo di schemi di Etichettatura Ambientale: nella definizione dei criteri ambientali di riferimento per un dato gruppo di prodotti (etichette ecologiche di tipo I: Ecolabel) o come principale strumento atto ad ottenere una Dichiarazione Ambientale di Prodotto: DAP (etichetta ecologica di tipo III). Potenzialmente quindi le sue applicazioni sono innumerevoli: Sviluppo e Miglioramento di prodotti/processi Marketing Ambientale Pianificazione strategica Attuazione di una Politica Pubblica

24 Acquisti Verdi nella Pubblica Amministrazione Mentre il REACH ed il CLP sono stati progettati “dall’alto”, ovvero da esperti che hanno stabilito delle regole da osservare (seppure con la collaborazione attiva di coloro che manipolano a vario titolo le sostanze chimiche, i quali possono suggerire eventuali altri usi delle stesse o rischi/ pericoli inizialmente non previsti), il GPP rappresenta uno di quei provvedimenti che partono “dal basso”, cioè per iniziativa di istituzioni pubbliche che si impegnano ad acquistare prodotti certificati relativamente al loro ridotto impatto ambientale e sicuri dal punto di vista sanitario. PROCEDURE GPP

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