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PubblicatoGisella Grimaldi Modificato 9 anni fa
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INFORTUNIO E’ un evento avvenuto per causa violenta in occasione del lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro ovvero un’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro
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L'INAIL fornisce il quadro completo degli infortuni avvenuti nel 2008 nel mondo della scuola pubblica e privata dove insegnanti e studenti godono di una copertura assicurativa. Studenti Dai dati emerge che: ogni anno vengono presentate oltre 90mila denunce di infortunio (più di 6 mila riguardano studenti stranieri) e, di queste, 250 vengono indennizzate per inabilità permanente; nel 2008, si è registrato un aumento dell'1,6%, rispetto al 2007, aumento che ha raggiunto il 13% per gli studenti stranieri; 6 infortuni su 10 riguardano i maschi; 1 caso su due avviene al nord (il secondo al centro/sud); cause: il 23% degli studenti infortunati è caduto, il 19% ha urtato ostacoli, il 17% è stato colpito.
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Insegnanti Sono circa 978mila gli insegnanti che salgono in cattedra in questi giorni, metà dei quali ha un'età compresa tra 50 e 60 anni, mentre poco più del 10% ha un'età tra i 25 ed i 40 anni (fonte MIUR). La tutela assicurativa dell'INAIL scatta per tutti i docenti che, per lo svolgimento della propria attività didattica, fanno uso di macchine elettriche o frequentano un ambiente dove queste sono presenti; svolgono esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro (comprese l'educazione fisica e l'attività ludico-motoria). L'assicurazione si estende anche agli infortuni in itinere (percorso casa-scuola-casa). Dai dati emerge che: sono quasi le denunce di infortunio (in crescita rispetto al 2007), di cui l'85% riguarda le donne; i docenti più colpiti hanno mediamente tra i 40 ed i 60 anni di età, con la particolarità di punte tra i 50 ed i 60 al sud; la frequenza degli infortuni in itinere (20% contro l'11% del complesso degli infortuni) evidenzia quanto sia rilevante il fenomeno della mobilità
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(articolo 12 del decreto legislativo 38/2000)
INFORTUNIO IN ITINERE (articolo 12 del decreto legislativo 38/2000) E’ riconosciuto: - durante il normale percorso di andata e ritorno dall'abitazione al posto di lavoro (sono esclusi dalla tutela gli infortuni occorsi entro l'abitazione, comprensiva delle pertinenze e delle parti condominiali); - durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro ad un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi; - durante l'abituale percorso per la consumazione dei pasti qualora non esista una mensa aziendale. Le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa ad eccezione dei seguenti casi: - interruzioni/deviazioni effettuate in attuazione di una direttiva del datore di lavoro; - interruzioni/deviazioni "necessitate" ossia dovute a causa di forza maggiore (es.: guasto meccanico) o per esigenze essenziali ed improrogabili (es.: soddisfacimento di esigenze fisiologiche) o nell'adempimento di obblighi penalmente rilevanti (es.: prestare soccorso a vittime di incidente stradale); - le brevi soste che non alterano le condizioni di rischio.
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Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro (art. 52, c. 1, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124). L'omessa informativa al datore di lavoro, che per questo motivo denuncia in ritardo l'infortunio all'INAIL, comporta per il lavoratore la perdita dell'indennità per i giorni antecedenti a quelli in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio.
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INFORTUNI MANCATI PIRAMIDE di HEINRICH 1 29 300
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limitando o eliminando gli incidenti con mancato infortunio
Mentre gli infortuni possono essere facilmente rilevati in quanto generalmente danno luogo ad una serie di obblighi normativi a carico dell’azienda (nel caso di infortunio: denuncia dell’infortunio, tenuta del registro infortuni, ecc.) o assicurativi (nel caso di un incendio: la richiesta di indennizzo all’assicurazione), il rilevamento degli incidenti con mancato infortunio dipende dal livello di sensibilità del personale. Spesso non si vuole segnalare gli incidenti per non essere colpevolizzati o per semplice disinteresse; un’adeguata formazione del personale ed un clima aziendale aperto o “positivo” potrà accrescere la disponibilità del personale a segnalare tali situazioni. Gli incidenti con mancato infortunio rappresentano una miniera di informazioni vitale per la prevenzione degli infortuni: come hanno evidenziato ricerche ormai consolidate ad ogni infortunio grave corrispondono circa 30 infortuni lievi e 300 incidenti appunto: limitando o eliminando gli incidenti con mancato infortunio si potranno evitare infortuni ben più gravi
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MALATTIE PROFESSIONALI
E’ quel complesso di manifestazioni eziologicamente collegate in modo diretto con l’attività lavorativa e soltanto con questa; da ciò deriva che la malattia è la conseguenza di un rischio professionale specifico
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La denuncia della malattia professionale deve essere fatta dal lavoratore assicurato al datore di lavoro entro 15 giorni dalla manifestazione; in mancanza il lavoratore decade dal diritto ad indennizzo per il tempo antecedente la denuncia. Il lavoratore ha l'obbligo di rendersi reperibile in determinate fasce orarie, come in caso di malattia
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PRIMO SOCCORSO PRONTO SOCCORSO: PRIMO SOCCORSO:
insieme di attività complesse che hanno come obiettivo la “diagnosi e la terapia” al fine di un ripristino dello stato di salute; l’attuazioen di tali attività speta UNICAMENTE al PERSONALE SANITARIO PRIMO SOCCORSO: Semplici manovre orientate a mantenere in vita l’infortunato e a prevenire complicazioni, SENZA UTILIZZO DI FARMACI E/O STRUMENTAZIONI
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IL SOCCORRITORE
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Dlgs 81/08 Articolo 45‐ Primo soccorso Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
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DM 388/03 Art.2
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contenuto minimo della cassetta del pronto soccorso:
D.M. 388 del 15 luglio Allegato 1 contenuto minimo della cassetta del pronto soccorso: Guanti sterili monouso (5 paia). Visiera paraschizzi Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1). Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3). Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10). Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2). Teli sterili monouso (2). Pinzette da medicazione sterili monouso (2). Confezione di rete elastica di misura media (1). Confezione di cotone idrofilo (1). Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2). Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2). Un paio di forbici. Lacci emostatici (3). Ghiaccio pronto uso (due confezioni). Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2). Termometro. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa
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Formazione o Aggiornamento
ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO NOMINATO DAL DATORE DI LAVORO ADEGUATAMENTE FORMATO DM 388/03 Formazione o Aggiornamento Classe (A, B, C) Teoria Pratica totale ore Formazione A 10 ore 6 ore 16 B, C 8 ore 4 ore 12 Aggiornamento* 6 4
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PIANO DI PRIMO SOCCORSO
OBIETTIVI
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NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO
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RISCHI PER IL SOCCORRITORE
INCENDIO BIOLOGICO PRESENZA DI GAS TOSSICI , INFIAMMABILI, ESPLOSIVI
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