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Seconda Relazione della Commissione sullo stato di avanzamento relativo al QCR COM (2007) 447 DEFINITIVO.

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Presentazione sul tema: "Seconda Relazione della Commissione sullo stato di avanzamento relativo al QCR COM (2007) 447 DEFINITIVO."— Transcript della presentazione:

1 Seconda Relazione della Commissione sullo stato di avanzamento relativo al QCR COM (2007) 447 DEFINITIVO

2 Obiettivo della Comunicazione Sintetizzare il progresso dei lavori relativi al QCR a partire dalla Prima Relazione della Commissione: COM (2005) 456. Rispettare l’impegno di fornire aggiornamenti regolari sul lavoro in questione. Dare nuova priorità al diritto contrattuale in materia di consumatori.

3 Definizione QCR Manuale che stabilisca principi, linee guida e una terminologia comune nel campo del diritto contrattuale europeo. La Commissione ed il PE potrebbero utilizzarlo per uniformare l’acquis nel diritto contrattuale. Non è destinato a garantire un’armonizzazione del diritto privato o a trasformarsi in un Codice Civile europeo.

4 CONTRIBUTI AI LAVORI PREPARATORI DEL QCR CONTRIBUTI AI LAVORI PREPARATORI DEL QCR Forum di discussione europeo: formato dai responsabili delle ricerche, dai membri della rete QCR, dagli esperti degli Stati membri, da alti responsabili delle imprese e associazioni dei consumatori, dai ministri, da alti funzionari e da parlamentari europei. 3 incontri: Forum di Londra, 26 settembre 2005 Forum di Vienna, 26 maggio 2006 Forum di Stoccarda, 1° marzo 2007

5 CONTRIBUTO DEL “CONSIGLIO COMPETITIVITA’ ” Dare la priorità, nei lavori, ai temi legati alla revisione dell’ acquis in materia di tutela dei consumatori europei. Porre l’ accento su aspetti concreti per offrire vantaggi reali a imprese e consumatori. Riconoscere chiaramente la distinzione tra i contratti tra impresa e consumatori (B2C) e tra imprese (B2B). Ha apprezzato la volontà della Commissione di non proporre un Codice Civile Europeo.

6 CONTRIBUTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Appoggio al progetto QCR. I lavori sul QCR devono seguire orientamenti chiari e stabiliti dalla legislazione comunitaria, quindi potrà essere approvato solo dopo la convalida politica del PE e del Consiglio. Ha chiesto alla Commissione stretta collaborazione durante ogni tappa di applicazione del QCR e consultazioni col PE sulla struttura del QCR e su ogni nuova misura di pianificazione. Creazione di un gruppo di lavoro parlamentare come guida e sostegno alle parti interessate su temi come la nozione di consumatore e le clausole abusive.

7 Resoconto dei risultati prodotti dai seminari sul diritto contrattuale e dal lavoro dei ricercatori su temi riguardanti il diritto dei consumatori e altri aspetti del diritto contrattuale.

8 Dati analizzati Chi conduce i seminari? Ricercatori Rete degli esperti delle parti interessate (rete- QCR) Rete degli esperti degli Stati Membri (seminari a parte) Suddivisione dati relativi all’acquis dei consumatori: 1.Revisione dell’acquis. 2.Direttamente pertinente. 3.Contesto essenziale.

9 TEMI SOSTANZIALI AFFRONTATI NEI SEMINARI SUL QCR RELATIVI AL DIRITTO COMUNITARIO DEI CONSUMATORI 1.Nozione di CONSUMATORE e PROFESSIONISTA 2.Clausole vessatorie 3.Informazioni pre-contrattuali

10 1. Nozione di CONSUMATORE e PROFESSIONISTA Consumatori Professionisti Operazioni con obiettivi misti Interrelazione tra le definizioni proposte

11 2. CLAUSOLE VESSATORIE Campo di applicazione del test di abusività. Richiamo alla direttiva 93/13/CE sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. Art.3 Abusività rileva solo per i contratti per adesione: malgrado la (a dispetto della) buona fede vi è significativo squilibrio di diritti e obblighi tra le parti del contratto. Test di abusività relativo all’oggetto del contratto e all’adeguatezza del prezzo. Art.4, comma II, direttiva 93/13/CE la vessatorietà non incide sulla determinazione dell’oggetto del contratto e del corrispettivo dei beni e dei servizi.

12 3. INFORMAZIONI PRE-CONTRATTUALI Obbligo d’informazioni in materia di beni/servizi. Obbligo di fornire informazioni in caso di contratto con consumatore in condizione svantaggiata. Ricorsi in caso di inadempimento dell’obbligo d’informazioni. Richiamo alla direttiva 97/7/CE sulla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (Art.6 relativo al diritto di recesso).

13 1° SEMINARIO VENDITE AI CONSUMATORI

14 Temi affrontati: Nozione di BENE; Trasferimento del RISCHIO: rif. Direttiva 1999/44 CE  “res perit domino” Questione di CONFORMITA’.

15 2° SEMINARIO RICORSI IN CASO DI VIOLAZIONE DEL CONTRATTO

16 1° PARTE: temi affrontati Rivedere la GERARCHIA DEI RICORSI prevista dalla Dir 1999/44 CE; Termini validi per la ROTTURA DEL CONTRATTO; Casi di difetti SCOPERTI o EVIDENTI.

17 2° PARTE: diritto di recesso Campo di applicazione: B2B o B2C? Modalità d’esercizio; Tempi d’attesa; Limiti di tempo.

18 3° PARTE: risarcimento danni e responsabilità dei produttori Motivi di deroga alla responsabilità oggettiva  es: pacchetto viaggio; Mancanza profitti futuri  es: materiale da palestra; Responsabilità dei produttori: Dir 2001/95 CE  ”responsabile è chi non controlla” es: orsacchiotto cinese

19 SEMINARI SU ALTRI ACQUIS DEL DIRITTO EUROPEO DEI CONTRATTI Diritto delle assicurazioni Commercio elettronico (e-commerce)

20 DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI Obbligo di divulgazione (per il richiedente) Obbligo di divulgazione (per l’assicuratore) Termine di nullità.

21 COMMERCIO ELETTRONICO Contratti non sollecitati. Diritto di revoca. Definizione di “messaggio giunto a destinazione, inviato e trasferito” nelle comunicazioni elettroniche.

22 Seminari sul diritto generale dei contratti Contenuto ed effetti del contratto Dichiarazioni che danno luogo ad obblighi contrattuali Clausole di un contratto Stipulazione a favore di un terzo

23 Seminari sul diritto generale dei contratti Autorità degli agenti Uso dei termini “agente” e “rappresentante” Distinzione fra rappresentanza diretta e indiretta


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