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Convegno “La tutela della Salute come Valore di Impresa ” Il Nuovo Regime Autorizzativo delle Imprese Alimentari Maurizio Podico, Consiglio Nazionale dei.

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Presentazione sul tema: "Convegno “La tutela della Salute come Valore di Impresa ” Il Nuovo Regime Autorizzativo delle Imprese Alimentari Maurizio Podico, Consiglio Nazionale dei."— Transcript della presentazione:

1 Convegno “La tutela della Salute come Valore di Impresa ” Il Nuovo Regime Autorizzativo delle Imprese Alimentari Maurizio Podico, Consiglio Nazionale dei Biologi

2 Il Nuovo Regime Autorizzativo delle Imprese Alimentari La sicurezza, o meglio la salubrità, degli alimenti è sempre stato un obiettivo di primaria importanza condiviso da Imprese, Organi di Controllo Ufficiali, Consulenti e ovviamente dai Consumatori.

3 Il Nuovo Regime Autorizzativo delle Imprese Alimentari Il primo sistema di gestione del problema è stato impostato sulla filosofia command and control. Il suo funzionamento era basato sull’applicazione di rigidi requisiti che dovevano essere posseduti dalle strutture e su cui venivano fatti i controlli.

4 Il Nuovo Regime Autorizzativo delle Imprese Alimentari L’evoluzione ha portato a sostituire il precedente sistema con uno di concezione completamente diversa basato sull’autocontrollo delle Imprese Alimentari

5 Il Nuovo Regime Autorizzativo delle Imprese Alimentari Tale sistema è basato non sul rispetto di rigidi requisiti ma sulla conoscenza e gestione dei propri processi mediante un approccio basato sui principi di un sistema di prevenzione e gestione dei pericoli chiamato HACCP

6 Il Nuovo Regime Autorizzativo delle Imprese Alimentari Tale sistema opera mediante sette principi riproposti anche nel testo del Regolamento CE 852/2004 : I principi del sistema HACCP sono i seguenti: a) identificare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili b) identificare i punti critici di controllo nella fase o nelle fasi in cui il controllo stesso si rivela essenziale per prevenire o eliminare un rischio o per ridurlo a livelli accettabili c) stabilire, nei punti critici di controllo, i limiti critici che differenziano l’accettabilità e l’inaccettabilità ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei rischi identificati d) stabilire ed applicare procedure di sorveglianza efficaci nei punti critici di controllo e) stabilire le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui dalla sorveglianza risulti che un determinato punto critico non è sotto controllo f) stabilire le procedure, da applicare regolarmente, per verificare l’effettivo funzionamento delle misure di cui alle lettere da a) ad e) e g) predisporre documenti e registrazioni adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa alimentare al fine di dimostrare l’effettiva applicazione delle misure di cui alle lettere da a) ad f).

7 Il Nuovo Regime Autorizzativo delle Imprese Alimentari Il sistema HACCP è stato il primo passo verso una sempre maggiore consapevolezza delle caratteristiche della propria struttura e di autogestione consapevole dei processi della propria filiera produttiva.

8 Il Nuovo Regime Autorizzativo delle Imprese Alimentari Tale processo risulta efficace solo se applicato con una conoscenza tecnico-scientifico generale adeguata, applicata alle singole fasi. Per questo motivo si sono attivati dei meccanismi di formazione obbligatoria finalizzati alla gestione igienica delle strutture che prima hanno portato alla formazione sull’autocontrollo e poi a sostituire il LISA, Libretto di Idoneità Sanitaria per Alimentaristi.

9 Il Nuovo Regime Autorizzativo delle Imprese Alimentari Un nuovo capitolo sull’evoluzione delle norme sulla gestione delle Imprese Alimentari si è avuto con l’emissione del Pacchetto Igiene e in particolare con il dettato del Regolamento CE 852/2004 e la sua entrata in vigore il 1 gennaio 2006

10 Il Nuovo Regime Autorizzativo delle Imprese Alimentari Il Regolamento è, poi, stato oggetto di "Linee guida applicative del regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari"

11 Il Nuovo Regime Autorizzativo delle Imprese Alimentari All’interno di tali linee guida si introduce un nuovo Istituto: la Dichiarazione di Inizio Attività (Produttiva), DIA (P) che sostituisce la richiesta di Autorizzazione Sanitaria. È finalizzato alla creazione di un registro delle Imprese Alimentari.

12 Il Nuovo Regime Autorizzativo delle Imprese Alimentari Anche i documenti che accompagnano la DIA sono modificati in quanto si deve solo allegare una planimetria e una relazione tecnica.

13 Il Nuovo Regime Autorizzativo delle Imprese Alimentari Viene anche variato l’Organo a cui inviare la DIA che non è più la ASL competente per territorio ma lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del comune di appartenenza che provvederà poi a notificarla al Dipartimento di Prevenzione della ASL.

14 Il Nuovo Regime Autorizzativo delle Imprese Alimentari La DIA può essere: - Differita, deve essere inoltrata 45 giorni prima dell’inizio della attività e riguarda tutte quelle attività che, con la precedente normativa nazionale, erano soggette ad autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 della L. 283 o ai sensi di altre normative, compresa la vendita di prodotti ittici. - Semplice per le imprese a tutte quelle attività che, con la precedente normativa nazionale, non erano soggette ad autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 della L. 283 o ai sensi di altre normative

15 Il Nuovo Regime Autorizzativo delle Imprese Alimentari In caso di D.I.A. differita, nei 45 giorni intercorrenti tra la notifica e la data di inizio attività, l'ASL, se lo ritiene necessario, effettua un sopralluogo di verifica

16 Il Nuovo Regime Autorizzativo delle Imprese Alimentari A seguito del sopralluogo possono verificarsi le seguenti circostanze: - l'attività inizia alla data prevista comunicata - l' attività inizia solo dopo che l'esercizio ha risolto le non conformità evidenziate - l'attività inizia alla data prevista comunicata, ma l'esercizio deve risolvere determinate non conformità lievi evidenziate, entro dei termini stabiliti dall'organo di controllo.

17 Il Nuovo Regime Autorizzativo delle Imprese Alimentari Nell'ambito delle attività di controllo ufficiale gli operatori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL verificano la rispondenza di quanto autocertificato nella D.I.A, nel caso di false dichiarazioni si procede alla denuncia ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000.

18 Il Nuovo Regime Autorizzativo delle Imprese Alimentari Entro il 31 dicembre 2009 dovranno essere effettuate le registrazioni di tutte le attività esistenti. La registrazione si deve basare su di un sistema informativo efficiente, consultabile ed aggiornato in tempo reale.

19 Il Nuovo Regime Autorizzativo delle Imprese Alimentari Di fatto, tutte le imprese alimentari dovranno possedere i requisiti specificati nel testo del Regolamento CE 852/2004 oltre a tutti i documenti comprovanti le conformità a tali requisiti.

20 Il Nuovo Regime Autorizzativo delle Imprese Alimentari La disciplina che gestisce le DIA è però di natura regionale e le modalità con cui alcune regioni hanno recepito le linee guida sono di fatto differenti.

21 Il Nuovo Regime Autorizzativo delle Imprese Alimentari RegioneNorma VenetoD.G.R. n.1041 del 11/04/2006 LazioD.G.R. n.275 del 16/05/2006 UmbriaD.G.R. 791 del 18/05/2005 SardegnaL. R. n.5 del 18/05/2006 CampaniaD.G.R. n.797 del 16/06/2006 ToscanaD.P.G.R n.40/r 01/08/2006 AbruzzoD.G.R. n. 950 del 21/08/2006 LiguriaD.G.R. n.1465 del 15/12/2006 FriuliD.G.R. 3160 del 22/12/2006 PiemonteL. R. n.38 del 29/12/2006 UmbriaD.G.R. n.510 del 02/04/2007 LombardiaL. R. n.8 del 02/04/2007 PugliaD.G.R. n.713 28/05/2007

22 Il Nuovo Regime Autorizzativo delle Imprese Alimentari Ad esempio la Regione Liguria ha deliberato che : Nel medesimo tempo intercorrente (45 gg) l'ASL ha facoltà di effettuare un sopralluogo di verifica, a seguito del quale possono emergere le seguenti circostanze: - l'insediamento risulta conforme ai requisiti ed il titolare può avviare subito l'attività - l'insediamento presenta non conformità lievi che non impediscono l'avvio immediato dell'attività ma devono essere risolte nei termini prescritti dall'ASL. - l'insediamento presenta non conformità di rilievo significativo che impediscono l'avvio dell'attività nei termini previsti. L'attività potrà iniziare quando avrà risolto le non conformità evidenziate

23 Il Nuovo Regime Autorizzativo delle Imprese Alimentari D’altra parta con l’abolizione dell’Autorizzazione Sanitaria (vedere testo del D.Lgs. 193/2007) viene a decadere anche un altro importante strumento: il parere preventivo alla richiesta di autorizzazione sanitaria.

24 Il Nuovo Regime Autorizzativo delle Imprese Alimentari Questo è vero tranne che in Toscana dove tale Parere viene ancora emesso su richiesta del Titolare o Legale Rappresentante che firmerà la DIA.

25 Il Nuovo Regime Autorizzativo delle Imprese Alimentari La disciplina igienica che descrive i vari aspetti oggetto del testo del Regolamento CE 852/2004 è molto più possibilista delle vecchie norme sanitarie. Questo pone ad esempio alcuni problemi, infatti, ad esempio il testo del Regolamento non esplicita il magazzinaggio.

26 Il Nuovo Regime Autorizzativo delle Imprese Alimentari Sempre in Liguria : DIA differita: si applica a tutte le attività precedentemente soggette, in base alla normativa Nazionale, ad Autorizzazione Sanitaria. Rientrano tra queste le attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio e somministrazione

27 Il Nuovo Regime Autorizzativo delle Imprese Alimentari A questo nuovo assetto giuridico si aggiunge l’emissione di una nuova norma il D.Lgs n.193 del 6 novembre 2007 che assieme all’obbiettivo di armonizzare con le direttive comunitarie abrogate le norme nazionali introduce una serie di nuove sanzioni.

28 Il Nuovo Regime Autorizzativo delle Imprese Alimentari Viene, ad esempio, sanzionato chi opera in una impresa alimentare che non sia stata notificata ma anche chi pur operando in una impresa notificata non abbia provveduto ad aggiornare la notifica.

29 Il Nuovo Regime Autorizzativo delle Imprese Alimentari Il problema nasce dalla definizione del Regolamento CE 852/2007 a cui il D.Lgs. 193/2007 fa riferimento: Gli operatori del settore alimentare fanno altresì in modo che l’autorità competente disponga costantemente di informazioni aggiornate sugli stabilimenti, notificandole, tra l’altro, qualsivoglia cambiamento significativo di attività nonché ogni chiusura di stabilimenti esistenti

30 Il Nuovo Regime Autorizzativo delle Imprese Alimentari Anche i requisiti contemplati nel testo del Regolamento 852/2004 hanno una minor “precisione”, ad esempio : b) le pareti devono essere mantenute in buone condizioni ed essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; ciò richiede l’impiego di materiale resistente, non assorbente, lavabile e non tossico e una superficie liscia fino ad un’altezza adeguata per le operazioni, (???) ….

31 Il Nuovo Regime Autorizzativo delle Imprese Alimentari Questo e gli altri precedenti, banali, esempi non esaustivi, pone un serio problema a un nuovo assetto normativo che per poter essere applicato dovrà subire un notevole processo di “maturazione” e di condivisione per giungere ad una sufficiente uniformità di applicazione requisito necessario tenendo presente come molte aziende hanno siti in tutto il nostro Paese

32 Il Nuovo Regime Autorizzativo delle Imprese Alimentari Tra le innovazioni del D.Lgs. 193/2007 troviamo l’immediata irrogazione di sanzioni al presentarsi di Non Conformità nel Mnauale di Autocontrollo, alla mancanza di procedure ritenute obbligatorie ai fini di assicurare la presenza dei requisiti di igiene e sicurezza dei prodotti alimentari, alla mancata applicazione delle procedure suddette.

33 Il Nuovo Regime Autorizzativo delle Imprese Alimentari Tra le sanzioni irrogate ai sensi del D.Lgs 193/2007 troviamo: - assenza di monitoraggio dei CCP - mancanza di programmi di campionamento - mancata adozione di procedure atte a fornire le informazioni ai sensi dell’art. 176 del Regolamento CE 178/2001 - mancata realizzazione dell’attività di formazione e aggiornamento professionale (LISA e HACCP)

34 Il Nuovo Regime Autorizzativo delle Imprese Alimentari Si annota come la mancata adozione di una o più procedure atte a definire la provenienza delgi alimenti e a chi sono stati inviati ai sensi del Regolamento CE 178 del 2001 come sanzionato dal D.Lgs. 196/2006 diviene, di fatto, il primo indice del nuovo regime sanzionatorio.

35 Il Nuovo Regime Autorizzativo delle Imprese Alimentari.


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