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Vittoria Assicurazioni
CASO DI ESCUSSIONE GARANZIA RIMBORSO IVA CONTO FISCALE Napoli, 24 settembre 2008 Marcella Bagnoli
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CONTENUTI E PARTICOLARITA’ Escussione garanzia rimborso iva conto fiscale per rettifica dichiarazione del contraente – importo rilevante. Complessità del contenzioso successivo all’escussione.
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SEDI GIURISDIZIONALI INTERESSATE TRIBUNALE ORDINARIO PER PROCEDURA D’URGENZA ex art. 700 c.p.c. PER GIUDIZIO DI ACCERTAMENTO NEGATIVO PER AZIONE DI RILIEVO PER IMPUGNATIVA DELLA CARTELLA ESATTORIALE COMMISSIONE TRIBUTARIA PER ANNULLAMENTO CARTELLA ESATTORIALE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER SOSPENSIVA FERMO AMMINISTRATIVO
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ISTRUTTORIA - NOSTRE ECCEZIONI DATA LA NATURA DELLE VIOLAZIONI CONTESTATE AL CONTRAENTE, ABBIAMO ESCLUSO A PRIORI LA POSSIBILITA’ DI GARANTIRE L’EVENTUALE CONTENZIOSO TRIBUTARIO. MA SOPRATTUTTO, RAVVISIAMO UN’ECCEZIONE PRELIMINARE DI MERITO, IRRINUNCIABILE, CHE VERTE SULLA NOZIONE DI “ESECUZIONE DEL RIMBORSO”, IN RELAZIONE ALLA TEMPISTICA PREVISTA PER L’EROGAZIONE DALL’ART. 2 C.G.A. INFATTI: IL RIMBORSO ERA STATO DISPOSTO ENTRO IL TERMINE PERENTORIO SEMESTRALE PREVISTO DALL’ART. 2 DELLE C.G.A.) PER L’EFFETTUAZIONE DEL RIMBORSO (VECCHIO TESTO) MA L’ESATTORIA COMPETENTE AVEVA METERIALMENTE EFFETTUATO IL BONIFICO OLTRE TALE TERMINE SEMESTRALE E PERTANTO AD INTERVENUTA CESSAZIONE DELLA GARANZIA
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IMPOSTAZIONE NOSTRE DIFESE VICENDE PROCESSUALI Presentazione di RICORSO ex art. 700 c.p.c. davanti al giudice ordinario per chiedere l’inibitoria dell’escussione. Il ricorso viene respinto in quanto riconosciuto non sussistente il presupposto del “periculum in mora”. Testualmente: “L’esborso della somma escussa non viene riconosciuto come danno irreparabile in quanto non può avere un’incidenza apprezzabile sulla sorte di una delle più importanti compagnie del mercato”. Proponiamo quindi reclamo al Tribunale in composizione collegiale che conferma l’ordinanza di primo grado, non ritenendo sussistente il periculum e considerando che la valutazione sulla clausola di validità debba essere rimessa al giudizio di cognizione.
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VICENDE PROCESSUALI Promuoviamo quindi giudizio di cognizione – accertamento negativo davanti al Tribunale ordinario, onde ottenere la pronuncia che riconosca definitivamente l’intervenuta cessazione della garanzia.
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VICENDE PROCESSUALI e nel frattempo… CONSIDERATA L’ENTITA’ DELL’IMPORTO ESCUSSO, A NOSTRA TUTELA DECIDIAMO DI ESERCITARE L’AZIONE DI RILIEVO SUI VARI COOBBLIGATI, ai sensi dell’art e delle condizioni di polizza. OTTENIAMO IL SEQUESTRO CONSERVATIVO DI BENI E CREDITI.
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VICENDE PROCESSUALI …sempre nel frattempo… Ci viene notificato dall’Agenzia delle Entrate provvedimento di fermo amministrativo ed altresì viene notificata cartella esattoriale NOSTRE DIFESE: RICORSO AL TAR CONTRO IL PROVVEDIMENTO DI FERMO, PER OTTENERNE LA SOSPENSIVA. ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE ALLA CARTELLA INNANZI IL TRIBUNALE ORDINARIO COMMISSIONE TRIBUTARIA
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SVILUPPI PROCESSUALI RICORSOL AL TAR: VIENE NEGATA LA SOSPENSIVA DEL FERMO. PROPONIAMO APPELLO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO, IL QUALE CONFERMA L’ORDINANZA IMPUGNATA, NON RITENENDO SUSSISTENTE IL PERICULUM IN MORA. TUTTAVIA EVIDENZIA LA NECESSITA’ DI UNA COMPIUTA DISAMINA IN SEDE DI MERITO. RIMETTE PERTANTO AL TAR LA VALUTAZIONE DEL RICORSO. IL CONTENZIOSO E’ ANCORA PENDENTE, MA SUL PUNTO ABBIAMO OTTENUTO UN’IMPORTANTE PRONUNCIA NELL’AMBITO DI UN GIUDIZIO SEPARATO (V. SEGUITO).
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SVILUPPI PROCESSUALI RICORSI AVVERSO LA CARTELLA DI PAGAMENTO: SONO ACCOLTI IN ENTRAMBE LE SEDI, COMMISSIONE TRIBUTARIA E TRIBUNALE ORDINARIO. ANNULLAMENTO DELLA CARTELLA. LE PRONUNCE RECANO MOTIVAZIONI ESAUSTIVE E CHIARISSIME: NON SOLO ESCLUDONO CHE LA POLIZZA FIDEIUSSORIA POSSA COSTITUIRE TITOLO ESECUTIVO SU CUI FONDARE UN’ISCRIZIONE A RUOLO, ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 46/99. ENTRANO ALTRESI’ NEL MERITO DELLA VERTENZA, RICONOSCENDO FINALMENTE L’INTERVENUTA CESSAZIONE DELLA GARANZIA A SEGUITO DELLA TARDIVA EROGAZIONE DEL RIMBORSO. VIENE CONDIVISA L’INTERPRETAZIONE DELL’ART. 2 C.G.A., IL TENORE LETTERALE DELL’ESPRESSIONE “ESECUZIONE DEL RIMBORSO” SI RIFERISCE INEQUIVOCABILMENTE ALL’ACQUISIZIONE DELLA SOMMA DI DANARO DA PARTE DEL CONTRIBUENTE E NON PIUTTOSTO ALLA SEMPLICE DISPOSIZIONE DEL RIMBORSO. Ritenuti insussistenti i presupposti di legge ex art. 21 D.Lgs. 46/99 per l’iscrizione a ruolo delle somme escusse esecutivamente in ragione della polizza fideiussoria. Art. 21 D.Lgs. N. 46 “: ….Le entrate previste all’art. 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”. Nella specie il titolo in base al quale l’Agenzia delle Entrate pretende di ingiungere ill pagamento è la polizza fideiussoria, ossia un negozio di diritto privato e ancorché preveda la corresponsione degli importi garantiti a semplice richiesta scritta, rappresenta pur sempre un contratto soggetto alle regole di diritto privato, peraltro non rientrante nella categoria degli atti aventi efficacia esecutiva ex art. 474 c.p.c.
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SVILUPPI PROCESSUALI …ANCORA SUL FERMO… IL FERMO DISPOSTO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE E’ STATO OGGETTO DI GIUDIZIO SEPARATO IN SEDE DI RICORSO DA NOI PROMOSSO PER L’ANNULLAMENTO DEL FERMO AMMINISTRATIVO DISPOSTO DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. IN TALE CONTESTO INFATTI OGGETTO DI IMPUGNATIVA ERANO ANCHE I PROVVEDIMENTI DI ALCUNE AGENZIE DELLE ENTRATE CHE, SULLA SCORTA DEL FERMO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE, RESPINGEVANO LE NOSTRE GARANZIE IVA. IL GIUDICE ADITO SI E’ QUINDI PRONUNCIATO ANCHE SU QUEST’ULTIMO PROVVEDIMENTO DI FERMO, RICONOSCENDONE L’ILLEGITTIMITA’ PER CARENZA DI MOTIVAZIONE.
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Vittoria Assicurazioni
Grazie per la pazienza e attenzione!
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