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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
CONTRATTO CON IL QUALE UNA PARTE – ASSICURATORE – SI OBBLIGA, VERSO PAGAMENTO DI UN PREMIO: A RIVALERE L’ASSICURATO, ENTRO I LIMITI CONVENUTI, DEL DANNO AD ESSO PRODOTTO DA UN SINISTRO – ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI OPPURE A PAGARE UN CAPITALE O UNA RENDITA AL VERIFICARSI DI UN EVENTO ATTINENTE ALLA VITA UMANA – ASSICURAZIONE SULLA VITA
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IMPRESA DI ASSICURAZIONE
ASSICURATORE = IMPRENDITORE che opera secondo specifiche regole tecniche, basate sul calcolo delle probabilità, per neutralizzare i rischi assunti con i singoli contratti di assicurazione. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE è un contratto puramente aleatorio (gli eventi cui si lega la prestazione dell’assicuratore sono del tutto imprevedibili se considerati isolatamente), ma solo se considerato isolato.
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IMPRESA DI ASSICURAZIONE
REGOLE TECNICHE Ma se un soggetto assume professionalmente una gran massa di rischi omogenei, si applica la legge statistica dei grandi numeri che consente di determinare con criteri matematici la probabilità media del verificarsi di un dato evento. L’assicuratore si basa sul rischio medio per determinare, secondo criteri matematici, il corrispettivo (PREMIO) dovutogli dal singolo assicurato contro quel determinato rischio. La massa omogenea gestita consente all’assicuratore di neutralizzare il rischio assunto con il singolo contratto, distribuendolo tra la massa degli assicurati; l’assicuratore lucra inoltre la differenza tra i premi riscossi e gli indennizzi corrisposti.
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DISCIPLINA PUBBLICISTICA
Le imprese di assicurazione sono sottoposte a controllo pubblico, volto a garantire, a tutela degli assicurati, il rispetto delle regole tecniche dell’assicurazione ed una corretta e prudente gestione dei mezzi finanziari raccolti tra il pubblico (con l’incasso dei premi). D.lgs. 7 settembre 2005, n Codice delle assicurazioni private Attività assicurativa è riservata a: Spa Società cooperative per azioni Società di mutua assicurazione Inizio dell’attività è subordinato al rilascio della preventiva autorizzazione da parte dell’ISVAP.
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TIPI DI ASSICURAZIONI ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI: l’assicuratore si obbliga a rivalere l’assicurato del danno prodotto da un sinistro; contratto dominato dal principio indennitario – l’indennizzo dovuto non può superare il danno sofferto dall’assicurato ASSICURAZIONI SULLA VITA: l’assicuratore si obbliga a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un eventoi attinente la vita umana (morte o sopravvivenza); non si applica il principio indennitario – il capitale o la rendita assicurata possono essere liberamente determinati dalle parti e sono sempre dovuti dall’assicuratore al verificarsi dell’evento previsto. Tale forma di assicurazione ha anche una finalità di risparmio.
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RISCHIO RISCHIO: possibilità che si verifichi un determinato evento futuro ed incerto; deve esistere oggettivamente affinché il contratto sia valido. Il contratto di assicurazione è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto. Se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto questo si scioglie ex lege. Dichiarazioni inesatte o reticenti dell’assicurato (che traggono in inganni l’assicuratore) se vi è stato dolo o colpa grave l’assicuratore può chiedere l’annullamento del contratto (altrimenti recede dal contratto).
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PREMIO PREMIO: CORRISPETTIVO DOVUTO ALL’ASSICURATORE
Si compone di: PREMIO PURO (calcolato con criteri matematici) + COMPENSO AGGIUNTIVO dovuto all’assicuratore per il servizio. Deve essere pagato: anticipatamente in unica soluzione o in più rate periodiche (annuali) E’ indivisibile – dovuto per l’intero periodo in corso.
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