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PubblicatoGianpiero Boni Modificato 9 anni fa
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A B CDE tecnologia strumento importante sempre più diffuso LICENZIANTE LICENZIATARI brevetti, know-how, ecc. ACCORDI DI LICENZA DI TECNOLOGIA
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI EU USA TENERE CONTO DEL CONTESTO REALE IN CUI LA CONCORRENZA VERREBBE ESERCITATA SE L‘ACCORDO IN OGGETTO E LE PRESUNTE RESTRIZIONI NON ESISTESSERO
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EFFETTI BENEFICI INTEGRAZIONE DI ASSETS COMPLEMENTARI INGRESSO PIÙ RAPIDO DISSEMINAZIONE DI TECNOLOGIA INCENTIVO PER INVESTIMENTO RISCHIOSO EFFETTI NEGATIVI riduzione della concorrenza tra le tecnologie delle imprese operanti su un mercato delle tecnologie o su un mercato dei prodotti che incorporano le tecnologie in questione la preclusione dei concorrenti la riduzione della concorrenza nell’ambito della stessa tecnologia tra imprese che producono prodotti sulla base della stessa tecnologia
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RESTRIZIONI INTER-TECNOLOGIA tecnologie differenti RESTRIZIONI INTRA- TECNOLOGIA fra imprese che utilizzano la stessa tecnologia
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REGOLAMENTO RELATIVO ALL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 81, PARAGRAFO 3 DEL TRATTATO CE A CATEGORIE DI ACCORDI DI TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA
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MERCATO RILEVANTE LA CONCESSIONE DI LICENZE PUO’ INCIDERE SU VARI TIPI DI CONCORRENZA: sul mercato delle tecnologie (comprendono sia le tecnologie sotto licenza e le tecnologia sostitutive) sul mercato del prodotto (mercati dei beni e dei servizi considerati sotto il profilo geografico e del prodotto)
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QUOTE DI MERCATO E ESENZIONE PER CATEGORIA IMPRESE CONCORRENTI: l’esenzione si applica a condizione che la quota di mercato detenuta congiuntamente dalle parti non superi il 20% di un mercato rilevante delle tecnologie o del prodotto IMPRESE NON CONCORRENTI: l’esenzione si applica a condizione che la quota di mercato detenuta da ciascuna delle parti non superi il 30% dei mercati rilevanti delle tecnologie e del prodotto QUOTE DI MERCATO SUPERIORI PER UNA DURATA DI DUE ANNI
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„SECONDO“ PORTO SICURO OLTRE alla tecnologia controllata dalle parti 4 o più tecnologie sostituibili esistenza di sufficienti pressioni concorrenziali
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RESTRIZIONI FONDAMENTALI FRA IMPRESE CONCORRENTI la restrizione della facoltà di una parte di determinare i prezzi praticati per la vendita dei prodotti a terzi, esempio: accordi diretti sul prezzo o indiretti la limitazione della produzione o delle vendita, ( con eccezioni) la ripartizione dei mercati o dei clienti, (eccezioni):
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la restrizione della facoltà del licenziatario di sfruttare la propria tecnologia o la restrizione della facoltà delle parti dell’accordo di svolgere attività di ricerca e sviluppo, fatto salvo quando quest’ultima restrizione sia indispensabile per evitare la divulgazione a terzi del know how sotto licenza RESTRIZIONI FONDAMENTALI FRA IMPRESE CONCORRENTI
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RESTRIZIONI FONDAMENTALI TRA IMPRESE NON CONCORRENTI la restrizione della facoltà di una parte di determinare i prezzi praticati per la vendita dei prodotti a terzi, fatta salva la possibilità di imporre un prezzo massimo di vendita o di raccomandare un prezzo di vendita la restrizione relativa al territorio in cui, o ai clienti ai quali, il licenziatario può vendere i prodotti contrattuali, eccettuate le seguenti: - la restrizione delle vendite nel territorio esclusivo o ad un gruppo di clienti esclusivo per i quali il licenziante si è riservato le vendite - la restrizione delle vendite attive nel territorio esclusivo o ad un gruppo di clienti esclusivo assegnati dal licenziante ad un altro licenziatari ecc.
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I PERFEZIONAMENTI (restrizioni escluse) il licenziatario non deve essere obbligato a concedere in licenza esclusiva al licenziante o ad un terzo designato dal licenziante i perfezionamenti che possono essere sfruttati senza violare la tecnologia sotto licenza il licenziatario non deve essere obbligato a cedere al licenziante o ad un terzo designatogli i diritti riguardanti i perfezionamenti il licenziatario può contestare la validità o il carattere segreto o sostanziale dei diritti di proprietà di beni immateriali detenuti dal licenziante sul mercato comune, questo per evitare ogni distorsione della concorrenza
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Art. 82 T.I.CE È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare: a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque; b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori; c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimil per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza; d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
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ABUSO DELLA POSIZIONE DOMINANTE particolare RESPONSABILITA’ dell’impresa in posizione dom. „qualsiasi comportamento atto a ridurre la concorrenza o ad ostacolarne lo sviluppo nei mercati in cui, proprio per il fatto che vi opera un‘impresa in posizione dominante, il grado di concorrenza è già ridotto“
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APPROCCIO „TRADIZIONALE“ accertamento della posizione dominante accertamento dell‘abuso della posizione dominante
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