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PubblicatoFelìcita Speranza Modificato 9 anni fa
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16. Riforma Tridentina Concilio di Trento: riforma cattolica come risposta alla riforma protestante A Trento furono emanati provvedimenti nella forma di decreti: dogmatici: per riaffermare i principi del dogma cattolico disciplinari (de reformatione): per disciplinare importanti settori a) della organizzazione ecclesiastica; b) della disciplina del clero; c) del matrimonio Con il Concilio di Trento, la Chiesa esce riformata I decreti disciplinari pur costituendo una delle fonti principali del d. canonico nel corso dell’età moderna NON FURONO MAI CODIFICATI, OSSIA RECEPITI SOTTO FORMA DI DECRETALI E PUBBLICATI IN RACCOLTE UFFICIALI
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17. Fonti del diritto canonico dal Concilio di Trento alla 1° codificazione
Corpus iuris canonici Raccolte private di canoni tridentini Bullaria: raccolte private cronologiche di costituzioni e decretali pontificie (che in questo periodo prendono il nome di bolle) Raccolte di Decreta e Responsa della S. Congregazione del Concilio Decisioni dei Tribunali e degli Uffici della Curia Romana
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18. Verso la codificazione
Intorno al 1860 si comincia a discutere circa la revisione del Corpus Dilemma: integrare il Corpus o procedere ad una codificazione ex novo? Il processo di codificazione del diritto canonico coincide con il periodo di massimo isolamento della S. Sede nelle relazioni con gli altri Stati La Chiesa perde il potere temporale (1870) e vede messa in dubbio la sua condizione di societas iuridice perfecta e quindi la sua indipendenza dal potere politico Nel 1917 dopo diversi anni di preparazione e dopo aver sciolto il dilemma se procedere ad una nuova compilazione oppure procedere ad una codificazione viene promulgato il Codex iuris canonici
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19. Il Codex del 1917 Struttura del Codex del 1917 (detto anche pio-benedettino): 5 libri e 2414 canoni Vero codice: canoni brevi e sintetici destinati a regolare la vita giuridica della Chiesa di rito latino 5 libri così strutturati: 1° norme generali 2° delle persone (chierici, Pontefice, collegio episcopale, Curia romana, vescovi, religiosi, laici) 3° de rebus (delle cose), sacramenti (anche matrimonio), luoghi sacri, culto divino, magistero ecclesiastico, dei benefici ecclesiastici, dei beni temporali della Chiesa. 4° dei processi: giudice, tribunali, parti in causa, prove, cause matrimoniali, cause dei santi 5° dei delitti e delle pene
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20. Il Codex del 1983 Non si trattò di una revisione, ma di una vera nuova codificazione Il 25 gennaio 1983 con la costituzione Sacrae Disciplnae Leges, venne promulgato il Codice di diritto canonico (stessa denominazione del Codex del 1917) Struttura del CIC del 1983: 7 libri canoni 1° libro: norme generali (fonti del diritto, atti amministrativi, persone fisiche e giuridiche, uffici ecclesiastici 2° libro: popolo di Dio (fedeli, laici , chierici e religiosi) 3° libro: funzione di insegnare (magistero ecclesiastico) 4° libro: funzione di santificare (sacramenti, matrimonio, atti di culto) 5° libro: beni temporali (acquisto, alienazione dei beni ecclesiastici) 6° libro: le sanzioni della Chiesa (diritto penale canonico) 7° libro: i processi (diritto processuale)
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21. Tradizione occidentale e orientale
Nel campo del diritto abbiamo 2 tradizioni: occidentale, o di rito latino, CIC 1983 orientale, ovvero delle comunità orientali staccatesi da Roma e poi ricongiunte. Queste 21 Chiese, dette sui iuris, sono raggruppate in 5 riti ( antiocheno, armeno, bizantino, siro orientale, copto). Il diritto di queste Chiese è raccolto nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali promulgato da Giovanni Paolo II nel 1990.
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22. Sintesi delle attuali fonti di diritto canonico
Codice di diritto canonico (1983) Codice dei canoni delle Chiese orientali (1990) Completano il diritto della Chiesa: Pastor bonus (1988) / organizzazione della Curia romana Cost. Universi dominici gregis (1996) / sede vacante ed elezione del Pontefice Cost. Divinus perfectionis Magister (1983) / procedure per la canonizzazione Concordati
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23. Diritto missionario Tipo di fonte rimasta fuori dal Corpus e dal Codex. Diritto eccezionale, ossia in deroga a quello generale e comune che prende forma dopo le grandi scoperte geografiche del XVI secolo (anche per contrastare le prerogative del Patronato spagnolo e del Padroado portoghese). Istituti affermatisi nell’ambito del diritto missionario: Vicariato apostolico Esenzione (dal potere del Vescovo). Innovazioni negli organi di governo della Chiesa: istituzione della Congregazione “de Propaganda Fide” (inizio XVII sec.) L’esperienza missionaria produce interessanti innovazioni anche nel regime giuridico delle persone fisiche: sollecitazione all’avvento del clero indigeno, la condizione giuridica dei non battezzati (gli infedeli)
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