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PubblicatoEustachio Sacco Modificato 9 anni fa
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104. La disciplina comunitaria in tema di società e la società europea IL LEGISLATORE COMUNITARIO E’ MASSICCIAMENTE INTERVENUTO IN MATERIA DI SOCIETA’ DI CAPITALI Il motivo è da rinvenire nella circostanza che le imprese di medie e grandi dimensioni fanno di regola capo, in tutti i paesi dell’Unione Europea, a società di capitali la omogeneità della relativa disciplina è, dunque, una condizione indispensabile per un efficiente funzionamento del mercato comune SI SPIEGA COSÌ L’EMANAZIONE, GIÀ A PARTIRE DAGLI ANNI ’60, DI NUMEROSI ATTI COMUNITARI, SIA DIRETTIVE CHE REGOLAMENTI, VOLTI A DETERMINARE L’ARMONIZZAZIONE DELLE REGOLAMENTAZIONE DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI NEI VARI PAESI
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LA SOCIETA’ EUROPEA La previsione di tale società è dettata per favorire l’operatività delle imprese che agiscono contemporaneamente in più Stati dell’Unione Europea IL REGOLAMENTO COMUNITARIO 2157/2001 PREVEDE INFATTI UN MODELLO DI SOCIETA’ DESTINATA AD OPERARE E AD AVERE SEDI NELLO SPAZIO COMUNITARIO, CON EGUALE ASSETTO E CON NOTEVOLI SEMPLIFICAZIONI SOTTO IL PROFILO BUROCRATICO Tale regolamento non disciplina integralmente la società europea, ma prevede dei rinvii alla disciplina prevista, per il tipo di società di capitali equivalente alla S.p.a. italiana, dallo Stato dove la società ha la sede principale
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la società ha personalità giuridica e deve essere costituita con un capitale minimo di Euro 120.000 suddiviso in azioni la personalità giuridica si acquista con l’iscrizione nel registro delle società esistente nel luogo ove la società ha la sede principale l’amministrazione può essere articolata secondo il sistema monistico oppure secondo quello dualistico deve essere previsto il coinvolgimento dei lavoratori nel governo dell’impresa LE CARATTERISTICHE DELLA SOCIETA’ EUROPEA FISSATE DAL REGOLAMENTO POSSONO ESSERE COSI’ SINTETIZZATE:
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IL REGOLAMENTO PREVEDE TASSATIVAMENTE CHE LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA’ EUROPEA POSSA AVVENIRE: per effetto di fusione tra S.p.a. con sedi in Stati membri diversi per effetto della creazione di una holding cui vengano conferite partecipazioni in società aventi sede in Stati membri diversi per effetto della creazione di una società partecipata da società con sede in Stati membri diversi per effetto della trasformazione di una S.p.a. avente, da almeno due anni, una affiliata con sede in un altro Stato membro
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