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PubblicatoVincente Capelli Modificato 9 anni fa
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GESTORE AMBIENTALE NEL SETTORE VENDITA E POST-VENDITA AUTO
MODULO 4 – SICUREZZA IN AZIENDA Unità Didattica 4.1 – Gestione prodotti pericolosi Unità Didattica 4.2 – Prevenzione incendi
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Gestione prodotti pericolosi
Unità didattica 4.1 Gestione prodotti pericolosi
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Definizione di Prodotto pericoloso
Prodotto pericoloso: prodotto contenente sostanze classificate pericolose secondo la Direttiva 67/548/CEE e soggetto ad obbligo di etichettatura e imballaggio. Le normative identificano dunque come pericolosi quei prodotti che, per loro natura, proprietà o stato, possono causare pericoli per la vita, la salute e la sicurezza delle persone, degli animali e che possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell’ambiente
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Esempi di prodotti pericolosi utilizzati
Soluzioni per il lavaggio vetri (a base di etanolo) Bombole di gas per l’aria condizionata Acido per batterie Estintori Airbags (pirotecnici) Retrattori di cinture di sicurezza Kits per la manutenzione e/o riparazione contenenti prodotti chimici pericolosi
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Etichette per il trasporto di prodotti pericolosi (ADR) (continua)
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Etichette per il trasporto di prodotti pericolosi (ADR)
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Simboli di pericolo e informazioni sulla manipolazione (continua)
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Simboli di pericolo e informazioni sulla manipolazione (continua)
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Simboli di pericolo e informazioni sulla manipolazione (continua)
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Simboli di pericolo e informazioni sulla manipolazione
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Simbolo associato ai rischi per l’ambiente
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Esempio di etichetta di prodotto pericoloso
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Prescrizioni sui prodotti pericolosi
I requisiti normativi impongono che i prodotti pericolosi siano: Dotati di etichetta, imballaggio e schede di sicurezza conformi a quanto previsto dalla Direttiva 67/548/CEE e successivi aggiornamenti Immagazzinati e manipolati secondo le prescrizioni e le raccomandazioni riportate nelle schede di sicurezza Movimentati e imballati da personale addestrato allo scopo
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Utilità delle etichette dei prodotti pericolosi
L’etichettatura riduce il rischio per gli operatori e l’ambiente L’etichetta facilita le operazioni di stoccaggio dei prodotti L’etichetta è particolarmente utile in caso di infortunio L’etichetta fornisce indicazioni sulla gestione dei residui e la protezione dell’ambiente
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Le schede di sicurezza - Requisiti
Devono essere fornite all’utilizzatore delle sostanze e dei prodotti pericolosi - dal produttore - dai fornitori di pulizie, manutenzioni, mensa, ecc. - in lingua italiana - con la data di aggiornamento Devono fornire tutte le informazioni necessarie a valutare - pericolosità - rischi - misure di pronto soccorso Come reperire le schede di sicurezza dei prodotti TMI
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Le schede di sicurezza Informazioni tecniche fornite
Identificazione del preparato e del produttore Composizione e informazione sui componenti Identificazione dei pericoli Indicazione delle misure di primo soccorso Misure antincendio Misure per fuoriuscita accidentale Manipolazione e stoccaggio Controllo all’esposizione / protezione individuale Proprietà fisiche / chimiche Stabilità e reattività Informazioni tossicologiche Informazioni ecologiche Considerazioni, prescrizioni sullo smaltimento Informazioni sul trasporto Informazioni sulla regolamentazione Altre informazioni La schede di sicurezza di alcuni prodotti TMI
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L’immagazzinamento dei prodotti pericolosi - Requisiti
Devono essere stoccati in aree separate (armadi di sicurezza, vassoi di raccolta, sistemi di aerazione, griglie di raccolta) Si devono rispettare le prescrizioni previste dalle autorizzazioni relative alla prevenzione incendi rilasciate dalle autorità competenti (Certificato Prevenzione Incendi – CPI dei VVFF)
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Unità didattica 4.2 Prevenzione incendi
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Nozioni di base I locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie pericolose soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi provinciali dei VVF sono elencati nel DM 16/02/1982 CPI - TMI
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Attività soggette a CPI
Per le Concessionarie le principali attività soggette al controllo VVF sono: Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti capacità superiore a 1 mc (att. 17) Officine e laboratori di verniciatura con oltre cinque addetti (att. 21) Gruppi elettrogeni con potenza superiore a 25 kW (att. 64) Officine di riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli (att. 72) Locali adibiti ad esposizione a vendita con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva di servizi e depositi (att. 87) Impianti per la produzione del calore con potenzialità superiore a kcal/h (116 kW) (att. 91) - Autorimesse private con più di nove veicoli (att. 92)
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Procedimento per l’acquisizione del CPI (continua)
Il procedimento per l’acquisizione del Certificato Prevenzione Incendi è definito nel D.P.R. 12/01/98 N°37. Le principali fasi per l’acquisizione del CPI sono: L’impresa presenta al comando provinciale dei VVF il progetto dell’impianto soggetto a CPI, chiedendo la valutazione di conformità con le norme antincendio (parere favorevole VVF) Il comando provinciale dei VVF esamina i progetti ed entro 45gg, estensibili fino a 90gg per progetti complessi, ed esprime parere favorevole, integrando eventualmente il progetto con ulteriori specifiche antincendio Ove il comando non si esprima nei termini prescritti il progetto si intende respinto (silenzio diniego)
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Procedimento per l’acquisizione del CPI (continua)
L’impresa completa le opere di cui al progetto approvato e presenta domanda di sopralluogo ai VVF Il Comando dei VVF, entro 90 gg dalla presentazione della domanda, effettua il sopralluogo per accertare il rispetto della normativa di prevenzione incendi Il Comando dei VVF entro 15 gg dalla data di effettuazione del sopralluogo, in caso di esito positivo, rilascia all’interessato il Certificato di Prevenzione Incendi che costituisce, ai soli fini antincendio, il nulla osta all’esercizio delle attività Qualora venga riscontrata la mancanza dei requisiti di sicurezza richiesti il comando dei VVF ne dà immediata comunicazione all’interessato ed alle autorità competenti
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Procedimento per l’acquisizione del CPI
L’impresa, in attesa del sopralluogo dei VVF, può presentare al Comando una dichiarazione (dichiarazione di inizio attività), corredata da certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato - Il Comando dei VVF rilascia all’interessato contestuale ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all’esercizio delle attività
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Adempimenti obbligatori (continua)
L’impresa responsabile delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ha l’obbligo di: mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali indicate dal comando nel CPI - informare e formare il personale dipendente sui rischi di incendio connessi alle specifiche attività e sulle misure di protezione e prevenzione adottate
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Adempimenti obbligatori
L’impresa ha l’obbligo di annotare in un apposito registro (registro antincendio): - i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione - l’informazione e la formazione del personale per la prevenzione incendi Il registro antincendio deve essere mantenuto aggiornato a cura del responsabile delle attività e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando dei VVF
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