La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

POSSESSO E’ l’esercizio di fatto dei poteri corrispondenti al diritto di proprietà (o di altro diritto reale su cosa altrui) che deriva dalla materiale.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "POSSESSO E’ l’esercizio di fatto dei poteri corrispondenti al diritto di proprietà (o di altro diritto reale su cosa altrui) che deriva dalla materiale."— Transcript della presentazione:

1 POSSESSO E’ l’esercizio di fatto dei poteri corrispondenti al diritto di proprietà (o di altro diritto reale su cosa altrui) che deriva dalla materiale disponibilità di una cosa E’ la situazione di fatto che talvolta coincide, talvolta si contrappone alla situazione di diritto.

2 Possesso Proprietario possessore
di regola il proprietario è anche possessore Possessore non proprietario Possiede chi non è il proprietario

3 POSSESSO e DETENZIONE Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale. La detenzione è la relazione materiale con la cosa senza l’elemento soggettivo del possedere come fosse cosa propria, ma riconoscendo il diritto altrui.

4 Prova del possesso Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa, a meno chi lo nega fornisca la prova che ha cominciato a esercitarlo come detenzione. E’ il proprietario che deve dimostrare l’esistenza del titolo che implica la detenzione (es. un contratto di locazione). La detenzione o il possesso continuano come sono iniziati.

5 MUTAMENTO DELLA DETENZIONE IN POSSESSO
Può il detentore trasformarsi in possessore? Il mutamento della detenzione in possesso può avvenire soltanto in due casi: causa proveniente da un terzo che affermi di essere proprietario (ma non lo è ) e trasferisca la proprietà al detentore opposizione del detentore che rende nota al proprietario l’intenzione di continuare a tenere a cosa come possessore

6 Possesso Il possesso è di buona fede se chi possiede ignora di ledere il diritto altri (ad es. chi prende per errore un bene di un altro credendolo suo). Il possesso è di mala fede se chi possiede sa di ledere il diritto altrui (ad es. il ladro)

7 Come provare la buona o la mala fede?
La buona fede si presume salvo prova contraria. Basta che la buona fede vi sia stata al momento dell’acquisto (anche se successivamente viene meno).

8 Effetti del possesso: i frutti
Nei confronti del possessore il proprietario può esrcitare l’azione di rivendicazione per far riconoscere il suo diritto e ottenere la restituzione del bene. Il possessore, se la domanda è accolta, deve restituire il bene. A chi spettano i frutti maturati dalla cosa?

9 Effetti del possesso: i frutti
Il possessore in mala fede deve restituire al proprietario i frutti naturali e civili derivanti dal bene Il possessore di buona fede fa suoi i frutti naturali e civili fino alla domanda giudiziale del proprietario che rivendica la proprietà. Risponde al proprietario dei frutti percepiti dopo la domanda di rivendicazione e di quelli che avrebbe potuto percepire dopo tale data con la diligenza del buon padre di famiglia.

10 “Possesso vale titolo”
Colui che acquista beni mobili da chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà a titolo originario purché ne abbia il possesso sia in buona fede al momento della consegna (non sa che chi vende non è proprietario) e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà (contratto astrattamente idoneo)

11 La regola può verificarsi in due casi
Acquisto di un bene mobile da chi non è proprietario Vendita dello stesso bene mobile, con successivi contratti, a più acquirenti: Se qualcuno cn successivi contratti vende a più persone un bene mobile, tra esse prevale chi per primo ne ha acquistato il possesso in buona fede.

12 Possesso vale titolo La regola vale solo per i beni mobili perché per la circolazione dei beni immobili c’è la necessità di un atto scritto piu la trascrizione nei pubblici registri La regola facilita la circolazione degli scambi: si evita che le persone non siano sicure nei loro acquisti.

13 Effetti del possesso: USUCAPIONE
L’USUCAPIONE è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario per effetto del possesso di un bene per un certo perido di tempo.

14 Requisiti Per avere usucapione occorrono due requisiti
che il possesso sia Pacifico cioè non violento né clandestino Pubblico esercitato in modo visibile Continuo non interrotto che il proprietario sia stato inerte.

15 Possesso violento e clandestino
Non c’è nessuna tutela giuridica per il Possesso violento se si è acquistato in modo aggressivo. Possesso clandestino se si esercita di nascosto In questo casi però il tempo dell’usucapione inizia a decorrere dal momento in cui cessa la violenza o la clandestinità.

16 Tempo BENI IMMOBILI BENI MOBILI
20 anni -> per i beni immobili (usucapione ordinaria) 10 anni -> per i beni immobili se il possessore è in buona fede e ha acquistato da chi non è proprietario in base ad un titolo idoneo in astratto (ma non valido in concreto) + trascrizione nei pubblici registi BENI MOBILI 20 anni -> se il possesso è in mala fede 10 anni -> se possesso in buona fede ma manca il titolo astrattamente idoneo (usucapione abbreviata )

17 AZIONI POSSESSORIE Spettano a chi possiede il bene indipendentemente dal fatto di essere proprietario o meno. Sollevano il proprietario dal fornire la difficile prova della proprietà AZIONE DI REINTEGRAZIONE AZIONE DI MANUTENZIONE

18 Azione di reintegrazione o spoglio
Attore: qualunque possessore di bene mobile o immobile che ha subito uno spoglio violento (aggressivamente) o clandestino (di nascosto). Convenuto: chi ha spogliato il possessore Oggetto della domanda ottenere la restituzione del bene.

19 Azione di reintegrazione o spoglio
Lo Spoglio è VIOLENTO se con l’uso della forza, CLANDESTINO se è fatto di nascosto. L’azione va esercitata entro 1 anno dallo spoglio (termine di decadenza) Nessuno può farsi giustizia da solo: se ho ottenuto un bene in prestito e non lo restituisco il giudice condannerà il proprietario a restituirlo al possessore se il proprietario lo riprende con la forza e cerca di farsi giustizia da solo.

20 AZIONE DI MANUTENZIONE
Attore: possessore, se è stato molestato nel possesso o ha subito delle turbative (es. immissioni nocive, taglio di alberi, passaggi sul fondo ecc.) Riguarda solo i beni immobili o le universalità di beni mobili Il possesso deve durare da oltre un anno Oggetto domanda: cessazione delle molestie Va esercitata entro un anno dalla turbativa (decadenza)


Scaricare ppt "POSSESSO E’ l’esercizio di fatto dei poteri corrispondenti al diritto di proprietà (o di altro diritto reale su cosa altrui) che deriva dalla materiale."

Presentazioni simili


Annunci Google