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PubblicatoLuciano Fontana Modificato 9 anni fa
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Sviluppo sostenibile Normative e strumenti. Tutela ecosistemi e risorse idriche Prof.ssa avv. Elisa Scotti EE LUISS Business School – Area xyz
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Il principio dello sviluppo sostenibile
La definizione del Rapporto Brundtland (World Commission on Environment and Development) 1987: “lo sviluppo che è in grado di soddisfare i bisogni della generazione presente, senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri”. LUISS Guido Carli - Ufficio studi
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Il principio dello sviluppo sostenibile
Il principio dello sviluppo sostenibile nella Conferenza di Rio (1992) da cui la «Dichiarazione di Rio», «L’Agenda 21», la «Dichiarazione di principi per la conservazione e lo sviluppo sostenibile delle foreste»: accento sull’ambiente, secondo la definizione del rapporto Bruntland 1997 Trattato di Amsterdam, TUE art. 2 «sviluppo armonioso equilibrato e sostenibile delle attività economiche»; art. 6 principio di integrazione nella prospettiva dello sviluppo sostenibile Il principio dello sviluppo sostenibile nella Conferenza di Johannesburg (2002) si basa su tre pilastri reciprocamente integrati: lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la protezione ambientale. La dichiarazione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (ratificata nel 2007) riconduce allo sviluppo sostenibile la diversità culturale. LUISS Guido Carli - Ufficio studi
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Elementi dello sviluppo sostenibile
1) Soddisfacimento dei bisogni e delle aspirazioni degli uomini della generazione presente 2) Equità fra le generazioni, il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente non deve compromettere la possibilità per le generazioni future di soddisfare i propri bisogni 3) Equità infragenerazionale, il soddisfacimento dei bisogni della popolazione di uno Stato non deve compromettere la possibilità per gli altri popoli che vivono sulla terra di soddisfare i propri bisogni 4) Integrazione delle politiche, le politiche ambientali devono essere coordinate insieme alle politiche economiche, sociali ecc. LUISS Guido Carli - Ufficio studi
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Attuale art. 3 TUE che si richiama alla valenza complessa del principio
L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente.
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CODICE AMBIENTE Art. 3-quater.
1. Ogni attivita' umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualita' della vita e le possibilita' delle generazioni future. 2. Anche l'attivita' della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalita' gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.
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3-quater (segue) 3. Data la complessita' delle relazioni e delle interferenze tra natura e attivita' umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinche' nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresi' il principio di solidarieta' per salvaguardare e per migliorare la qualita' dell'ambiente anche futuro.
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(segue) 4. La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attivita' umane.
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Si lega al principio di integrazione
Articolo 11 TUE Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui all'articolo 3, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile
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(segue) la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea all’art. 37 dispone: «Un livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile».
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Principio di integrazione
Integrazione come intervento della politica ambientale in ogni politica Integrazione non è però privilegio della politica ambientale Integrazione non è un principio diretto in sede giurisdizionale (Problema della precettività del principio di integrazione) LUISS Guido Carli - Ufficio studi
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Il principio dello sviluppo sostenibile
Qual è la sua rilevanza? A cosa serve? E’ vincolante giuridicamente? LUISS Guido Carli - Ufficio studi
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Strumenti dello sviluppo sostenibile
Soft law Comunicazioni, raccomandazioni Programmi d’azione Dichiarazioni principio Fondi e Programmazione regionale per l’assegnazione dei fondi europei Agenda 21 Carta di Aalborg Governance Passaggio da un'ottica impositiva ad una partecipativa, flessibile ed aperta alle varie componenti sociali e fondata su Condivisione - Costruzione di uno scenario comune di sviluppo sostenibile di una comunità, condiviso dal più ampio numero di stakeholders. Partenariato - Creazione di partnership fondate su un nuovo modo di intendere il rapporto pubblico-privato, per la concreta realizzazione di azioni concertate per lo sviluppo sostenibile. LUISS Guido Carli - Ufficio studi
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Strumenti dello sviluppo sostenibile
Definizione delle politiche pubbliche VII Piano d’azione europeo per l’ambiente (Commissione nov 2012): dovrà essere approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio definisce un quadro generale per la politica ambientale fino al 2020, individuando nove obiettivi prioritari da realizzare: 1. proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell´Unione; 2. trasformare l´Unione in un´economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell’impiego delle risorse, verde e competitiva; 3. proteggere i cittadini da pressioni e rischi ambientali per la salute e il benessere; 4. sfruttare al massimo i vantaggi della legislazione dell’Unione in materia di ambiente; 5. migliorare le basi scientifiche della politica ambientale; 6. garantire investimenti a sostegno delle politiche in materia di ambiente e clima e farlo al giusto prezzo; 7. migliorare l´integrazione ambientale e la coerenza delle politiche; 8. migliorare la sostenibilità delle città dell´Unione; 9. aumentare l´efficacia dell´azione UE nell´affrontare le sfide ambientali a livello regionale e mondiale. LUISS Guido Carli - Ufficio studi
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Strumenti dello sviluppo sostenibile
In particolare, nell’ambito dell’obiettivo prioritario numero 2 la Commissione precisa che saranno adottate misure volte a migliorare la prestazione ambientale di beni e servizi nel corso dell’intero ciclo di vita, tramite iniziative che consentano di aumentare l’offerta di prodotti sostenibili per l’ambiente, tramite: combinazione equilibrata di incentivi per i consumatori e per gli operatori economici (comprese PMI), strumenti di mercato e norme finalizzati alla riduzione degli impatti ambientali dei processi e dei prodotti. A tal fine verranno riviste, tra l’altro, le direttive sulla progettazione ecocompatibile (la proposta richiama che il quadro politico della UE dovrebbe garantire che i prodotti prioritari del mercato europeo siano progettati in maniera ecocompatibile) e sull’etichettatura energetica, ed il Regolamento Ecolabel con l’obiettivo di migliorare le performance ambientali e l’efficienza nell’impiego delle risorse. Sempre nell’obiettivo 2 vengono richiamati gli acquisti verdi del settore pubblico, specificando che la Commissione valuterà l’opportunità di adottare atti legislativi per settori specifici che rendano obbligatori gli appalti pubblici verdi. l’obiettivo prioritario 7, nel quale si prende atto che l’integrazione delle considerazioni in materia ambientale nelle politiche e attività della UE, pur se condizione sancita fin dal 1997, non è ancora sufficiente; pertanto sarà necessario un’integrazione più incisiva e coerente. Quindi la Commissione ritiene sia necessario effettuare sistematicamente valutazioni ex ante dell’impatto ambientale, sociale ed economico delle iniziative politiche a livello UE e di Stati membri, al fine di garantire la loro coerenza ed efficacia. LUISS Guido Carli - Ufficio studi
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Strumenti dello sviluppo sostenibile
«Hard» Law Appalti verdi Energie rinnovabili Programmi di Recupero; Programmazione negoziata Piani urbani del traffico; Piani energetici comunali; Piani di risanamento acustico Pianificazione – VAS Lavori pubblici – opere private – VIA Esercizio di impianti – AIA Attività in zone protette dalla direttiva habitat – VI Disciplina rifiuti – Principi, gerarchia Tutela della biodiversità Disciplina delle risorse idriche LUISS Guido Carli - Ufficio studi
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Tutela diversità biologica Varietà delle specie, degli ecosistemi e del loro patrimonio genetico Convenzione sulla Diversità Biologica firmata a Rio De Janeiro nel 1992 (ratificata con l. 124/94) Sesto programma d’azione comunitaria – tra gli obiettivi Strategia europea per la Biodiversità per proteggere e migliorare lo stato della biodiversità nel prossimo decennio (COM(2011) 244), “Strategia nazionale per la biodiversità”, adottata in sede di Conferenza Stato-Regioni il 7 ottobre 2010 «apporta benefici per le generazioni attuali e future grazie ai servizi offerti agli ecosostemi, quali la produzione di cibo, combustibile, fibre e medicinali, l’effetto regolatore sull’acqua, l’aria e il clima, il mantenimento della fertilità del suolo, i cicli dei nutrienti» LUISS Guido Carli - Ufficio studi
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Tutela biodiversità Sia a livello europeo che a livello nazionale: Tutela differenziata. a) siti ad elevato valore naturalistico b)Politiche specifiche (in favore di specie minacciate o riguardo ad attività quali pesca o agricoltura, in grado di alterare l’equilibrio degli ecosistemi e la varietà delle specie. LUISS Guido Carli - Ufficio studi
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Tutela biodiversità - europa
La direttiva ‘Uccelli’ (79/409 e 2009/147/CE) La direttiva ‘Habitat’ (92/43) La Direttiva sulla pelle dei cuccioli di foca Il Regolamento sulle specie in pericolo (attuazione della CITES, la convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali a rischio di estinzione) Il Regolamento sulle importazioni dei prodotti ottenuti dai cetacei Il Regolamento sulle tagliole La decisione del Consiglio sulle modifiche alla Convenzione di Bonn La direttiva ‘Zoo’ per il benessere degli animali in cattività Il Regolamento sulle ‘Foreste tropicali’ Convenzione europea del Paesaggio Direttive acque Direttiva per l’ambiente marino LUISS Guido Carli - Ufficio studi
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Tutela biodiversità - Italia
Disciplina delle aree protette (l. n. 394/1991) Tutela del paesaggio (Codice beni culturali d.lgs. 42/2004) Tutela delle acque (Codice dell’ambiente d.lgs. 152/2006) D.lgs (attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino) Legge n. 61/2006 sulle Zone di Protezione Ecologica oltre il limite del mare territoriale LUISS Guido Carli - Ufficio studi
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Rete natura 2000 Principale strumento europeo per la conservazione della biodiversità. Rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. La Rete Natura 2000 è attualmente costituita dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" e dai Siti di Importanza Comunitaria (SIC), istituiti dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat. LUISS Guido Carli - Ufficio studi
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Rete natura UE SIC (ZSC) e ZPS non sono riserve rigidamente protette: protezione della natura tenendo anche "conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali" (Art. 2). Soggetti privati possono essere proprietari dei siti Natura 2000, assicurandone una gestione sostenibile sia dal punto di vista ecologico che economico. La Direttiva riconosce il valore di tutte quelle aree nelle quali la secolare presenza dell'uomo e delle sue attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra attività antropiche e natura. Sono da conservare non solo gli habitat naturali ma anche quelli seminaturali (come le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli, ecc.) e alcuni elementi del paesaggio che svolgono un ruolo di connessione per la flora e la fauna selvatiche (art. 10). LUISS Guido Carli - Ufficio studi
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Rete natura 2000 - recepimento
recepimento Direttiva habitat Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, modificato ed integrato dal D.P.R. 120 del 12 marzo Rete Natura 2000 italiana: superficie complessiva pari al 21% del territorio nazionale 2299 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), 47 dei quali sono stati designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) 609 Zone di Protezione Speciale (ZPS); 332 siti di tipo C, ovvero SIC/ZSC coincidenti con ZPS. LUISS Guido Carli - Ufficio studi
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Rete natura Italia Elenco SIC: Decreti ministeriali del 31 gennaio 2013, uno per ogni regione biogeografica presente in Italia: “Sesto elenco aggiornato dei SIC per la regione biogeografica Alpina”, “Sesto elenco aggiornato dei SIC per la regione biogeografica Continentale” e “Sesto elenco aggiornato dei SIC per la regione biogeografica Mediterranea”. ZSC Con decreto ministeriale adottato d'intesa con ciascuna regione e provincia autonoma interessata, si individuano tra i SIC le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) Le prime aree ZSC sono state designate con il Decreto del 7 febbraio 2013: 27 ZSC della Regione Valle d’Aosta. Con D.M. 16 settembre 2013 sono state individuate 20 zone nella della Regione Basilicata. la procedura è stata tracciata con il decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”. LUISS Guido Carli - Ufficio studi
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Rete natura Italia ZSP: L. 157/1992 art.1, co. 5. Le regioni provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione dei biotopi. LUISS Guido Carli - Ufficio studi
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Rete natura 2000 Tutela, gestione
DPR 357/97 art. 4 1. Le regioni assicurano per i proposti siti di importanza comunitaria opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, 2. Le regioni sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete «Natura 2000», da adottarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza Stato-regioni, adottano per le zone speciali di conservazione, entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B presenti nei siti (20). …. 3. Qualora le zone speciali di conservazione ricadano all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente. LUISS Guido Carli - Ufficio studi
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Rete natura 2000 – Valutazione d’incidenza
Tutti i piani o progetti che possano avere incidenze significative sui siti e che non siano non direttamente connessi e necessari alla loro gestione devono essere assoggettati alla procedura diValutazione di incidenza ambientale. LUISS Guido Carli - Ufficio studi
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Aree protette Parchi e Riserve Sistema non pianificato Esito frastagliato e insufficiente per le coste Anni 20 del 900: istituzione di quattro Parchi Nazionali (Gran Paradiso, Stelvio, Abruzzo e Circeo); Dopoguerra: l'Azienda di Stato per le Foreste Demaniali ha iniziato la costituzione di una rete di aree protette, soprattutto tra quelle di alto valore forestale. Istituzione Regioni e del Ministero dell'Ambiente: avviate molte iniziative LUISS Guido Carli - Ufficio studi
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Sistema delle aree protette (decreto legislativo del 27 aprile 2010)
871 Aree Naturali Protette suddivise in: 24 Parchi nazionali: ,01 ha di superficie a terra; ,00 ha di superficie a mare 27 Aree Marine Protette: ,53 ha di superficie a mare e 652,32 ha di superficie di costa 147 Riserve Naturali Statali: ,90 ha di superficie a terra 3 Aree Naturali Protette: ,00 ha di superficie a mare e 5,70 km di superficie di costa 134 Parchi Naturali Regionali: ,87 ha di superficie a terra 365 Riserve Naturali Regionali: ,21 ha di superficie a terra, 1.284,00 ha di superficie a mare 171 Altre Aree Naturali Protette Regionali: ,72 ha di superficie a terra e 18,40 ha di superficie a mare LUISS Guido Carli - Ufficio studi
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Aree protette legge 349/91 Art. 1 costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale. LUISS Guido Carli - Ufficio studi
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Art. 1, co 4 4. speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità: a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici; b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali; c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili; d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici. LUISS Guido Carli - Ufficio studi
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Aree protette 1-bis. Programmi nazionali e politiche di sistema. 1. Il Ministro dell'ambiente promuove, per ciascuno dei sistemi territoriali dei parchi dell'arco alpino, dell'Appennino, delle isole e di aree marine protette, accordi di programma per lo sviluppo di azioni economiche sostenibili con particolare riferimento ad attività agro- silvopastorali tradizionali, dell'agriturismo e del turismo ambientale con i Ministri per le politiche agricole, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e per i beni culturali e ambientali, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati. 2. Il Ministro dell'ambiente, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, degli Enti parco interessati e delle associazioni ambientalistiche maggiormente rappresentative, individua altresì le risorse finanziarie nazionali e comunitarie, impiegabili nell'attuazione degli accordi di programma di cui al comma 1 (3). LUISS Guido Carli - Ufficio studi
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Il principio dello sviluppo sostenibile
La definizione del Rapporto Brundtland: “lo sviluppo che è in grado di soddisfare i bisogni della generazione presente, senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri”. La definizione è basata su due concetti: LUISS Guido Carli - Ufficio studi
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Il principio dello sviluppo sostenibile
La definizione del Rapporto Brundtland: “lo sviluppo che è in grado di soddisfare i bisogni della generazione presente, senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri”. La definizione è basata su due concetti: LUISS Guido Carli - Ufficio studi
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Le risorse idriche LUISS Guido Carli - Ufficio studi
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Contesto internazionale
Acqua e sviluppo sostenibile Acqua: diritto o bisogno Principi in tema di acque: principi di tutela e di gestione LUISS Guido Carli - Ufficio studi
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Contesto europeo Direttiva 2000/60 /CE direttiva quadro in materia di acque obiettivi: prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo, migliorare lo stato delle acque assicurare un utilizzo sostenibile, basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili. LUISS Guido Carli - Ufficio studi
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Direttiva 2000/60 => Fornisce principi comuni per la programmazione degli interventi volti alla protezione delle acque => Impone una riorganizzazione amministrativa del patrimonio idrico (DISTRETTI IDROGRAFICI) => Definisce gli standard ambientali (OBIETTIVI) da raggiungere entro scadenze determinate => Individua gli strumenti di programmazione e gestione per conseguire gli obiettivi ambientali previsti (PIANO DI GESTIONE) LUISS Guido Carli - Ufficio studi
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Direttiva 2000/60 ASPETTI PRINCIPALI Riorganizzazione amministrativa del patrimonio idrico Individuazione dei bacini idrografici Loro assegnazione ai distretti idrografici come unità territoriale di riferimento per la gestione integrata del sistema delle acque superficiali e sotterranee Designazione di un’Autorità competente per ogni Distretto con compiti di: - esaminare l’impatto delle attività umane sulle acque - effettuare l’analisi economica dell’utilizzo idrico - individuare le aree di “protezione speciale” LUISS Guido Carli - Ufficio studi
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Direttiva 2000/60 – Strumenti
L’attività conoscitiva Entro il 2004 ogni Stato membro deve produrre: - un'analisi delle caratteristiche per ciascun distretto idrografico, - un esame dell'impatto delle attività umane sulle acque, - un'analisi economica dell'utilizzo delle acque, - un registro delle aree alle quali è stata attribuita una protezione speciale, - un censimento di tutti i corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano che forniscono oltre 10 m3 al giorno o servono più di 50 persone. Quest’analisi dovrà essere rivista nel 2013 e in seguito ogni sei anni. LUISS Guido Carli - Ufficio studi
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Direttiva 2000/60 Strumenti 2 ) La Pianificazione e programmazione per ciascun distretto idrografico devono essere predisposti dei piani di gestione che tengano conto dei risultati delle analisi e degli studi effettuati Sono rivisti ogni sei anni. Mirano a: impedire il deterioramento, migliorare e ripristinare le condizioni dei corpi idrici superficiali, fare in modo che raggiungano un buono stato chimico ed ecologico entro la fine del 2015 ridurre l'inquinamento dovuto agli scarichi e alle emissioni di sostanze pericolose; proteggere, migliorare e ripristinare le condizioni delle acque sotterranee, evitarne l'inquinamento e il deterioramento e garantire un equilibrio fra l'estrazione e il ravvenamento; preservare le aree protette. LUISS Guido Carli - Ufficio studi
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Complessità dei piani di gestione I piani di gestione possono essere integrati da programmi e piani di gestione più dettagliati per determinati sottobacini, settori o tipi di acque. Possibili articolazioni. I cd. PIANI STRALCIO Es. PAI : piano assetto idrogeologico, individua le aree a rischio Piano di gestione del rischio alluvioni Piano di tutela delle acque LUISS Guido Carli - Ufficio studi
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Direttiva 2000/60 Strumenti 3) Le autorizzazioni e le concessioni 4) La tariffa Art. 9 1. Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III e, in particolare, secondo il principio "chi inquina paga". LUISS Guido Carli - Ufficio studi
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Direttiva 2000/60 Gli Stati membri provvedono entro il 2010: - a che le politiche dei prezzi dell'acqua incentivino adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente e contribuiscano in tal modo agli obiettivi ambientali della presente direttiva, - a un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, suddivisi almeno in industria, famiglie e agricoltura, sulla base dell'analisi economica effettuata secondo l'allegato III e tenendo conto del principio "chi inquina paga". Al riguardo, gli Stati membri possono tener conto delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione. LUISS Guido Carli - Ufficio studi 44
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Direttiva 2000/60 5) La partecipazione Articolo 14 Informazione e consultazione pubblica. 1. Gli Stati membri promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'attuazione della presente direttiva, in particolare all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici. Gli Stati membri provvedono affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti: a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce; b) una valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque importanti, identificati nel bacino idrografico, almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano; c) copie del progetto del piano di gestione del bacino idrografico, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce. LUISS Guido Carli - Ufficio studi
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La gestione del servizio idrico
Acque: demanialità Infrastrutture: proprietà pubblica Regolazione: necessariamente pubblica (obblighi del gestore con particolare riferimento ai livelli di qualità, struttura tariffaria, corrispondenti diritti degli utenti) Gestore del servizio: Pubblico – Privato? Indifferenza dal punto di vista dello sviluppo sostenibile? Preferenza per il pubblico? Preferenza per il privato? LUISS Guido Carli - Ufficio studi
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Dalla privatizzazione al referendum
art. 23 bis l. n. 133 del 2008: preferenza per il privato (pubblico solo in eccezionali situazioni) C.Cost: scelta del legislatore: non imposta a livello europeo ma legittimo rafforzamento del principio di concorrenza Referendum abroga: L’art.23 bis cit. l’art. 154 del d. lgs. n. 152 del 2006, limitatamente a quella parte del comma 1 che dispone che la tariffa costituisce corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto dell’adeguata remunerazione del capitale investito. LUISS Guido Carli - Ufficio studi
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Situazione attuale Si applicano i principi comunitari che consentono: Affidamento a terzi in gara Affidamento a società miste pubblico-private in cui il socio privato sia scelto in gara Società in house (3 requisiti: 1. partecipazione totalitaria pubblica; 2. controllo dell’ente pubblico sulla società analogo a quello esercitato sui propri uffici 3. svolgimento della parte preponderante dell’attività verso l’ente pubblico controllante) Quanto alla TARIFFA LUISS Guido Carli - Ufficio studi
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Quanto alla tariffa I gestori, di qualunque natura essi siano (pubblici, privati o misti), non riceveranno più il 7% del capitale investito che veniva riversato sui costi della bolletta dell’acqua. Il referendum non cancella però le norme che stabiliscono come si calcola la tariffa, compresa la parte in cui si indica il 7% come tasso di remunerazione. Resta vigente anche un’altra norma, specchio di quella abrogata: l’art. 117 del Testo unico degli enti locali (DLgs 267/2000) che, al comma 1, prevede «l’adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato». LUISS Guido Carli - Ufficio studi
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