Scaricare la presentazione
La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore
PubblicatoGiraldo Palla Modificato 9 anni fa
1
LA SIMULAZIONE (art ) Creare l’apparenza : simulato e dissimulato (spesso documentato con controdichiarazione) Simulazione ASSOLUTA e RELATIVA Simulazione relativa che riguarda i soggetti: interposizione fittizia Finalità talvolta fraudolente a danni del fisco o di creditori, ma non necessariamente: quindi ci sono norme che regolano effetti fra le parti e norme che tutelano terzi
2
GLI EFFETTI FRA LE PARTI (art.1414)
Il c. SIMULATO non produce effetti Il c. DISSIMULATO produce effetti se il simulato ha i requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il contratto dissimulato Azione di accertamento di simulazione di contratto imprescrittibile; azione x far valere diritti derivanti da contratto dissimulato prescrizione 10nnale (art.2946)
3
Tribunale Palermo,10 febbraio 2011n. 620
Al fine di ritenere integrati gli estremi della simulazione (assoluta) di un negozio non è sufficiente la prova della "causa simulandi" (nella specie in considerazione rappresentata dall'intento del debitore di sottrarre un bene alla garanzia generica dei creditori attraverso la sua fittizia alienazione) ma è necessario provare specificatamente la natura meramente apparente del contratto (nel caso di specie l'alienazione), nel senso che né una parte abbia inteso trasmettere o rinunciare alla titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquistarla.
4
Art comma 1 La simulazione non può essere opposta né dalle parti contraenti né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante ai terzi in buona fede che hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione
5
EFFETTI NEI CONFRONTI DEGLI AVENTI CAUSA (art.1415 comma1)
Titolarità apparente del simulato acquirente: abuso realizzato con vendita ad un terzo Potenziali conflitti fra terzo e simulato alienante Soluzione: buona fede del terzo intesa come non conoscenza della simulazione, salvo regola della trascrizione
6
Art comma 2 I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti quando essa pregiudica i loro diritti
7
EFFETTI NEI CONFRONTI DEI TERZI (art.1415 comma 2)
I terzi danneggiati sono tutelati potendo agire in giudizio x ottenere l’accertamento dell’inefficacia del contratto simulato e eventualmente far emergere il dissimulato
8
art comma 1 La simulazione non può essere opposta dai contraenti ai creditori del titolare apparente che in buona fede hanno compiuto atti di esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto simulato
9
Art comma 2 I creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti, e, nel conflitto con i creditori chirografari del simulato acquirente, sono preferiti a questi, se il loro credito è anteriore all’atto simulato
10
EFFETTI NEI CONFRONTI DEI CREDITORI (art. 1416 comma 2)
Creditori SIMULATO ALIENANTE CREDITORI SIMULATO ACQUIRENTE
11
Art. 1417 prova della simulazione
La prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti se la domanda è proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato, anche se è proposta dalle parti
12
PROVA DELLA SIMULAZIONE
Prova a disposizione di una parte: controdichiarazione scritta; vietata di regola prova x testi ex art c.c., possibile nei casi di cui all’art c.c. (principio di prova x iscritto-impossibilità morale o materiale di procurarsi prova scritta-perdita incolpevole di doc scritto) Prova a disposizione di un terzo: sia x testi che x presunzioni
13
Cass. 09 novembre 2012, n In caso di allegazione della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona di un contratto necessitante la forma scritta "ad substantiam", la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente necessita l'esistenza di una controdichiarazione dalla quale risulti l'intento dei contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente.
14
CONTRATTO FIDUCIARIO Con esso un sogg. detto fiduciante trasferisce un diritto in capo ad altro sogg. detto fiduciario con l’accordo che qs ne farà un predeterminato uso Trasferimento effettivo, fiduciario diviene effettivo titolare limitatamente all’obbligo assunto verso il fiduciante circa l’uso pattuito (es. SIM) SE FIDUCIARIO AL TERMINE RIFIUTA: art. 2932 Se violazione del pactum fiduciae: al terzo anche se in mala fede il bene, al fiduciante diritto al risarcimento del danno. Cenni al trust (Conv. Aja 1985 ratificata con l. 364/89)
Presentazioni simili
© 2024 SlidePlayer.it Inc.
All rights reserved.