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PubblicatoNilda Casagrande Modificato 9 anni fa
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SERVIZIO COLLOCAMENTO MIRATO – INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI
Il Collocamento Disabili (previsto della Legge 68/99) è un servizio del CPI che ha il compito di ricevere le iscrizioni di: persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, sensoriali psichiche ed intellettive, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, in stato di disoccupazione, persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%, orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per cause di lavoro, di guerra o di servizio ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause.
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Il percorso per l’inserimento lavorativo
Dopo l’iscrizione nelle liste del collocamento mirato, la persona viene inviata alla Commissione Medico-Legale per l’accertamento delle capacità lavorative residue e viene invitata a partecipare al percorso previsto dal programma Match che nasce con l’intento di essere uno strumento di facilitazione nel processo di abbinamento candidato/posizione di lavoro.
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L’accertamento delle capacità residue - che viene effettuato della Commissione prevista dalla L. 104, integrata da un un operatore sociale-ai sensi del comma 4 art. 1 L. 68/ viene svolto per tutte le persone che richiedono per la prima volta l’iscrizione al Collocamento Mirato ed intendono utilizzare i servizi per l’inserimento lavorativo. L’utente viene invitato a consegnare al CPI copia della diagnosi funzionale e della relazione conclusiva che verrà utilizzata per la progettazione di un percorso personalizzato (ai fini di un eventuale abbinamento rispetto alle richieste delle aziende in obbligo) che può riguardare: la formazione con l’inserimento nei cosiddetti corsi F.A.L. (formazione al lavoro) – percorsi professionali legati alle esigenze aziendali e personali, finanziati dalla Provincia di Torino e gestiti da agenzie formative fidelizzate presenti sul territorio,
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L’inserimento in progetti di politiche attive del lavoro “P. O. R
L’inserimento in progetti di politiche attive del lavoro “P.O.R.” (Piani operativi Regionali) che si occupano di percorsi di approfondimento conoscitivo e valutativo, rinforzo del sè e dell’autonomia e prevedono l’attivazione di tirocini sia osservativi che di formazione che consentono di valutare se il candidato è pronto per l’inserimento in azienda o se necessita di ulteriori percorsi.
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L’inserimento lavorativo vero e proprio, da realizzarsi nell’ambito delle Convenzioni previste dall’art. 11 della Legge 68/99 che permette una immediata introduzione nell’attività produttiva, in quanto non si sono rilevate particolari problematiche per l’inserimento lavorativo.
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SERVIZIO COLLOCAMENTO MIRATO E AZIENDE
Il Collocamento Mirato mantiene i rapporti con le aziende in obbligo che, in base al prospetto informativo con il quale annualmente vengono dichiarate le scoperture ai sensi della L. 68/99, vengono contattate dal CPI per incontri di conoscenza volti alla presentazione dei servizi, allo sviluppo delle collaborazioni attraverso gli strumenti a disposizione per favorire proficuamente azioni di inserimento mirato.
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Nelle visite aziendali, gli operatori del CPI che possono avvalersi della collaborazione degli operatori dei Consorzi dei servizi socio-assistenziali, degli operatoti delle ASL, e degli altri servizi territoriali (SERT, SSM, ecc…) propongono, in una prima fase, all’azienda la stipula della Convenzione ex art. 11 della Legge 68/99 che consente l’attuazione di un programma graduale di inserimento, diverse tipologie contrattuali di rapporto di lavoro, l’accesso ai benefici del Fondo Nazionale e Regionale Disabili relativi alla fiscalizzazione dei contributi previdenziali ed assistenziali (nei casi consentiti) prevedendo altresì l’eventuale necessità di rimozione delle barriere architettoniche ed adeguamento delle postazioni di lavoro, borse lavoro, ecc.
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IL SERVIZIO COLLOCAMENTO MIRATO E I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
L’Amministrazione Provinciale ha stipulato convenzioni con i Consorzi dei Servizi Socio -Assistenziali del proprio territorio. In tali convenzioni sono stati definiti i livelli di collaborazione in merito al coordinamento ed all’integrazione funzionale e progressiva di iniziative e attività in materia di inserimenti lavorativi, supporto ed accompagnamento al lavoro. In modo specifico i Consorzi, ciascuno nel proprio territorio di competenza, partecipano, attraverso i propri operatori, alla realizzazione di:
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orientamento individuale, formativo e professionale ed allo sviluppo delle competenze;
elaborazione di proposte formative e progetti di inserimento partecipazione e collaborazione ai gruppi di lavoro locali di supporto al Comitato Tecnico (sottogruppo locale); supporto alla integrazione lavorativa, sia in fase di tirocinio sia in fase di inserimento lavorativo attraverso la metodologia specifica sviluppata dal Servizio.
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IL SERVIZIO COLLOCAMENTO MIRATO E A.S.L.
E’ stata anche prevista la collaborazione tra Provincia di Torino e le ASL. La Provincia, a mezzo dei propri servizi di collocamento mirato dei CPI, ha inteso unire le proprie energie con quelle dei Servizi di Salute Mentale (e SERT) al fine di facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro di persone con disabilita’ psichiatrica, alcoolismo, ecc.
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La collaborazione con gli operatori dell’ASL con comprovata professionalità, consiste nella elaborazione condivisa di un progetto di inserimento lavorativo che prevede l’individuazione dei soggetti che necessitano del servizio di supporto e segue, metodologicamente su base progettuale, il percorso individualizzato di formazione o di inserimento lavorativo, in raccordo con la Commissione di accertamento dell’ASL ai sensi dell’art. 4 della Legge 104/92 e con il Comitato Tecnico Provinciale di cui all’art. 6 della Legge 68/99.
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FUNZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DI SUPPORTO ESTERNO AL COMITATO TECNICO (Sottogruppo Locale).
Il Comitato Tecnico Provinciale, per agevolare ed accelerare lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla Legge e, ferma restando la titolarità delle funzioni in capo al Comitato Tecnico, si avvale dell’attività di gruppi di lavoro di supporto esterno, costituiti in ambito locale, con riferimento ai bacini dei CPI, previa intesa tra gli enti interessati, composti dagli stessi soggetti istituzionali presenti nel Comitato e precisamente: un rappresentante della Commissione Medica Integrata un rappresentante del C.P.I. un rappresentante del Consorzio Socio Assistenziale un rappresentante dell’ASL (servizi territoriali SSM, SERT, ecc…)
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Il Servizio di supporto al Comitato Tecnico offre indicazioni per la definizione di un prospetto di sintesi relativo al “Profilo socio lavorativo e diagnosi funzionale”. In questo documento vengono precisate le mansioni lavorative compatibili con le caratteristiche del soggetto esaminato e le eventuali forme di sostegno nonché gli strumenti tecnici utili per l’inserimento al lavoro della persona disabile. Formula gli abbinamenti tra richieste aziendali e soggetto candidato disabile.
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COMPARAZIONE TRA LA LEGGE 482/68 E L. 68/99
Elemento distintivo della vecchia normativa rispetto alla nuova legge, era un modello di collocamento identificato con l’obbligo imposto al datore di lavoro di sottostare ad una sorta di assunzione “forzata” di mano d’opera. Cio’ comportava una totale assenza di analisi valutativa dello stato di invalidita’ e l’assoluta indifferenza rispetto alla possibilita’ di un reale e proficuo inserimento lavorativo del disabile evitando di focalizzare l’attenzione sulla “persona” a discapito di un reale e pieno recupero sociale e ponendo invece l’accento su un indiscriminato obbligo di assumere. Le caratteristiche principali della L. 482/68 Logica dell’imponibile di manodopera e quindi assoluto disinteresse per le esigenze organizzative/produttive del datore di lavoro. Mancata previsione di agevolazioni Mancata previsione di servizi di sostegno all’inserimento lavorativo Focalizzazione sulla menomazione e non sulle abilità residue Non coinvolgimento dei servizi pubblici sanitari e sociali.
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EFFETTI PRODOTTI DALLA L. 482/68
inserimenti lavorativi insufficienti rispetto alla richiesta e qualitativamente discutibili Elevato numero di avviamenti rifiutati e conseguente ricorso al contenzioso legale Trattamenti professionali e relazionali molto spesso problematici Compromissione dei rapporti tra i soggetti tutelati e quelli obbligati Passività degli iscritti per l’inutilità dell’autopromozione Scarsa offerta di servizi di recupero professionale
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LA LEGGE 68/99 Con l’avvento della nuova normativa anzitutto si comincia ad anteporre al termine di “invalido” l’appellativo di “persona affetta da minorazioni” e si introduce un concetto del tutto rivoluzionario di collocamento rispetto a queste fasce protette: la nuova legge non intende più solo limitarsi a “collocare” individui nei posti di lavoro, ma aspira a farsi PROMOTORE dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa “attraverso i servizi di sostegno e di collocamento mirato”, secondo il concetto di “uomo giusto nel posto giusto”. Pertanto la Legge 68/99 da’: Possibilità di scelta (seppur parziale) della persona da inserire Possibilità di programmazione degli inserimenti lavorativi Previsione di servizi per l’incontro domanda/offerta Previsione di ruolo attivo e partecipativo dei servizi pubblici e privati per la progettazione e realizzazione degli inserimenti lavorativi Agevolazioni economiche (art. 13) Atteggiamento attivo per l’autopromozione
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Risultati attesi (L.68/99) Graduale aumento degli effettivi inserimenti lavorativi Riduzione del contenzioso legale Miglioramento della qualità delle collocazioni lavorative e del trattamento riservato ai disabili Potenziamento dei servizi e degli strumenti di mediazione al lavoro Promozione di una logica più collaborativa tra le parti Graduale aumento della offerta di opportunità formative e di riqualificazione
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LE GRADUATORIE PROVINCIALI (art. 1 e art. 18)
Le graduatorie provinciali di cui all’art. 1 (disabili) e 18 (categorie protette) della L. 68/99, sono due specifici elenchi nominativi di tutti gli iscritti nelle liste del collocamento mirato di ciascuna Provincia. Vengono utilizzate esclusivamente per le selezioni di personale da assumere presso Enti Pubblici. Le graduatorie sono pubbliche.
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I casi di sospensione degli obblighi occupazionali delle aziende
La sospensione degli obblighi occupazionali e’ prevista nei seguenti casi: Cassa integrazione guadagni straordinaria (crisi, ristrutturazione aziendale, ecc) per la durata dei programmi, in proporzione all’attività sospesa, per singoli ambiti provinciali. Procedure di mobilità: per la durata della procedura stessa (per 6 mesi dall’ultimo licenziamento)
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Gli esoneri parziali concessi alle Aziende
I datori di lavoro privati ed enti pubblici non economici che, per “speciali condizioni della loro attivita’ lavorativa” le quali comportino particolare faticosita’ o pericolosita’ della prestazione, non sono in grado di occupare l’intera percentuale di disabili prevista, possono essere parzialmente esonerati dall’obbligo di assunzione a condizione che versino al Fondo regionale per l’0ccupazione una somma pari ad Euro 12,91 per ogni giornata lavorativa non prestata e per ogni disabile non assunto. La misura massima di esonero è pari al 60% (80% per aziende del settore vigilanza, sicurezza, trasporto privato) della quota di riserva, a seconda della rilevanza e delle caratteristiche dell’attività aziendale. Non possono chiedere l’esonero le aziende fino a 35 dipendenti.
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LA COMPENSAZIONE TERRITORIALE
E’ una diversa distribuzione dell’onere assuntivo, riconoscibile in presenza di datori di lavoro plurilocalizzati, a livello provinciale e nazionale. Grazie a questo istituto, i datori di lavoro pubblici o privati con più di 50 dipendenti , possono assumere in una sede un numero di lavoratori - aventi diritto al collocamento mirato - superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compensare il minor numero di assunti in altre sedi.
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LE CONVENZIONI Le convenzioni rappresentano uno degli strumenti fondamentali per personalizzare gli interventi e consentire un’effettiva attuazione dell’obbligo, programmata nel tempo (art. 11 L. 68/99). La legge infatti istituzionalizza la facoltà, al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei disabili, di dare corso a convenzioni tra gli Uffici Provinciali competenti ed il datore di lavoro, per realizzare l’inserimento mirato. L’art. 11 della citata legge prevede la possibilità di stipula tra la Provincia (sede) ed il datore di lavoro, di convenzioni aventi per oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla legge 68/99. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare.
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Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà delle scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l’assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purchè l’esito negativo della prova, qualora non sia riferibile alla menomazione da cui e’ affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.
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TIPOLOGIE DI ASSUNZIONI PREVISTE DALLA CONVENZIONE
Le Aziende in possesso di convenzione possono inserire disabili con: - Tirocini formativi e di orientamento: da un minimo di 3 mesi ad un max di 24 mesi - Tirocini finalizzati all’assunzione: da 6 mesi fino a max 24 mesi L’utilizzo del tirocinio e’ una pratica ampiamente diffusa che prevede –tra l’altro - la realizzazione di progetti di inserimento lavorativo mirato di persone svantaggiate. Il tirocinio e’ monitorato da un tutor aziendale e da un tutor nominato dai servizi (C.P.I., Consorzi, Asl, ecc) Contratti di apprendistato (fino a 48 mesi) Contratti a tempo determinato Contratti di inserimento lavorativo Contratti a tempo indeterminato
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LE CONVENZIONI COME STRUMENTO IDEALE PER L’INSERIMENTO
La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro non obbligati L’abbandono della cultura dell’obbligo e del collocamento meramente numerico della Legge 482/68, a favore della nuova legge che introduce il concetto di “collocamento mirato” e “inserimento del disabile” nel posto più adatto rispetto a quelle che sono le sue reali potenzialità, ha determinato il riconoscimento dell’istituto della Convenzione come lo strumento ideale attraverso il quale il datore di lavoro, in accordo con gli uffici provinciali, ha la possibilità di definire un programma articolato di graduale inserimento ai fini della copertura della propria quota di riserva (art. 11 comma 6)
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I VANTAGGI DELLA PROCEDURA DI CONVENZIONE
La stipula della convenzione consente al datore di lavoro: L’assolvimento immediato dell’obbligo, già a partire dalla proposta di convenzione La programmazione dell’onere assuntivo (dilazionato negli anni) La collaborazione da parte del personale specializzato per l’individuazione dei candidati La possibilità, in caso di necessità, di modificare in corso d’opera il programma occupazionale In caso di convenzioni a copertura totale della quota di riserva, la sospensione degli avvii numerici. Periodi di prova più lunghi La facoltà dell’integrale chiamata nominativa nell’ambito delle assunzioni previste in convenzione L’accesso alle agevolazioni previste dall’art. 13 della L. 68/99
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LA CONVENZIONE DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA
La convenzione per l’avviamento di disabili con maggiori difficoltà di inserimento, viene chiamata “convenzione di integrazione lavorativa”, e deve prevedere oltre a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 11 ex Legge 68/99: L’indicazione analitica delle mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento Le forme di sostegno, tutoraggio e consulenza da parte dei servizi competenti Le verifiche periodiche dell’andamento del percorso di formazione dei lavoratori disabili. La convenzione consente ai datori di lavoro di accedere ai benefici previsti dall’art. 13 della legge 68/99 nei seguenti casi: Disabili psichici ed intellettivi con percentuale di invalidità dal 46% al 100%: 100% dei benefici per 8 anni Disabili fisici dal 67% al 78%: 50% dei benefici per 5 anni Disabili fisici dal 79% al 100%: 100% dei benefici per 8 anni Invalidi del lavoro (come per i fisici).
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GLI ORGANISMI ISTITUZIONALI EX LEGGE 68/99
LA COMMISSIONE PROV.LE PER LE POLITICHE DEL LAVORO Ha funzioni di concertazione e consultazione per la definizione di interventi in materia di collocamento, servizi per l’impiego, politiche attive del lavoro, formazione professionale. Sovrintende all’attuazione della L.68/99 IL COMITATO TECNICO PROVINCIALE E’ composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale ed ha compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atte all’inserimento lavorativo ed alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Il Comitato Tecnico, per l’istruttoria dei casi, si avvale della collaborazione dei gruppi locali di supporto allo stesso.
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