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PubblicatoGianpaolo Adamo Modificato 9 anni fa
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BREVETTO DOCUMENTO rilasciato da uno Stato o da un ufficio regionale che opera per un insieme di Stati che descrive l’invenzione E che crea una situazione giuridica in base alla quale l’invenzione può normalmente essere sfruttata solo con l’autorizzazione del titolare del brevetto
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INVENZIONE soluzione ad un problema specifico nel campo dellatecnologia trattamento sistematico delle tecniche per fare delle cose derivate dall’esperienza delle arti e dei mestieri e dalla scienza applicata
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Art. 45. Oggetto del brevetto 1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale. 2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare: a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore; c) le presentazioni di informazioni.
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oggetto del brevetto prodotto procedimento
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Le condizioni di brevettabilità oggetto brevettabile utilità (applicabilità industriale) novità non ovvietà (attività inventiva) pubblicazione dell’invenzione
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ART. 52 CBE I brevetti europei sono rilasciati per delle INVENZIONI nuove implicanti una attività inventiva suscettibili di applicazione industriale INVENZIONI BREVETTABILI
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ART. 54 CBE NOVITÀ Un’invenzione è considerata nuova se non forma parte dello « stato della tecnica » ricomprende tutto quanto sia stato reso accessibile al pubblico per mezzo di descrizione orale o pubblica oppure attraverso l’utilizzo od in qualsiasi altro modo in un periodo antecedente la data di presentazione della domanda di brevetto europeo
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ART. 56CBE ATTIVITÀ INVENTIVA l’invenzione è considerata implicare un’attività inventiva SE per un uomo o donna di mestiere essa non discende direttamente dallo stato della tecnica (non ovvietà della stessa) difficoltà vinta risultato inatteso
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ART. 57 CBE APPLICAZIONE INDUSTRIALE un’invenzione è considerata suscettibile di applicazione industriale SE può essere fatta o utilizzata in un qualsiasi tipo di industria, compresa l’agricoltura
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Art. 51. Sufficiente descrizione 1. Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale debbono unirsi la descrizione e i disegni necessari alla sua intelligenza. 2. L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perche' ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto.
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Art. 68. Limitazioni del diritto di brevetto 1. La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione: a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale ancorche' diretti all'ottenimento, anche in paesi esteri, di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l'utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie; b) alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica ed ai medicinali così preparati, purche' non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente. (poche)
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F D I PRINCIPIO DELL‘ESAURIMENTO DEL BREVETTO TITOLARE
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PROPRIETÀ INTELLETTUALE effetti economici ? - stimolo all‘innovazione, alla creatività -incentivi grazie al diritto esclusivo -„dazio“ per innovazioni successive -utilizzo strategico (ampio portfolio per licenze incrociate e cause a danno dei concorrenti) -ecc. ?
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- protezione troppo estesa? - non si tiene conto del carattere cumulativo delle innovazioni? -la produzione di conoscenza va incentivata attraverso la concessione di un diritto ad un utilizzo esclusivo?
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INNOVAZIONE fenomeno complesso quali incentivi? quali forme organizzative?
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TENDENZE anche brevetti per invenzioni biotecnologiche brevetti per software: Europa? costi elevati per le imprese aumento delle domande di brevetto (non in tutti i settori) tutela più estesa a favore dell‘inventore valutazione antimonopolistica più favorevole
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studi empirici proprietà intellettuale investimenti in R&S incentiva ? in alcuni settori, forse ma gli effetti sull‘ingresso di nuove imprese?
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Adam Smith 1776 “People of the same trade seldom meet together, even for merriment and diversion, but the conversation ends in a conspiracy against the public, or in some contrivance to raise prices.”
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DIRITTO COMUNITARIO Italia Romania Francia Germania ecc.
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COMMISSIONE EUROPEA AGCM BKAMT OFFICE OF FAIR TRADING COMISI óN NACIONAL DE LA COMPETENCIA ECC. CONSEIL DE LA CONCURRENCE
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intese abusi della posizione dominante controllo delle operazioni di concentrazione
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Articolo 81 T.I.CE 1.Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione, b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti, c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento, d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, cosÌ da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza, e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi. 2.Gli accordi o decisioni, vietati in virtû del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.
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3.Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili: -a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese, -a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e -a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi, b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.
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Art. 2. Intese restrittive della libertà di concorrenza l.289/90 1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. 2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a)fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi. 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.
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„MORE ECONOMIC APPROACH“ „ECONOMICS-BASED APPROACH EFFETTI RESTRITTIVI BENESSERE DEL CONSUMATORE ? EFFETTI BENEFICI EFFICIENZA
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strumenti sviluppi nella teoria dell‘oligopolio teoria dei giochi, ecc. situazioni di equilibrio: pensiero neoclassico teorie di agency, problemi di informazione, ecc. econometria, simulazioni, ecc.
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CONSUMATORI / UTILIZZATORI A B C effetti restrittivi della concorrenza? effetti benefici ?
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Valutazione in base all‘art.81, par.1 agli accordi di cooperazione orizzontale che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza VIETATI
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„problemi di concorrenza“ „benefici economici“ fissazione dei prezzi o della produzione ripartizione dei mercati mantenere, ottenere o aumentare potere di mercato effetti di mercato negativi sui prezzi, la produzione, l‘innovazione o la varietà e la qualità dei prodotti condivisione dei rischi realizzare economie condivisione di know-how più veloce introduzione di innovazioni sul mercato
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LINEE DIRETTRICI art. 81.1 ? accordi che vi rientrano quasi sempre accordi che non vi rientrano quasi mai per la natura dell‘accordo ALTRI: necessario un esame degli effetti degli accordi art. 81.3 ? benefici economici ?
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