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PubblicatoLoreto Martelli Modificato 9 anni fa
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Tutela della concorrenza IN UN SISTEMA DI ECONOMIA DI MERCATO CHE ALLOCA EFFICIENTEMENTE LE RISORSE, LE IMPRESE MENO EFFICIENTI CEDONO IL PASSO A QUELLE PIÙ EFFICIENTI, NELLA QUALI LE RISORSE INVESTITE SONO IN CONDIZIONI DI CREARE MAGGIORE RICCHEZZA PRINCIPIO DELLA LIBERA CONCORRENZA FRA LE IMPRESE (artt. 81 ss. T.C.E.)
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LA COMPETIZIONE FRA LE IMPRESE E LA TUTELA DELLA CONCORRENZA SONO REGOLATE DALLA: DISCIPLINA NAZIONALE DISCIPLINA COMUNITARIA LE DUE DISCIPLINE HANNO CONTENUTO ANALOGO E TROVANO APPLICAZIONE, L’UNA O L’ALTRA, A SECONDA CHE LE CONDOTTE DA VALUTARE SIANO RILEVANTI PER IL MERCATO NAZIONALE O PER QUELLO MERCATO COMUNITARIO.
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LE INTESE RESTRITTIVE DELLE CONCORRENZA L’ ABUSO di POSIZIONE DOMINANTE LE CONCENTRAZIONI NON AUTORIZZATE LE REGOLE CHE TUTELANO LA CONCORRENZA VIETANO
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LE INTESE SONO COMPORTAMENTI CONCORDATI TRA IMPRESE VOLTI A LIMITARE LA PROPRIA LIBERTÀ DI AZIONE SUL MERCATO SONO VIETATE SE HANNO COME SCOPO DI IMPEDIRE, RESTRINGERE, O FALSARE IN MANIERA CONSISTENTE IL GIOCO DELLA CONCORRENZA ALL’INTERNO DEL MERCATO O DI UNA SUA PARTE POSSONO ESSERE CONSENTITE DALL’ AUTORITÀ GARANTE SE APPORTANO BENEFICI AL CONSUMATORE. QUANDO SONO VIETATE SONO NULLE, E RILEVABILI DA CHIUNQUE.
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Art. 2 l. n. 287/1990 Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
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d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi. 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.
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Art. 4 l. n. 287/1990 1. L'Autorità può autorizzare … intese o categorie di intese vietate ai sensi dell'articolo 2, che diano luogo a miglioramenti nelle condizioni di offerta sul mercato i quali abbiano effetti tali da comportare un sostanziale beneficio per i consumatori e che siano individuati anche tenendo conto della necessità di assicurare alle imprese la necessaria concorrenzialità sul piano internazionale e connessi in particolare con l'aumento della produzione, o con il miglioramento qualitativo della produzione stessa o della distribuzione ovvero con il progresso tecnico o tecnologico. L'autorizzazione non può comunque consentire … che risulti eliminata la concorrenza da una parte sostanziale del mercato.
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ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE NON È VIETATO RAGGIUNGERE UNA POSIZIONE PREMINENTE SUL MERCATO MA E’ VIETATO SFRUTTARE ABUSIVAMENTE TALE POSIZIONE, ADOTTANDO ED IMPONENDO COMPORTAMENTI LESIVI DEI CONCORRENTI E DEI CONSUMATORI IL DIVIETO HA CARATTERE ASSOLUTO E COMPORTA LA CESSAZIONE DEL COMPORTAMENTO, SANZIONI PECUNIARIE E, IN CASO DI REITERAZIONE, LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ FINO A 30 GIORNI
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SI HA ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE NEL CASO IN CUI L’IMPRESA: IMPONE PREZZI O CONDIZIONI CONTRATTUALI INGIUSTIFICATI IMPEDISCE O LIMITA LA PRODUZIONE O GLI ACCESSI AL MERCATO APPLICA CONDIZIONI DIVERSE PER PRESTAZIONI EQUIVALENTI
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Art. 3 l. 287/1990 1. È vietato l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed inoltre è vietato: a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori;
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c) applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; d) subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi.
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CONCENTRAZIONI SONO QUELLE OPERAZIONI A SEGUITO DELLE QUALI AD UNA PLURALITÀ DI OPERATORI SI SOSTITUISCE UN’UNICA ENTITÀ ECONOMICA A SEGUITO DELLA STIPULA DI ACCORDI DI ACQUISIZIONE PER EFFETTO DELLA COSTITUZIONE DI SISTEMI DI CONTROLLO UNITARIO LE CONCENTRAZIONI NON SONO IN SÉ VIETATE. LADDOVE ABBIANO INFLUENZA SUL MERCATO EUROPEO O SU QUELLO NAZIONALE, DEVONO ESSERE AUTORIZZATE. PER FUSIONE
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Articolo 87 Trattato CE (Aiuti concessi agli Stati) 1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 2. Sono compatibili con il mercato comune: a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti; b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali; …
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3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione; b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
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IL RISPETTO DELLE REGOLE E L’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI SONO AFFIDATI: A LIVELLO COMUNITARIO A LIVELLO NAZIONALE ALLA COMMISSIONE U.E. ALL’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (L. 10 OTTOBRE 1990, N.287)
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LE LIMITAZIONI AL PRINCIPIO DI LIBERTA’ DELLA CONCORRENZA POSSONO ESSERE: QUANDO LA LEGGE RISERVA AD UN DETERMINATO SOGGETTO L’ESERCIZIO DI UNA PARTICOLARE ATTIVITÀ ECONOMICA QUANDO LA LEGGE SUBORDINA LO SVOLGIMENTO DI ALCUNE ATTIVITÀ AL RILASCIO DI APPOSITE AUTORIZZAZIONI LEGALI: CONVENZIONALI: PER EFFETTO NATURALE DI DETERMINATI CONTRATTI, IN ASSENZA DI DIVERSA DISPOSIZIONE DELLE PARTI PER EFFETTO DI APPOSITE PATTUIZIONI (PROVATE PER ISCRITTO E DI DURATA MASSIMA DI 5 ANNI)
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Il divieto di concorrenza sleale NORME ATTE A GARANTIRE L’INTERESSE GENERALE DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL MERCATO: IN MATERIA DI PRATICHE COMMERCIALI, PUBBLICITÀ E ALTRE COMUNICAZIONI COMMERCIALI : IL CODICE DEL CONSUMO (DLGS 206/2005) IL CODICE DI AUTODISCIPLINA PUBBLICITARIA IN MATERIA DI CONCORRENZA SLEALE: IL CODICE CIVILE (art. 2598 e ss. cod. civ.)
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L’art. 2598 cod. civ. IN MATERIA DI CONCORRENZA SLEALE VIETA: L’USO DI NOMI O SEGNI DISTINTIVI IDONEI A PRODURRE CONFUSIONE CON I NOMI O I SEGNI DISTINTIVI LEGITTIMAMENTE USATI DA ALTRI L’IMITAZIONE SERVILE DEI PRODOTTI DI UN CONCORRENTE LA DIFFUSIONE DI NOTIZIE E APPREZZAMENTI SULLA ATTIVITÀ E SUI PRODOTTI DI UN CONCORRENTE, IDONEI A DETERMINARNE IL DISCREDITO L’APPROPRIAZIONE DI PREGI DEI PRODOTTI O DELL’IMPRESA DI UN CONCORRENTE IL RICORSO, DIRETTO O INDIRETTO, A MEZZI NON CONFORMI AI PRINCIPI DELLA CORRETTEZZA PROFESSIONALE E IDONEI A DANNEGGIARE L’ALTRUI AZIENDA (es. sviamento di clientela, storno di dipendenti).. IL COMPIMENTO DI ATTI DI CONCORRENZA SLEALE E’ PUNITO CON LA INIBIZIONE E CON IL RISARCIMENTO DEL DANNO
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Art. 20, lett d) sono "pratiche commerciali tra professionisti e consumatori" : qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori.
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Art. 20 1. Le pratiche commerciali scorrette sono vietate. 2. Una pratica commerciale e' scorretta se e' contraria alla diligenza professionale, ed e' falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale e' diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.
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Pratiche commerciali ingannevoli Pratiche commerciali aggressive
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La collaborazione tra imprese LA COLLABORAZIONE FRA IMPRESE PUO’ ASSUMERE VARIE FORME: I CONSORZI CON ATTIVITA’ INTERNA CON ATTIVITA’ ESTERNA LO SCOPO SI ESAURISCE NEL REGOLARE IL RAPPORTO FRA CONSORZIATI. NON HANNO RAPPORTI E NON OPERANO CON I TERZI DISPONGONO DI UN FONDO CONSORTILE SU CUI POSSONO SODDISFARSI I CREDITORI DEL CONSORZIO E RISPONDE IN VIA ESCLUSIVA PER LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE IN NOME DEL CONSORZIO HANNO UN UFFICIO COMUNE CHE OPERA CON I TERZI
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G.E.I.E. (GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO) FAVORISCE LA COOPERAZIONE TRA IMPRESE AVENTI SEDE IN STATI DIVERSI A.T.I. ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE LE IMPRESE PARTECIPANTI DANNO MANDATO ALLA IMPRESA CAPOGRUPPO DI INTRATTENERE I RAPPORTI CON IL COMMITTENTE, RESTA FERMA LA RIPARTIZIONE TRA LE STESSE DEI LAVORI (È FREQUENTE NEL SETTORE DELLE OPERE PUBBLICHE)
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