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Analisi dell’art. 5 d.lgs.28/2010. Tassatività delle materie  Trib. Varese 10.06.2010  Trib. Pavia 27.10.2011 esclude art.2901  Trib. Cassino 11.11.2011.

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1 analisi dell’art. 5 d.lgs.28/2010

2 Tassatività delle materie  Trib. Varese 10.06.2010  Trib. Pavia 27.10.2011 esclude art.2901  Trib. Cassino 11.11.2011 esclude diffamazione «semplice»  Trib. Bologna 01.12.2011 esclude diffamazione tramite sms

3 Eccezione di improcedibilità L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. art.420 «rito locatizio» Art. 183 rito ordinario

4 Mancato esperimento della mediazione Mancata presentazione istanza Il giudice assegna un termine per la presentazione dell’istanza e rinvia Verbale negativo per mancata comparizione d.m. 145/2011 (art. 7 comma V d.m. 180/2010)

5 «domanda giudiziale»: anche le riconvenzionali?  Favorevoli: Trib. Roma 15.03.2012  Contrari: Trib. Palermo 11.07.2011 argomenti testuali allungamento dei tempi (strumentalizzazione ?)

6 Centralità della giurisdizione Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, ne' la trascrizione della domanda giudiziale. Trib. Brindisi 09.01.2012

7 La parte che abbia richiesto ed ottenuto un sequestro “ante causam” per una controversia rientrante in una delle materie di cui all’art. 5, comma I, d.lgs. 28/2010, pur volendo esperire il procedimento di mediazione non potrà esimersi dall’instaurare il giudizio di merito ex art. 669octies c.p.c. prima o nel corso della mediazione stessa, in quanto, il termine di durata della procedura conciliativa ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 28/2010 può spingersi fino a 4 mesi, ed è dunque più ampio rispetto al termine perentorio di cui all’art. 669-octies, comma 1 c.p.c. Di conseguenza, la parte interessata, ove volesse attendere l’esito della media- conciliazione prima di introdurre il giudizio di merito, rischierebbe, in caso di mancato accordo, di vedere vanificata anche la tutela conservativa già ottenuta a seguito dell’inefficacia ex art. 669-novies c.p.c. Paradossalmente, le altre due strade ipotizzabili, se da un lato consentireb-bero di evitare il suddetto rischio, dall’altro produrrebbero comunque un irra-gionevole aggravio per il diritto di difesa (in primis sul piano dei costi proces-suali) poiché: attivando la mediazione contestualmente all’instaurazione del giudizio di merito, specie ove la mediazione stessa si dovesse concludere positivamente, la parte avrebbe sopportato invano anche le spese per intro-durre il giudizio, poi non più necessario; instaurando solo il giudizio, la parte stessa andrebbe incontro ad una pronunzia giudiziale di improcedibilità alla prima udienza, con conseguente invito a procedere a mediazione ed a sopportarne i relativi costi.

8 Procedimenti esclusi a) procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; b) procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile; c)procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;

9 Procedimenti esclusi d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile; e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; f) nei procedimenti in camera di consiglio; g) nell'azione civile esercitata nel processo penale

10 Mediazione Delegata Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istru- zione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperi- mento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperi- mento del procedimento di mediazione è condizione di proce- dibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

11 Trib. Milano ord. 29.10.2013 Valutazioni del giudice opportunità valore della lite comportamento delle parti «facoltà squisitamente processuale» «facoltà di deroga consensuale al criterio della competenza territoriale»

12 Trib. Firenze ord.19.03.2014 Il giudice precisa che per “mediazione disposta dal Giudice” si intende che il tentativo di mediazione sia effettivamente avviato e che le parti - anziché limitarsi ad incontrarsi e informarsi, non aderendo poi alla proposta del mediatore di procedere – adempiano effettivamente all’ordine del giudice partecipando alla vera e propria procedura di mediazione, salva l’esistenza di questioni pregiudiziali che ne impediscano la procedibilità; precisa che le parti dovranno essere presenti dinanzi al mediatore personalmente e munite di assistenza legale di un avvocato iscritto all’Albo.

13 Trib. Roma sentenza 29.09.2014 Con ordinanza del 20.12.2013 il giudice ha disposto la mediazione demandata ai sensi del novellato art.5 co.II° del decr.lgsl.28/10. Nel provvedimento oltre ad un proposta del giudice formulata ai sensi dell’art.185 bis, in caso di non raggiungimento dell’accordo veniva concesso un termine fino al 28.2.2014 per depositare presso un organismo di mediazione la relativa domanda. All’udienza del 19.6.2014 il (nuovo) difensore della XXX dava atto che la domanda di mediazione non era stata introdotta. Non venivano al riguardo offerte giustificazioni di alcun genere. Le controparti (notaio YYY e i Lloyd’s) si opponevano eccependo l’improcedibilità della domanda.

14 Essendo pacifico che il procedimento di mediazione non è stato avviato, e non essendo stato addotto alcun motivo giustificativo, ne consegue la improcedibilità della domanda. Le spese (che vengono regolate secondo le previsioni – orientative per il giudice che tiene conto di ogni utile circostanza per adeguare nel modo migliore la liquidazione al caso concreto- della l.24.3.2012 n.27 e del D.M. Ministero Giustizia 10.3.2014 n.55) vengono liquidate come in dispositivo a carico dell’attrice anche per quanto riguarda l’assicurazione la cui partecipazione al giudizio come terza chiamata è stata diretta conseguenza della domanda attrice. PQM definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda eccezione e deduzione respinta, così provvede: DA’ ATTO della mancata attivazione dell’esperimento di mediazione demandata; DICHIARA improcedibile la domanda di M.Z. ; CONDANNA M.Z. al pagamento delle spese di causa che liquida in favore di YYY in complessivi €.7.000,00 per compensi oltre IVA, CAP e spese generali; nonché degli Assicuratori dei Lloyd’s in persona del legale rappresentante pro tempore in complessivi €.5.000,00 per compensi oltre IVA, CAP e spese generali.-


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