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Febbraio 2015, Italia FONDO SOCIALE EUROPEO 2007 – 2013 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PROGRAMMA OPERATIVO “SVILUPPO RISORSE UMANE“ INVESTIAMO.

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1 Febbraio 2015, Italia FONDO SOCIALE EUROPEO 2007 – 2013 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PROGRAMMA OPERATIVO “SVILUPPO RISORSE UMANE“ INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO! Adozioni internazionali Progetto Nr. BG051PO001-7.0.02.006-C001 “Rete transnazionale per la protezione dei minori e delle famiglie e la deistituzionalizzazione della cura per i minori” Il progetto viene realizzato con il sostegno finanziario del Programma Operativo “Sviluppo risorse umane” 2007-2013, co finanziato dal Fondo Sociale Europeo dell’Unione Europea

2 Quadro legislativo(1) ❑ Convenzione di Aja del 29 maggio 1993 per la tutela del fanciullo e collaborazione nel campo dell’adozione internazionale, (ratificata con legge - GU, nr. 16/2002 ) (GU, nr. 78 /2002 ); ❑ Codice della famiglia – Capitolo otto „Adozioni“; ❑ Regolamento nr. 13/30.09.2009 per i requisiti del rilascio di permessi di adozioni internazionali e per i registri delle adozioni internazionali, rilasciati dal ministro della giustizia;

3 Quadro legislativo(2) ❑ Regolamento del Consiglio per le adozioni internazionali ❑ Metodologia per la collaborazione ed il coordinamento delle procedure di adozioni nazionali ed internazionali dei minori in affidamento, servizi sociali residenziali e le istituzioni specializzate.

4 Ministero della giustizia(MG) ❑ Il Ministero della giustizia svolge le funzioni di organo centrale in conformita’ alla Convenzione di Aja; ❑ Il Ministro svolge le seguenti attivita’: ❑ procedure di adozioni internazionali; ❑ controllo sull’attivita’ degli Enti Autorizzati per le adozioni internazionali.

5 Registri nel MG ❑ Registro dei minori che possono essere adottati dalle persone residenti all’estero ai sensi dell’adozione piena; ❑ Registro degli adottanti residenti all’estero che vogliono adottare un minore residente in Bulgaria ai sensi dell’adozione piena; ❑ Registro degli adottanti residenti in Bulgaria che vogliono adottare un minore residente all’estero; ❑ Registro pubblico degli Enti Autorizzati per le adozioni internazionali.

6 Consiglio delle adozioni internazionali(1) ● E’ un organo collettivo composto da un presidente e sei membri. ● Il presidente del consiglio e’ il vice ministro della giustizia; ● Membri – un rappresentante da: ● Ministero della giustizia, ● Ministero della sanita’, ● Ministero della pubblica istruzione, ● Ministero del lavoro politiche sociali, ● Ministero degli interni e l’Agenzia statale tutela minori

7 Consiglio delle adozioni internazionali(2) ● Il consiglio fa la proposta per l’approvazione di adottante idoneo; ● esprime opinione in riferimento alle domande degli adottanti; ● indica proposte in riferimento all’autorizzazione degli enti autorizzati; ● esprime opinione e fa raccomandazioni sulle adozioni internazionali; ● fa proposte per la revoca dell’autorizzazione di un ente autorizzato, mediatore nell’adozione internazionale.

8 Procedure per l’adozione internazionale(1) ● L’adozione internazionale viene ammessa solo per i minori registrati nel registro dei minori che possono essere adottati dalle persone residenti all’estero ai sensi dell’adozione legittimata; ● L’adozione del minore puo’ essere effettuata se entro 6 mesi dalla sua registrazione presso il registro nazionale, per lo stesso sono stati indicati non meno di tre adottanti residenti nella Repubblica di Bulgaria, e nessuno di loro abbia presentato la domanda per l’adozione oppure, nonostante gli sforzi, non sia possibile indicare l’adottante.

9 Procedure per l’adozione internazionale(2) ● L’adottante deve essere una persona vitale ed attiva, con potesta’ parentali non decadute e sia almeno quindici anni piu’ anziano dall’ adottato; ● L’adozione da due persone viene ammessa solo nel caso loro fossero cognugi; ● Presentare una domanda al Ministero della giustizia con i rispettivi allegati; ● Risposta alla domanda entro un mese; ● Registrazione dell’adottante presso il registro degli adottanti residenti all'estero;

10 Procedure per l’adozione internazionale(3) ● L’adottante conferma la voglia di adottare minore residente in Bulgaria ogni anno; ● Per ricevere la proposta per un minore, l’adottante deve essere indicato dal Consiglio per le adozioni internazionali come idoneo per l’adozione di un minore concreto dal registro dei minori che possono essere adottati; ● Il consiglio esamina gli adottanti aspiranti nell’ordine della data di registrazione, i desideri da loro espresso come pure le circostanze significative per il minore.

11 Procedure per l’adozione internazionale(4) ● I dossier dei minori vengono analizzati dal consiglio nell’ordine della data dell’iscrizione nel registro e vengono paragonate con le caratteristiche degli adottanti; ● Per poter nominare un adottante, il Consiglio esamina tutte le candidature idonee per il minore in questione ; ● La decisione del Consiglio viene determinata dalle possibilita’ che gli adottanti hanno nell’assicurare al minore il benessere fisico, psicologico e sociale come anche l'informazione della sulla personalita’ dell’adottante e tutte le altre circostanze riguardanti l’adozione.

12 Procedure per l’adozione internazionale(5) ● Il Consiglio prepara una proposta che consegna al ministro della giustizia per l’indicazione di un adottante idoneo, residente all’estero, per ogni minore del registro; Nel caso il ministro accetti la proposta, viene firmato il certificate per l’avvio della procedura di adozione; ● Risposta scritta da parte dell’adottante,per l’approvazione o la disdetta per il minore concreto; ● La procedure viene chiusa con una nulla osta sottofirmata dal ministro della giustizia per l’adozione.

13 Indagini per la valutazione dell'idoneità ● L’Ente autorizzato assicura la rappresentanza dell’adottato davanti al Tribunale e consegna al Ministero della giustizia una copia conforme dall’ordinanza del giudice per ammissibilita’ dell’adozione. ● Sulla base della disposizione presentata, il ministro della giustizia rilascia un certificato in conformita’ all’art. 23 della Convenzione di Aja del 29.05.1993. ● L’organo centrale o il rispettivo Ente Autorizzato, ogni sei mesi, per un periodo di due anni dopo l’adozione, invia al Ministero della giustizia relazioni riguardanti il minore.

14 Funzione dell’Agenzia Assistenza Sociale ● contribuisce a livello nazionale per la collaborazione tra il MG e le proprie strutture territoriali – direzioni “Assistenza sociale” e le direzione regionali per l’assistenza sociale; ● assicura l’assistenza metodologica alle proprie strutture territoriali.

15 GRAZIE DELL’ATTENZIONE!


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