Scaricare la presentazione
La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore
PubblicatoLoreto Coppola Modificato 9 anni fa
1
GIUDICA LA CORTE DI CASSAZIONE Sentenza n.26353 25 Novembre 2013 Sentenza n.26353 - Brusadelli, Burini, Monti
2
La massima Nel contratto di deposito, l'obbligazione di custodire si inserisce nella causa del contratto e ne costituisce l'unica prestazione qualificatrice. Nel deposito, pertanto, la custodia è essa stessa la prestazione principale, a differenza delle ipotesi, nelle quali accede necessariamente a tale prestazione. Tanto nell'ipotesi in cui l'obbligo di custodia ha natura accessoria e strumentale rispetto all'esecuzione dell'obbligazione principale, quanto nell'ipotesi in cui è l'effetto tipico del contratto (art. 1766 c.c.), la diligenza da prestare è sempre quella del buon padre di famiglia. Sentenza n.26353 - Brusadelli, Burini, Monti
3
Il fatto Soggetti coinvolti: COOP LOMBARDIA a.r.l Soggetto danneggiato richiede il rimborso dei danni subiti MONDIAL MILANO s.p.a & MONDIAL SERVICE s.r.l Soggetti chiamati in causa MONDIALPOL Soggetto accusato FONDIARIA ASSICURAZIONE Soggetto posto a tutela della Mondial Milano s.p.a Sentenza n.26353 - Brusadelli, Burini, Monti
4
Il fatto – Cosa fanno i soggetti coinvolti Coop Lombardia a.r.l MONDIAL MILANO s.p.a Chiama la Fondiaria Assicurazione a scopo di manleva MONDIALPOL Personale: unici soggetti a conoscenza delle combinazioni e detentori delle chiavi Per inadempimento del contratto che prevedeva prelievo e custodia degli incassi giornalieri da depositare in banca Chiama in causa MONDIAL SERVICE s.r.l Sentenza n.26353 - Brusadelli, Burini, Monti Affidano l’appalto alla Non sono presenti segni di effrazione
5
Accoglie richiesta Manleva da parte della Fondiaria Assicurazione Fasi del processo 1. Tribunale 2. Corte d’Appello 3. Corte di cassazione Accusa MONDIALPOL COOP LOMARDIA Rigetta proposta della Corte d’appello Ricorre alla TRIBUNALE Ricorso principale Corte di Cassazione Sentenza n.26353 - Brusadelli, Burini, Monti
6
Sentenza della Corte di Cassazione COOP LOMBARDIA a.r.l Contratto di trasporto e custodia dei valori MONDIALPOL Custodia delle chiavi Premessa del contratto di deposito. Mezzo con il quale il contratto di deposito di perfeziona. Deve dimostrare Inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. Sentenza n.26353 - Brusadelli, Burini, Monti
7
Conclusione La corte di Cassazione accoglie il ricorso principale della Coop Lombardia a.r.l e rinvia il giudizio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione. Sentenza n.26353 - Brusadelli, Burini, Monti
8
Quadro normativo 1218 c.c Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. 1766 c.c Il deposito è il contratto col quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura. 1780 c.c Se la detenzione della cosa e' tolta al depositario in conseguenza di un fatto a lui non imputabile, egli e' liberato dall’obbligazione di restituire la cosa, ma deve, sotto pena di risarcimento del danno, denunziare immediatamente al depositante il fatto per cui ha perduto la detenzione. Il depositante ha diritto di ricevere ciò che, in conseguenza del fatto stesso, il depositario abbia conseguito, e subentra nei diritti spettanti a quest'ultimo. Sentenza n.26353 - Brusadelli, Burini, Monti
Presentazioni simili
© 2024 SlidePlayer.it Inc.
All rights reserved.