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Il Fondo Centrale di Garanzia
Sabrina Ricco Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale Bolzano, 28 aprile 2015 Fondo Centrale di Garanzia
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Il Fondo di Garanzia è uno strumento di mitigazione del rischio di credito, operativo presso il Ministero dello sviluppo economico, a sostegno delle PMI. Il Fondo sostiene lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese italiane riconoscendo una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari. L’impresa che ottiene l’intervento del Fondo di Garanzia non riceve un contributo in denaro ma la concreta possibilità di far fronte al proprio fabbisogno finanziario. 2
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Il sistema Il Fondo di garanzia per le PMI viene costituito presso MCC con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) “allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese” Raggruppamento Temporaneo Impresa Mandataria BdM-MCC Mandanti Artigiancassa MPS Capital Services Mediocredito Italiano Istituto Centrale Banche Popolari Convenzione per la gestione del Fondo Garanzia di ultima istanza dello Stato Attenuazione del rischio di credito, con riduzione dell’assorbimento di capitale per i soggetti finanziatori sulla quota garantita/ controgarantita Fondo di garanzia per le PMI 3
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Gli attori del sistema Consiglio di gestione 12(*) 122(*)
società di leasing e factoring 122(*) confidi e «altri fondi di garanzia» Soggetti operanti con la controgaranzia Soggetti operanti con la garanzia diretta 290(*) banche *Con riferimento alle operazioni accolte nel periodo 1° gennaio – 31 ottobre 2014
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Le caratteristiche (1/3)
Ammissibilità alla garanzia per qualunque operazione finanziaria Qualsiasi tipologia di operazione finanziaria, purché finalizzata all’attività di impresa può accedere all’intervento del Fondo (liquidità, pagamento fornitori, acquisto scorte, investimenti, ecc.) Intersettorialità Il Fondo interviene a favore delle imprese appartenenti a tutti i settori economici. L’intervento è particolarmente efficace nel sostenere le imprese in fase di start up. Ponderazione zero L’intervento del Fondo è assistito dalla garanzia di ultima istanza dello Stato, ciò significa che le banche e i confidi applicano «attenuazione del rischio di credito». Escutibilità a prima richiesta La garanzia, secondo i dettami dell’accordo “Basilea II”, è concessa “a prima richiesta” a favore delle banche e a favore dei Confidi e degli Altri fondi di garanzia che prestano una garanzia esplicita, incondizionata, irrevocabile. Cumulabilità con altre agevolazioni pubbliche E’ possibile cumulare l’intervento della garanzia del Fondo con altre agevolazioni pubbliche nel limite dell’intensità agevolativa massima fissata dall’Unione Europea. Procedure snelle La presentazione e la gestione delle domande di ammissione al Fondo di Garanzia avviene tramite una procedura on line che consente tempi di istruttoria estremamente contenuti.
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Le caratteristiche (2/3)
La garanzia di ultima istanza dello stato Il rischio per le banche sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo è pari a zero. La garanzia dello Stato sulla copertura prestata dal Fondo permette ai soggetti finanziatori di ridurre il fabbisogno di capitale ai fini del patrimonio di vigilanza consentendo, a parità di ogni altra condizione, di praticare condizioni di miglior favore alle imprese finanziate. Essa agisce: nel caso di garanzia diretta; nel caso di controgaranzia, su garanzia prestata a prima richiesta sul patrimonio del garante. Essa non opera in caso di controgaranzia su garanzia prestata in forma sussidiaria ovvero a prima richiesta su “fondo rischi” da Confidi o altro Fondo di Garanzia.
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Le caratteristiche (3/3)
Garanzia diretta E’ concessa direttamente alle banche, agli intermediari finanziari (art.107 DL 385/93), SFIS, SGR e Società di gestione armonizzate (queste ultime due solo per le operazioni sul capitale di rischio) Essa è “a prima richiesta”, esplicita, incondizionata e irrevocabile e copre, nei limiti dell’importo massimo garantito, l’ammontare dell’esposizione dei soggetti finanziatori nei confronti delle PMI. Possono accedere alla garanzia diretta tutte le PMI situate sul territorio nazionale, ad eccezione di quelle con sede legale e/o operativa in Toscana, e per le operazioni pari o inferiori a 100 mila euro, in Abruzzo. Controgaranzia E’ concessa su garanzie prestate da Confidi ovvero altri Fondi di garanzia (gestiti da banche e intermediari artt DL 385/93). Essa può essere “a prima richiesta”, se il garante di primo livello risponde in solido con il proprio patrimonio, ovvero “sussidiaria”, nel qual caso il Fondo risponde soltanto al garante di primo livello e nei limiti delle somme da questi versate a titolo definitivo. Cogaranzia Ha la finalità di realizzare un’azione sinergica tra la garanzia del Fondo e quella dei Confidi, consentendo a questi ultimi di incrementare l’effetto del loro intervento a tutto vantaggio della PMI garantita in termini di possibilità e di costo di accesso al credito.
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La Garanzia diretta Modalità operative
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Soggetti richiedenti e soggetti beneficiari
Possono richiedere la Garanzia Diretta: le Banche, anche in qualità di capofila di pool di banche; gli Intermediari vigilati; le SFIS; le SGR e le Società di gestione armonizzate per le sole operazioni sul capitale di rischio. Per presentare operazioni a valere sul Fondo, i soggetti richiedenti devono essere accreditati mediante richiesta scritta al Gestore ovvero richiesta di credenziali per l’utilizzo della procedura telematica, inviando la documentazione prevista dalle vigenti Disposizioni Operative. Tutte le PMI rientranti nei parametri dimensionali di cui al Decreto MAP del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n del 12 ottobre 2005, ed alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003: valutate economicamente e finanziariamente sane; appartenenti a qualsiasi settore ad eccezione di alcuni settori tradizionalmente esclusi dalla UE specificati nelle Disposizioni Operative situate sul territorio nazionale. Non sono ammesse le operazioni a favore di soggetti beneficiari finali per i quali sia pervenuta comunicazione di avvio delle procedure di recupero, di richiesta di attivazione o di richiesta di prolungamento relativa ad altre operazioni già garantite.
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Operazioni finanziarie ammissibili
Sulla base delle Disposizioni Operative le operazioni ammissibili sono classificate in: Operazioni di durata non inferiore a 36 mesi; Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A. senza cessione degli stessi; Operazioni sul capitale di rischio; Operazioni di consolidamento delle passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata; Operazioni a favore delle piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni; Altre Operazioni finanziarie. Tra le Operazioni di durata non inferiore a 36 mesi e tra le Altre operazioni finanziarie, rientrano anche i finanziamenti a M/L Termine e i Prestiti Partecipativi, a fronte di investimenti, per i quali la Garanzia è concessa secondo il Regolamento CE n. 800/2008. In tutti gli altri casi la Garanzia è concessa secondo il regime de minimis. In caso di rinnovo dell’operazione finanziaria, deve essere presentata una nuova richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo e adottata una nuova delibera da parte del soggetto richiedente. Sono escluse dalla Garanzia Diretta le operazioni finanziarie che non abbiano una durata e/o una scadenza stabilita e certa. Le operazioni “a revoca” sono considerate ammissibili solo se hanno una durata e/o una scadenza certa desumibile dalla delibera di concessione.
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Caratteristiche della garanzia diretta: percentuali di copertura e importo massimo garantito
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Attivazione della Garanzia diretta
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Procedure di attivazione della Garanzia Diretta (1/3)
La Garanzia Diretta è escutibile dai soggetti richiedenti: in caso di inadempimento dei soggetti beneficiari finali qualora il soggetto richiedente (Confidi o altro Fondo) risulti inadempiente nel termine di giorni dalla richiesta del soggetto finanziatore e previo avvio da parte di quest’ultimo delle procedure di recupero (a seguito della liquidazione della perdita al soggetto finanziatore, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario finale per le somme pagate e, proporzionalmente all’ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali).
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Procedure di attivazione della Garanzia Diretta (2/3)
Avvio delle procedure di recupero del credito Inadempimento del Soggetto Beneficiario Intimazione del pagamento I soggetti richiedenti devono avviare le procedure di recupero del credito inviando, tramite raccomandata A/R o altro mezzo che possa comprovare la data certa di invio, al soggetto beneficiario finale inadempiente, l’intimazione del pagamento dell’ammontare dell’esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora. Contestualmente, i soggetti richiedenti comunicano al Gestore-MCC, mediante portale FDG, l’avvio delle procedure di recupero. Inadempimento del soggetto Beneficiario Per “ data inadempimento ” si intende: per le operazioni di durata pari o < 18 mesi senza PDA la data di risoluzione o revoca per le operazioni di durata pari o < 18 mesi con PDA ovvero > 18 mesi la data della prima rata scaduta e non pagata (anche parzialmente) per le procedure concorsuali la data di ammissione del soggetto beneficiario finale alle procedure concorsuali in caso di Fallimento: data della sentenza del Tribunale in caso di Concordato preventivo: data del decreto del Tribunale in caso di Altre procedure concorsuali: data di ammissione per le operazioni di fideiussione la data di escussione della fideiussione
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Procedure di attivazione della Garanzia Diretta (3/3)
Per avvio delle procedure di recupero si intende l’invio di un’intimazione di pagamento Intimazione di pagamento per essere valida agli effetti dell’attivazione e dell’efficacia della garanzia del fondo, deve avere ad oggetto la richiesta dell’ammontare dell’esposizione totale dovuta dal debitore e composta dalle rate scadute e non pagate, dal capitale a scadere (debito residuo) e dagli interessi maturati Non è considerata valida ai fini della garanzia del Fondo, la diffida di pagamento nella quale viene intimato di pagare le sole rate rimaste insolute oltre interessi, pur preannunciando la stessa, in casa di riscontro negativo, l’avvio delle azioni legali di recupero Nel caso di più intimazioni di pagamento costituisce avvio delle procedure di recupero la prima intimazione di pagamento cronologicamente posta in essere, anche se la notifica della stessa non è stata perfezionata Avvio delle procedure di recupero operazioni di durata pari o < 18 mesi revoca o risoluzione contenente l’intimazione al pagamento operazioni di durata > 18 mesi nell’invio di una diffida di pagamento, ovvero nel deposito del decreto ingiuntivo procedure concorsuali nel deposito dell’istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente (la data di invio della lettera raccomandata o di altro mezzo che possa comprovare la data certa di invio al Commissario Giudiziale contenente la dichiarazione di credito, nel caso di concordato preventivo) Termini operazioni di durata pari o < 18 mesi senza PDA, a pena di inefficacia l’avvio delle procedure di recupero deve avvenire entro e non oltre 3 mesi successivi alla scadenza e deve esserne data comunicazione al Gestore-MCC entro 2 mesi dalla data di avvio delle procedure di recupero Operazioni di durata > 18 mesi ovvero pari o < 18 mesi con PDA, a pena di inefficacia, l’avvio delle procedure di recupero deve avvenire inviando comunicazione al soggetto beneficiario finale inadempiente entro 12 mesi dalla data dell’inadempimento
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Attivazione della Garanzia Diretta
La richiesta di attivazione del Fondo può essere richiesta al Gestore-MCC, mediante portale FDG: trascorsi 60 gg dalla data di avvio delle procedure di recupero senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte dei soggetti beneficiari finali sono improcedibili le richieste presentate prima del suddetto termine a pena di inefficacia, la richiesta di attivazione del Fondo deve essere inviata entro 120 gg dalla data di avvio delle procedure di recupero
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Documentazione da allegare
copia della delibera di concessione del finanziamento o dell’operazione di locazione finanziaria e/o copia dell’atto di stipula o perfezionamento; (operazioni > 18 mesi) copia del contratto di finanziamento, ovvero del contratto di locazione finanziaria; (> 18 mesi ovvero pari o < 18 mesi con PDA) copia dell’atto di erogazione (verbale di consegna) e copia del piano di ammortamento o del piano di locazione finanziaria con le relative scadenze dichiarazione del soggetto finanziatore che attesti: data dell’inadempimento; data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazione sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate; l’ammontare dell’esposizione, rilevato al 60° giorno successivo alla data di avvio delle procedure di recupero, comprensivo delle rate o canoni scaduti e non pagati, del capitale residuo e degli interessi contrattuali o di mora; nel caso di procedure concorsuali va considerato l’importo dell’atto di procedura; copia della documentazione comprovante l’avvio delle procedure di recupero copia dell’Allegato 4 debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto beneficiario finale, con allegata copia del documento d’identità del sottoscrittore documentazione contabile sulla base della quale è stato valutato il merito di credito del soggetto beneficiario finale: ultimi due bilanci approvati ovvero ultime due dichiarazioni fiscali e prospetti contabili documentazione relativa ad altri dati dichiarati in fase di domanda - parametri dimensionali, investimenti copia della documentazione inerente le eventuali garanzie acquisite per le operazioni di locazione finanziaria, atto d’obbligo, debitamente sottoscritto, con cui il soggetto richiedente si impegna a retrocedere al Fondo, in misura corrispondente alla percentuale garantita, l’importo ricavato dalla vendita del bene oggetto della locazione finanziaria. Sono improcedibili e decadono d’ufficio le richieste di attivazione per le quali la documentazione non venga trasmessa dal soggetto richiedente entro 3 mesi dalla ricezione delle richieste istruttorie da parte del Gestore-MCC
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Cause di inefficacia della garanzia diretta
NON si verifica la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e/o della documentazione relativa agli altri dati con le informazioni fornite dai soggetti richiedenti nel modulo di richiesta di cui all’allegato 1. qualora l’intimazione di pagamento non contenga la richiesta dell’ammontare dell’esposizione totale, composta dalle rate scadute e non pagate, dal debito residuo e dagli interessi maturati mancato rispetto dei termini: richiesta di attivazione presentata oltre 120 giorni dalla data di avvio delle procedure di recupero; mancata trasmissione al Gestore-MCC della documentazione richiesta entro 3 mesi dalla ricezione; risoluzione o revoca deliberata oltre 3 mesi dalla scadenza dell’operazione (operazioni di durata pari o < 18 mesi senza PDA); risoluzione o revoca non comunicata al Gestore-MCC entro 2 mesi dalla data di avvio delle procedure (operazioni di durata pari o < 18 mesi senza PDA); per le operazioni di durata > 18 mesi e per le operazioni pari o < 18 mesi con PDA, qualora l’intimazione di pagamento non venga inviata al soggetto beneficiario entro 12 mesi dall’inadempimento.
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La Controgaranzia Modalità operative
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Tipologie di intervento e Soggetti richiedenti
Anche nel caso di controgaranzia l’intervento del Fondo è limitato alle operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione. La richiesta di ammissione deve essere presentata previa delibera di concessione della garanzia da parte del confidi. La delibera del confidi non può precedere di più di 6 mesi la richiesta di ammissione al Fondo. Controgaranzia a prima richiesta a condizione che la garanzia dei Confidi abbia caratteristiche identiche e sia prestata con le medesime modalità della Garanzia diretta. Le convenzioni confidi stipulate con le banche devono far esplicito riferimento alla normativa del Fondo. La controgaranzia a prima richiesta, in caso di default del confidi, può essere escussa anche dalla banca garantita. Controgaranzia sussidiaria è escutibile, salvo acconto, solo dopo la conclusione delle procedure di recupero
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Tipologie di intervento e Soggetti richiedenti
Soggetti beneficiari Confidi; Altri Fondi di garanzia gestiti da Banche, o Intermediari ex artt. 106 e del TUB. Per presentare operazioni sul Fondo, i soggetti richiedenti devono essere accreditati mediante richiesta scritta al Gestore ovvero richiesta di credenziali per l’utilizzo della procedura telematica, inviando la documentazione prevista dalle Disposizioni operative. Tutte le PMI rientranti nei parametri dimensionali di cui al Decreto MAP del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, ed alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003: valutate economicamente e finanziariamente sane; appartenenti a qualsiasi settore ad eccezione di alcuni settori tradizionalmente esclusi dalla UE specificati nelle Disposizioni Operative situate sul territorio nazionale.
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Caratteristiche della controgaranzia: percentuali di copertura e importo massimo garantito
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Attivazione della controgaranzia “a prima richiesta”
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Attivazione della controgaranzia “a prima richiesta” (1/4)
La Controgaranzia “a prima richiesta” è escutibile, in caso di inadempimento dei soggetti beneficiari finali, a richiesta: dei Confidi e degli Altri fondi di garanzia ammessi all’intervento del Fondo che hanno già pagato la quota ovvero, quelli che hanno assunto l’impegno a pagare la quota da essi garantita dei soggetti finanziatori, qualora il soggetto richiedente risulti inadempiente nel termine di giorni dalla richiesta del soggetto finanziatore e previo avvio da parte di quest’ultimo delle procedure di recupero (a seguito della liquidazione della perdita al soggetto finanziatore, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario finale per le somme pagate e, proporzionalmente all’ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali).
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Attivazione della controgaranzia “a prima richiesta” (2/4)
Avvio delle procedure di recupero del credito Inadempimento del Soggetto Beneficiario Intimazione del pagamento I soggetti finanziatori devono avviare le procedure di recupero del credito inviando, tramite raccomandata A/R o altro mezzo che possa comprovare la data certa di invio, al soggetto beneficiario finale inadempiente, l’intimazione del pagamento dell’ammontare dell’esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora. Contestualmente, i soggetti richiedenti comunicano al Gestore-MCC, mediante portale FDG, l’avvio delle procedure di recupero. Inadempimento del Soggetto Beneficiario Per “ data inadempimento ” si intende: pari o < 18 mesi senza PDA data di risoluzione o revoca pari o < 18 mesi con PDA ovvero > 18 mesi data della prima rata scaduta e non pagata (anche parzialmente) procedure concorsuali data di ammissione del soggetto beneficiario finale alle procedure concorsuali fallimento data della sentenza del Tribunale concordato preventivo data del decreto del Tribunale altre procedure concorsuali data di ammissione operazioni di fideiussione data di escussione della fideiussione stessa
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Attivazione della controgaranzia “a prima richiesta” (3/4)
Per avvio delle procedure di recupero si intende l’invio di un’intimazione di pagamento Intimazione di pagamento per essere valida agli effetti dell’attivazione e dell’efficacia della garanzia del fondo, deve avere ad oggetto la richiesta dell’ammontare dell’esposizione totale dovuta dal debitore e composta dalle rate scadute e non pagate, dal capitale a scadere (debito residuo) e dagli interessi maturati Non è considerata valida ai fini dell’attivazione della garanzia del Fondo, la diffida di pagamento nella quale viene intimato di pagare le sole rate rimaste insolute oltre interessi, pur preannunciando la stessa, in caso di riscontro negativo, l’avvio delle azioni legali di recupero Avvio delle procedure di recupero pari o < 18 mesi revoca o risoluzione contenente l’intimazione al pagamento > 18 mesi nell’invio di una diffida di pagamento, ovvero nel deposito del decreto ingiuntivo procedure concorsuali nel deposito dell’istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente (la data di invio della lettera raccomandata o di altro mezzo che possa comprovare la data certa di invio al Commissario Giudiziale contenente la dichiarazione di credito, nel caso di concordato preventivo) Termini pari o < 18 mesi senza PDA, a pena di inefficacia l’avvio delle procedure di recupero deve avvenire entro e non oltre i 3 mesi successivi alla scadenza e deve esserne data comunicazione al Gestore-MCC entro 2 mesi dall’avvio delle procedure di recupero > 18 mesi ovvero pari o < 18 mesi con PDA, a pena di inefficacia, l’avvio delle procedure di recupero deve avvenire inviando comunicazione al soggetto beneficiario finale inadempiente entro 12 mesi dalla data dell’inadempimento
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Attivazione della controgaranzia “a prima richiesta” (4/4)
La richiesta di attivazione del Fondo può essere presentata al Gestore-MCC A seguito del versamento dell’importo dovuto dal Soggetto Richiedente al Soggetto Finanziatore; NOVITA’: prima del versamento e a fronte di una dichiarazione di impegno del Soggetto Richiedente a pagare l’importo dovuto al Soggetto Finanziatore. Versamento della quota garantita Dichiarazione di impegno a pagare A pena di inefficacia, la richiesta di attivazione del fondo deve pervenire al Gestore-MCC, mediante portale FDG, successivamente all’avvio delle procedure di recupero del credito e, comunque, entro 3 mesi dalla data della dichiarazione di impegno a pagare o dalla data del versamento al soggetto finanziatore
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Documentazione da allegare
delibera di concessione della garanzia da parte del soggetto richiedente delibera di concessione del finanziamento da parte del soggetto finanziatore contratto di finanziamento atto di erogazione piano di ammortamento o del piano di locazione finanziaria con le relative scadenze dichiarazione del soggetto finanziatore che attesti: data dell’inadempimento data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazione sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate somma dovuta dai Confidi o dagli Altri fondi di garanzia a fronte delle garanzie rilasciate ai soggetti finanziatori data della richiesta dei soggetti finanziatori di escussione della garanzia dei Confidi o dagli Altri Fondi di garanzia la data del versamento e l’importo versato dal parte del soggetto richiedente copia della documentazione comprovante l’avvio delle procedure di recupero atto d’obbligo in originale copia dell’Allegato 4 debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto beneficiario finale, con allegata copia del documento d’identità del sottoscrittore documentazione contabile: ultimi due bilanci approvati ovvero ultime due dichiarazioni fiscali e prospetti contabili documentazione relativa ad altri dati dichiarati in fase di domanda di ammissione (parametri dimensionali, investimenti copia della lettera di escussione del soggetto finanziatore al soggetto richiedente copia della dichiarazione di impegno del soggetto richiedente a pagare l’importo dovuto al soggetto finanziatore Sono improcedibili e decadono d’ufficio le richieste di attivazione per le quali la documentazione non venga trasmessa dal soggetto richiedente entro 3 mesi dalla ricezione delle richieste istruttorie da parte del Gestore-MCC
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Attivazione della controgaranzia “sussidiaria”
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Attivazione della controgaranzia “sussidiaria” (1/2)
A pena di inefficacia, le procedure di recupero del credito devono essere avviate dal soggetto finanziatore entro 18 mesi dalla data dell’inadempimento del debitore Data di inadempimento pari o < 18 mesi data della risoluzione o revoca; > 18 mesi data della prima rata rimasta insoluta, anche parzialmente; operazioni di fideiussione data di escussione della fideiussione stessa. Avvio delle procedure pari o < 18 mesi revoca o risoluzione contenente l’intimazione al pagamento; > 18 mesi nell’invio di una diffida di pagamento, ovvero nel deposito del decreto ingiuntivo; procedure concorsuali nel deposito dell’istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente (la data di invio della lettera raccomandata o di altro mezzo che possa comprovare la data certa di invio al Commissario Giudiziale contenente la dichiarazione di credito, nel caso di concordato preventivo). La comunicazione dell’avvio delle procedure di recupero del credito deve arrivare al Gestore-MCC, a pena di inefficacia, entro 3 mesi dall’avvio delle procedure stesse
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Attivazione della controgaranzia “sussidiaria” (2/2)
La Controgaranzia sussidiaria può essere attivata solo a titolo di acconto, su espressa richiesta e previo avvio delle procedure di recupero del credito, in misura non superiore all’80% della somma già versata, o vincolata, a titolo provvisorio, dai soggetti richiedenti ai soggetti finanziatori e, in ogni caso, in misura non superiore all’80% dell’importo massimo garantito. La richiesta di attivazione del fondo per la liquidazione della perdita definitiva deve pervenire al Gestore-MCC dopo la conclusione delle procedure di recupero o l’accertata irrecuperabilità del credito ed il versamento a titolo definitivo della quota dovuta dal soggetto richiedente al soggetto finanziatore. In caso di conguaglio a favore del Fondo la differenza tra la somma ricevuta in acconto dal soggetto richiedente e la quota della perdita a carico del fondo deve essere versata al fondo entro 1 mese dalla data di comunicazione dell’esito della richiesta di liquidazione della perdita.
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Cause di inefficacia della controgaranzia
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Cause di inefficacia della controgaranzia
NON si verifica la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e/o della documentazione relativa agli altri dati con le informazioni fornite dai soggetti richiedenti nel modulo di richiesta di cui all’allegato 2 Mancato rispetto dei termini richiesta di attivazione presentata oltre 3 mesi dalla data del versamento ovvero dalla data della dichiarazione di impegno; mancata trasmissione al Gestore-MCC della documentazione richiesta entro 3 mesi dalla ricezione; risoluzione o revoca deliberata oltre 3 mesi dalla scadenza dell’operazione (pari o < 18 mesi senza PDA); risoluzione o revoca non comunicata al Gestore-MCC entro 2 mesi dall’avvio delle procedure di recupero (pari o < 18 mesi senza PDA); nel solo caso di Controgaranzia a prima richiesta, per le operazioni di durata > 18 mesi e per le operazioni pari o < 18 mesi con PDA, qualora l’intimazione di pagamento non venga inviata al soggetto beneficiario finale entro 12 mesi dall’inadempimento. Inadempimento nei 12 mesi successivi all’erogazione del primo 25% o alla data di delibera del Consiglio se successiva Superiore a 36 mesi Controgaranzia sussidiaria “Franchigia” Inadempimento nei 6 mesi successivi all’erogazione del primo 25% o alla data di delibera del Consiglio se successiva Non superiore a 36 mesi
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Il sito www.fondidigaranzia.it
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