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FONTI : Art. D.Lgs 276/2003 CONTRATTI COLLETTIVI.

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Presentazione sul tema: "FONTI : Art. D.Lgs 276/2003 CONTRATTI COLLETTIVI."— Transcript della presentazione:

1 FONTI : Art. D.Lgs 276/2003 CONTRATTI COLLETTIVI

2 CONTRATTO CHE OBBLIGA SOLIDALMENTE DUE O PIU’ LAVORATORI A SVOLGERE UN’ UNICA PRESTAZIONE LAVORATIVA Art.41 e ss. D. Lgs. 267/03 DEFINIZIONI PRECEDENTE DISCIPLINA DETTATA DALLA CIRC. MIN. 43/98 E DAI CONTRATTI COLLETTIVI

3 L’OBBLIGAZIONE E’ ESTINTA IN VIRTU’ DELL’ADEMPIMENTO DI UNO SOLO DEI LAVORATORI CO-OBBLIGATI OGNI LAVORATORE E’ PERSONALMENTE E DIRETTAMENTE RESPONSABILE DELL’ADEMPIMENTO DELLA INTERA PRESTAZIONE LAVORATIVA VINCOLO DI SOLIDARIETA’ LE DIMISSIONI O IL LICENZIAMENTO DI UNO DEI LAVORATORI COOBBLIGATI COMPORTANO L'ESTINZIONE DELL'INTERO CONTRATTUALE (salva diversa intesa delle parti) IL CONTRATTO DI LAVORO PUO’ TRASFORMARSI IN UN NORMALE CONTRATTO A TEMPO PIENO SU RICHIESTA DEL DATORE DI LAVORO E ACCETTAZIONE DEL LAVORATORE SUPERSTITE

4 CONTENUTI DEL CONTRATTO: E’ SCRITTO AI FINI PROBATORI E INDICA: LA MISURA PERCENTUALE E DELLA COLLOCAZIONE TEMPORALE DELLA PRESTAZIONE DI CIASCUN LAVORATORE (PER GIORNO, SETTIMANA, MESE O ANNO) LUOGO DI LAVORO E TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO EVENTUALI MISURE DI SICUREZZA DOVERE DI INFORMAZIONE PREVENTIVA AL DATORE DI LAVORO DELL’ORARIO CON CADENZA SETTIMANALE

5 FORMA DEL CONTRATTO: E’ SCRITTA AI FINI PROBATORI E INDICA: LA MISURA PERCENTUALE E DELLA COLLOCAZIONE TEMPORALE DELLA PRESTAZIONE DI CIASCUN LAVORATORE (PER GIORNO, SETTIMANA, MESE O ANNO) LUOGO DI LAVORO E TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO EVENTUALI MISURE DI SICUREZZA DOVERE DI INFORMAZIONE PREVENTIVA AL DATORE DI LAVORO DELL’ORARIO DI CIASCUN CO-COOBLIGATO CON CADENZA SETTIMANALE

6 IN CASO DI IMPEDIMENTO DI UNO DEI CO-OBBLIGATI L’ADEPIMENTO DELL’INTERA PRESTAZIONE E’ A CARICO DELL’ALTRO IN CASO DI IMPEDIMENTO DI ENTRAMBI I LAVORATORI L’OBBLIGAZIONE SI ESTINGUE EX ART. 1256 C.C. (IMPOSSIBILITA’ DEFINITIVA E TEMPORANEA) TROVA APPLICAZIONE IN QUANTO COMPATIBILE TUTTA LA DISCIPLINA DEL LAVORO SUBORDINATO LE IPOTESI DI IMPEDIMENTO DI UNO DEI CO-OBBLIGATI

7 PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE IL LAVORATORE RIPARTITO NON DEVE RICEVERE UN TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO MENO FAVOREVOLE DEGLI ALTRI LAVORATORI DI PARI LIVELLO I TRATTAMENTI RETRIBUTIVI, PER MALATTIA, CONGEDI PARENTALI, INFORTUNI, FERIE, SONO RIPROPORZIONATI IN BASE ALLA PRESTAZIONE EFFETTIVAMENTE ESEGUITA

8 IL CALCOLO DEI LAVORATORI RIPARTITI DIRITTI SINDACALI: 10 ORE DI PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE, CON TRATTAMENTO ECONOMICO RIPARTITO IN BASE ALLA PRESTAZIONE ESEGUITA DA CIASCUNO UN SOLO VOTO AI REFERENDUM IL LAVORATORE RIPARTITO E’ CALCOLATO PRO QUOTA AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DEI LIMITI DIMENSIONALI DI UN’IMPRESA? VALGONO IN CRITERI DEL PART-TIME?

9 DISPOSIZIONI PREVIDENZIALI AI FINI DELLE PRESTAZIONI DELLA ASSICURAZIONE GENERALE E OBBLIGATORIA PER INVALIDITA',VECCHIAIA E SUPERSTITI, INDENNITA' DI MALATTIA, E TUTTE LE ALTRE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI I LAVORATORI CONTITOLARI DEL CONTRATTO DI LAVORO RIPARTITO SONO ASSIMILATI AI LAVORATORI A TEMPO PARZIALE IL CALCOLO DELLE PRESTAZIONI E DEI CONTRIBUTI VIENE FATTO NON PREVENTIVAMENTE, MA MESE PER MESE, SALVO CONGUAGLIO A FINE ANNO A SEGUITO DELL'EFFETTIVO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA.


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