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PRINCIPI GENERALI DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

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Presentazione sul tema: "PRINCIPI GENERALI DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA"— Transcript della presentazione:

1 PRINCIPI GENERALI DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
persegue i fini determinati dalla legge retta da criteri di efficacia economicità pubblicità trasparenza retta dai principi dell’ordinamento comunitario (“diritto ad una buona amministrazione” sancito dalla Carta dei diritti dell’Unione Europea) i principi e i criteri dell’azione amministrativa devono essere curati anche dai privati preposti all’esercizio di attività amministrative (art. 1, comma 1 ter) (art. 1, comma 1)

2 Le fasi del procedimento amministrativo
avvio (può avvenire attraverso un istanza di parte oppure d’ufficio) istruttoria (acquisizione di dati ed elementi tecnici relativi all’interesse). È governata dal principio di imparzialità, valorizza la partecipazione al procedimento, assicurando il contributo e il confronto dialettico fra gli interessati in vista della adozione del provvedimento finale decisoria (la fase in cui si prende la decisione ovvero viene decisa la volontà dell’amministrazione) integrativa dell’efficacia o controllo preventivo di legittimità (La P.A. provvede al completamento burocratico del provvedimento attraverso operazioni di controllo, visti, comunicazioni, pubblicazioni, notificazioni) (art. 1, comma 2)

3 ATTI NON AUTORITATIVI - la P.A. agisce in conformità al diritto privato - sono fatte salve le diverse disposizioni di legge (art. 1, comma 1 bis)

4 DIVIETO PER LA P.A. la P.A. non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria il procedimento amministrativo è il complesso di atti o operazioni tra loro funzionalmente collegati e preordinati all'adozione, da parte dell'Amministrazione, di un atto amministrativo (art. 1, comma 2)

5 CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
procedimento avviato d’ufficio procedimento avviato a seguito di istanza obbligo di conclusione per la P.A. con l’adozione di un provvedimento espresso (art. 2, comma 1)

6 TERMINE DEL PROCEDIMENTO NELLE PP.AA. STATALI
proposta del Ministro competente, di concerto col Ministro della Funzione Pubblica adozione di regolamenti ex art. 17, comma 1, della legge 400/1988 fissazione dei termini di conclusione dei procedimenti di competenza, se non previsti direttamente dalla legge (art. 2, comma 2, prima parte)

7 TERMINE DEL PROCEDIMENTO NEGLI ENTI PUBBLICI NAZIONALI
ordinamenti degli Enti Pubblici nazionali previsione dei termini di conclusione dei procedimenti di competenza (art. 2, comma 2, seconda parte)

8 MODULAZIONE DEI TERMINI
il profilo che caratterizza la singola organizzazione amministrativa fa modulare il termine in base alla loro sostenibilità si tiene conto della natura degli interessi pubblici tutelati la decorrenza va dall’inizio d’ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte se il termine non è fissato dalla legge, dal regolamento o dall’ordinamento, è di 90 giorni (art. 2, comma 2, terza parte, e comma 3)

9 ACQUISIZIONE DI VALUTAZIONI TECNICHE
previsione per legge o regolamento dell’acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti per l’adozione di un provvedimento il termine di conclusione del procedimento è sospeso fino alla loro acquisizione, non oltre i 90 giorni acquisizione relativa a fatti, stati e qualità non attestati in documenti già in possesso della P.A. o non direttamente acquisibili presso altre PP.AA. sospensione dei termini, per una sola volta si applicano le disposizioni di cui al 2° comma dell’art. 14 in materia di conferenza di servizi (art. 2, comma 4)

10 PROPOSIZIONE DEL RICORSO AVVERSO IL SILENZIO (art
PROPOSIZIONE DEL RICORSO AVVERSO IL SILENZIO (art. 21 bis legge 1034/1971) devono essere decorsi i termini di legge i termini di regolamento i termini determinati dalla P.A. 90 giorni, se la P.A. non ha fissato un termine entro il quale il procedimento deve concludersi sono fatti salvi i casi di silenzio assenso per la proposizione non occorre la diffida alla P.A. inadempiente il ricorso può essere proposto dal verificarsi dell’inadempienza, fin tanto che questa perdura, e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini ed il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanza se ne ricorrono i presupposti, può essere riproposta l’istanza di avvio del procedimento (art. 2, comma 5)

11 MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO
obbligo di motivazione per tutti i provvedimenti amministrativi l’obbligo vale anche per i provvedimenti riguardanti: - l’organizzazione amministrativa - i pubblici concorsi - il personale sono esclusi dall’obbligo gli atti normativi e a contenuto generale motivazione “per relationem”: va indicato e reso disponibile anche l’atto richiamato obbligo di indicazione del termine e dell’autorità cui eventualmente ricorrere (art. 3)

12 USO DELLA TELEMATICA - scopo di conseguire maggiore efficienza per le PP.AA. - incentivazione del suo uso nei rapporti interni tra le diverse PP.AA. tra la singola P.A. e i privati (art. 3 bis)

13 UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- stabilita con legge o con regolamento per ciascun tipo di procedimento - in mancanza di espressa disposizione normativa, è determinata dalla singola P.A. per ciascun tipo di procedimento di propria competenza - l’unità è responsabile dell’istruttoria degli altri adempimenti procedimentali dell’adozione del provvedimento finale (art. 4)

14 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
il dirigente dell’unità organizzativa assegna a sé oppure ad altro dipendente addetto all’unità - la responsabilità dell’istruttoria - ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento - eventualmente, anche l’adozione del provvedimento finale (art. 5, comma 1) il dirigente dell’unità organizzativa è considerato responsabile del singolo procedimento fino a che non effettui l’assegnazione ad altro dipendente addetto alla stessa unità organizzativa (art. 5, comma 2)

15 ELEMENTI DA COMUNICARE
ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento a soggetti diversi dai precedenti, individuati o facilmente individuabili, qualora dal provvedimento possa loro derivare pregiudizio - unità organizzativa competente - nominativo del responsabile del procedimento (art. 5, comma 3)

16 COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
valutazione istruttoria di quanto è rilevante per emanare il provvedimento (condizioni di ammissibilità, requisiti di legittimazione, presupposti) accertamento d’ufficio dei fatti, compimento di atti istruttori (anche accertamenti tecnici, ispezioni, ordini di esibizione documentale) proposizione o, nel caso sia l’organo competente, indizione delle conferenze di servizi comunicazioni, pubblicazioni, modificazioni previste da leggi o regolamenti adozione del provvedimento finale, se competente trasmissione degli atti all’organo competente all’adozione del provvedimento finale. Obbligo per quest’ultimo di motivare, nel provvedimento finale, le valutazioni difformi rispetto alle risultanze istruttorie del responsabile (art. 6)

17 OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento a soggetti diversi dai precedenti, individuati o facilmente individuabili, qualora dal provvedimento possa loro derivare pregiudizio non devono sussistere esigenze di celerità del procedimento che impediscano la comunicazione (ad esempio procedimenti elettorali o ordinanze sindacali di urgenza) anche prima della comunicazione di avvio del procedimento, la P.A. può adottare provvedimenti cautelari (casi di ordinanze, misure di salvaguardia) (art. 7)

18 MODALITÀ E CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
la comunicazione deve essere personale e deve indicare - la P.A. competente - l’oggetto del procedimento che è stato promosso - l’ufficio e la persona responsabile del procedimento - la data entro la quale deve concludersi il procedimento - i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione - la data di presentazione dell’istanza, se l’iniziativa è di parte - l’ufficio ove si possono visionare gli atti devono essere adottate forme di pubblicità idonee, se per numero dei destinatari la comunicazione non è possibile o gravosa l’omessa comunicazione di elementi da indicare può essere eccepita solo dai soggetti nel cui interesse è prevista la loro comunicazione (art. 8)

19 SOGGETTI FACOLTIZZATI AD INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO
- soggetti portatori di interessi pubblici o privati - portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati necessità che derivi loro un potenziale pregiudizio dal provvedimento (art. 9)

20 DIRITTI DEI PARTECIPANTI AL PROCEDIMENTO
ne sono titolari i soggetti nei cui confronti esiste l’obbligo di comunicazione da parte della P.A. e i soggetti facoltizzati ad intervenire possibilità di prendere visione degli atti del procedimento, salvi i casi di esclusione dall’accesso ex art. 24 possibilità di presentare memorie scritte e documenti (devono essere obbligatoriamente valutate dalla P.A., se pertinenti al procedimento) (art. 10)

21 PROCEDIMENTO AD ISTANZA DI PARTE – MOTIVI OSTATIVI AL SUO ACCOGLIMENTO
- il responsabile del procedimento (o il dirigente dell’unità organizzativa) comunica all’istante i motivi ostativi - la comunicazione va fatta prima dell’adozione del provvedimento negativo ed interrompe i termini per concludere il procedimento - entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione la parte può presentare per iscritto osservazioni, anche corredate da documenti. Se non accolte, se ne dà ragione nel provvedimento finale - i termini per concludere il procedimento iniziano nuovamente dalla presentazione delle osservazioni o, in assenza, dopo 10 giorni dalla comunicazione inviata dal responsabile - inapplicabilità di queste disposizioni alle procedure concorsuali e ai procedimenti previdenziali e assistenziali (art. 10 bis)

22 ACCORDI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI DEL PROVVEDIMENTO
accordi con gli interessati, in accoglimento di loro osservazioni e proposte, per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale o per sostituirlo, a fine di pubblico interesse. eventuale fissazione, da parte del responsabile del procedimento, di calendario di incontri con il destinatario ed eventuali controinteressati accordo per atto scritto, a pena di nullità, salva diversa previsione legislativa. Applicazione dei principi civilistici su obbligazioni e contratti, se compatibili recesso unilaterale della P.A. per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. Indennizzo al privato per eventuali pregiudizi patiti prima dell’accordo, per garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, occorre una determinazione dell’organo competente all’adozione del provvedimento competenza del TAR sulle controversie in materia di accordi (art. 11)

23 ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI
P.A. sovvenzioni contributi sussidi ausili finanziari vantaggi economici in generale ENTI PUBBLICI ENTI PRIVATI PERSONE FISICHE - predeterminazione - pubblicazione criteri e modalità, la cui osservanza deve risultare dai singoli provvedimenti di intervento (art. 12)

24 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NORME SULLA PARTECIPAZIONE
le disposizioni sulla partecipazione non si applicano alla emanazione di atti della P.A. - NORMATIVI - AMMINISTRATIVI GENERALI - DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE non si applicano altresì ai procedimenti delle seguenti materie - TRIBUTARIA - LEGGE 82/1991 (collaboratori di giustizia) - DLGS 119/1993 (cambiamento delle generalità per i collaboratori di giustizia) (art. 13)

25 CONFERENZA DI SERVIZI - PRINCIPIO GENERALE
opportunità di esaminare contestualmente più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo la P.A. procedente indice di regola una conferenza di servizi (previo accordo tra le PP.AA. coinvolte, è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici) (art. 14, commi 1 e 5 bis)

26 CONFERENZA DI SERVIZI - OBBLIGATORIETÀ
la P.A. procedente (quella che deve emanare l’atto relativo al procedimento di competenza) deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi di altre PP.AA. e non li ottiene, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della P.A. competente la P.A. procedente deve indire la conferenza di servizi se la P.A. interpellata per emanare l’assenso non lo fornisce entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta se entro lo stesso termine interviene il dissenso di una o più delle PP.AA. interpellate (art. 14, comma 2)

27 CONFERENZA DI SERVIZI - FACOLTATIVITÀ
esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati indizione da parte della P.A. che cura l’interesse pubblico prevalente richiesta di indizione possibile per ogni P.A. coinvolta (art. 14, comma 3)

28 CONFERENZA DI SERVIZI – FACOLTATIVITÀ (segue- )
attività del privato soggetta a atti di consenso di più PP.AA. convocazione della conferenza di servizi ad opera della P.A. competente ad adottare il provvedimento finale, anche su richiesta del privato interessato (art. 14, comma 4)

29 CONFERENZA DI SERVIZI PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI
convocazione da parte del concedente convocazione da parte del concessionario, previo consenso del concedente, cui spetta il diritto di voto sono fatte salve le leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (art. 14, comma 5)

30 CONFERENZA PRELIMINARE
- progetti di particolare complessità - progetti di insediamenti produttivi - motivata richiesta dell’interessato documentata da progetto preliminare o, in assenza, da studio di fattibilità verificare le condizioni per ottenere gli atti di consenso alla presentazione dell’istanza o del progetto definitivo - costi a carico del richiedente - la conferenza si pronunzia entro 30 giorni dalla richiesta (art. 14 bis, comma 1)

31 CONFERENZA PRELIMINARE - segue -
conferenza per opere pubbliche e di interesse pubblico: valutazione del progetto preliminare indica quali sono le condizioni richieste dalla normativa per ottenere, sul progetto definitivo, - intese - pareri - concessioni - autorizzazioni - licenze - nulla osta - assensi in quella sede si pronunziano le PP.AA. preposte alle seguenti tutele - ambiente - paesaggio/territorio - patrimonio storico/artistico - salute/pubblica incolumità in assenza di preclusioni, entro 45 giorni vengono indicati condizioni ed elementi per ottenere, col progetto definitivo, i consensi (art. 14 bis, comma 2)

32 CONFERENZA PRELIMINARE - RICHIESTA DI V.I.A.
la conferenza si esprime entro 30 giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d’impatto ambientale in assenza di conclusione nei 90 giorni dalla richiesta dell’interessato (progetti di particolare complessità e insediamenti produttivi), obbligo di pronunzia nei 30 giorni successivi in sede di conferenza, la P.A. competente alla V.I.A. - si esprime sulle condizioni per l’elaborazione del progetto e dello studio di I.A. - esamina le principali alternative (compresa quella “zero”) - verifica l’esistenza di elementi di incompatibilità; se non sussistono, indica le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso - in caso di dissenso espresso da una P.A. preposta alla tutela ambientale, paesaggistica, ecc., in caso di opera interregionale, rimette la decisione agli organi indicati all’art. 14 quater, comma 3 (art. 14 bis, commi 3 e 3 bis)

33 CONFERENZA PRELIMINARE – MODIFICHE O INTEGRAZIONI SUCCESSIVE
- nei progetti di particolare complessità - nei progetti di insediamenti produttivi - nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico - nel caso in cui sia richiesta la V.I.A. la conferenza si esprime allo stato degli atti a disposizione. Le indicazioni fornite in sede di conferenza sono modificate o integrate, motivatamente, solo in presenza di significativi elementi emersi successivamente nel procedimento, anche a seguito di osservazioni dei privati sul progetto definitivo (art. 14 bis, comma 4)

34 il responsabile unico del procedimento
CONFERENZA PRELIMINARE - segue- casi di conferenza per opere pubbliche e di interesse pubblico il responsabile unico del procedimento - trasmette alle PP.AA. il progetto definitivo, redatto secondo le indicazioni fornite dalla stessa PP.AA. in sede di conferenza preliminare - convoca la conferenza tra il 30° e il 60° giorno successivi alla trasmissione (ex art. 14, 2° comma) - in caso di appalto concorso o concessione di LL.PP., la P.A. aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare (art. 14 bis, comma 5)

35 LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
- convocazione della prima riunione entro 15 giorni dall’indizione (30 giorni, in caso di istruttoria particolarmente complessa) - determinazioni per l’organizzazione dei lavori assunte a maggioranza dei presenti - possibilità per le PP.AA. di richiedere un differimento della prima riunione, non superiore ai 10 giorni - nella prima riunione viene fissato il termine per l’adozione della decisione conclusiva ed i lavori della conferenza non possono superare i 90 giorni, salvo che venga richiesta la V.I.A., ai sensi del comma 4. Spirato inutilmente il termine, la P.A. procedente provvede (art. 14 ter, commi da 1 a 3)

36 LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI casi di obbligatorietà della V.I.A.
- nel caso venga richiesta la V.I.A, la conferenza si esprime dopo la sua acquisizione - il termine per la conclusione dei lavori (massimo 90 giorni) viene sospeso per non oltre 90 ulteriori giorni, fino all’acquisizione della V.I.A - se la V.I.A. non interviene, la P.A. competente si esprime in sede di conferenza, che si conclude entro i 30 giorni successivi al termine di conclusione dei lavori - a maggioranza, può essere concessa una proroga di 30 giorni, se necessari approfondimenti istruttori - se è già intervenuta la V.I.A., si applicano alle sole PP.AA. preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità le disposizioni su motivato dissenso (articolo 14 quater, comma 3) pareri obbligatori (articolo 16, comma 3) valutazioni tecniche (articolo 17, comma 2) (art. 14 ter, commi 4 e 5)

37 la P.A. deve adottare una determinazione motivata
LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - segue - per ogni P.A. partecipa - un unico rappresentante - legittimato dall’organo competente - espressione vincolata della volontà della P.A. se il rappresentante non esprime definitivamente la volontà della P.A., si considera acquisito l’assenso la P.A. deve adottare una determinazione motivata - all’esito dei lavori della conferenza - comunque non oltre i 90 giorni - valutate le risultanze della conferenza - tenendo conto delle posizioni prevalenti (art. 14 ter, commi 6, 6 bis e 7)

38 LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - segue -
possibilità di richiedere ai proponenti dell’istanza o ai progettisti chiarimenti o documentazione ulteriore per una sola volta in caso di mancata risposta entro 30 giorni, si esamina il provvedimento in sede di conferenza di servizi (art. 14 ter, comma 8)

39 LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - segue -
il provvedimento finale: - è emesso a cura della P.A. proponente - deve essere conforme alla determinazione conclusiva del procedimento - sostituisce ogni atto di assenso comunque denominato delle P.A. presenti alla conferenza, o assenti ma ad essa invitate, - in caso di opere sottoposte a V.I.A. è pubblicato su quotidiano a diffusione nazionale e sulla G.U. (o sul bollettino regionale in caso di V.I.A. regionale) dalla data di pubblicazione sulla G.U. decorrono i termini per eventuali impugnazioni giurisdizionali da parte degli interessati (art. 14 ter, commi 9 e 10)

40 DISSENSO IN SEDE DI CONFERENZA - EFFETTI -
i rappresentanti delle PP.AA. devono manifestare l’eventuale dissenso, a pena di inammissibilità - se regolarmente convocati alla conferenza di servizi - in quella sede - con congrue motivazioni - purché il dissenso non riguardi questioni non oggetto della conferenza - con specifica indicazione delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso (art. 14 quater, comma 1)

41 la P.A. procedente rimette la decisione, entro 10 giorni
DISSENSO IN SEDE DI CONFERENZA - EFFETTI - segue in caso di motivato dissenso espresso da una P.A. competente alla tutela - ambientale - paesaggistico - territoriale - della pubblica salute e incolumità la P.A. procedente rimette la decisione, entro 10 giorni - al Consiglio dei Ministri (dissenso tra PP.AA. statali) - alla conferenza Stato-Regioni (dissensi tra PP.AA. statali e regionali o tra PP.AA. regionali) - alla conferenza unificata (dissensi tra PP.AA. statali o regionali e enti locali o tra enti locali) la discussione è assunta entro 30 giorni, prorogabili di un periodo non superiore ai 60 giorni da parte del Presidente del Consiglio o della conferenza, in caso di istruttoria complessa (art. 14 quater, comma 3)

42 DISSENSO IN SEDE DI CONFERENZA - EFFETTI - segue
motivato dissenso espresso da una Regione o Provincia in materia di propria competenza la P.A. procedente rimette la determinazione sostitutiva, entro 10 giorni, alla - conferenza Stato-Regioni (dissenso tra PP.AA. statali e regionali o tra regionali) - conferenza Unificata (dissenso tra Regioni o Provincia autonoma o un ente locale la decisione è assunta entro 30 giorni, prorogabili di un periodo non superiore ai 60 giorni da parte del presidente della Conferenza, in caso di istruttoria complessa (art. 14 quater, comma 3 bis)

43 DISSENSO IN SEDE DI CONFERENZA - EFFETTI - segue -
se la conferenza (Stato–Regioni o unificata) non decide entro il termine massimo previsto (30 giorni + 60 giorni) su iniziativa del Ministro per gli Affari Regionali viene assunta una determinazione sostitutiva entro 30 giorni - dal Consiglio dei Ministri - dalla competente Giunta Regionale o Provincia Autonoma TN/BZ, per materia non attribuita alla competenza statale. Se la giunta non provvede entro il previsto termine di 30 giorni, decide il Consiglio dei Ministri (art. 14 quater – comma 3 ter)

44 DISSENSO IN SEDE DI CONFERENZA - EFFETTI - segue
- dissenso tra amministrazioni regionali - esistenza di intese tra le medesime Regioni, ratificate da leggi regionali, per comporre i dissensi - eventuale individuazione di organi comuni per assumere la determinazione sostitutiva - sono fatte salve le prerogative delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome TN/BZ (art. 14 quater – commi 3 quater e 3 quinquies)

45 CONFERENZA DI SERVIZI IN MATERIA DI FINANZA DI PROGETTO
nel caso di conferenza di servizi per l’approvazione del progetto definitivo, qualora siano applicabili le procedure di cui agli artt. 37 bis e segg. della legge 109/1994 (la c.d. legge quadro in materia di lavori pubblici) sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto - gli aggiudicatari di concessione - le società di progetto (società costituita in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile che diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione ) (art. 14 quinquies)

46 ACCORDI FRA PP.AA. - anche fuori delle ipotesi di conferenza di servizi - possibilità di accordarsi per collaborare ad attività di interesse comune - atto scritto - principi del codice civile per obbligazioni e contratti - controlli analoghi a quelli dei provvedimenti che sostituiscono - giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art . 15)

47 ATTIVITÀ CONSULTIVA - organi consultivi delle PP.AA. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale - rendono i pareri obbligatori entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta - comunicazione obbligatoria del termine di resa del parere, se facoltativo - facoltà per la P.A. richiedente di procedere comunque, se l’organo consultivo non comunica il parere o non rappresenta esigenze istruttorie - inapplicabilità di questi obblighi e termini per i pareri delle PP.AA. che tutelano ambiente, paesaggio, territorio, salute - consentita una sola interruzione in caso di esigenze istruttorie, con resa del parere entro 15 giorni dalla ricezione degli elementi istruttori (art. 16)

48 il responsabile del procedimento richiede le valutazioni tecniche
previsto da disposizione espressa (legge o regolamento) l’obbligo di acquisire le valutazioni di organi o enti appositi prima di adottare un provvedimento l’organo o ente non provvede o non rappresenta esigenze istruttorie di competenza della P.A. procedente entro i termini previsti o, in mancanza, entro 90 giorni il responsabile del procedimento richiede le valutazioni tecniche - ad altri organi della P.A. o enti pubblici qualificati - ad istituti universitari inapplicabilità alle valutazioni prodotte dalle PP.AA. che tutelano ambiente, paesaggio, territorio, salute - possibilità di una sola interruzione in caso di esigenze istruttorie, con resa del parere entro 15 giorni (art. 17)

49 AUTOCERTIFICAZIONE adozione delle misure organizzative idonee a garantire le disposizioni sull’autocertificazione e sulla presentazione alla P.A. di atti e documenti (legge 4 gennaio 1968 nr. 15) entro 6 mesi dall’entrata in vigore della 241/1990 (2 settembre 1990) obbligo per il responsabile del procedimento di acquisire documenti che attestano fatti, qualità e stati soggettivi - già in possesso della P.A. (procedente o altra) - qualora dichiarato dall’interessato (la P.A. procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca di documenti) obbligo per il responsabile del procedimento di accertare fatti, stati e qualità che la P.A. (procedente o altra) è tenuta a certificare (art. 18)

50 DENUNZIA DI INIZIO ATTIVITÀ
la dichiarazione dell’interessato, corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e attestazioni normativamente richieste sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato sono comprese le domande per iscrizioni in albi e ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale, artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale (art. 19, primo comma, prima parte)

51 DENUNZIA DI INIZIO ATTIVITÀ – segue -
non deve essere previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti sono esclusi gli atti rilasciati dalle PP.AA. preposte alla difesa nazionale, p.s., immigrazione, giustizia, finanze (anche le reti di acquisizione del gettito e il gioco), salute, incolumità pubblica, patrimonio culturale, paesaggio e ambiente e gli atti imposti dalla normativa comunitaria la P.A. competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati, qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso della stessa P.A. o non siano direttamente acquisibili presso altre PP.AA. (art. 19, primo comma, seconda parte)

52 DENUNZIA DI INIZIO ATTIVITÀ - segue -
l’attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione alla P.A. competente. Contestualmente all’inizio dell’attività, l’interessato ne dà comunicazione alla stessa P.A. competente la P.A. competente, in caso di accertata carenza delle condizioni legittimanti, entro 30 giorni dalla ricezione della dichiarazione,con provvedimento motivato dispone il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione degli effetti. È fatta salva, se possibile, la fissazione di un termine non inferiore ai 30 giorni entro cui l’interessato deve conformare attività ed effetti alla normativa vigente la P.A. competente può comunque assumere determinazioni in via di autotutela (revoca del provvedimento ed annullamento d’ufficio) qualora sia prevista l’acquisizione di pareri di organi ed enti appositi, è sospeso il termine per l’adozione del divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione degli effetti; scaduti 30 giorni, la P.A. può adottare i provvedimenti anche senza l’acquisizione del parere. La sospensione è comunicata all’interessato sono salve le disposizioni di leggi, vigenti all’epoca dell’entrata in vigore della 241, che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3, e la competenza sulle controversie è riservata esclusivamente al giudice amministrativo (art. 19, commi 2, 3, 4 e 5)

53 SILENZIO ASSENSO nei procedimenti ad istanza di parte, per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio della P.A. competente equivale all’accoglimento della domanda non sono necessarie ulteriori istanze o diffide la P.A. non deve avere comunicato all’interessato il diniego nei termini di conclusione del procedimento la P.A. non deve avere indetto entro 30 giorni una conferenza di servizi la P.A. può comunque assumere determinazioni in via di autotutela (revoca del provvedimento e annullamento d’ufficio) (art. 20, commi da 1 a 3)

54 SILENZIO ASSENSO – segue -
le disposizioni sul silenzio assenso non si applicano in queste materie patrimonio culturale paesaggio ambiente difesa nazionale p.s. e immigrazione salute e incolumità pubblica ai casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali ai casi in cui la legge qualifica il silenzio della P.A. come rigetto dell’istanza agli atti e procedimenti individuati con D.P.C.M. (art. 20, comma 4)

55 SILENZIO ASSENSO – segue -
si applica la sospensione dei termini per non più di 90 giorni nel caso sia prevista l’acquisizione di valutazioni tecniche per una sola volta, per l’acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso della stessa P.A. o non direttamente acquisibili nel caso di sospensione dei termini valgono le disposizioni sulla obbligatoria indizione della conferenza di servizi si applica altresì la disciplina sui motivi ostativi all’accoglimento, nei procedimenti ad istanza di parte (art. 20, comma 5)

56 SANZIONI IN CASO DI FALSE DICHIARAZIONI
obbligo di dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, nei casi di - denunzia di inizio attività - domanda di rilascio di atto di consenso ipotesi in ipotesi di dichiarazioni mendaci o false attestazioni - non è ammessa la conformazione dell’attività e dei suoi effetti a legge (art. 19, u.p.) - non è ammessa la sanatoria dei vizi (art. 20, 1°c., u.p.) - si applica l’art. 483 c.p., salvo più grave reato (art. 21, primo comma)

57 SANZIONI IN CASO DI FALSE DICHIARAZIONI - segue -
sanzioni previste al momento di entrata in vigore della legge 241 per lo svolgimento dell’attività in carenza o in difformità di assenso della P.A. si applicano anche a coloro che iniziano l’attività in base agli istituti del silenzio assenso e della dichiarazione di inizio attività in difetto dei requisiti richiesti o in contrasto con la normativa vigente anche le vigenti attribuzioni normative in materia di vigilanza, prevenzione e controllo delle attività soggette ad atti di assenso da parte di P.A. si applicano in caso di silenzio assenso e di dichiarazione di inizio attività (art. 21, commi 2 e 2 bis)

58 provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati
PROVVEDIMENTO LIMITATIVO DELLA SFERA GIURIDICA DEI PRIVATI - EFFICACIA - provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati comunicazione a ciascun destinatario, anche nella forma della notifica agli irreperibili ai sensi del codice di procedura civile acquisto di efficacia nei confronti di ciascun destinatario se il numero dei destinatari è elevato e la comunicazione non è possibile o gravosa adozione di forme di pubblicità idonee, stabilite di volta in volta dalla P.A. il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati, se non ha carattere sanzionatorio, è immediatamente efficace se contiene apposita motivata clausola se ha carattere cautelare ed urgente, è immediatamente efficace (art. 21 bis)

59 ESECUTORIETÀ è la facoltà per le PP.AA. di imporre coattivamente l’adempimento di obblighi nei loro confronti, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge indicazione nel provvedimento di termini e modalità dell’esecuzione in caso di inottemperanza - necessità di diffida - rispetto delle modalità di legge, nei casi previsti - possibilità di provvedere all’esecuzione coattiva nel caso di esecuzione di obbligazioni aventi per oggetto somme di denaro, si applicano le disposizioni per l’esecuzione coattiva dei crediti dello Stato (art. 21 ter)

60 EFFICACIA ED ESECUTIVITÀ DEL PROVVEDIMENTO
EFFICACIA: capacità di un atto giuridico di produrre determinati effetti ESECUTIVITÀ: carattere ed effetto esecutivo dell’atto i provvedimenti amministrativi efficaci - sono eseguiti immediatamente - sono fatte salve le diverse previsioni della legge o del provvedimento l’efficacia o l’esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa - per gravi ragioni - per il tempo strettamente necessario legittimato a sospendere l’efficacia o l’esecuzione del provvedimento è l’organo - che ha emanato l’atto - altro organo previsto dalla legge il termine di sospensione è - esplicitamente indicato nell’atto apposito - prorogabile o differibile una sola volta (art. 21 quater) - ridotto per sopravvenute esigenze

61 REVOCA DEL PROVVEDIMENTO
il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato - dall’organo che lo ha emanato - da altro organo previsto dalla legge - per sopravvenuti motivi di pubblico interesse - nel caso di mutamento della situazione di fatto - nel caso di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario la revoca rende inidoneo il provvedimento a produrre ulteriori effetti la P.A. indennizza i soggetti pregiudicati direttamente dalla revoca la giurisdizione in materia di indennizzo è esclusiva del giudice amministrativo (art. 21 quinquies)

62 RECESSO DAI CONTRATTI è il recesso unilaterale dai contratti della P.A. ed è possibile nei casi previsti dalla legge nei casi previsti dal contratto la formula ricalca l’art c.c. ed appare del tutto superflua: se è previsto dalla legge, il recesso unilaterale è ovviamente legittimo. Analogamente, se previsto dal contratto è altrettanto legittimo, atteso l’implicito riferimento principi del codice civile, che legittimano il recesso consensualmente stabilito fra le parti, anche se esso può essere esercitato solo da una di esse (art. 21 sexies)

63 NULLITÀ DEL PROVVEDIMENTO
è nullo il provvedimento amministrativo - mancante degli elementi essenziali (oggetto e contenuto) - viziato da difetto assoluto di attribuzione (incompetenza assoluta) - adottato in violazione o elusione del giudicato (l'amministrazione, dopo la sentenza di annullamento passata in giudicato, reitera l’atto) -negli altri casi espressamente previsti dalla legge la giurisdizione in materia di nullità per violazione o elusione del giudicato è esclusiva del giudice amministrativo (art. 21 septies)

64 ANNULLABILITÀ DEL PROVVEDIMENTO
il provvedimento amministrativo è annullabile se - adottato in violazione di legge - viziato da eccesso di potere - viziato da incompetenza il provvedimento amministrativo non è annullabile - anche se ha violato le norme sul procedimento o sulla forma degli atti, considerata la natura vincolata del provvedimento, se il suo contenuto dispositivo non poteva essere diverso da quello adottato - per mancata comunicazione di avvio del procedimento, se la P.A. dimostra che il contenuto del provvedimento non poteva essere diverso da quello adottato (art. 21 octies)

65 ANNULLAMENTO D’UFFICIO
annullabilità d’ufficio del provvedimento illegittimo - per violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza - sussistendo ragioni di pubblico interesse - entro un termine ragionevole - considerati gli interessi dei destinatari e dei controinteressati - da parte di chi ha emanato l’atto o di altro organo previsto dalla legge possibilità di convalida del provvedimento annullabile - sussistendo ragione di pubblico interesse - entro un termine ragionevole (art. 21 nonies)

66 ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI - NORME DEFINITORIE
il diritto di accesso è la facoltà degli interessati di visionare e estrarre copia di documenti amministrativi interessati sono soggetti privati - compresi i portatori di interessi pubblici o diffusi - con un interesse diretto, concreto, attuale l’interesse deve essere corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, collegata al documento di cui si chiede l’accesso controinteressati sono tutti i soggetti - individuati o facilmente individuabili dalla natura del documento richiesto - che dall’esercizio dell’accesso potrebbero vedere compromesso il proprio diritto alla riservatezza (art. 22, comma 1, lett. a,b,c)

67 ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI - NORME DEFINITORIE - SEGUE
il documento amministrativo è qualsiasi rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica ecc., che può riguardare il contenuto di atti anche interni anche non relativi a uno specifico procedimento detenuti da una P.A. concernenti attività di pubblico interesse la cui disciplina è caratterizzata dalla irrilevanza della natura pubblicistica o privatistica (art. 22, comma 1, lett. d)

68 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
tutti i soggetti di diritto pubblico i soggetti di diritto privato in relazione alla loro attività di pubblico interesse, disciplinata dal diritto nazionale o comunitario l’ambito applicativo dell’accesso riguarda quindi Pubbliche Amministrazioni Aziende autonome e speciali Enti Pubblici Gestori di Pubblici Servizi Autorità di vigilanza e garanzia (nell’ambito dei rispettivi ordinamenti) (art. 22, comma 1, lett. e, ed art. 23)

69 ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
- è caratterizzato da rilevanti finalità di pubblico interesse - è principio generale dell’attività amministrativa - ha lo scopo di favorire la partecipazione dei privati all’attività amministrativa - è finalizzato ad assicurare imparzialità e trasparenza della P.A. - riguarda la garanzia dei livelli essenziali dei diritti civili e sociali - le Regioni e gli enti locali possono ampliare il livello di tutela agli interessati (art. 22, comma 2)

70 ACCESSIBILITÀ (art. 22, commi 3,4,5,6)
possibile per tutti i documenti, con esclusione di quelli indicati nei commi 1,2,3,5,6 dell’articolo 24 esclusa per le informazioni che non abbiano forma di documento amministrativo possibile per i dati personali, anche se non ancora registrati (art. 7, comma 1 e seguenti, del dlgs 196/2003), da parte della persona cui i dati stessi si riferiscono i soggetti pubblici acquisiscono i documenti amministrativi in base al principio di leale cooperazione istituzionale. Per finalità di rilevante interesse pubblico vale la consultazione diretta, ex art. 43, 2° comma, DPR 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell’amministrazione certificante, finalizzata all’accertamento d’ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l’accesso diretto ai propri archivi l’amministrazione certificante rilascia all’amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la P.A. ha l’obbligo di detenere i documenti (art. 22, commi 3,4,5,6)

71 CASI DI ESCLUSIONE DAL DIRITTO DI ACCESSO
documenti coperti da segreto di Stato (legge 801/1977) casi di previsione espressa del segreto o del divieto di divulgazione - per legge - per regolamento governativo adottato ex lege 400/1988 - per individuazione da parte della singola P.A. di categorie di documenti - nei procedimenti tributari - nell’attività della P.A. di emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione, di programmazione (valgono le regole per la loro formazione) - nei procedimenti selettivi (informazioni psicoattitudinali relative a terzi) (art. 24, commi 1 e 2)

72 CONTROLLO SULL’OPERATO DELLA P.A.
è necessario che il privato abbia un interesse diretto, concreto ed attuale all’accesso. Interessati sono i soggetti privati, compresi i portatori di interessi pubblici o diffusi, che vantano un interesse diretto, concreto, attuale il diritto di accesso non può essere preordinato ad un generalizzato controllo sull’operato delle diverse PP.AA. ed in quest’ottica non sono ammissibili le istanze di accesso (art. 24, comma 3)

73 POTERE DI DIFFERIMENTO
- l’accesso ai documenti amministrativi non può essere negato se è possibile fare ricorso al potere di differimento - non sono esplicitamente previsti casi o limiti dell’esercizio del potere di differimento anche se, genericamente, l’art. 25, comma 3, nel fare tra l’altro riferimento al differimento (per il quale c’è obbligo di motivazione), fa rimando all’articolo 24 per casi e limiti - in base all’articolo 7, commi 2 e 3, del DPR 352/1992 (regolamento sull’esercizio e l’esclusione dell’accesso) il differimento dell'accesso è disposto ove sia necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'art. 24, comma 2, della legge n. 241, o per salvaguardare esigenze di riservatezza della P.A., specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata (art. 24, comma 4)

74 DOCUMENTI CONNESSI AGLI INTERESSI PER I QUALI IL DIRITTO DI ACCESSO È ESCLUSO
I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 dell’articolo 24 (quelli per i quali il diritto di accesso è escluso) sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione A tale fine le PP.AA. fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso. (art. 24, comma 5)

75 CASI DI SOTTRAZIONE ALL’ACCESSO
sono individuati dal DPR 27 giugno 1992 n. 352, Regolamento governativo adottato ai sensi dell’art. 17, comma 2 della legge 400/1988 - al di fuori dei casi di segreto di Stato (art. 12 legge 801/1977), quando possa derivare una lesione specifica e individuata alla sicurezza e alla difesa nazionale alla sovranità nazionale alla continuità e correttezza delle relazioni internazionali - quando l’accesso possa arrecare un possibile pregiudizio alla politica monetaria e valutaria - quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni in materia di O.P. (art. 24, comma 6)

76 CASI DI SOTTRAZIONE ALL’ACCESSO – segue -
- quando i documenti riguardino la repressione della criminalità organizzata, con riferimento particolare a tecniche investigative identità delle fonti di informazione sicurezza dei beni e delle persone coinvolte attività di p.g. e conduzione delle indagini - quando i documenti riguardino vita privata o riservatezza di persone fisiche, giuridiche, gruppi, imprese, associazioni, titolari di interessi epistolari, sanitari, professionali, finanziari, industriali, commerciali, di cui siano in concreto titolari, anche se sono stati gli stessi interessati a fornire i dati alla P.A. - quando i documenti riguardino attività di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e atti interni connessi all’espletamento del relativo mandato (art. 24, comma 6)

77 CASI DI SOTTRAZIONE ALL’ACCESSO – segue -
deve comunque essere garantito a chi lo richiede l’accesso a documenti necessari alla difesa o cura dei propri interessi giuridici i documenti contengono dati sensibili o giudiziari l’accesso deve essere strettamente indispensabile dati idonei a rivelare stato di salute e vita sessuale (art. 60 d.lgs 196/2003) si verte in un caso di diritto della personalità o altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile per cui la situazione da tutelare deve essere di rango almeno pari ai diritti dell’interessato (art. 24, comma 7)

78 MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO
l’accesso si esercita con l’esame e l’estrazione in copia del documento l’esame del documento è gratuito per il rilascio di copia va pagato il costo di riproduzione, da rimborsarsi con marche da bollo, più eventuali diritti di ricerca e visura la richiesta di accesso alla P.A. deve essere motivata r deve essere rivolta - a chi ha formato il documento - a chi lo detiene stabilmente la P.A. deve obbligatoriamente motivare il rifiuto, il differimento, la limitazione dell’accesso, ammessi nei casi e nei limiti di cui all’art. 24 (art. 25, commi 1,2,3)

79 I POSSIBILI RICORSI CONTRO IL DINIEGO O IL DIFFERIMENTO DELL’ACCESSO
il diniego dell’accesso può essere - espresso - tacito (decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta) possibilità di ricorso entro 30 giorni dalla determinazione amministrativa - al Tribunale Amministrativo Regionale - al difensore civico, per gli atti delle amministrazioni comunali, provinciali, regionali - alla Commissione per l’accesso (art. 27) per gli atti delle PP.AA. centrali e periferiche difensore civico e commissione per l’accesso - decisione entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza - scaduti i 30 giorni , il ricorso si intende respinto (silenzio-rifiuto) - in caso di ritenuta illegittimità del diniego o del differimento, e la P.A. non emani entro 30 giorni il motivato provvedimento confermativo del diniego, l’accesso è consentito (art. 25, comma 4)

80 I POSSIBILI RICORSI CONTRO IL DINIEGO O IL DIFFERIMENTO DELL’ACCESSO – segue -
accesso negato o differito per motivi inerenti a dati personali riferiti a soggetti terzi la Commissione richiede al Garante per la protezione dei dati personali il parere, che deve giungere entro 10 giorni. In caso di inerzia, il parere si intende reso, e la Commissione provvede. (art. 25, comma 4)

81 I POSSIBILI RICORSI CONTRO IL DINIEGO O IL DIFFERIMENTO DELL’ACCESSO – segue -
i procedimenti relativi al trattamento pubblico di dati personali da parte di una P.A., qualora il procedimento stesso sia interessato all’accesso ai documenti amministrativi, possono riguardare - casi di tutela alternativa a quella giurisdizionale (ricorso al Garante) - casi di richiesta di informazioni e di esibizione di documenti ed accertamenti da parte del Garante il Garante chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l’accesso dei documenti amministrativi. In caso di mancato parere entro 15 giorni, il garante decide (art. 25, comma 4)

82 I POSSIBILI RICORSI CONTRO IL DINIEGO O IL DIFFERIMENTO DELL’ACCESSO – segue -
il ricorso al T.A.R. è possibile, entro 30 giorni, contro le determinazioni amministrative sul diritto di accesso, nei casi di respingimento nei ricorsi al difensore civico e alla Commissione per l’accesso - contro le decisioni del garante nei procedimenti di cui all’ultima parte del 4° comma dell’art. 24 il T.A.R. decide in camera di consiglio, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta in caso di sussistenza dei presupposti, il giudice amministrativo ordina l’esibizione dei documenti possibilità di ricorso incidentale (pendenza di un ricorso amministrativo e richiesta di accesso – ESOPROCEDIMENTALE – negata); la decisione viene presa con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio la decisione del T.A.R. è sempre appellabile al Consiglio di Stato le controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 25, comma 5 e comma 6)

83 I POSSIBILI RICORSI CONTRO IL DINIEGO O IL DIFFERIMENTO DELL’ACCESSO – segue -
possibilità per le parti di stare in giudizio, senza l’assistenza del difensore possibilità per la P.A. di essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente con la qualifica di dirigente - autorizzato dal rappresentante legale dell’Ente (art. 25, comma 5 bis)

84 OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE
sono pubblicati, in base agli ordinamenti di ogni singola P.A., direttive, programmi, istruzioni, circolari, e ogni atto che dispone in generale su - organizzazione - funzioni - obiettivi - procedimenti di una P.A., ovvero atti nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizione per l’applicazione delle norme stesse. Se la pubblicazione di questi atti è integrale, si intende realizzata la libertà di accesso ai documenti relativi. sono pubblicate, con modalità analoghe, le relazioni annuali della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi ed è data massima pubblicità alle disposizioni di attuazione della legge 241 e alle iniziative per precisare e rendere effettivo il diritto di accesso (art. 26)

85 COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
- istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - nominata con D.P.C.M., sentito il Consiglio dei Ministri - presieduta dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri - 2 Senatori, 2 Deputati, 4 tra magistrati ordinari, amm/vi, militari e avvocati dello Stato, 2 professori di ruolo, 1 dirigente dello Stato , il capo della struttura della presidenza del Consiglio, quale supporto organizzativo (membro di diritto) - possibilità di avvalersi di esperti , sino a 5 unità - rinnovo triennale della Commissione (art. 27, commi 1,2,3)

86 COMPITI DELLA COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
- adozione delle determinazioni previste dall’art. 25, comma 4, in materia di ricorsi - vigilanza sull’attuazione del principio di piena conoscibilità dell’attività della P.A., nel rispetto dei limiti della legge 241 - redazione della relazione annuale sulla trasparenza dell’attività della P.A. - proposizione al governo di modifiche normative e regolamentari in materia di accesso - possibilità di richiedere di informazioni e documenti alle PP.AA., che li devono comunicare, eccetto quelli coperti da segreto di Stato (Art. 27, commi 5 e 6)

87 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 241
la norma si applica a tutti i procedimenti amministrativi che si svolgono nell’ambito delle PP.AA. statali e degli enti pubblici nazionali per le disposizioni in tema i giustizia amministrativa, a tutte le amministrazioni pubbliche regioni ed enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla legge 241 nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino verso l’azione amministrativa, stabilite dalla stessa legge 241 (art. 29)


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