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POLITICHE DI COESIONE Obiettivi, strumenti e principi della politica di coesione dopo la riforma Prof. Guglielmo Wolleb.

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1 POLITICHE DI COESIONE Obiettivi, strumenti e principi della politica di coesione dopo la riforma Prof. Guglielmo Wolleb

2 Sommario Gli obiettivi della politica di coesione
Gli strumenti comunitari I principi guida per i fondi strutturali I punti salienti della riforma

3 I. La cornice della politica di coesione
Nell’aquis comunitario la coesione economica e sociale tra le regioni europee è perseguita attraverso tre politiche: Estensione e approfondimento del mercato interno per permettere alle regioni svantaggiate di sfruttare maggiormente i propri vantaggi comparati all’interno dell’UE Rimozione delle barriere che ostacolano la coesione all’interno delle politiche europee e nazionali (riforma PAC, abolizione sussidi, disciplina degli aiuti di stato, …) Trasferimenti monetari dedicati: i fondi strutturali La terza politica rappresenta la politica di coesione in senso stretto. Essa è perseguita in quanto si riconosce l’insufficienza delle altre due.

4 I. Obiettivi e strumenti nella riforma
Obiettivi Strumenti Paesi di coesione Fondo di coesione Convergenza    FESR Obiettivo 1 FSE FEOGA SFOP   FSE Obiettivo 2 Competitività regionale e occupazione (livello nazionale: SEO) Obiettivo 3 Interreg III Cooperazione territoriale europea URBAN II (*) EQUAL (*) Leader+ FEOGA orientamento * Nel periodo Urban II ed Equal sono integrati negli obiettivi “Convergenza” e “Competitività”

5 I. Gli obiettivi: Convergenza
L’obiettivo Convergenza è volto ad accelerare la convergenza degli Stati membri e regioni in ritardo di sviluppo migliorando le condizioni per la crescita e l’occupazione tramite l’aumento ed il miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano, lo sviluppo dell’innovazione e della società della conoscenza, dell’adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, la tutela e il miglioramento della qualità dell’ambiente e l’efficienza amministrativa

6 I. Gli obiettivi: Convergenza
Ammissibilità dell’obiettivo Convergenza Regioni di livello NUTS 2 con un Pil pro capite inferiore al 75% della media comunitaria Sostegno transitorio decrescente sino al 2013 per le regioni che avrebbero avuto un Pil pro capite inferiore al 75% nell’EU a 15 membri (phasing out) Stati membri con un RNL inferiore al 90% della media comunitaria Sostegno transitorio decrescente per gli Stati che avrebbero avuto un RNL medio inferiore al 90% nell’EU a 15 membri

7 I. Gli obiettivi: Convergenza
Le novità della riforma Gli Stati Nazionali che beneficiano del Fondo di coesione rientrano nell’obiettivo Convergenza

8 I. Gli obiettivi: Competitività regionale e occupazione
L’obiettivo Competitività punta, al di fuori delle regioni in ritardo di sviluppo, a rafforzare la competitività e le attrattive delle regioni e l’occupazione anticipando i cambiamenti economici e sociali inclusi quelli connessi all’apertura degli scambi mediante l’incremento ed il miglioramento della qualità degli investimenti nel capitale umano, l’innovazione e la promozione della società della conoscenza, l’imprenditorialità, la tutela e il miglioramento dell’ambiente e il miglioramento dell’accessibilità, dell’adattabilità dei lavoratori e delle imprese e lo sviluppo di mercati del lavoro inclusivi

9 I. Gli obiettivi: Competitività regionale e occupazione
Ammissibilità all’obiettivo competitività Tutte le Regioni che non sono interessate dall’obiettivo Convergenza Sostegno transitorio per le regioni di livello NUTS 2 precedentemente coperte dall’obiettivo 1 ma con un pil superiore al 75% del pil medio dell’EU-15 (phasing in)

10 I. Gli obiettivi: Competitività regionale e occupazione
Le novità della riforma Riunisce gli obiettivi 2 e 3 del precedente periodo programmatorio L’ammissibilità è estesa all’intero territorio regionale. In precedenza (obiettivo 2) l’ammissibilità era ristretta a zone delimitate di ciascuna regione selezionate a livello comunitario

11 I. Gli obiettivi: Cooperazione territoriale europea
L’obiettivo Cooperazione è inteso a rafforzare la cooperazione transfrontaliera mediante iniziative congiunte locali e regionali, a rafforzare la cooperazione transnazionale mediante azioni volte allo sviluppo territoriale integrato connesse alle priorità comunitarie e a rafforzare la cooperazione interregionale e lo scambio di esperienze al livello territoriale adeguato

12 I. Gli obiettivi: Cooperazione territoriale europea
Ammissibilità Ai fini della cooperazione transfrontaliera regioni NUTS 3 individuate dalla Commissione nella decisione del 31 ottobre 2006 Ai fini della cooperazione transnazionale tutte le regioni ma la Commissione e gli Stati Membri hanno individuato tredici zone di cooperazione Ai fini della cooperazione interregionale tutte le regioni

13 I. Gli obiettivi: Cooperazione territoriale europea
Le novità della riforma Questo obiettivo non figurava nel precedente periodo di programmazione. Esisteva un programma comunitario INTERREG che aveva le medesime finalità

14 I. Gli obiettivi: mappa delle regioni ammissibili
ITALIA 5 regioni nell’obiettivo Convergenza: Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Basilicata. Quest’ultima in sostegno transitorio, phasing out 15 Regioni nell’obiettivo competitività di cui una, la Sardegna, in sostegno transitorio, phasing-in

15 II. Gli strumenti I Fondi strutturali
Il Fondo europeo di sviluppo regionale Il Fondo sociale europeo Il Fondo di coesione Il Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale

16 II. I fondi strutturali:il FESR
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) OBIETTIVI: Sostenere lo sviluppo armonioso e la coesione economica delle regioni attraverso la correzione dei principali squilibri e l’adeguamento strutturale delle regioni in ritardo, inclusa la riconversione delle regioni industriali in declino e delle regioni in ritardo di sviluppo, e sostenendo la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale. Contribuisce al finanziamento di: Investimenti produttivi che favoriscano la creazione di posti di lavoro Investimenti in infrastrutture Misure a favore dello sviluppo locale endogeno Assistenza tecnica ANNO DI CREAZIONE: 1975 RIFERIMENTI NEI TRATTATI: art. 160 TUE BUDGET : Italia 18 mld euro

17 II. I fondi strutturali: il FESR
Nell’ambito dell’obiettivo Convergenza il FESR si concentra sul sostegno allo sviluppo economico sostenibile e integrato, a livello regionale e locale, e all’occupazione. Priorità “Convergenza”: ricerca e sviluppo tecnologico, innovazione e imprenditorialità società dell'informazione iniziative locali per lo sviluppo e supporto alle infrastrutture ambiente e prevenzione dei rischi turismo e cultura investimenti nei trasporti investimenti nel settore dell'energia investimenti nell'istruzione investimenti nella sanità e nelle infrastrutture sociali aiuti diretti agli investimenti nelle PMI

18 II. I fondi strutturali: il FESR
Nell’ambito dell’obiettivo Competitività regionale e occupazione il FESR si integra nell’ambito delle più ampie politiche per la competitività e lo sviluppo sostenibile Priorità “Competitività regionale e occupazione”: Innovazione ed economia della conoscenza, con il potenziamento della R&S, l'innovazione, l'imprenditorialità e la creazione di nuovi strumenti finanziari per imprese che fanno un uso intensivo della conoscenza Ambiente e prevenzione dei rischi, con la bonifica dei terreni contaminati, lo stimolo dell'efficienza energetica, la promozione dei trasporti pubblici urbani puliti e l'elaborazione di piani per prevenire e gestire i rischi naturali e tecnologici Accesso ai servizi di trasporto e di telecomunicazione di interesse economico generale, con il potenziamento delle reti secondarie e l'incoraggiamento dell'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione da parte delle PMI

19 II. I fondi strutturali: il FESR
Il FESR finanzia interamente l’obiettivo Cooperazione territoriale, che sostituisce diverse iniziative comunitarie Priorità “Cooperazione territoriale”: sviluppo di attività economiche e sociali transfrontaliere mediante strategie congiunte (imprenditorialità, protezione congiunta dell'ambiente, collaborazione e riduzione dell'isolamento, integrazione transfrontaliera del mercato del lavoro, iniziative locali per l'occupazione, pari opportunità, formazione e inclusione sociale, condivisione delle risorse umane e degli impianti per la RST) istituzione e sviluppo della cooperazione transnazionale, compresa la cooperazione bilaterale fra le regioni marittime (gestione delle acque, miglioramento dell'accessibilità, prevenzione dei rischi e creazione di reti scientifiche e tecnologiche) aumento dell'efficacia della politica regionale (creazione di reti e scambio di esperienze tra le autorità regionali e locali)

20 II. I fondi strutturali: il FSE
Fondo sociale europeo (FSE) OBIETTIVI: contribuisce a realizzare le priorità della Comunità riguardo al rafforzamento della coesione economica e sociale migliorando le possibilità di occupazione e di impiego, favorendo un alto livello di occupazione e nuovi e migliori posti di lavoro. Sostiene azioni finalizzate a: Accrescere l’adattabilità dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori Migliorare l’accesso all’occupazione e prevenire la disoccupazione Potenziare l’inclusione sociale delle persone svantaggiate e combattere ogni forma di discriminazione Potenziare il capitale umano Promuovere partenariati, patti e iniziative per le riforme dei mercati del lavoro ANNO DI CREAZIONE: 1958 RIFERIMENTI NEI TRATTATI: art. 146 TUE BUDGET : Italia 3,5 mld euro

21 II. I fondi strutturali: il FSE
Il Fondo sociale opera sia nelle regioni dell’obiettivo Convergenza per colmare i ritardi, sia in quelle dell’obiettivo Competitività per anticipare e promuovere i cambiamenti Priorità comuni: aumentare la capacità di adeguamento dei lavoratori e delle imprese (apprendimento lungo tutto l'arco della vita, trasparenza delle qualifiche e delle competenze, promozione dello spirito d'impresa e innovazione) migliorare le prospettive occupazionali delle persone in cerca di lavoro, delle persone non attive, delle donne e dei migranti (modernizzare e potenziare le istituzioni, misure attive e preventive per identificare) rafforzare l'integrazione sociale delle persone svantaggiate e lottare contro la discriminazione impegnarsi nelle riforme in materia di occupazione e di integrazione tramite i partenariati

22 II. I fondi strutturali:il FSE
Nell’ambito dell’obiettivo Convergenza il fondo sociale europeo persegue una missione più ampia che include ulteriori priorità Priorità “Convergenza”: potenziamento degli investimenti in capitale umano, con riforme in materia di istruzione e formazione, aumento della partecipazione nei settori dell'istruzione e della formazione lungo tutto l'arco della vita nonché sviluppo del potenziale umano nel settore della ricerca e dell'innovazione rafforzamento della capacità e dell'efficacia istituzionali, allo scopo di contribuire al buon governo

23 II. I fondi strutturali: il FC
Fondo di coesione (FC) (*) OBIETTIVI: Rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità in una prospettiva di promozione dello sviluppo sostenibile. È destinato agli Stati membri il cui PIL sia inferiore al 90% della media europea, e che abbiano intrapreso rigorosi programmi di convergenza economica. Sostiene azioni nei seguenti settori: Reti transeuropee di trasporto Aspetti relativi all’ambiente rientranti nelle priorità del Programma di azioni in materia ambientale, e allo sviluppo sostenibile ANNO DI CREAZIONE: 1994 (non è inizialmente un fondo strutturale) RIFERIMENTI NEI TRATTATI: art. 161 TUE BUDGET : (*) Il Fondo di coesione diventa un fondo strutturale con la riforma del 2006

24 II. I fondi strutturali: tassi di cofinanziamento
OBIETTIVI CONDIZIONI GENERALI CONDIZIONI SPECIFICHE Convergenza Massimo 75% della spesa pubblica ammissibile (85% nei paesi della coesione) per gli aiuti alle imprese valgono i massimali per gli aiuti di Stato; per le infrastrutture che generano entrate cospicue la spesa ammissibile è calcolata con il funding gap method Competitività Massimo 50% della spesa pubblica ammissibile (85% nei paesi della coesione) Cooperazione territoriale Da un massimo dell’85% della spesa ammissibile al 75% della sola spesa pubblica

25 II. Altri strumenti per la coesione: il FEASR
Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale (FEASR) OBIETTIVI: contribuire alla promozione dello sviluppo rurale sostenibile nell'insieme della Comunità, in modo complementare alle politiche di sostegno dei mercati e dei redditi, nell'ambito della politica agricola comune nonché della politica di coesione e della politica comune della pesca. Sostiene interventi rivolti a: Accrescere la competitività del settore agricolo e forestale, sostenendo la ristrutturazione, lo sviluppo e l’innovazione Valorizzare l’ambiente e lo spazio naturale sostenendo la gestione del territorio Migliorare la qualità della vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione delle attività economiche ANNO DI CREAZIONE: 2005, sostituisce il FEOGA – Sezione orientamento RIFERIMENTI NEI TRATTATI: art. 36 e 37 TCE BUDGET : Italia 4,2 mld euro Il FEASR giuridicamente non rientra più nell’ambito della politica di coesione

26 II. Altre politiche per la coesione: le iniziative comunitarie
JASPERS (Assistenza congiunta ai progetti nelle regioni europee) intende sviluppare la cooperazione tra la Commissione europea, la BEI e la BESR al fine di mettere in comune l’esperienza maturata e di assistere gli Stati membri e le regioni nella preparazione di progetti particolarmente importanti JEREMIE (Risorse europee congiunte per le micro, le piccole e le medie imprese) è un’iniziativa della Commissione europea assieme alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti al fine di migliorare l’accesso ai finanziamenti per lo sviluppo di micro, piccole e medie imprese nelle regioni dell’UE JESSICA (Sostegno comunitario congiunto per lo sviluppo sostenibile nelle aree urbane) è un’iniziativa della Commissione europea in cooperazione con la BEI e con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa al fine di promuovere l’investimento sostenibile nelle aree urbane

27 II. Altre politiche per la coesione: il Fondo di solidarietà
Il Fondo di solidarietà dell’Unione europea (FSUE) è uno strumento finanziario supplementare creato nel 2002 su proposta della Commissione europea per fornire un aiuto di emergenza Il Fondo interviene in caso di catastrofi gravi, ossia che provochino danni diretti superiori ai 3 mld di euro o superiori allo 0,6% del RNL dello Stato interessato Il FSUE integra le spese pubbliche sostenute dagli Stati membri per attuare i seguenti interventi di emergenza: ripristino immediato delle infrastrutture nei settori dell’elettricità, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti, della sanità e dell’istruzione; realizzazione di misure provvisorie di alloggio e organizzazione dei servizi di soccorso; messa in sicurezza immediata delle infrastrutture di prevenzione, misure di protezione del patrimonio culturale, ripulitura delle zone danneggiate. Il bilancio annuo disponibile per il FSUE è attualmente fissato a 1 miliardo di euro

28 II. Altre politiche per la coesione: lo Strumento di preadesione (IPA)
Lo Strumento di preadesione (IPA) sostituisce dal 2007 i precedenti strumenti finanziari dell’UE destinati ai paesi candidati e ai potenziali paesi candidati all’adesione (PHARE, PHARE CBC, ISPA, SAPARD, CARDS e lo Strumento finanziario per la Turchia) 5 tipologie di interventi: sostegno alla transizione e rafforzamento delle istituzioni; cooperazione transfrontaliera (con gli Stati membri dell’UE e gli altri paesi ammissibili all'IPA); sviluppo regionale (trasporti, ambiente e sviluppo economico); risorse umane (valorizzazione del capitale umano e lotta contro l’esclusione); sviluppo rurale. I paesi beneficiari dell’IPA sono suddivisi in due categorie: i paesi candidati all’UE (Croazia, Turchia e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia), ammissibili alle cinque misure dell’IPA; i paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia Erzegovina, Montenegro e Serbia , compreso il Kossovo), ammissibili esclusivamente alle prime due misure

29 II. Le risorse finanziarie
Totale risorse 347,410 miliardi di euro Obiettivo convergenza 81,5% Fondo di coesione 20% Phasing out 4% Regioni in ritardo 57,5% Obiettivo competitività 16,0% Competitività 12,6% Phasing in 3,4% Obiettivo Cooperazione 2,5%

30 II. Le risorse finanziarie
Con la nuova programmazione la metà delle risorse affluisce ai nuovi stati membri La politica di coesione subisce un drastico spostamento ad est

31 III. I principi : la concentrazione
“I Fondi contribuiscono, ciascuno conformemente alle disposizioni specifiche che lo disciplinano, al conseguimento dei tre obiettivi di cui all'articolo ...” Art. 4 Reg. 1083/06 Per il raggiungimento di un impatto maggiore i fondi strutturali sono soggetti a una concentrazione territoriale e a una concentrazione tematica, modulate in modo differenziato in relazione ai tre obiettivi prioritari: Convergenza Competitività regionale e occupazione Cooperazione territoriale Per il periodo di programmazione l'intervento cofinanziato dai Fondi è finalizzato agli obiettivi prioritari previsti dagli Orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione ( ). A tali obiettivi viene destinato il 60 % della spesa per l'obiettivo Convergenza e il 75 % della spesa dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione (Unione a 15)

32 III. I principi : la programmazione (a)
“Gli obiettivi dei Fondi sono perseguiti nel quadro di un sistema di programmazione pluriennale articolato in varie fasi, comprendenti l'individuazione delle priorità, il finanziamento ed un sistema di gestione e controllo” Art. 10 Reg. 1083/06 Per accedere alle risorse è necessario identificare obiettivi, strumenti e modalità di realizzazione degli interventi La programmazione attua anche il principio di coordinamento tra l'intervento dei Fondi, del FEASR, del FEP, e gli interventi della BEI e di altri strumenti finanziari esistenti

33 III. I principi : la programmazione (b)
Le tre fasi della programmazione comunitaria Orientamenti strategici comunitari in materia di coesione proposti dalla Commissione, adottati dal Consiglio, previo parere conforme del Parlamento europeo Quadro di riferimento strategico nazionale proposto dallo stato membro nel rispetto del principio del partenariato e rispecchiando le priorità dell’Unione; decisione della Commissione in merito ad una parte del QRSN Programmi operativi proposti dallo stato membro o dalla regione; decisione della commissione I Programmi Operativi degli Stati nazionali devono contenere: Un’analisi dello stato di fatto Una motivazione delle priorità adottate Informazioni sugli assi prioritari e sugli obiettivi specifici Un piano finanziario Le disposizioni di attuazione Un elenco indicativo dei grandi progetti

34 III. I principi : il partenariato
“Il partenariato verte sulla preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei programmi operativi” Art. 11 Reg. 1083/06 Il perseguimento degli obiettivi della politica di coesione avviene attraverso una stretta collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri. Questi ultimi coinvolgono: le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti le parti economiche e sociali i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli altri organismi della società civile Attraverso il principio del partenariato la Commissione influisce, anche in modo determinante, sulle scelte nazionali e regionali Il Comitato di Sorveglianza, in cui questi soggetti del partenariato sono rappresentati, è l’organo di indirizzo e controllo dei programmi comunitari

35 III. I principi : l’addizionalità
“I contributi dei Fondi strutturali non sostituiscono le spese strutturali, pubbliche o assimilabili, di uno Stato membro” Art. 15 Reg. 1083/06 L’addizionalità si affianca al principio di complementarietà (tra azioni comunitarie e nazionali) Il rispetto dell’addizionalità è difficile da verificare. Per tale ragione, per le regioni dell’Obiettivo convergenza, la Commissione e lo Stato membro determinano il livello di spese strutturali che lo Stato deve mantenere. Il principio dell’addizionalità è sottoposto a verifica intermedia e a verifica ex-post In particolare nei paesi della coesione, l’addizionalità può creare dei problemi per il conseguimento della stabilità macroeconomica legata all’Unione economica e monetaria

36 III. I principi : l’efficienza e l’efficacia
“Le valutazioni sono volte a migliorare la qualità, l'efficacia e la coerenza dell'intervento dei Fondi nonché la strategia e l'attuazione dei programmi operativi …” Art. 47 Reg. 1083/06 Stringenti regole di gestione finanziaria: Impegni di spesa entro il periodo di programmazione Spese non oltre due anni dopo il periodo di programmazione Impegni automatici minimi per annualità. Se entro 24 mesi (N+2) o 36 mesi per alcuni Stati (N+3) su questi impegni non sono erogate le risorse la Commissione procede al disimpegno automatico Obbligo di monitoraggio e valutazione Introduzione di sistemi premiali: Uno Stato membro può decidere di istituire una riserva nazionale di efficacia ed efficienza, pari al 3% della dotazione complessiva, per l'obiettivo Convergenza e/o per l'obiettivo Competitività regionale In Italia nelle regioni dell’obiettivo Convergenza esiste un’ulteriore premialità da destinare a un numero limitato di progetti innovativi

37 III. I principi: l’efficienza e l’efficacia
Le valutazioni possono essere di natura strategica al fine di esaminare l’evoluzione di un programma o di un gruppo di programmi rispetto alle priorità comunitarie e nazionali oppure di natura operativa al fine di sostenere la sorveglianza di un programma operativo. Le valutazioni vengono effettuate prima, durante e dopo il periodo di programmazione (Art. 47 Reg. 1083/06) Valutazione ex-ante Valutazione in itinere Valutazione ex-post Monitoraggio

38 III. I principi : il cofinanziamento
Ogni intervento finanziato con i fondi strutturali deve essere cofinanziato con risorse dello stato nazionale. I massimali per il cofinanziamento europeo dipendono dagli obiettivi e da altre condizioni specifiche.

39 III. I principi: la proporzionalità
Le risorse umane e finanziarie impiegate dalla Commissione e dagli stati membri nell’attuazione dei fondi riguardo Alla scelta degli indicatori Alla valutazione Alla gestione e controllo Ai rapporti sono proporzionali all’importo complessivo della spesa destinata ad un programma operativo

40 IV. I punti salienti della riforma
I presupposti della riforma Si registra che i processi di convergenza regionale all’interno dell’Europa a 15 non sono ancora soddisfacenti e che l’allargamento dell’Unione a 27 Stati ha comportato il raddoppio delle disparità regionali e la riduzione del PIL medio del 12,5%. Si registrano le difficoltà di crescita e il deficit di competitività dell’UE Si prende atto degli insuccessi della strategia di Lisbona avviata nel 2000. Si rileva una eccessiva burocratizzazione della politica di coesione ed un suo eccessivo accentramento Si rileva una eccessiva frammentazione degli interventi Sulla base di questi presupposti si rilancia una strategia che tenga insieme crescita e coesione nella convinzione di una loro complementarità La riforma adotta un approccio più strategico (collegamento alle priorità di Lisbona), meno burocratico(semplificazioni procedurali, decentralizzazione gestione fondi, proporzionalità strumenti, migliore distribuzione fondi), meglio focalizzato da un punto di vista geografico e tematico

41 IV. I punti salienti della riforma
Approccio strategico Le priorità vengono definite in un documento adottato dal Consiglio dell’UE (Orientamenti) Si elabora una unica strategia per ciascuno Stato membro (QRSN) Seguito strategico di Lisbona: si effettuano controlli relativi all’adeguamento della politica di coesione alla Strategia di Lisbona

42 V. I punti salienti della riforma
Semplificazione e sussidiarietà Semplificazione del processo di programmazione (minor numero di obiettivi, di strumenti, di fasi, di documenti) La Commissione non entra più nel merito delle misure dei programmi operativi (scompaiono i complementi di programmazione) Diminuisce il numero di controlli effettuato dalla Commissione sulla gestione degli Stati membri Semplificazione delle norme di ammissibilità delle spese definite a livello nazionale Riduzione del numero di valutazioni obbligatorie Principio monofondo: un fondo per un programma

43 Riferimenti bibliografici
Commissione europea, “La politica di coesione , Osservazioni e testi ufficiali”, Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, gennaio 2007 Esamina le novità introdotte nella politica di coesione con la riforma del 2006 e contiene il Regolamento generale dei fondi strutturali ed i regolamenti specifici di ogni fondo


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