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PubblicatoAldo Perri Modificato 9 anni fa
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TITOLO VIII D.L.VO 626/94 AGENTI BIOLOGICI
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DEFINIZIONE DI RISCHIO BIOLOGICO Nel D.Lvo 626/1994 il legislatore ha classificato i diversi agenti biologici in base alla loro Pericolosità: la pericolosità è stata valutata sia nei confronti della salute dei lavoratori che della popolazione generale. Tra le caratteristiche di pericolosità sono state considerate: infettività: capacità di un microrganismo di sopravvivere alle difese dell’ospite e di replicare in esso; patogenicità: capacità di produrre malattia a seguito di infezione trasmissibilità: capacità di un microrganismo di essere trasmesso da un soggetto portatore ad un soggetto non infetto neutralizzabilità: disponibilità di efficaci misure profilattiche per prevenire la malattia o terapeutiche per la sua cura. In microbiologia la pericolosità di un microrganismo viene spesso classificata in base alla virulenza la virulenza viene intesa come l’insieme delle caratteristiche di infettività e patogenicità
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CLASSIFICAZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI GRUPPO 1: agente che presenta poche probabilita’ di causare malattie in soggetti umani GRUPPO 2 : agente che puo’ causare malattie - e’ poco probabile che si propaghi nella comunita’ - sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche e terapeutiche GRUPPO 3: agente che puo’ causare malattie gravi - puo’ propagarsi nella comunita’, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche e terapeutiche GRUPPO 4 : agente che puo’ provocare malattie gravi e puo’ presentare un elevato rischio di propagazione nella comunita’ - non sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche e terapeutiche
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Il campo di applicazione Il campo di applicazione del titolo VIII comprende tutte le attività che possono comportare rischio di esposizione ad agenti biologici. Si distinguono: a) le attività con uso deliberato dei microrganismi (costituiscono materia prima, reagente o prodotto del processo lavorativo)→ laboratori diagnostici b) le attività che possono comportare la presenza di agenti biologici senza che venga fatto un vero e proprio uso. Il datore di lavoro che intende esercitare le attività di tipo a) che comportano l’uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4 deve comunicare all’Organo di Vigilanza la valutazione del rischio. Nel caso in cui intenda utilizzare un agente biologico del gruppo 4 deve richiedere anche una specifica autorizzazione al Ministero della Sanità (esclusi i laboratori diagnostici) IL CAMPO DI APPLICAZIONE
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ATTIVITÀ CON POTENZIALE ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI Industria alimentare Agricoltura Zootecnia Macellazione carni Piscicoltura Servizi veterinari Industria di trasformazione di derivati animali (cuoio, pelle, lana etc) Servizi sanitari (ospedali, ambulatori, studi dentistici, servizi di assistenza) Laboratori diagnostici (esclusi quelli di microbiologia) Servizi mortuari e cimiteriali Servizi di raccolta, trattamento, smaltimento rifiuti Servizi di disinfezione e disinfestazione Impianti industriali di sterilizzazione, disinfezione e lavaggio di materiali potenzialmente infetti Impianti depurazione acque di scarico Manutenzione impianti fognari
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L a valutazione del rischio è obbligatoria anche per le attività di tipo b): Questo tipo di attività, se i risultati della valutazione dimostrano che l’attuazione di tali misure non è necessaria, sono esentate dalla applicazione delle seguenti disposizioni: a) adozione di particolari misure igieniche (art. 80) b) misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie (art. 81, commi 1 e 2) c) sorveglianza sanitaria (art. 86) Non sono invece esentate da: a) misure tecniche organizzative e procedurali b) informazione e formazione Il Responsabile della Sicurezza è consultato prima della valutazione del rischio ed ha accesso alle informazioni che vi sono contenute ATTIVITÀ DI TIPO B
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