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PubblicatoGloria Vinci Modificato 9 anni fa
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Responsabilità dell’organizzatore per danno alla persona Chiara Bertinat Letizia Fadini
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MASSIMA Nel caso di pregiudizio conseguente alla difettosa esecuzione delle prestazioni contrattuali dell’organizzatore del viaggio per un servizio effettuato da un terzo che ha comportato un danno alla persona, trova applicazione la norma dell’art. 15, comma 2, CCV, in forza della quale l’organizzatore di viaggio è responsabile di qualsiasi pregiudizio che colpisce il viaggiatore, salvo prova liberatoria. La diligenza dell’organizzatore di viaggio nella scelta del terzo della cui cooperazione intende avvalersi nell’esecuzione del contratto non deve riguardare la persona fisica che materialmente eseguirà la prestazione, ma le caratteristiche organizzative e strutturali del soggetto con cui entra in rapporto contrattuale. (nella specie, è stata ritenuta diligente la scelta dei Tour Operator di affidare la prestazione di trasporto aereo alla compagnia di bandiera operante nello stato di destinazione, la quale ha utilizzato un ottimo aereo di recente fabbricazione con poche ore di volo, nonostante il tragico evento sia stato causato unicamente dalla condotta gravemente colposa del pilota.
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SOGGETTI COINVOLTI Alcuni familiari delle vittime : G. U. Vecchio Quartetti e altri VS I Tour Operator: New Jet e altri
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IL FATTO IN DATA 3 SETTEMBRE 1989 L’AEROPORTO DELL’ AVANA SEGNALA CONDIZIONI AVVERSE. VIENE SCONSIGLIATA LA PARTENZA. IL PILOTA IGNORANDO IL PARERE DELLA TORRE DI CONTROLLO, DECIDE COMUNQUE DI DECOLLARE. COLLISIONE DELL’AEREO A TERRA ALCUNI FAMILIARI DELLE VITTIME INTENTANO UNA CAUSA CONTRO I TOUR OPERATOR NEL DICEMBRE DEL 2003 IL TRIBUNALE DI MILANO RESPINGE LA DOMANDA DI RISARCIMENTO
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MOTIVAZIONI DEL GIUDICE Il giudice di Milano applicando l’articolo 15 della CCV e prendendo a paragone una sentenza precedente della suprema corte respinge la domanda di risarcimento. È stato provato, con prova liberatoria, che i Tour Operator si sono comportati in maniera diligente secondo gli standard richiesti, in quanto hanno affidato il trasporto aereo alla compagnia di bandiera operante nello stato di destinazione, la quale ha utilizzato un ottimo aereo di recente fabbricazione e con poche ore di volo. Il tragico evento è stato causato unicamente dalla condotta gravemente colposa del pilota.
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CONCLUSIONI Come concluso dal tribunale di Milano i Tour Operator non hanno responsabilità sull’accaduto dato che hanno agito da organizzatori diligenti. L’articolo 15 della CCV al comma 4 stabilisce però che il viaggiatore ha diritto a un'azione diretta contro terzi responsabili per un indennizzo totale o complementare del pregiudizio da lui subito. Si suppone quindi che i familiari delle vittime abbiano intentato una causa contro la compagnia aerea di bandiera.
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QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO Art 15 della CCV (comma 1 e 2) 1.L'organizzatore di viaggi che fa effettuare da terzi servizi di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo relativi all'esecuzione del viaggio o del soggiorno, risponde di qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale di questi servizi, conformemente alle disposizioni che li regolano. Lo stesso avviene per qualunque pregiudizio causato al viaggiatore nel corso dell'esecuzione di queste prestazioni, salvo che l'organizzatore di viaggi non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente nella scelta della persona che esegue il servizio. 2. Quando le disposizioni menzionate al paragrafo 1 non prevedono una limitazione all'indennità dovuta dall'organizzatore di viaggi, questa indennità è fissata conformemente all'art.13, paragrafo 2.
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