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1 Il federalismo e la riforma della Costituzione SUSSIDIARIETA’: La ripartizione delle funzioni ai vari livelli istituzionali avviene nel rispetto della.

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Presentazione sul tema: "1 Il federalismo e la riforma della Costituzione SUSSIDIARIETA’: La ripartizione delle funzioni ai vari livelli istituzionali avviene nel rispetto della."— Transcript della presentazione:

1 1 Il federalismo e la riforma della Costituzione SUSSIDIARIETA’: La ripartizione delle funzioni ai vari livelli istituzionali avviene nel rispetto della sussidiarietà, intesa come imputazione delle responsabilità pubbliche alle autorità territorialmente e funzionalmente più vicine ai cittadini, valutando le dimensioni territoriali, associative e organizzative degli enti attributari e con conseguente intervento dei livelli superiori di governo qualora l’azione dei livelli inferiori dovesse risultare insufficiente. FEDERALISMO: Il federalismo può essere definito come un sistema di assegnazione di responsabilità di spesa e di entrata tra i diversi livelli di governo (principio della corrispondenza) – Einaudi. Le politiche di investimento nel nuovo quadro di finanza pubblica

2 2 TITOLO V - LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI (modifiche introdotte dalla legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001) L’autonomia degli enti territoriali: il collegamento con il bilancio dell’ente locale (1 …) Art.119 I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Le politiche di investimento nel nuovo quadro di finanza pubblica La struttura del Bilancio Le Entrate e le Spese degli enti territoriali Entrate tributarie (Titolo I) ed Entrate extratributarie (Titolo III) Entrate tributarie (Titolo 1) o Trasferimenti correnti (Titolo II) Trasferimenti correnti (Titolo II) Spese correnti (Titolo I) e Spese per rimborso mutui e prestiti (Titolo 3)

3 3 TITOLO V - LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI (modifiche introdotte dalla legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001) L’autonomia degli enti territoriali: il collegamento con il bilancio dell’ente locale (… 2) Art.119 Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti. La struttura del Bilancio: Le spese di investimento (Titolo II) Trasferimenti in conto capitale (Titolo IV) Alienazioni patrimoniali (Titolo IV) Entrate derivanti da accensioni di mtuti e prestiti (Titolo V)

4 4 L’Unione Europea e il Patto di Stabilità e di Crescita A livello comunitario il Trattato di Amsterdam (1997) ha stabilito alcune importanti regole per accelerare i processi di convergenza per un risanamento rapido e costante (Patto di Stabilità e di Crescita). Tra queste è possibile citare le seguenti: Ø il ricorso all’indebitamento è ammesso per finanziare le sole spese di investimento Ø le proposte legislative che non rispettano gli equilibri finanziari fissati in bilancio, sono considerate inammissibili Tali regole chiamano in causa governi centrali e autonomie locali. L’adesione al Patto di Stabilità e di Crescita si concretizza in un’azione di risanamento attraverso la quale Regioni, Province autonome, Province, Comuni e Comunità Montane si devono impegnare a: Ø ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese Ø ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il Prodotto Interno Lordo (PIL) Le politiche di investimento nel nuovo quadro di finanza pubblica

5 5 I 4 parametri da rispettare Stabilità dei prezzi: l’inflazione non deve essere superiore a quella media dei tre Paesi con i risultati migliori, aumentata dell’1,5% Stabilità dei tassi di interesse: il tasso nominale sui titoli di Stato a lungo termine, non deve essere superiore di oltre due punti percentuali, l’analogo tasso medio dei tre Stati con i migliori risultati in termine di inflazione Stabilità dei cambi: assenza di manovre di svalutazione rispetto ai margini di fluttuazione previsti dallo SME, negli ultimi due anni Stabilità della finanza pubblica: alla fine del 1998, rapporto tra disavanzo pubblico e PIL non deve essere superiore al 3% e rapporto tra debito pubblico e PIL non superiore al 60% Le politiche di investimento nel nuovo quadro di finanza pubblica

6 6 Il Patto di Stabilità e di Crescita Interno Per i comuni, per l’anno 2003/4, il disavanzo finanziario di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, computato ai sensi del comma 7, non può essere superiore a quello dell’anno 2001/2. Il disavanzo finanziario è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:  i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione Europea e dagli enti che partecipano al Patto di Stabilità Interno;  le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF;  le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti;  le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione Europea e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali. Le politiche di investimento nel nuovo quadro di finanza pubblica

7 7 Il Patto di stabilità per il 2005: Tetto di spesa per gli enti locali La legge Finanziaria per il 2005 ha introdotto importanti novità nell’azione di contenimento della spesa pubblica:  Tetto di spesa per il 2005 determinato sulla base della media del triennio 2001 / 2003 aumentata del 10% e dell’11,5% per i comuni virtuosi  Tetto di spesa per il 2006 e 2007 definito nella misura massima del 2% rispetto alla spesa programmatica dell’anno precedente Le politiche di investimento nel nuovo quadro di finanza pubblica

8 8 Nuovo metodo di calcolo (2005) Titolo I (spese correnti) - Spese per il personale Spese per trasferimenti destinati alla Pubblica Amministrazione (parte corrente) Spese per interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria minorile Spese per calamità naturali laddove è stato dichiarato lo stato di emergenza + Titolo II (spese per investimenti) - Partecipazioni azionarie, conferimenti di capitale, concessioni di crediti Spese per trasferimenti destinati alla Pubblica Amministrazione (parte in conto capitale) Le politiche di investimento nel nuovo quadro di finanza pubblica

9 9 Il valore delle alienazioni (2005) Al comma 26 (art.1) della Finanziaria 2005 è previsto:  Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 22 e 23 solo per spese di investimento e nei limiti dei proventi derivanti da alienazioni di beni immobili, mobili, nonché delle erogazioni a titolo gratuito e liberalità. Al comma 66 (art.1) della Finanziaria 2005 è previsto:  Gli enti locali hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l’alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per il rimborso della quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui. Le politiche di investimento nel nuovo quadro di finanza pubblica

10 10 La Finanziaria 2006 Impatto sugli enti locali Art.1, c. 54: Riduzione degli emolumenti del 10% a carico di sindaci, presidenti consigli circoscrizionali comunali, componenti organi esecutivi e uffici di presidenza dei consigli. Art.1, c. 138: Patto di stabilità interno e di crescita; i commi dal 139 al 150 costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. I commi 139 e 140, limitatamente per il 2006, non si applicano ai comuni sotto i 5 mila abitanti. Art.1, c.151: compartecipazione comunale al gettito IRPEF, proroga al 31 dicembre 2006. Art.1, c.155: il termine di approvazione del bilancio 2006 è prorogato al 31 marzo 2006. Art.1, c.163: regime fiscale per i prestiti obbligazionari. Art.1, c.198 e ss.: riduzione delle spese per il personale dell’1%, rispetto al 2004. Le politiche di investimento nel nuovo quadro di finanza pubblica

11 11 FOCUS: Patto di stabilità 2006 - 2008 COMMA 140: Il complesso delle spese correnti per il 2006, al netto delle spese di carattere sociale, non può essere superiore al corrispondente ammontare di spesa dell’anno 2004, DIMINUITO del 6,5% per gli enti virtuosi e dell’8% per gli enti non virtuosi. Per l’anno 2007 la riduzione deve essere dello 0,3% rispetto alle corrispondenti spese dell’anno 2006 e per l’anno 2008, si applica un aumento dell’1,9% rispetto alle spese del 2007. COMMA 141: il totale delle spese in conto capitale non può superare, per l’anno 2006, il corrispondente ammontare delle spese dell’anno 2004, AUMENTATE dell’8,1%, e per gli anni 2007 e 2008, il corrispondente ammontare dell’anno precedente, aumentato del 4%. Le politiche di investimento nel nuovo quadro di finanza pubblica

12 12 Il metodo di calcolo delle spese correnti (comma 142) Il complesso delle spese correnti (sia di competenza, sia di cassa) deve essere calcolato al netto di:  Personale  Trasferimenti correnti destinati alle A.P.  Spese di carattere sociale (F.10 del Bilancio)  Spese per interessi passivi  Spese per calamità naturali  Spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio  Spese per funzioni trasferite e delegate dalla regione a decorrere dal 1° gennaio 2005 Le politiche di investimento nel nuovo quadro di finanza pubblica

13 13 Il metodo di calcolo delle spese in conto capitale (comma 143) Il complesso delle spese in conto capitale (sia di competenza, sia di cassa) deve essere calcolato al netto di:  Spese per trasferimenti in conto capitale destinati alle A.P.  Spese per concessioni di crediti  Spese per calamità naturali  Spese per funzioni trasferite e delegate dalla regione a decorrere dal 1° gennaio 2005 Le politiche di investimento nel nuovo quadro di finanza pubblica

14 14 I trasferimenti alla A.P. Sono esclusi dal Patto di stabilità, sia per la parte corrente, sia per la parte in conto capitale, i trasferimenti destinati alle A.P. L’elenco delle A.P. fa parte degli allegati alla Finanziaria 2005 Le principali categorie sono:  Ministeri e Presidenza del Consiglio  Organi di rilievo costituzionale  Enti di regolazione dell’attività economica, tra cui ANAS, APAT, ARAN, Unioncamere)  Enti produttori di servizi economici, tra cui l’Agenzia epr le erogazioni in agricoltura, l’ente nazionale per il turismo, ecc.)  Autorità amministrative indipendenti  Enti a struttura associativa  Enti produttori di servizi culturali, tra cui il CONI, la CRI, le federazioni sportive, vari istituti e fondazioni  Enti e istituzioni di ricerca non strumentale, tra cui il CNR, l’ENEA, l’ISTAT  Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca  Autonomie territoriali e funzionali, tra cui regioni, province, comuni e città metropolitane, unioni di comuni e consorzi di funzione di comuni, ASL, enti e aziende ospedalieri, camere di commercio, enti per il turismo, autorità portuali, comunità montane, enti regionali si sviluppo, università, ecc. Le politiche di investimento nel nuovo quadro di finanza pubblica

15 15 Deroghe ai tagli COMMA 144: è possibile eccedere i limiti di spesa stabiliti dal comma 141 per le spese in conto capitale nei limiti di corrispondenti riduzioni di spesa corrente aggiuntive a quelle previste dal comma 140. COMMA 145: è possibile eccedere i limiti di spesa stabiliti dal comma 141 per le spese in conto capitale nei limiti dei proventi derivanti da soggetti diversi dalle A.P. per le erogazioni a titolo gratuito e liberalità. COMMA 146: è possibile eccedere i limiti di spesa stabiliti dal comma 141 per le spese in conto capitale nei limiti dei proventi derivanti dalla quota di partecipazione all’azione di contrasto all’evasione fiscale (L.248/2005). COMMA 147: solo per l’anno 2006 non incidono sul tetto di spesa stabilito dal comma 141, gli investimenti finanziati dall’Unione Europea, compresa la quota di parte nazionale. Le politiche di investimento nel nuovo quadro di finanza pubblica

16 16 Si continuano ad applicare … … Il COMMA 150 stabilisce che continuano a trovare applicazione i commi dal 30 al 35 e il comma 37 della Finanziaria 2005:  I commi 30, 31 e 32 sono relativi a comunicazioni varie  Il comma 33 riguarda le penalità per chi non rispetta il Patto: Non possono essere effettuate spese per beni e servizi superiori al corrispondente ammontare dell’esercizio in cui si è rispettato il patto; in caso di enti sempre inadempienti si procede ad un ulteriore taglio del 10% Non si può procedere ad assunzioni di personale Non si può ricorrere all’indebitamento Le politiche di investimento nel nuovo quadro di finanza pubblica

17 17 Non trovano più applicazione … … Rispetto al 2005, vengono meno i vantaggi derivanti dalla possibilità di escludere dal Patto tutte le spese di investimento finanziate dalle alienazioni di beni immobili, mobili (Art.1, comma 26 della Finanziaria 2005). Rispetto al 2005, non è più prevista la possibilità di rimborsare le quote di capitale delle rate di ammortamento attraverso le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l’alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili (Art.1, comma 66 della Finanziaria 2005). Rispetto al 2005, rientrano nei limiti le spese per l’acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività finanziarie, dai conferimenti di capitale (Art.1, comma 24, lett. c della Finanziaria 2005). Le politiche di investimento nel nuovo quadro di finanza pubblica

18 18 In definitiva, la nuova Finanziaria: Definisce due tetti di spesa, uno per la parte corrente, l’altro per gli investimenti. Persiste nel non agganciare i limiti di spesa alle entrate degli enti. A tal proposito l’autonomia finanziaria riconosciuta dalla Costituzione non è reale. Non consente di escludere dal Patto le spese finanziate da alienazioni. Non consente di escludere dal Patto le spese per capitalizzazioni di società pubbliche. Le politiche di investimento nel nuovo quadro di finanza pubblica

19 19 3. Il bilancio, strumento di programmazione e sviluppo I documenti della Programmazione (pag.36) La struttura del Bilancio (da pag.37 a pag.55) Gli Equilibri e le logiche di Bilancio (da pag.56 a pag.57) Le fonti di finanziamento ordinarie e straordinarie, strategie e strumenti (pag.58)

20 20 Relazione previsionale e programmatica (parte politica) Bilancio annuale di previsione Piano esecutivo di gestione I LIVELLO (Pianificazione strategica) II LIVELLO (Programmazione) III LIVELLO (Budgeting) Bilancio pluriennale Relazione previsionale e programmatica (parte tecnica) I documenti della Programmazione Il bilancio, strumento di programmazione e sviluppo

21 21 La struttura del Bilancio Le entrate per Titoli e Categorie Le spese per Titoli e Funzioni La classificazione economica e funzionale delle spese correnti e in conto capitale Le fonti di finanziamento del TUEL Le classificazioni delle spese di investimento e del debito pubblico Il bilancio, strumento di programmazione e sviluppo

22 22 Le entrate per Titoli e Categorie Titolo I: Entrate tributarie  Categoria 1: Imposte Risorse: ICI  Categoria 2: Tasse Risorse: TARSU  Categoria 3: Tributi speciali Titolo II: Trasferimenti  Categoria 1: Contributi dallo Stato  Categoria 2:... Titolo III: Entrate extratributarie  Categoria 1: Proventi dei servizi pubblici  Categoria 2:... Titolo IV: Entrate da alienazioni, trasferimenti e riscossioni di crediti  Categoria 1: Alienazioni di beni patrimoniali  Categoria 2:... Titolo V: Entrate da assunzioni di prestiti  Categoria 1: Anticipazioni di cassa  Categoria 2: Il bilancio, strumento di programmazione e sviluppo

23 23 … i dettagli Il bilancio, strumento di programmazione e sviluppo

24 24 Le spese per Titoli e Funzioni Titolo I: Spese correnti  Funzioni … Servizi …  Interventi Titolo II: Spese in conto capitale  Funzioni … Servizi …  Interventi Titolo III: Spese per rimborso mutui  Interventi Il bilancio, strumento di programmazione e sviluppo

25 25 … i dettagli Il bilancio, strumento di programmazione e sviluppo

26 26 La classificazione economica e funzionale delle spese correnti Personale Acquisto di beni di consumo e o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi e oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva Il bilancio, strumento di programmazione e sviluppo

27 27 La classificazione economica e funzionale delle spese in conto capitale Acquisizione di beni immobili Espropri e servitù onerose Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico- scientifiche Incarichi professionali esterni Trasferimenti di capitale Partecipazioni azionarie Conferimenti di capitale Concessioni di crediti e anticipazioni Il bilancio, strumento di programmazione e sviluppo

28 28 Le fonti di finanziamento del TUEL a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti; b) avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti; c) entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni; d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali; e) avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall'articolo 187; f) mutui passivi; g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge. proventi derivanti dalle sanzioni al Codice della Strada proventi da alienazione di valori mobiliari pubblici o privati, titoli del debito pubblico, semplici titoli di credito Efcx  Sfcx+K Dismissione di beni (cartolarizzazione; art.84 Finanziaria 2003) Riscossione di crediti Oneri di urbanizzazione Contributo di Stato, regioni e Unione Europea per spese di investimento programmate Fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi Credito ordinario Cassa depositi e prestiti Prestiti obbligazionari Leasing finanziario Aperture di credito Il bilancio, strumento di programmazione e sviluppo

29 29 Le classificazioni delle spese di investimento e del debito pubblico Le definizioni secondo la Legge Finanziaria del 2004 Le altre definizioni …  Il D.P.R.194/1996  Circolare Cassa depositi e prestiti  Decreti Le condizioni per l’indebitamento Il bilancio, strumento di programmazione e sviluppo

30 30 La Finanziaria 2004 e il debito (1 …) La definizione del debito e degli investimenti (art.3, cc. 16-21):  Possono ricorrere al debito (Ambito soggettivo): regioni a statuto ordinario, comuni, province, città metropolitane, comunità montane e isolane, unioni di comuni, consorzi cui partecipano enti locali (con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale), regioni a statuto speciale e province autonome, aziende speciali e istituzioni; fanno eccezione le società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici. Il bilancio, strumento di programmazione e sviluppo

31 31 La Finanziaria 2004 e il debito (… 2) Sono considerate operazioni di debito: assunzione di mutui emissione di prestiti obbligazionari cartolarizzazioni di crediti non collegati ad attività patrimoniali già esistenti cartolarizzazione di immobili ad un valore inferiore all’85% del valore di mercato cartolarizzazioni con garanzie fornite da altre amministrazioni pubbliche cartolarizzazioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche Il bilancio, strumento di programmazione e sviluppo

32 32 La Finanziaria 2004 e gli investimenti Ai fini di cui all’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti: a) l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali; b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti; c) l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale; d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale; e) l’acquisizione di aree, espropri e servitù onerose; f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti; g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni; h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all’erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l’intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell’articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109; i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio. Il bilancio, strumento di programmazione e sviluppo

33 33 Le altre definizioni di spesa di investimento (1 …) In base al D.P.R.194/1996, si definiscono spese in conto capitale secondo la riclassificazione economico funzionale:  Acquisizione di beni immobili  Espropri e servitù onerose  Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia  Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia  Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche  Incarichi professionali esterni  Trasferimenti di capitale  Partecipazioni azionarie  Conferimenti di capitale  Concessioni di crediti e anticipazioni Il bilancio, strumento di programmazione e sviluppo

34 34 Le altre definizioni di spesa di investimento (… 2 …) La Cassa Depositi e Prestiti può finanziare, mediante mutui aventi specifica destinazione, gli investimenti attivabili per il perseguimento delle finalità pubbliche affidate alla cura dei soggetti mutuatari, tra i quali:  Opere pubbliche;  Conferimenti o partecipazioni di capitale a S.p.A. o S.r.l. costituite in base alle facoltà concesse ai medesimi enti mutuatari dalla legislazione vigente;  Interventi consentiti da norme comunitarie, statali e regionali;  Fondo rotativo per la progettualità. Sono finanziabili tutte le spese che concorrono a determinare il costo dell'opera finanziata, purché le stesse risultino previste nel quadro economico progettuale (originario o aggiornato), che non siano esplicitamente escluse da norme e che non abbiano natura risarcitoria. Il bilancio, strumento di programmazione e sviluppo

35 35 Le altre definizioni di spesa di investimento (… 3 …) Sempre per la Cassa depositi e prestiti il Decreto 7 gennaio 1998, articolo 1, stabilisce che la Cdp può erogare finanziamenti, “nell’ambito delle finalità pubbliche”, per la copertura di specifiche spese così classificate:  la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di beni immobili;  l'acquisizione di aree e di altri beni immobili;  l'acquisto e la realizzazione di attrezzature, mezzi di trasporto e altri beni mobili;  gli altri investimenti di interesse pubblico e gli interventi consentiti da norme comunitarie, statali e regionali, ivi compresi i conferimenti o le partecipazioni al capitale di società per azioni o a responsabilità limitata, costituite in base alle facoltà concesse ai medesimi enti mutuatari dalla legislazione vigente. Il bilancio, strumento di programmazione e sviluppo

36 36 Le altre definizioni di spesa di investimento (… 4) Con la Circolare n. 1253 emessa dalla Cdp il 29 luglio 2003 si definiscono le linee guida sugli investimenti finanziabili dalla Cassa. La Cassa innanzitutto definisce cosa si deve intendere per spesa di investimento: trattasi di spese in conto capitale che producono una crescita patrimoniale dell’ente che le sostiene. La Circolare individua alcune fattispecie in cui, a prescindere dall’incremento patrimoniale del pagatore, si può comunque ricorrere al debito:  Il capitale erogato deve essere destinato dall’ente titolare del debito al finanziamento di spese per investimento del soggetto beneficiario (es. Conferimenti di capitale);  La spesa può produrre una crescita patrimoniale differita nel tempo. È il caso delle “Concessioni di lavori pubblici”.  I “Trasferimenti di capitale” possono essere finanziati attraverso il debito Cdp, solo in due casi: 1. i soggetti coinvolti nell’operazione devono appartenere al settore delle pubbliche amministrazioni; 2. la destinazione del trasferimento deve essere a favore di soggetti concessionari di lavori pubblici, o di proprietari e/o gestori di impianti, reti o dotazioni funzionali all’erogazione del servizio, i quali realizzano degli investimenti che alla scadenza del contratto devono retrocedere al finanziatore / committente. Il bilancio, strumento di programmazione e sviluppo

37 37 Le condizioni per l’indebitamento articolo 203 del TUEL Il ricorso all'indebitamento è possibile solo se sussistono le seguenti condizioni:  a) avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento;  b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono incluse le relative previsioni. Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli già in atto, l'organo consiliare adotta apposita variazione al bilancio annuale, fermo restando l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1. Contestualmente modifica il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione. Il bilancio, strumento di programmazione e sviluppo

38 38 La capacità di indebitamento articolo 204 del TUEL Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione Il bilancio, strumento di programmazione e sviluppo

39 39 … le altre condizioni I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cdp, dall'INPDAP e dall'ICS, devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni: a) l'ammortamento non può avere durata inferiore a CINQUE anni; b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto. IN ALTERNATIVA, LA DECORRENZA DELL’AMMORTAMENTO Può ESSERE POSTICIPATA AL 1° LUGLIO SEGUENTE O AL 1° GENNAIO DELL’ANNO SUCCESSIVO E, PER I CONTRATTI STIPULATI NEL PRIMO SEMESTRE DELL’ANNO, Può ESSERE ANTICIPATA AL 1° LUGLIO DELLO STESSO ANNO ; c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi; d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata. Qualora l'ammortamento del mutuo decorra dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre successivo e dovranno essere versati dall'ente mutuatario con la medesima valuta 31 dicembre successivo; e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo, secondo le norme vigenti; f) deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse applicabile ai mutui, determinato periodicamente dal Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica con proprio Decreto. Il bilancio, strumento di programmazione e sviluppo

40 40 Gli Equilibri e le logiche di Bilancio Entrate correnti Entrate in c/cap. Spese Correnti Spese in c/cap. E. Tributarie Trasferimenti E. Extratributarie Alienaz. Riscossioni Accensioni di mutui Spese correnti Spese rimborso mutui Spese in conto capitale  Avanzo economico  Disavanzo Finanziario Il bilancio, strumento di programmazione e sviluppo

41 41 Lo schema della Tesoreria Il bilancio, strumento di programmazione e sviluppo

42 42 Le fonti di finanziamento ordinarie e straordinarie, strategie e strumenti Le fonti di finanziamento ordinarie e straordinarie:  Mutui  Prestiti  Obbligazioni  Aperture di credito  Banca Europea degli Investimenti (BEI) Le strategie di gestione  Raccolta delle risorse al minor tasso  Riduzione del costo del debito in essere Gli strumenti:  Comparazione tra Cassa depositi e prestiti, Sistema creditizio, Prestiti obbligazionari, Aperture di Credito, BEI  Rinegoziazione ai sensi dell’articolo 41 della Finanziaria 2002  Strumenti derivati Il bilancio, strumento di programmazione e sviluppo


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