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IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Prof. Andrea Mignone (Università degli Studi di Genova) Storia della Pubblica Amministrazione II Anno Accademico 2008/2009.

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1 IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Prof. Andrea Mignone (Università degli Studi di Genova) Storia della Pubblica Amministrazione II Anno Accademico 2008/2009

2 1. Introduzione Il modello del Servizio Sanitario Nazionale: sistema pubblico, finanziato dalla fiscalità generale (salvo compartecipazioni “ticket”), che garantisce ampia gamma prestazioni – Legge 833/78. Governo di solidarietà nazionale. Prima vi erano Casse Mutue diverse per categorie professionali, varietà di prestazioni garantite, costi non controllati, frammentazione servizi. SSN unifica enti finanziatori ed enti erogatori servizi. SSN non mantiene le promesse: qualità bassa, burocratizzazione, lottizzazione. Dagli anni Novanta processo di aziendalizzazione (d.lgs. 502/99) e di regionalizzazione (legge delega 419/98, d. lgs.229/99 e riforma del titolo V C.).

3 2a. Struttura Principi della legge 833: a)Universalità e diritto all’assistenza garantito a tutti; b)Uguaglianza e gratuità; c)Globalità di erogazione dei servizi alla persona; d)Solidarietà fiscale; e)Democrazia nelle scelte: controllo democratico tramite enti locali (accountability); f)Unicità di gestione. SSN articolato su tre livelli: Nazionale (finanziamento e programmazione) Regionale (gestione e programmazione ospedaliera) Locale (funzioni operative)

4 2b. Struttura Anni Novanta: d.lgs. 502/92, da modello integrato a modello contrattuale (distinzione tra committenti e produttori di servizi). Tentativo di ridurre l’ingovernabilità del sistema a causa dei molteplici centri di gestione autonomi e poco coordinabili. Le USL diventano Asl, aziende dotate di personalità giuridica pubblica e ampia autonomia gestionale (adottando metodi e tecniche propri delle aziende private). Accreditamento di strutture private come produttori “alternativi” e non “integrativi”. Due modelli: ASL terza pagatrice e ASL programmatrice. Dopo anni Novanta: federalismo sanitario; determinazione LEA; finanziamento con fiscalità regionale più fondo perequativo nazionale.

5 3. Le funzioni Livello nazionale: Ministero della Salute; Commissione unica per il farmaco; Consiglio Superiore Sanità; Istituto Superiore Sanità; Agenzia Servizi Sanitari Regionali; Piano sanitario nazionale Livello regionale: Servizio Sanitario Regionale; Articolazione sul territorio (ASL e ASO); Nomina Direttori generali ASL e ASO; Responsabilità riequilibrio finanziario; Piano triennale sanitario e socioassistenziale. Livello locale: ASL territoriali (distretti, dipartimenti; presìdi ospedalieri); ASO ospedaliere; Istituti Ricovero e Cura Carattere Scientifico (31 riconosciuti nel 2005, controllo statale, ma d.lgs. 288/2003 prevede riordino)

6 4. Il Personale Personale SSN ammonta a circa 692.000 unità (2002): il 21% di tutti i pubblici dipendenti. Di questi: 68% ruolo sanitario 0,3% ruolo professionale 20% ruolo tecnico 11,7% ruolo amministrativo Possibilità scelta intramoenia. Infermieri: laurea triennale Medici di base: circa 47000 più oltre 7000 pediatri di base.

7 5. I processi decisionali Ruolo della programmazione: PSN, PSR, PAL Riparto Fondo Sanitario Conferenza Stato – Regioni Patto per la salute (2206)

8 5b. I processi decisionali Riforma Titolo V Costituzione La tutela della salute è materia concorrente Allo Stato competenza esclusiva per “la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale “ (lett. m), 2° c., art. 117) La riforma ha consentito da un lato di recuperare le discussioni sia sulla portata del diritto alla salute e sul rapporto tra la sua tutela e i vincoli economici, sia sulla qualificazione dei livelli di assistenza sanitaria come “minimi” e cure “essenziali”; dall’altro ha riproposto il tema delle relazioni tra garanzia del diritto alla salute e predisposizione delle condizioni organizzative che lo rendono effettivo.

9 5c. I processi decisionali La riforma ha quindi ampliato l’autonomia regionale, specie per il profilo organizzativo dei servizi sanitari regionali, ma ha dato una maggiore caratterizzazione della funzione statale, chiamata non solo ad individuare i livelli essenziali di assistenza sanitaria ma soprattutto a promuovere il monitoraggio e la progressiva “manutenzione” del sistema stesso

10 5d. I processi decisionali Livelli essenziali “Essenziali i livelli di assistenza che, in quanto necessari (per rispondere ai bisogni fondamentali di promozione, mantenimento e recupero delle condizioni di salute della popolazione) ed appropriati (rispetto sia alle specifiche esigenze di salute del cittadino sia alle modalità di erogazione delle prestazioni), debbono essere uniformemente garantiti su tutto il territorio nazionale e all’intera collettività, tenendo conto delle differenze nella distribuzione delle necessità assistenziali e dei rischi per la salute” PSN 1998/2000 ripreso dall’art. 1 del d.lgs. 229/99 e dall’art. 117, II c., lett. m) della Costituzione riformata


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