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Confindustria1 Seminario Informativo IL NUOVO CODICE AMBIENTALE Cosa Cambia Per Le Imprese Cagliari 20 aprile 2006.

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1 Confindustria1 Seminario Informativo IL NUOVO CODICE AMBIENTALE Cosa Cambia Per Le Imprese Cagliari 20 aprile 2006

2 Confindustria 2 CODICE AMBIENTALE Parte Quarta – Rifiuti Cosa cambia per le imprese

3 Confindustria3 ASPETTI GENERALI Codice Ambientale Attuazione Legge 308/2004; Approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 29 marzo 2006; Emanato dal Presidente della Repubblica il 3 aprile 2006 In attesa pubblicazione sulla GU Entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione Testo migliorativo rispetto alla normativa vigente su molti temi critici per le imprese Testo reperibile al seguente indirizzo: http://www.comdel.it – Documenti. http://www.comdel.it

4 Confindustria4 ASPETTI GENERALI Rifiuti Rifiuti:  Parte IV del Codice: Artt. 177- 238 (+ bonifiche Artt. 239-253)  Sistema sanzionatorio: Artt. 254-263  Disposizioni transitorie e finali: Artt.264-266 Il nuovo testo affronta molte delle difficoltà operative incontrate negli ultimi anni nell’attuazione del decreto Ronchi, limitando le incertezze interpretative in linea con le sentenze della Corte di giustizia.

5 Confindustria5 Campo di applicazione (Art. 177) Rifiuti Oli usati Batterie esauste Rifiuti di imballaggio PCB Discariche Inceneritori Rifiuti elettrici ed elettronici Rifiuti portuali Veicoli fuori uso Rifiuti sanitari Rifiuti contenenti amianto

6 Confindustria6 Limiti al campo di applicazione (Art. 185) Aggiunti:  Le emissioni (come da definizioni);  Gli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue (prima era indicato “esclusi i rifiuti allo stato liquido”);

7 Confindustria7 Finalità (1) – (Art. 178) Principio di precauzione  Anche in assenza di certezza scientifica, si devono adottare le possibili misure per prevenire i rischi ambientali; Principio di proporzionalità  L’intensità delle misure da adottare deve essere proporzionata al rischio; Principio di prevenzione  Le misure devono essere finalizzate in via prioritaria a prevenire il rischio ambientale;

8 Confindustria8 Finalità (2) – (Art. 178) Principio di responsabilizzazione e di cooperazione  Sono interessati tutti i soggetti (produttori, distributori, utilizzatori, consumatori dei beni) nel rispetto del principio “Chi inquina paga”.

9 Confindustria9 Priorità nella gestione (Art. 179) Prevenzione e riduzione della produzione e della nocività Misure dirette al recupero mediante:  Riciclo  Reimpiego  Riutilizzo  Altre azioni volte ad ottenere MPS  Energia

10 Confindustria10 Prevenzione della produzione di rifiuti (Art. 180) Si attua con: Strumenti economici, certificazione, LCA, informazione; Clausole di gara che valorizzino capacità e competenza nella prevenzione; Accordi di programma; Attuazione IPPC.

11 Confindustria11 Recupero dei rifiuti (Art. 181) (1) Disincentivare lo smaltimento attraverso il recupero di materia, l’impiego dei materiali recuperati, il recupero di energia; Priorità nella concessione di agevolazioni ex Fondo innovazione tecnologica per le modifiche dei cicli produttivi ai fini di ridurre quantità e pericolosità dei rifiuti o di favorire il recupero; Accordi volontari per favorire il recupero, con semplificazioni; Le caratteristiche dei materiali recuperati sono fissate con apposito decreto.

12 Confindustria12 Recupero dei rifiuti (Art. 181) (2) I metodi di recupero, le caratteristiche e la tracciabilità dei materiali recuperati possono essere fissati con Accordi di programma (con indicazione dei tipi, delle quantità e delle condizioni per accedere alle procedure semplificate); gli accordi di programma diventano un alternativa al DM sul recupero in procedura semplificata; Il recupero è completato quando i materiali possono essere usati in un processo industriale o commercializzati; materiali (MPS), prodotti e combustibili ottenuti dal recupero escono dal regime dei rifiuti; I materiali che presentano le caratteristiche delle MPS non sono sottoposti al regime dei rifiuti.

13 Confindustria13 Smaltimento dei rifiuti (Art. 182) Smaltimento dei rifiuti previa verifica tecnica ed economica di recupero; Autosufficienza per i rifiuti urbani; Principio di prossimità; Incenerimento solo con recupero energetico.

14 Confindustria14 Definizioni – (Art. 183) Nuove:  Smaltimento  Recupero  Sottoprodotto  Luogo di produzione dei rifiuti  Frazione umida  Frazione secca  Materia prima secondaria  Materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche  Gestore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti  Emissioni  Scarichi idrici  Inquinamento atmosferico  Gestione integrata dei rifiuti  Spazzamento delle strade Modificate:  Deposito temporaneo  Raccolta differenziata  Smaltimento  Recupero  Combustibile da rifiuti (CDR)  Combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q) Ritoccate:  Produttore  Gestione  Raccolta

15 Confindustria15 Definizioni nuove (1) Smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell’Allegato B alla parte quarta del presente decreto.

16 Confindustria16 Definizioni nuove (2) Recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione e, in particolare, le operazioni previste nell’Allegato C alla parte quarta del presente decreto.

17 Confindustria17 Definizioni nuove (3) Sottoprodotto Sono sottoprodotti i prodotti dell’attività dell’impresa che, pur non costituendone l’oggetto principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell’impresa stessa e sono impiegati direttamente dall’impresa o da essa commercializzati a condizioni favorevoli, per essere consumati tal quali o impiegati in un successivo processo produttivo, senza necessità di ulteriori trasformazioni preliminari. La definizione è ripresa dalle ultime sentenze emesse a settembre 2005 dalla Corte europea di Giustizia (C416/02 C121/03) E’ richiesto il rispetto di standard merceologici e la tracciabilità del sottoprodotto.

18 Confindustria18 Definizioni nuove (4) Materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell’articolo 181.

19 Confindustria19 Definizioni modificate Deposito temporaneo  La definizione è stata chiarita: il produttore può scegliere se asportarli con cadenza trimestrale (rifiuti non pericolosi) o con cadenza bimestrale (rifiuti pericolosi) oppure quando raggiungono i 20 mc (non pericolosi) o i 10mc (pericolosi). In quest’ultimo caso il deposito temporaneo non può comunque superare l’anno.  Deve essere effettuato per categorie omogenee (prima era per tipi omogenei)

20 Confindustria20 Classificazione (Art. 184) Sostanzialmente invariata:  Precisazioni su terre e rocce da scavo (v. art. 186);  Come rifiuti speciali aggiunti quelli che derivano dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

21 Confindustria21 Terre e rocce da scavo (Art. 186) Escluse se destinate all’effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati come da progetto (sia VIA che non) e, laddove necessario, con parere Arpa, ma la concentrazione di inquinanti deve rispettare determinati limiti; Chiarimenti per progetti sottoposti a VIA; Novità per progetti non sottoposti a VIA (autodichiarazione del committente, poteri sostitutivi alla Regione); Con apposito decreto sarà disciplinata la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, comprese le terre e le rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni (produzione non superiore ai 6mila m3 di materiale) - (Art. 266, c.7)

22 Confindustria22 Oneri dei produttori e dei detentori (Art. 188) Aggiunta la priorità dell’utilizzo del trasporto ferroviario per i rifiuti pericolosi (per distanze superiori a 350 Km e quantità eccedenti le 25 t.); La responsabilità del produttore di rifiuti per il conferimento ad operazioni di raggruppamento (D13), ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) è esclusa se, oltre al formulario, si sia ricevuto anche il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell’impianto che effettua le operazioni da D1 a D12. Uscirà apposito decreto.

23 Confindustria23 Catasto dei rifiuti (Art. 189) MUD solo per :  attività a titolo professionale di raccolta, trasporto rifiuti, commercianti e intermediari senza detenzione, recupero e smaltimento;  Imprese ed enti che producono rifiuti pericolosi (se non conferiti al servizio pubblico di raccolta). NON E’ PIU’ PREVISTO IL MUD PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI PER IL 2006 QUESTA NORMA SI APPLICHERA’ SE IL PROVVEDIMENTO ENTRERA’ IN VIGORE ENTRO IL 30 APRILE (SCADENZA PER L’INVIO DEL MUD). CONSIDERATA LA VACATIO LEGIS, DOVREBBE ESSERE PUBBLICATO IN GU ENTRO IL 15 APRILE 2006

24 Confindustria24 Registri di carico e scarico – (1) - (Art. 190) Allungati i tempi di registrazione; I registri seguono le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA; Possibile utilizzo di carta formato A4 regolarmente numerata; Non è più necessario indicare sia i Kg o litri e i mc, ma solo 1 dei tre.

25 Confindustria25 Registri di carico e scarico – (2) - (Art. 190) Tempi di registrazione:  Produttori: entro 10 gg. lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico (era una settimana);  Raccoglitori/trasportatori: entro 10 gg. lavorativi dal trasporto (era una settimana);  Commercianti e intermediari: entro 10 gg. lavorativi dalla transazione (era una settimana) ;  Recuperatori e smaltitori: entro 2 gg. lavorativi dalla presa in carico (erano 24 ore).

26 Confindustria26 Formulario (art. 193) Solo i trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore in modo occasionale e saltuario e che non eccedano i 30 Kg/l possono viaggiare senza formulario; Non è necessario per la tratta nazionale relativa ai trasporti transfrontalieri; Microraccolta: nei formulari devono essere indicate tutte le tappe intermedie previste; Sosta tecnica: è stata regolamentata e non rientra nelle attività di stoccaggio a determinate condizioni; Il formulario sostituisce a tutti gli effetti il modello F degli oli.

27 Confindustria27 Spedizioni transfrontaliere (Art. 194) Saranno fissate le garanzie finanziarie che saranno ridotte:  del 50% per imprese registrate EMAS  del 40% per imprese certificate ISO 14001

28 Confindustria28 Competenze dello Stato (Art. 195) Funzioni di indirizzo e coordinamento; Criteri generali e metodologie per la gestione integrata dei rifiuti; Individuazione flussi omogenei; Individuazione degli impianti di preminente interesse nazionale, con possibilità di contributi compensativi; Linee guida per la predisposizione delle gare di appalto; Adozione delle norme e delle condizioni per le procedure semplificate; Determinazione dei criteri per l’assimilazione, con esclusione delle aree industriali; Adozione di un modello uniforme del certificato di avvenuto smaltimento; Riorganizzazione e tenuta del Catasto nazionale dei rifiuti; Definizione del modello e dei contenuti del formulario e adozione di un modello di registro; Regolamentazione del trasporto rifiuti (anche tipologie) che devono essere trasportati per ferrovia.

29 Confindustria29 Competenze delle Regioni/Province e Comuni (Artt. 196-198) Regioni: sostanzialmente uguale (da segnalare che non sono più di competenza i contenuti della relazione procedure semplificate); Province: essenzialmente funzioni di controllo (da segnalare che la comunicazione per procedure semplificate è da inviare all’Albo); Comuni: gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

30 Confindustria30 Gestione integrata dei rifiuti (Artt. 199-207) Definizione dei Piani regionali per la riduzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti; Organizzazione e disciplina degli ATO delimitati dal Piano regionale; Disciplina della gestione RSU e obiettivi raccolta differenziata (35% entro 31.12.06; 45% entro 31.12.08; 65% entro 31.12.12); Affidamento del servizio RSU (gare); Contratto di servizio; Gestioni esistenti (gare entro sei mesi dall’entrata in vigore); Autorità di vigilanza.

31 Confindustria31 Autorizzazioni e iscrizioni (Artt. 208-213) Autorizzazione unica (costruzione e gestione) per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (Art. 208); Rinnovo delle autorizzazioni agevolato per le imprese in possesso di certificazione ambientale (Art. 209); Autorizzazioni in ipotesi particolari (Art. 210); Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione (Art. 211); Albo nazionale gestori ambientali (Art. 212); Autorizzazioni integrate ambientali (Art. 213).

32 Confindustria32 Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (Art. 208) Autorizzazione unica (costruzione e gestione); Tempistica: 150 gg per il rilascio o diniego; Durata decennale (era di cinque anni); L’autorizzazione deve essere comunicata dall’Amministrazione che rilascia l’autorizzazione all’Albo; Se impianto è sottoposto a VIA i termini restano sospesi fino all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale.

33 Confindustria33 Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale (Art. 209) Le imprese EMAS o ISO possono autocertificare alle autorità competenti:  Rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio di un impianto;  Nuovo certificato iscrizione Albo e suo rinnovo. L’autocertificazione ha valore sino a 180 gg dalla comunicazione di decadenza della registrazione/certificazione; L’Amministrazione deve comunicare i nominativi delle imprese all’Albo.

34 Confindustria34 Autorizzazioni in ipotesi particolari (Art. 210) Deve inviare domanda alla regione competente:  Chi ha già presentato domanda di autorizzazione alla gestione ma non l’ha ancora ottenuta;  Chi intende richiedere una modifica dell’autorizzazione alla gestione;  Chi intende chiedere il rinnovo;  Chi intende avviare un’attività di recupero o smaltimento in un impianto già esistente, precedentemente utilizzato o adibito ad altre attività. Le garanzie finanziarie sono ridotte:  del 50% per imprese registrate Emas  del 40% per imprese certificate ISO 14001 Tempistica: 90 gg

35 Confindustria35 Autorizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione (Art. 211) Tempistica: metà dei termini previsti per l’autorizzazione unica (75 gg) o per il rinnovo (45 gg); Durata: 2 anni e non per più di altri 2; Rilasciata dal Ministero dell’Ambiente in caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze sconosciute e pericolose dal punto di vista sanitario; L’autorizzazione deve essere comunicata dall’Amministrazione che rilascia l’autorizzazione all’Albo.

36 Confindustria36 Albo Nazionale Gestori Ambientali (1) - (Art. 212) Nuova denominazione con medesima articolazione nazionale e regionale; Più componenti (ministeriali, sindacati e rappresentanti imprenditoriali); Nuove categorie soggette ad iscrizione; Validità iscrizione: 5 anni (ordinaria/semplificata; Le garanzie finanziarie sono ridotte:  del 50% per imprese registrate Emas  del 40% per imprese certificate ISO 14001 Istituzione di registri pubblici per tutte le tipologie di imprese autorizzate (senza scadenza)

37 Confindustria37 Albo Nazionale Gestori Ambientali (2) - (Art. 212) Nuove attività/soggetti sottoposti ad iscrizione:  Raccolta e trasporto di propri rifiuti pericolosi;  Raccolta e trasporto di propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare;  Imprese straniere che effettuano operazioni di recupero rottami ferrosi e non ferrosi per produzione MPS per industria siderurgica e metallurgica;  Imprese che trasportano rifiuti in lista verde;  Soggetti firmatari di accordi di programma;  Imprese che effettuano attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione (autosmaltimento);  Imprese che svolgono operazioni di recupero dei rifiuti.

38 Confindustria38 Albo Nazionale Gestori Ambientali (3) - (Art. 212) Imprese di raccolta e trasporto rifiuti propri non pericolosi come attività ordinaria e regolare Imprese di raccolta e trasporto rifiuti propri pericolosi non superiori a 30 Kg o l giorno Imprese che trasportano rifiuti in lista verde Semplice richiesta alla Sezione dell’Albo; Diritto annuale iscrizione: 50 Euro; Non soggetti a:  Garanzie finanziarie  Capacità finanziaria  Idoneità tecnica  Responsabile tecnico Invio di comunicazione di inizio attività rinnovata ogni 5 anni Non soggetti a garanzie finanziarie

39 Confindustria39 Albo Nazionale Gestori Ambientali (4) - (Art. 212) Imprese straniere che effettuano operazioni di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi per produzione di MPS per l’industria siderurgica e metallurgica; Soggetti firmatari di accordi di programma Comunicazione a un’apposita Sezione dell’Albo da istituire + Attestazione di conformità da parte dell’autorità pubblica del Paese di appartenenza Semplice richiesta a un’apposita Sezione dell’Albo da istituire Non soggetti a garanzia finanziaria Diritto annuale iscrizione tenuta registro: 50 Euro

40 Confindustria40 Albo Nazionale Gestori Ambientali (5) - (Art. 212) Imprese che effettuano attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione (autosmaltimento); Imprese che svolgono operazioni di recupero dei rifiuti; Imprese autorizzate alla gestione di rifiuti Diritto annuale iscrizione tenuta registro: 50 Euro

41 Confindustria41 Albo Nazionale Gestori Ambientali (6) - (Art. 212) Garanzie finanziarie:  Le imprese che effettuano attività di: Gestione di impianti fissi di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi; Bonifica dei siti; Bonifica dei beni contenenti amianto. Devono presentare le garanzie finanziarie solo alla regione

42 Confindustria42 Albo Nazionale Gestori Ambientali (7) - (Art. 212) Per le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate avendo effettuato una comunicazione incompleta o inidonea si prefigura un’attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

43 Confindustria43 Autorizzazioni integrate ambientali (Art. 213) E’ una conferma delle disposizioni contenute nella normativa che disciplina l’ IPPC.

44 Confindustria44 Procedure semplificate (Artt. 214 – 216) Viene mantenuto l’impianto giuridico attuale (ex 31 e 33 del Ronchi); Le comunicazioni vanno indirizzate alle sezione dell’Albo e non più alle Province; Mantenimento delle condizioni e dei limiti di emissione fissati dal D.Lgs. 133/2005 per gli impianti di incenerimento e coincenerimento; L’avvio delle operazioni di recupero di:  Rifiuti elettrici ed elettronici  Veicoli fuori uso  Impianti di coincenerimento è subordinato all’effettuazione di una visita preventiva da parte della Provincia, come previsto dalle norme settoriali; Messa in riserva di rifiuti pericolosi solo se effettuate presso l’impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero (da R1 a R9).

45 Confindustria45 Gestione degli imballaggi (Artt. 217-226) I produttori partecipano a Conai salvo:  la possibilità di organizzare autonomamente la gestione dei propri rifiuti di imballaggio;  Attestare che si è attuato un sistema di resi; Potranno essere costituiti più consorzi per ogni filiera.

46 Confindustria46 Gestione di particolari categorie di rifiuti (1) - (Artt. 227-237) Sono valide le disposizioni nazionali e/o comunitarie vigenti per:  Rifiuti elettrici ed elettronici (D.Lgs 151/2005);  Rifiuti sanitari (Dpr 254/2003);  Veicoli fuori uso (D.Lgs. 209/2003);  Recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto (Dm 248/2004);  Rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico (D.Lgs. 182/2003)

47 Confindustria47 Gestione di particolari categorie di rifiuti (2)- (Artt. 227-237) Sono previsti uno o più Consorzi per:  Pneumatici fuori uso (art. 228);  Raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (art. 233);  Riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene (art. 234);  Raccolta e trattamento di batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (art. 235);  Gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati (art. 236).

48 Confindustria48 Tariffa (art. 238) Commisurata a quantità e qualità dei rifiuti per unità di superficie, sulla base di parametri predeterminati; Viene soppresso l’art. 49 del Ronchi all’entrata in vigore del nuovo articolo; Fino all’emanazione delle nuove norme previste si continuano ad applicare i regolamenti vigenti. Non saranno più tassate alcune aree. Di norma non potranno essere assimilati i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti (Art 195).

49 Confindustria49 Sanzioni (1) - (Artt. 254-263) Principali sanzioni: Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione senza la prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione:  Arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 2.600 a 26.000 euro, se trattasi di rifiuti non pericolosi;  Arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600 a 26.000, se trattasi di rifiuti pericolosi. Pene ridotte della metà in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative nonché in caso di carenza dei requisiti e delle condizioni per iscrizioni/comunicazioni.

50 Confindustria50 Sanzioni (2) Chi realizza o gestisce una discarica non autorizzata:  Arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600 a 26.000 euro;  Arresto da 1 a 3 anni e ammenda da 5.200 a 52.000 se utilizzata, anche solo in parte, per rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o a quella ex art. 444 c.p.p., consegue la confisca dell’area, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino. Pene ridotte della metà in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative nonché in caso di carenza dei requisiti e delle condizioni per iscrizioni/comunicazioni.

51 Confindustria51 Sanzioni (3) Miscelazione di rifiuti non consentita:  Arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600 a 26.000 euro. Mancata partecipazione ai consorzi di cui agli artt. 233, 234, 235 e 236:  Sanzione amministrativa da 8.000 a 45.000 euro (fatti salvi i contributi pregressi). Sanzione ridotta della metà se l’adesione interviene entro il 60° giorno dalla scadenza del termine di partecipazione.

52 Confindustria52 Sanzioni (4) Mancato invio del MUD o invio incompleto o inesatto:  Sanzione amministrativa da 2.600 a 15.500 euro.  Sanzione amministrativa da 26 a 160 euro se l’invio interviene entro il 60° giorno dalla scadenza. Mancata o incompleta tenuta del registro di carico e scarico:  Sanzione amministrativa da 2.600 a 15.500 euro;  Sanzione amm. da 15.500 a 93.000 nonché la sanzione accessoria della sospensione da 1 mese a 1 anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile della violazione e dalla carica di amministratore se il registro è relativo ai rifiuti pericolosi.

53 Confindustria53 Sanzioni (5) Se le indicazioni contenute nel MUD o nel registro di carico e scarico sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati in essi riportati, nei formulari e nelle altre scritture contabili consentono di ricostruire le informazioni dovute:  Sanzione amministrativa da 260 a 1.550 euro.

54 Confindustria54 Sanzioni (6) Non utilizzo del formulario nel trasporto o questo riporti dati incompleti o inesatti:  Sanzione amministrativa da 1.600 a 9.300;  Reclusione fino a 2 anni in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Certificato di analisi con false indicazione della natura, composizione, caratteristiche chimico – fisiche dei rifiuti o falso certificato durante il trasporto:  Reclusione fino a 2 anni.

55 Confindustria55 Disposizioni transitorie e finali (Art. 264-266) Sono previste numerose abrogazioni (art. 264). In particolare DPR 915/1982, L.475/88 (in gran parte), L. 441/87 (in gran parte), L. 45/88, D.Lgs 22/97, l’art. 14 L. 178/02 (interpretazione autentica di rifiuto), D.Lgs 95/92 (in parte). Le vigenti norme (regolamentari e tecniche) restano in vigore fino all’emanazione delle nuove; I rifiuti sono assimilati alle merci per quanto riguarda il trasporto via mare (in attesa delle nuove norme da parte dello Stato). I pericolosi sono assimilati alle merci pericolose; Le imprese siderurgiche e metallurgiche sono autorizzate in via transitoria, fino al rilascio dell’AIA, all’utilizzo dei rottami ferrosi (GA 430 lista verde) e dei non ferrosi (codici equivalenti).


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