Scaricare la presentazione
La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore
PubblicatoGaspare Molinari Modificato 9 anni fa
1
23 maggio 1997, n°4607 – sezione III – Mario Mutti contro la Soc. Sib.
Contratto di risalita in seggiovia – Danni a seguito di caduta dell’utente. CASSAZIONE CIV., 23 maggio 1997, n°4607 – sezione III – Mario Mutti contro la Soc. Sib. (oggi Fuseb s.p.a.)
2
MASSIMA: L’art del c.c. permette al trasportato dell’impianto di risalita in seggiovia, nel caso in cui abbia subito danni in conseguenza ad una caduta, di rivalersi sul vettore, sempre che egli fornisca la prova che la caduta sia avvenuta prima della cessazione degli effetti residui del moto impresso dal mezzo, che costituisce il momento oltre il quale la prestazione contrattuale del vettore deve considerarsi esaurita.
3
SOGGETTI: “Il trasportato” L’impianto di risalita Società Sig.
vs Quindi: Società Fuseb s.p.a Sig. Mario Mutti VS
4
Ricostruzione grafica dei fatti
1. Il 22 gennaio 1983 Sig. Mario Mutti cade malamente scendendo dalla seggiovia gennaio 1985 Sig. Mutti cita per danni la Fuseb spa davanti al Tribunale di Sondrio, invocando in proprio favore l’art 1681 c.c. maggio del 1994 il Sig. Mutti si appella alla Corte D’Appello di Milano 3. il Tribunale con sentenza 5 giugno del 1990 respinge la domanda. 5. la Corte d’Appello di Milano conferma la sentenza gravata del 5 giugno 1990 sostenendo l’inapplicabilità dell’art 1681 c.c. 6. il Sig. Mutti propone un ulteriore ricorso in Cassazione. La Cassazione respinge integralmente il ricorso condannando il ricorrente al rimborso totale delle spese di questo giudizio.
5
Il Fatto: il 22 gennaio 1983 il Sig. Mario Mutti nello scendere dalla seggiovia biposto Bormio 200 – Cimino cade malamente riportando gravi lesioni al ginocchio destro con gravi postumi. Il Sig. Mutti, richiede il risarcimento dei danni alla società proprietaria dell’impianto di risalita (Fuseb s.p.a) davanti al Tribunale di Sondrio appellandosi all’art 1681 c.c. sulla particolare responsabilità del vettore con tali motivazioni: 1. insufficienza dello spazio per la discesa dalla seggiovia perché ingombro di neve 2. incuranza dell’addetto all’impianto verso i passeggeri in quanto impegnato in altre azioni (spalare la neve). il Tribunale di Sondrio respinge la domanda del Sig. Mutti, con sentenza del 5 giugno 1990, per inapplicabilità dell’art 1681 c.c. al quale egli si era appellato. Il Signor Mutti si rivolge alla Corte d’Appello di Milano che con sentenza del 13 maggio 1994 conferma la sentenza gravata del 5 giugno 1990 con le seguenti motivazioni:
6
MOTIVAZIONI DELLA CORTE D’APPELLO DI MILANO
L’art c.c. era inapplicabile in quanto il contratto inter partes non poteva essere considerato propriamente un contratto di trasporto. 2. al momento dell’incidente la prestazione della Fuseb era già esaurita da quanto emerso dal testimoniale il Sig. Mutti era caduto dopo aver abbandonato il sedile dell’impianto, a metà del raccordo di collegamento, mentre stava procedendo in modo autonomo sugli scii e con propri mezzi. 3. non era stato provato il rapporto di casualità fra il comportamento colposo della Fuseb e l’evento dannoso i testi avevano smentito che l’addetto alla seggiovia fosse di ostacolo alla discesa e causa della caduta
7
Il Fatto: il 22 gennaio 1983 il Sig. Mario Mutti nello scendere dalla seggiovia biposto Bormio 200 – Cimino cade malamente riportando gravi lesioni al ginocchio destro con gravi postumi. Il Sig. Mutti, richiede il risarcimento dei danni alla società proprietaria dell’impianto di risalita (Fuseb s.p.a) davanti al Tribunale di Sondrio appellandosi all’art 1681 c.c. sulla particolare responsabilità del vettore con tali motivazioni: 1. insufficienza dello spazio per la discesa dalla seggiovia perché ingombro di neve 2. incuranza dell’addetto all’impianto verso i passeggeri in quanto impegnato in altre azioni (spalare la neve). il Tribunale di Sondrio respinge la domanda del Sig. Mutti, con sentenza del 5 giugno 1990, per inapplicabilità dell’art 1681 c.c. al quale egli si era appellato. Il Signor Mutti si rivolge alla Corte d’Appello di Milano che con sentenza del 13 maggio 1994 conferma la sentenza gravata del 5 giugno 1990. Il ricorrente si appella alla Cassazione sulla base di 3 motivi:
8
MOTIVAZIONI ALLA BASE DEL RICORSO ALLA CASSAZIONE
1.sostiene, contrariamente a quanto affermato dalla Corte, che il contratto tra le parti sia un contratto di trasporto infatti necessita collaborazione da parte dell’utente. 2. mette in evidenza il rapporto di causalità fra trasporto ed evento, critica quindi la decisione della Corte secondo la quale l’incidente era accaduto dopo che lo stesso aveva abbandonato il sedile. 3. sostiene il comportamento colposo del gestore dell’impianto per 2 motivi: presenza di cumuli di neve sul raccordo che intralciavano la pista presenza del dipendente intento a spalare la neve
9
Il Fatto: il 22 gennaio 1983 il Sig. Mario Mutti nello scendere dalla seggiovia biposto Bormio 200 – Cimino cade malamente riportando gravi lesioni al ginocchio destro con gravi postumi. Il Sig. Mutti, richiede il risarcimento dei danni alla società proprietaria dell’impianto di risalita (Fuseb s.p.a) davanti al Tribunale di Sondrio appellandosi all’art 1681 c.c. sulla particolare responsabilità del vettore con tali motivazioni: 1. insufficienza dello spazio per la discesa dalla seggiovia perché ingombro di neve 2. incuranza dell’addetto all’impianto verso i passeggeri in quanto impegnato in altre azioni (spalare la neve). il Tribunale di Sondrio respinge la domanda del Sig. Mutti, con sentenza del 5 giugno 1990, per inapplicabilità dell’art 1681 c.c. al quale egli si era appellato. Il Signor Mutti si rivolge alla Corte d’Appello di Milano che con sentenza del 13 maggio 1994 conferma la sentenza gravata del 5 giugno 1990. Il ricorrente si appella alla Cassazione. È stato rilevato dalla Cassazione, in relazione ai primi due motivi sostenuti dalla Corte d’appello, una formulazione errata della tesi. La Corte infatti sostiene che, il contratto posto in essere tra i due attori, si esulerebbe dallo schema tipico del trasporto. In realtà, ogni qualvolta questa si è occupata di contratti di risalita in seggiovia, ha dato però per scontato il loro inquadramento nel contratto di trasporto di persone. Questo errore, tuttavia non influenza il giudizio.
10
CONCLUSIONE LA CORTE DI CASSAZIONE HA RITENUTO ILLEGITTIMA LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL SIG. MUTTI PER: INFONDATEZZA DELL’ACCUSA INDIMOSTRATA CAUSA DELLA CADUTA. IL RICORRENTE VIENE QUINDI CONDANNATO AL RIMBORSO DELLE SPESE DI GIUDIZIO
11
MEZZI DI RISALITA IN CONTINUO MOVIMENTO
MEZZI CHE SI FERMANO ALLE STAZIONI DI PARTENZA E DI USCITA PER FAR SALIRE E SCENDERE GLI SCIATORI SCIOVIE, SEGGIOVIE, OVOVIE, BIDONVIE. Maggiori difficoltà per lo sciatore, il quale deve collaborare attivamente nel salire e nello scendere dal mezzo in movimento. lo sciatore una volta staccatosi, procede sotto la spinta della corsa per un breve tratto e successivamente con moto proprio. Questo è il nostro caso FUNIVIE Il gestore delle funivie risponde per i danni subiti dall’utente verificatesi tra la stazione di partenza e quella di arrivo
12
CONTRATTO DI SEGGIOVIA
CONTRATTO DI SCIOVIA È fondamentale il ruolo collaborativo dell’utente, Non è definibile “contratto di trasporto” perché manca il carattere essenziale cioè l’affidamento al vettore del passeggero. Il servizio riguarda esclusivamente il trasporto a monte,e non si estende alla successiva discesa effettuata dallo sciatore È caratterizzato dalla necessità che l'utente sia in possesso di una adeguata preparazione sportiva e presti un'attiva ed attenta collaborazione al fine di realizzare un trasporto senza incidenti Per legge questa attività è definita di AUTOTRASPORTO CONTRATTO DI SEGGIOVIA La collaborazione dell’utente è meno attiva rientra nella fattispecie del contratto di trasporto a titolo oneroso; si applica pertanto l'art c.c. nella parte in cui afferma la responsabilità del vettore se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno; È un contratto di trasporto di persone in quanto c’è l’affidamento del trasportato al vettore. Il gestore dell’impianto è responsabile: degli incidenti accaduti sulla seggiovia e a causa di insidie non segnalate ma è NON responsabile nel momento in cui lo sciatore effettua la discesa con mezzi propri o con propria autonoma determinazione e condotta ed ad avvenuto sganciamento dal seggiolino né dopo aver percorso alcuni metri sulla pista in discesa.
13
IL CONTRATTO DI TRASPORTO
è il contratto consensuale mediante il quale una parte (vettore) si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo all’altro. Oggetto del contratto è dunque, lo spostamento, a proprio rischio, di un bene materiale o di una persona da un luogo all’altro. Il trasferimento che il vettore si obbliga a compiere, può riguardare sia cose che persone; tale diversità di oggetto comporta: - una diversa struttura del rapporto; - un diverso regime di responsabilità del vettore. Realizza un’obbligazione di mezzi, volta a fornire gli strumenti idonei allo spostamento delle persone da un luogo ad un altro Esiste la presunzione di responsabilità da parte del vettore.
14
FINE: IL LAVORO E’ STATO SVOLTO DA: Adamo Francesca Cologni Federica
Diaferia Laura Fiorito Raffaella.
Presentazioni simili
© 2024 SlidePlayer.it Inc.
All rights reserved.