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Normativa sulla gestione dei rifiuti
Bitonto, 1 ottobre 2004 Ing Antonio De Donno
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introduzione del principio “chi inquina paga”
Legge 366/1941 Normava la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani che terminavano in discariche quasi sempre incontrollate D.P.R. 915/1982 introduzione del principio “chi inquina paga” emanazione di normativa specifica per le discariche e gli impianti di smaltimento introduzione della raccolta differenziata D.Lgs. 22/1997 (Decreto Ronchi) introduzione del concetto di Gestione dei Rifiuti favorire il recupero e il riciclaggio dei rifiuti rispetto alla discarica imposizione di limiti minimi per la raccolta differenziata
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Priorità operative del Decreto Ronchi (artt. 3-4-5)
Riduzione della produzione dei rifiuti Riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso: il reimpiego ed il riciclaggio; le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti; l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi; l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia. Smaltimento della fase residuale in discarica.
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Articolo 5 (Smaltimento dei rifiuti)
4. A partire dal 1° gennaio 1999 la realizzazione e la gestione di nuovi impianti di incenerimento possono essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione è accompagnato da recupero energetico con una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile, calcolata su base annuale, stabilita con apposite norme tecniche. 5. Dal 1° gennaio 1999 è vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi gli accordi regionali o internazionali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. (omissis) 6. Dal 1° gennaio è consentito smaltire in discarica solo i rifiuti inerti, i rifiuti individuati da specifiche norme tecniche ed i rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento di cui ai punti D2, D8, D9, D10 e D11 di cui all'allegato B. Per casi di comprovata necessità e per periodi di tempo determinati il Presidente della Regione, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, può autorizzare lo smaltimento in discarica nel rispetto di apposite prescrizioni tecniche e delle norme vigenti in materia.
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Classificazione dei rifiuti (Art. 7)
In base alla provenienza In base alla pericolosità Urbani Speciali Pericolosi Non pericolosi
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2. Sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g); c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
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3. Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti. l-bis) il combustibile derivato da rifiuti qualora non rivesta le caratteristiche qualitative individuate da norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale. 4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D sulla base degli allegati G, H e I
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RIFIUTI PERICOLOSI Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D sulla base degli allegati G, H e I
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Oneri dei produttori di rifiuti (Art. 10)
Il produttore dei rifiuti è responsabile del corretto smaltimento che può essere effettuato tramite autosmaltimento Tramite conferimento a terzi autorizzati Tramite conferimento al pubblico servizio (se si tratta di rifiuti urbani)
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Trasporto dei rifiuti (Art. 15)
I rifiuti devono essere accompagnati durante il trasporto da un formulario che riporta i dati del produttore, del trasportatore e della destinazione finale, le caratteristiche dei rifiuti e la data e l’ora dell’inizio e della fine del trasporto Sono esentati dal formulario i rifiuti urbani trasportati dal gestore del pubblico servizio
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Competenze (art. 18 – 19 – 20 -21) Spettano:
allo Stato le competenze in campo legislativo Alle Regioni l’emanazione dei piani di smaltimento e l’autorizzaizione degli impianti Alle Province i controlli Ai Comuni la gestione dei rifiuti urbani
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Gestione degli imballaggi (artt. 34 -43)
Classificazione degli imballaggi Imballaggio primario o di vendita Imballaggio secondario Imballaggio terziario o di trasporto
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Obiettivi di riciclaggio imballaggi (Allegato E)
Entro 5 anni Min Max a) Rifiuti di imballaggi da recuperare come materia o come componente di energia: in peso almeno il 50% 65% b) Rifiuti di imballaggi da riciclare: 25% 45% c) Ciascun materiale di imballaggio da riciclare: 15%
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Il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI)
Consorzio tra produttori ed utilizzatori di imballaggi per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio e per garantire il necessario raccordo con l'attività di raccolta differenziata effettuata dalle pubbliche amministrazioni.
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Beni Durevoli (Art. 44) I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati a un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi centri di raccolta individuati a cura del detentore Ai fini della corretta attuazione degli obiettivi e delle priorità stabilite dal presente decreto, i produttori e gli importatori devono provvedere al ritiro, al recupero e allo smaltimento dei beni durevoli consegnati dal detentore al rivenditore, sulla base di appositi accordi di programma
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Istituzione della tariffa (Art. 49)
La tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani TARSU deve essere abrogata e sostituita da una Tariffa
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Il Catalogo Europeo Rifiuti (CER)
20 03 01 provenienza processo produttivo tipo di rifiuto
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