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PubblicatoOttavio Vacca Modificato 11 anni fa
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Cooperazione Art. 2511 – Cooperativa Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico Riforma delle società Legge 03.10.2001 n. 366 - D. Lgs 17.01.2003 n. 6 Dott. Bertolami Salvatore
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Cultura di impresa Enti collettivi Enti profit Società Consorzi di società e/o imprenditori Soggetti esteri con S.O. in Italia Onlus (D.Lgs 460/1997) Cooperative e consorzi di cui alla L. 381/1991 Organismi di volontariato ex L. 26/1991 (associazioni, fondazioni..) Organismi non governativi ex L. 49/1987 Enti pubblici Dott. Bertolami Salvatore
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Cooperazione Carattere mutualistico prevalente prevalente Agevolazioni tributarie e giuridiche Carattere mutualistico non prevalentenon Agevolazioni giuridiche Dott. Bertolami Salvatore
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Cooperazione Sono equiparate, sotto il profilo della disciplina giuridica, alle società di capitali. Dott. Bertolami Salvatore
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Cooperazione Concetto di mutualità prevalente (art. 2512) (art. 2512) Criteri per la definizione di prevalenza (art. 2513)(art. 2513) Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente (art. 2514)(art. 2514) Dott. Bertolami Salvatore
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Cooperazione Art. 2512 – Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che: 1)Svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi; 2)Si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci; 3)Si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci. Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in apposito Albo, presso il quale depositano ogni annualmente i propri bilanci. Dott. Bertolami Salvatore
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Cooperazione Art. 2513 (sintesi) – Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziandone contabilmente i seguenti parametri: 1. Ricavi di vendita verso soci rispetto al totale; 2. Costo del lavoro dei soci rispetto al totale; 3. Costo della produzione, per servizi o merci ricevuti da soci, rispetto al totale. Dott. Bertolami Salvatore
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Cooperazione Art. 2514 (sintesi) Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti: 1. Divieto di distribuzione di dividendi oltre certi limiti; 2. Divieto di remunerare finanziamenti dei soci oltre certi limiti; 3. Divieto di distribuire riserve tra i soci cooperatori; 4. Obbligo di devolvere il patrimonio sociale, in caso di scioglimento, a fini mutualistici. Dott. Bertolami Salvatore
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Cooperazione Qualità dei soci 1. Soci cooperatori (art. 1 L. 59/1992) 2. Soci sovventori (art. 4 L. 59/1992) Dott. Bertolami Salvatore
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Cooperazione Quantità dei soci 1. Minimo nove soci (art. 2552) 2. Ridotti a tre nel caso di piccola cooperativa (art. 21 L. 266/1997) Dott. Bertolami Salvatore
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Cooperazione Quote di partecipazione (art. 2525) Il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a 25 euro né superiore a 500 euro. Nessun socio può avere una partecipazione in valore superiore a 100.000 euro Dott. Bertolami Salvatore
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Cooperazione Gestione della cooperativa 1. Assemblea dei soci 2. Consiglio di amministrazione 3. Collegio sindacale Dott. Bertolami Salvatore
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