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PubblicatoManlio Magni Modificato 11 anni fa
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dott. Carmelo Gelonese8 novembre 2006 Lintroduzione della contabilità economica L'esigenza di trasformazione dei sistemi di bilancio nasce per meglio rispondere al governo dell'economia, della finanza pubblica e agli impegni comunitari derivanti dal Trattato di Maastricht. In particolare, la Contabilità economico-analitica per centri di costo, introdotta con il D.Leg.vo 7 agosto 1997 n. 279, è finalizzata alla rilevazione, alla verifica, ed al monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione amministrativa. Questo sistema di contabilità consente di qualificare, per ciascuna struttura organizzativa, il profilo economico, vale a dire il costo di gestione, secondo la rispettiva natura e destinazione e di verificare le modalità e le condizioni di impiego delle risorse. Una volta a regime tale sistema sarà strumentale al processo di formazione del bilancio di previsione ed al processo di controllo interno di gestione.
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dott. Carmelo Gelonese8 novembre 2006 Differenze fra contabilità finanziaria e contabilità economica La contabilità economica misura il valore delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) utilizzate da una organizzazione - cioè i costi - ed il valore dei beni e dei servizi prodotti - cioè i ricavi -. La contabilità finanziaria misura, invece, gli esborsi monetari sostenuti - spese - o gli introiti monetari - entrate -. Fra contabilità economica e finanziaria esistono due tipi di differenze: temporali, perché l'esborso monetario può avvenire in un momento diverso da quello in cui le risorse vengono impiegate, e strutturali, in quanto l'unità organizzativa che impiega le risorse può essere diversa da quella che sostiene il relativo esborso finanziario. Esistono, inoltre, spese alle quali non corrispondono costi, come ad esempio i rimborsi delle somme prese a prestito, al netto degli interessi, che sono invece un costo.
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dott. Carmelo Gelonese8 novembre 2006 Le fonti del diritto del lavoro la Costituzione, che prevede in particolare: – la tutela del lavoro (art. 39); – la retribuzione, l'orario di lavoro e il riposo settimanale del lavoratore subordinato (art. 36); – la parità tra lavoratori e lavoratrici (art. 37); – il lavoro degli inabili e l'assistenza antinfortunistica, sanitaria, pensionistica e ai disoccupati (art. 38); – la libertà sindacale (art. 39); – il diritto di sciopero nell'ambito delle leggi che lo regolano (art. 40); il Libro V del codice civile; la Legge n. 300 del 20.05.1970 (statuto dei lavoratori); i contratti collettivi stipulati tra le varie organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria dei datori di lavoro; i contratti individuali tra lavoratore e datore di lavoro; i regolamenti interni aziendali.
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dott. Carmelo Gelonese8 novembre 2006 Le fonti del diritto del lavoro I rapporti di collaborazione tra imprenditore e soggetti autonomi o subordinati sono regolamentati: – dal Titolo II (Del lavoro nell'impresa) – dal Titolo III (Del lavoro autonomo) del Libro V del Codice Civile.
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dott. Carmelo Gelonese8 novembre 2006 Il lavoro autonomo (art. 2222 c.c. segg.) Prestazione di un'opera o un servizio in cambio di un corrispettivo, convenuto dalle parti o stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo (art. 2225 c.c.); Esecuzione dell'opera o del servizio con lavoro prevalentemente proprio anche se ciò non esclude l'esercizio del lavoro autonomo con una rilevante organizzazione di mezzi e persone; Non essere legato al committente da un rapporto di subordinazione. prestazione anche di natura intellettuale, che richiede l'iscrizione del lavoratore autonomo in appositi albi o elenchi (art. 2229, 1° comma, c.c.).
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dott. Carmelo Gelonese8 novembre 2006 Il lavoro dipendente Lart 2094 c.c. stabilisce che è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
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dott. Carmelo Gelonese8 novembre 2006 Il lavoro dipendente Alle disposizioni del titolo V c.c. si uniformano e si riferiscono i contratti collettivi di lavoro, stipulati fra le categorie sindacali dei soggetti interessati, che disciplinano il rapporto di lavoro, definendo – aspetti economico-retributivi, – diritti e doveri della parti – condizioni qualitative di svolgimento del lavoro, – frequenza dei rinnovi degli accordi.
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dott. Carmelo Gelonese8 novembre 2006 Lavoro dipendente: aspetti formali Documentazione obbligatoria per la predisposizione delle retribuzioni : libro paga; libro matricola; registro degli infortuni sul lavoro; DM10 INPS; altri prospetti contributivi (imposti dall'INPS), di natura periodica (es. prospetto versamento Cassa Edile); prospetto liquidazione INAIL.
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dott. Carmelo Gelonese8 novembre 2006 IL COSTO DEL LAVORO è un valore immateriale, in quanto consiste in prestazioni dalle quali derivano effetti produttivi diretti o indiretti; l'acquisto del fattore produttivo in parola avviene in forza di un rapporto di lavoro subordinato dal quale scaturisce per il datore di lavoro una serie di obblighi di natura economica e sociale; si differenzia rispetto agli altri fattori produttivi per le modalità con cui viene commisurata la sua retribuzione: – riconosciuta periodicamente, in via posticipata; – comprende una quota che viene riconosciuta al lavoratore e una quota che viene corrisposta a enti assicurativi e previdenziali; – parte della remunerazione viene riconosciuta durante lo svolgimento dell'attività lavorativa e parte viene corrisposta alla conclusione del rapporto di lavoro.
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dott. Carmelo Gelonese8 novembre 2006 I COMPONENTI DEL COSTO DEL LAVORO Costi di periodo 1) Retribuzione (al lordo di ritenute fiscali e contributive) - paga base sancita contrattuai mente - superminimo - indennità di contingenza - scatti di anzianità - straordinario - indennità varie (rìschio, turno, ecc.) 2) Oneri sociali obbligatori (INPS, INAIL…) - assicurazione sanitaria - mobilità 3) Altre spese di personale - mense aziendali - dopolavoro 4) Accantonamento al fondo TFR
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dott. Carmelo Gelonese8 novembre 2006 I COMPONENTI DEL COSTO DEL LAVORO Costi di reclutamento del lavoratore 1) Costi di selezione 2) Costi di accoglimento ed addestramento Costi di mantenimento del lavoratore 1) Costi di aggiornamento e formazione 2) Costi di incentivazione individuale e collettiva Costi indiretti 1) Costi per uso immobili impresa 2) Sconti su prodotti impresa
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dott. Carmelo Gelonese8 novembre 2006 Registrazioni contabili del costo del lavoro riguardano la liquidazione delle competenze spettanti ai dipendenti commisurate al periodo di effettiva prestazione lavorativa, generalmente con periodicità mensile; il computo avviene con riferimento al singolo dipendente sulla base delle ore o giornate di presenza nel mese.
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dott. Carmelo Gelonese8 novembre 2006 Registrazioni contabili del costo del lavoro 2 Oltre al pagamento delle spettanze «nette» occorre rilevare ad ogni liquidazione di retribuzione diretta: – la liquidazione degli assegni familiari; – lo storno, dalla retribuzione lorda, di somme che l'impresa è autorizzata o obbligata a prelevare alla fonte a vario titolo (ritenute previdenziali, sindacali, fiscali, ecc.); – il versamento di tali ritenute; – gli enti deputati a riscuoterle.
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dott. Carmelo Gelonese8 novembre 2006 Il costo lavoro in bilancio: SP AttivoPassivo II - CREDITI 5) ALTRIB. 1 FONDI PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI ANTICIPI SU RETRIBUZIONI ANTICIPI SU TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO D) DEBITI – 12) VERSO ENTI PREVIDENZIALI 13) ALTRI DEBITI: DEBITI VERSO IL PERSONALE DEBITI PER RITENUTE IRPEF
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dott. Carmelo Gelonese8 novembre 2006 Il costo lavoro in bilancio: CE B) – 7) SERVIZI 9) COSTI PER !L PERSONALE a) SALAR! E STIPENDI - stipendi, salari e altri - emolumenti al personale - compensi lavoro straordinario b) ONERI SOCIALI: - contributi a carico del datore di lavoro; 1) INPS 2) INPDAI 3) INAIL AL NETTO DI; Fiscalizzazione oneri sociali c) TRATTAMENTO Di FINE RAPPORTO accantonamento dell'esercizio d) TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI accantonamento dell'esercizio e) ALTRI COSTI DI PERSONALE : 1) ferie maturate e non godute 2) erogazioni 3) pensioni integrative
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dott. Carmelo Gelonese8 novembre 2006 Costo lavoro - registrazione Il costo per retribuzioni è da intendersi al lordo delle imposte e degli oneri sociali a carico del dipendente. Lespressione è antitetica alla locuzione retribuzioni nette, generalmente usata per esprimere l'ammontare effettivamente percepito, in busta paga, dai dipendenti. Le varie ritenute che spiegano il differenziale non altera la misura del costo per l'impresa (valore lordo) in quanto realizzano soltanto trasferimenti di somme fra enti percettori diversi.
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dott. Carmelo Gelonese8 novembre 2006 Costo lavoro (segue) Contestualmente agli emolumenti lordi, vengono liquidati ai dipendenti che ne hanno diritto, gli assegni familiari, una forma di integrazione salariale per dipendenti aventi familiari a carico, erogati dal datore di lavoro per conto dell'Istituto della Previdenza Sociale. Per l'impresa si tratta di una contemporanea movimentazione di una partita di credito e di debito, e non il sostenimento di un costo.
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dott. Carmelo Gelonese8 novembre 2006 Principali costi inerenti ai dipendenti e collaboratori Compensi agli amministratori, revisori, sindaciB7 Compensi per collaborazioni coordinate e continuativeB7 Compensi per rapporti di lavoro autonomo occasionaleB7 Retribuzioni al personale subordinatoB9, lett. a) Indennità di trasfertaB9, lett. a) Contributi previdenziali e assist. a carico del datore di lavoro B9, lett. b) Accantonamenti per indennità di fine rapportoB 9 lettera c) Borse di studio a favore di dipendenti o loro familiariB 9 lettera e) Costi per il personale distacc.presso l'impresa e in forza a terziB7 Rimborsi spese a piè di listaB7-B9
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dott. Carmelo Gelonese8 novembre 2006 Le ritenute fiscali l'azienda opera in qualità di sostituto d'imposta: è obbligata a prelevare l'IRPEF in capo al singolo dipendente ed al successivo versamento nelle casse dell'Erario. Il prelievo fiscale va applicato però ai redditi percepiti dal soggetto d'imposta; ciò comporta che per l'azienda l'obbligo di ritenuta scatta solo all'atto dell'effettivo pagamento delle retribuzioni. L'aliquota media non è predeterminabile: varia in funzione della posizione fiscale personale (detrazioni, oneri deducibili, ecc.) del dipendente. La base imponibile è in ogni caso costituita dalle retribuzioni lorde, decurtate unicamente delle ritenute di carattere previdenziale. Esempio:
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dott. Carmelo Gelonese8 novembre 2006 Adempimenti fiscali relativi Entro il 16 del mese successivo al pagamento. Esempio - Liquidazione ritenute fiscali - Liquidate ritenute fiscali sulle retribuzioni dei dipendenti. 4.500,00, versate nei termini di legge tramite banca. DEBITI VERSO PERSONALE a ERARIO C/RIT. SU RETRIB. Registrate ritenute fiscali sulle retribuzioni.
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dott. Carmelo Gelonese8 novembre 2006 I contributi sociali sono determinati applicando una percentuale sul valore complessivo delle retribuzioni lorde del mese di riferimento. La misura della percentuale varia soprattutto in funzione del settore di attività e, comunque, si colloca sul 30%.
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dott. Carmelo Gelonese8 novembre 2006 Contabilizzazione oneri sociali ONERI SOCIALI INPS a INPS C/CONTRIBUTI Contributi INPS a carico del datore di lavoro, mese di.... ONERI SOCIALI INPDAI a INPDAI C/CONTRIBUTI Contributi INPDAI a carico del datore di lavoro, mese di... Si versano entro il 16 del mese successivo (mod. F24)
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dott. Carmelo Gelonese8 novembre 2006 Pagamenti su F24 Decreto Bersani – Visco: Dall1/1/2007 anche per gli enti non commerciali il versamento tramite entratel tramite canale home banking tramite intermediari
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dott. Carmelo Gelonese8 novembre 2006 INAIL i versamenti INAIL sono effettuati in due soluzioni: – la prima di acconto da effettuare entro il 16 febbraio di ogni anno; – la seconda di conguaglio, che viene richiesta nel corso dell'anno successivo; – ogni mese l'azienda procede a rilevare l'ammontare mensile dei costi maturati.
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dott. Carmelo Gelonese8 novembre 2006 fiscalizzazione degli oneri sociali Accollo, da parte dello Stato, di una quota dei contributi a carico delle imprese per garantire comunque il gettito finanziario agli enti di previdenza ed assistenza. Esempio - I contributi sociali a carico dell'impresa per il mese di marzo ammontano a. 10.000,00. Su tale valore l'impresa usufruisce di oneri fiscalizzati per. 400,00. ONERI SOCIALI a INPS C/COMPETENZE. 10.000,00 Liquidazione dei contributi sodali. INPS C/COMPETENZE a ONERI SOCIALI FISCALIZZATI 400,00
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dott. Carmelo Gelonese8 novembre 2006 Il cuneo fiscale Il cuneo fiscale è rappresentato dalla variazione tra l'onere del costo del lavoro e il reddito effettivo percepito dal prestatore d'opera: in pratica è la differenza tra quanto pagato dal datore di lavoro e quanto incassato effettivamente dal lavoratore, essendo il restante importo versato al fisco e agli enti di previdenza.
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dott. Carmelo Gelonese8 novembre 2006 Il TFR Il trattamento di fine rapporto è una forma di retribuzione del personale, a corresponsione differita, rinviata alla fine del rapporto di lavoro. Essa matura in proporzione alla durata del rapporto stesso, e per l'impresa costituisce un elemento aggiuntivo del costo per acquisire il fattore lavoro.
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dott. Carmelo Gelonese8 novembre 2006 TFR – aspetti contabili La rilevazione della quota di trattamento di fine rapporto è una tipica scrittura di fine esercizio; in particolare si tratta di una «integrazione» di costo in quanto la quota è maturata per competenza economica, ma non è stata rilevata in contabilità generale durante lanno in quanto non si è avuta alcuna manifestazione finanziaria. Trattandosi di una retribuzione differita, il debito sorge nei confronti del lavoratore al momento della liquidazione della cessazione del rapporto di lavoro.
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dott. Carmelo Gelonese8 novembre 2006 TFR – aspetti contabili 31/12/xx ACCANTONAMENTO TFR a FONDO TFR Conteggiata quota di accantonamento al fondo TFR. L'impresa può stipulare delle polizze assicurative al fine di garantirsi i mezzi finanziari al momento del pagamento del TFR. In questo caso si tratta di operazioni finanziarie che consistono nel pagamento alla compagnia di assicurazione di un premio che matura interessi; i montanti (capitali + interessi) cumulati nel tempo permettono la copertura finanziaria dei fondi TFR maturati
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dott. Carmelo Gelonese8 novembre 2006 Rettifiche di bilancio Compensi/INPS/Rimborsi spese non doc. co.co.co – Verificare lesistenza del contratto; – Rilevare i compensi e i relativi contributi per competenza. Compensi a collaboratori occasionali – Verificare leffettiva occasionalità del compenso; – Verificare la corretta applicazione delle ritenute e il relativo versamento; – I rimborsi di spese ai collaboratori vanno sempre assoggettate a ritenuta.
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dott. Carmelo Gelonese8 novembre 2006 Rettifiche di bilancio Rimborso spese ai dipendenti E bene che tutte le somme erogate in funzione del rapporto di lavoro dipendente transitino per la busta paga; I rimborsi delle spese relative a prestazioni di servizi giustificate da fatture o ricevute fiscali andranno registrate nella voce relativa alle prestazioni di servizi. (deducibili ai fini IRAP); I rimborsi spese forfetari rimarranno tra le spese per prestazioni di lavoro (indeducibili ai fini IRAP); Verificare che la trasferta sia al di fuori del comune indicato nella lettera di assunzione quale sede di lavoro; Le spese di vitto e alloggio sono deducibili fino a 177,78 (256 allestero) giornaliere.
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dott. Carmelo Gelonese8 novembre 2006 Fringe benefits (letteralmente: benefici marginali) - si intendono comunemente forme di remunerazione complementari alla retribuzione principale, riservate, almeno in origine, pressochè esclusivamente ai lavoratori dipendenti di livello elevato. Obblighi contabili Il valore dei fringe benefits che concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente imponibile in capo al prestatore di lavoro deve essere iscritto nell'apposito libro paga, al fine di incrementare il valore delle retribuzioni corrisposte in denaro. LA RILEVAZIONE DEL FRINGE BENEFIT TASSABILE IN CAPO AL DIPENDENTE DEVE AVVENIRE Nel libro paga Non in contabilità generale
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dott. Carmelo Gelonese8 novembre 2006 UTILIZZO DELL'AUTO AZIENDALE AD USO PROMISCUO PER IL DIPENDENTE Benefit, imponibile con i criteri dell'art. 48, comma 4, lett. a). del T.U.I.R. PER IL DATORE DI LAVORO i costi relativi all'uso dei veicoli dati in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d'imposta, risultano interamente deducibili. Le spese relative all'autovettura, devono essere iscritte nel conto economico, in base alla natura delle singole voci di costo.
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dott. Carmelo Gelonese8 novembre 2006 Dai cococo ai cocopro
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dott. Carmelo Gelonese8 novembre 2006 Dai cococo ai cocopro Il lavoro a progetto, per le particolari modalità di esecuzione che lo caratterizzano (la continuità e lo stretto collegamento con l'attività del committente soprattutto) si colloca sul confine che separa il lavoro autonomo dal lavoro subordinato. E' dunque importante, innanzitutto costruire il contratto con la forma, le caratteristiche e tutti gli elementi tipici (indici) del lavoro autonomo, evitando formule, termini, contenuti e clausole tipici della subordinazione e indiziari di quest'ultima (l'assoggettamento del prestatore a ordini, direttive pressanti, controlli e sanzioni, la mancanza di autonomia nella gestione modale e temporale del proprio lavoro, l'imposizione di un orario fisso e predeterminato, la corresponsione di un compenso prestabilito a cadenze fisse, l'assenza di rischio economico in capo al prestatore).
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dott. Carmelo Gelonese8 novembre 2006 Le esclusioni dal LaP
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dott. Carmelo Gelonese8 novembre 2006 Le esclusioni dal LaP La pubblica amministrazione può pertanto "continuare a stipulare contratti di collaborazione senza tener conto dei limiti introdotti dalla novella mantenendo il riferimento all'art. 409 n. 3 c.p.c. la cui previsione, per i rapporti che vedano una parte pubblica, non ha subito modificazioni in attesa delle eventuali future determinazioni "
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