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Assessorato Agricoltura e Foreste
Regione Siciliana Assessorato Agricoltura e Foreste Dipartimento Interventi Infrastrutturali Presentazioni in power point elaborate da: U.O.T. 62 di Petralia Sottana – Distretto Madonie Area 2^ Studi e Programmazione-Agroservizi Servizi allo Sviluppo AGRISERVICE S.r.L (Società iscritta al n. 8 Albo regionale di accreditamento dei Servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione alle aziende agricole DDG 1925/2007) Osservatorio Economia e Sviluppo Rurale Sintesi presentazione slides:
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Servizio di Consulenza Agricola
Reg. (CE) n. 1783/03 del Consiglio aiuti per conformarsi alle norme in materia di: -ambiente -sanità pubblica -salute delle piante e degli animali -benessere degli animali -sicurezza sul lavoro [costi di gestione] [costi per utilizzazione di servizi di c.a.] -avviamento di sistemi di consulenza aziendale
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Servizio di Consulenza Agricola
P.O.R. SICILIA MISURA 4.12 – COSTITUZIONE E AVVIAMENTO DI SISTEMI DI CONSULENZA AZIENDALE E DI SERVIZI DI SOSTITUZIONE E DI ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE
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P.S.R. SICILIA 2007-2013 Servizio di Consulenza Agricola
Prosecuzione Servizi di consulenza MISURA 114 Utilizzo dei Servizi di Consulenza in Agricoltura e Silvicoltura Gli Imprenditori agricoli e forestali potranno usufruire dei servizi di consulenza accreditati presso l’Assessorato regionale Agricoltura e Foreste Per il servizio di consulenza è previsto un contributo max di euro/azienda con una percentuale di contribuzione pari all’ 80 % su una spesa ammessa a finanziamento di euro.
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La Condizionalità La Condizionalità rappresenta un complesso sistema vincolistico, che lega la concessione degli aiuti ad un comportamento di conformità da parte dell’agricoltore. Il mancato rispetto di tali obblighi comporta la riduzione o l’esclusione dai pagamenti degli aiuti in danno dell’agricoltore inadempiente. La Condizionalità si applica a tutta l’azienda agricola, anche su quelle superfici non interessate dall’aiuto diretto La Condizionalità impatta su tutto il regime di pagamento unico e anche sull’applicazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013.
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PSR Sicilia 2007/2013 Misure applicazione obbligatoria Condizionalità
Asse 2 – Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale. Misure: 211 “Indennità a favore degli Agricoltori delle zone montane” 212 “Indennità a favore degli Agricoltori in altre zone svantaggiate” 214 “Pagamenti agroambientali” 221 “Primo imboschimento di terreni agricoli”
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GLI ELEMENTI DELL’OTTEMPERANZA
La Condizionalità dal 2007 GLI ELEMENTI DELL’OTTEMPERANZA La Condizionalità contiene elementi vincolistici che agiscono: Sugli adempimenti obbligatori: Registro fitofarmaci Registro fertilizzanti Registro farmaci veterinari Registro fornitori Monitoraggio materie prime per mangimi ed igiene dei mangimi Monitoraggio produzione latte ed uova Piani di smaltimento e di concimazione (ZVN) Adempimenti per il benessere animale Sugli elementi strutturali dell’azienda: Adeguamento delle stalle ai criteri di benessere degli animali. Adeguamento dello stoccaggio degli effluenti zootecnici Adeguamento locali e strutture per carburanti, fertilizzanti, mangimi, fitofarmaci Sulla prassi agronomica: Adempimenti previsti dalle Norme agronomiche ed ambientali Quaderno di campagna 7
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IL “QUADERNO DI CAMPAGNA”
La Condizionalità dal 2007 IL “QUADERNO DI CAMPAGNA” Le operazioni Compilazione del “Quaderno Di Campagna”. Compilazione del “Registro Dei Trattamenti”. Gestione del “Magazzino dei Fertilizzanti e del Magazzino Dei Fitofarmaci”. Report sulle attività in conformità alle normative vigenti 8
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Reg (CE) 1782/2003 - TITOLO II - Capitolo 1 - CONDIZIONALITA
Art. 3 : Ogni Agricoltore beneficiario di pagamenti diretti deve rispettare varie CONDIZIONI chiamate Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e mantenere la terra in Buone Condizioni Agronomiche Ambientali (BCAA) ►Per “AGRICOLTORE” si intende una persona fisica o giuridica o un’associazione di persone fisiche o giuridiche, che esercita l’ATTIVITA’ AGRICOLA attraverso la gestione di una azienda ►Per ATTIVITA’ AGRICOLA si intende la produzione, l’allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, l’allevamento e la custodia degli animali, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali, di cui all’All. IV del Reg.: (copertura minima suolo contro erosione, terrazzamento, rotazione, sostanza organica, struttura suolo, uso adeguato macchine, habitat, densità bestiame, protezione pascolo permanente, mantenimento elementi caratteristici paesaggio). Misure Agroambientali PSR 2000/2006. Asse II PSR 2007/2013. ►Per “PAGAMENTO DIRETTO” si intende un pagamento corrisposto direttamente agli agricoltori nell’ambito di uno dei seguenti regimi di sostegno al reddito (o regime unico di pagamento) di cui all’All. I del Reg.: pagamento disaccoppiato - aiuti alla superficie per grano duro, colture proteiche, riso, frutta a guscio, colture energetiche, seminativi, leguminose da granella - premi per prodotti lattiero caseari - carni bovine: premio vacca nutrice, abbattimento, destagionalizzazione - premi per pecora e per capra - aiuti alla produzione: sementi, olio d’oliva
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Regolamento (CE) 1782/2003 CGO e BCAA
CGO “Criteri di Gestione Obbligatori “ Allegato III al Reg 1782/2003, riguardanti i “Campi di Condizionalità” : ►Ambiente (5 Atti da A1 ad A5) ►Sanità Publica, Salute, Identificazione e Registrazione degli Animali (11 Atti: da A6 ad A8bis – da B9 a B15) ►Igiene e benessere degli animali (3 Atti da C16 a C18) BCAA “Norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche Ambientali” (7 Norme)
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Elenco 19 Atti CGO e 7 Norme BCAA
Atti Criteri di Gestione Obbligatoria CGO Norme Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali BCAA A1 Conservazione degli uccelli selvatici (aree natura 2000 – ZPS) B9 Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari Norma 1.1 Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio A2 Protezione acque sotterranee dall’inquinamento provocato da sostanze pericolose B10 Divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali Norma 2.1 Gestione delle stoppie e dei residui colturali A3 Utilizzazione fanghi di depurazione in agricoltura B11 Sicurezza alimentare - Obbligo di rintracciabilità. Istituzione Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare Norma 3.1 Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali e l’uso adeguato dele macchine A4 Protezione acque da inquinamento nitrati B12 Encefalopatie spongiformi trasmissibili : prevenzione, controllo ed eradicazione Norma 4.1 Protezione del pascolo permanente A5 Conservazione degli habitat (aree natura 2000 – SIC) B13 Afta epizootica Norma 4.2 Gestione delle superfici ritirate dalla produzione A6 Identificazione e registrazione degli animali B14 Malattie degli animali e malattia vescicolare dei suini Norma 4.3 Manutenzione delle piante di Olivo A7 Marchi auricolari, registro e passaporti identificazione e registrazione dei bovini B15 Febbre catarrale degli ovini :lotta ed eradicazione Norma 4.4 Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio A8 Identificazione e registrazione e etichettatura carni bovine C16 Norme minime per la protezione dei vitelli A8 bis Identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini C17 Norme minime per la protezione dei suini C18 Protezione degli animali negli allevamenti
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Campo di Condizionalità AMBIENTE
Atto 1 - Conservazione degli uccelli selvatici. Direttiva 79/409/CEE. Normativa Recepimento: L.R. 33/97. L.R. 15/98 Norme fauna selvatica ed esercizio venatorio- Decreto Ass.to Terr. Amb. 46/05 Elenco SIC e ZPS -Decreto 120 del 5/5/06 ARTA Approvazione cartografia in scala 1: Decreto 30/3/07 ARTA Prime disposizioni Valutazione d’incidenza ai sensi del DPR 357/97- L.R. 13/07 Attività economiche in aree SIC e ZPS e valutazione in materia di incidenza -Decreti 244/245 del 22/10/07 su valutazione Incidenza – Decreto ARTA 247 del 25/10/07 - Decreto Ass. Agr. e Foreste 2654 del 26/10/2007. Valutazione di incidenza a livello di azienda agricola ai sensi dei Decreti ARTA del 30/3/07 e del 22/10/07. Rispetto obblighi Decreti 244/07 e 247/07 Atto 2 - Protezione acque sotterranee da inquinamento sostanze pericolose-Direttiva 80/68/CEE Rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 103 e 104 Decreto leg.vo 152/2006 Norme in materia ambientale Atto 3 - Protezione ambiente e suolo nell’uso dei fanghi di depurazione in agricoltura. Direttiva 86/278/CEE. Decreto 771/04 ARTA Atti per richiesta autorizzazione Circolare ARTA 38508/03 Direttive autorizzazioni utilizzo fanghi depurazione in agricoltura ai sensi del Decreto leg.vo n. 1999/92 - Atto 4 - Protezione acque da inquinamento provocato da nitrati da fonti agricole. Direttiva 91/676/CEE. Decreto congiunto ARTA/Agric. Foreste 121 del 24/02/05 Approvazione Carta regionale zone vulnerabili da nitrati – Decreto congiunto 53 del 12/01/07 Approvazione Programma azione obbligatorio per zone vulnerabili nitrati – Decreto ARTA, Agricoltura, Agenzia Acque n. 61 del 17/01/07 Disciplina uso agronomico effluenti da allevamento e acque reflue aziende agricole. Le aziende agricole ricadenti in zone vulnerabili da nitrati individuate con DDG 121/2005, dovranno rispettare gli adempimenti previsti dai citati Decreti 53 e 61 del 2007. Atto 5 – Conservazione habitat naturali e seminaturali, flora e fauna selvatiche. Direttiva 92/43/CEE. Normativa regionale di recepimento analoga ad ATTO 1 Valutazione di incidenza a livello di azienda agricola ai sensi dei Decreti ARTA del 30/3/07 e del 22/10/07. Rispetto obblighi Decreti 244/07 e 247/07
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ATTO A1 – Conservazione degli uccelli selvatici (Direttiva 79/409/CEE)
ATTOA5 – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva 92/43/CEE) – Rete “NATURA 2000” I terreni aziendali inseriti in aree di tutela ambientale (Parchi, Oasi, Zone di Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, aree inserite nella rete Natura 2000) sono soggetti a vincoli di gestione dell’attività produttiva che sono regolamentate o da specifici piani di gestione regionali e/o provinciali (Gestione delle stoppie e dei residui colturali); (Protezione del pascolo permanente), lettera b); (Gestione delle superfici ritirate dalla produzione); 4.4 (Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio), Il vincolo aziendale è comunque limitato ai terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), facenti capo alla Rete Natura 2000 Sarà infine verificata in sede di controllo: Nel caso di interventi strutturali realizzati o in corso di realizzazione all’interno delle aree protette, è necessario acquisire la valutazione d’incidenza: Se l’agricoltore ha o sta realizzando interventi strutturali (fienili, stalle, magazzini, annessi agricoli, ecc.) deve disporre in azienda delle autorizzazioni previste (licenza edilizia, DIA Dichiarazione Inizio attività, ecc) e della VALUTAZIONE D’INCIDENZA da presentare all’Assessorato regionale Territorio e Ambiente
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ATTO 1 – Conservazione uccelli selvatici
ATTO 5 – Conservazione Habitat naturali e seminaturali, della flora e fauna selvatiche Art. 3 Decreto ARTA 30 marzo 2007 Sono ESCLUSI dalla procedura di VALUTAZIONE DI INCIDENZA l’esercizio delle pratiche agronomiche ordinarie su ordinamenti colturali esistenti, a meno che lo stesso non comporti mutamenti o realizzazione di nuove strutture per Colture Protette l’esercizio di attività zootecniche esistenti non condotte su scala industriale interventi silvicolturali ordinari, compresi i tagli di utilizzazione ed esclusi i tagli di conversione la posa di cavi e/o altri manufatti e/o impianti comunque interrati lungo la viabilità esistente l’installazione di impianti solari fotovoltaici e solari termici di dimensioni non superiori a 100 mq gli interventi che contengono solo previsioni di opere interne, manutenzione ordinaria e straordinaria ovvero interventi che non comportino ampliamenti dell’esistente, aumento di volumetria e/o di superficie e/o modifiche di sagoma e/o cambio di destinazione d’uso, variazioni tipologiche e/o planialtimetriche; gli interventi di ordinaria manutenzione delle sedi stradali e delle reti di servizi esistenti le azioni di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti le azioni volte alla conservazione del sottobosco
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ATTO 2 – Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose
Sono “pericolose” le sostanze tossiche, bioaccumulabili e persistenti, come quelle contenute nei prodotti fitosanitari, gli oli esausti, i liquami, i carburanti e loro apparecchi di stoccaggio, trasporto e distribuzione. A livello chimico, le sostanze pericolose sono costituite da composti organo-alogenati, pesticidi clorurati, pesticidi fosforati, composti organostannici, mercurio, cadmio, oli minerali persistenti e non, cianuri, biocidi, fosforo e relativi composti inorganici, fluoruri.
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Vincoli vari per gli Agricoltori:
ATTO 2 – Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose come: prodotti fitosanitari, oli esausti, liquami, carburanti e loro apparecchi di stoccaggio, trasporto e distribuzione Vincoli vari per gli Agricoltori: Uso e smaltimento delle sostanze pericolose nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle schede tecniche, evitando utilizzazioni improprie che possano contaminare le falde, provvedendo alla corretta e periodica manutenzione di fasce e componenti di macchine irroratrici, autobotti, cisterne, etc. da parte di tecnici e servizi autorizzati con rilascio documentazione attestante avvenuto controllo, o altro. Corretta gestione delle acque reflue residue dal lavaggio di contenitori, serbatoi, irroratori, atomizzatori, che vanno conservate in apposite cisterne. Uso di Registri di carico e scarico dei Fitofarmaci che vanno conservati in appositi locali/magazzini a norma di legge nel rispetto delle vigenti prescrizioni. Riutilizzo di rifiuti organici come paglia, sottoprodoti di lavorazione vegetale, etc. per compostaggio, concimazione, pacciamatura. I rifiuti inorganici, come i contenitori di olii, di fitofarmaci, di prodotti infiammabili, batterie, macchine e pezzi di attrezzi rotti o obsoleti, vanno conferiti a raccolta differenziata come rifiuto speciale, presso apposite discariche o a consorzi, previa autorizzazione allo scarico delle sostanze pericolose ai sensi del d.l.vo 152/99 e tenuta compilazione dei relativi registri. Se bonificati (sciacquati con acqua il cui prodotto va in cisterna) i contenitori possono essere smaltiti come rifiuti ordinari. Uso di cisterne per gasolio integre, realizzate in materiale inerte, posizionate su base cementizia o impermeabilizzata, con vasca di contenimento sottostante.
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L’atto poi prevede due differenti tipologie di aziende
ATTO A2 – Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose Questo atto introduce i seguenti obblighi generali: Corretto stoccaggio di combustibili (gasolio, ecc. …), oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo. Tali residui devono essere allocati su pavimentazione impermeabile ed i contenitori per carburanti ed oli lubrificanti devono essere a perfetta tenuta. L’atto poi prevede due differenti tipologie di aziende Azienda che trasforma proprie materie prime per almeno i 2/3. Le acque di risulta sono assimilate a quelle bianche e non richiedono nessuna autorizzazione per lo smaltimento a meno di accertata presenza di sostanze pericolose. Azienda che trasforma più di 1/3 di materie prime esterne deve disporre di Autorizzazione per lo scarico di sostanze pericolose contenute nella tabella 3 dell'allegato 5 del decreto legislativo 152/99; deve inoltre garantire il rispetto delle condizioni di scarico contenute nell’autorizzazione.
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ATTO 3 – Protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura Rispetto da parte delle aziende agricole, delle disposizioni regionali di recepimento del Decreto legislativo 27/01/1992 n. 99 “Utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura” Aziende interessate: le aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento ►Decreto legislativo n. 99/ Si intendono per FANGHI i residui derivanti dai processi di depurazione delle ACQUE REFLUE: provenienti esclusivamente da insediamenti civili provenienti da insediamenti civili e produttivi; provenienti esclusivamente da insediamenti produttivi. Si intendono per FANGHI TRATTATI i fanghi sottoposti a trattamento biologico, chimico o termico in modo da ridurne gli inconvenienti sanitari della loro utilizzazione E’ ammessa l’utilizzazione in agricoltura dei fanghi solo se sono stati sottoposti a trattamento; se idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo; se non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili e/o dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l’uomo e per l’ambiente. Possono essere utilizzati soltanto i fanghi che al momento del loro impiego in agricoltura non superino i valori limite di concentrazione di metalli pesanti e di altri parametri stabiliti dagli allegati al D. lgv. 99/1992
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Atto A3 - Fanghi di depurazione
Smaltimento di fanghi aziendali od esterni all’azienda, l’agricoltore risponde della corretta esecuzione dello smaltimento sia che smaltisca propri fanghi , sia che lo smaltimento sia eseguito da soggetti esterni, ma su terreni aziendali. Smaltimento dei fanghi aziendali eseguito da terzi sui terreni dell’azienda stessa: acquisire e conservare copia di: formulario di identificazione dei fanghi; scheda di accompagnamento dei fanghi; autorizzazione allo spargimento; registro di utilizzazione dei terreni (di cui verifica la corretta compilazione); notifica agli Enti competenti dell’inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi, nei tempi previsti; vigilare sul rispetto dell’utilizzatore, delle condizioni tecniche di utilizzazione dei fanghi e dei divieti previsti dalla normativa. Smaltimento di fanghi di terzi sui terreni aziendali (Agricoltore smaltitore di fanghi di terzi) Rispettare gli adempimenti indicati al punto precedente; Disponibilità dell’autorizzazione all’utilizzazione dei fanghi; Essere iscritto all’Albo nazionale delle imprese che gestiscono rifiuti, nel caso in cui provveda al trasporto dei fanghi dal produttore all’azienda. Agricoltore produttore ed utilizzatore di fanghi Rispettare gli adempimenti già indicati fino ad ora nelle precedenti due tipologie; Gestione del registro di carico e scarico dei fanghi con l’invio annuale dello stesso alle autorità competenti.
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ATTO 3 – Protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura ►Decreto legislativo n. 99/1992. VINCOLI PER GLI AGRICOLTORI: I fanghi possono essere applicati su e/o nei terreni in dosi non superiori a 15 t/Ha di sostanza secca nel triennio, purchè il pH del suolo sia compreso tra 6,0 e 7,5 e la capacità di scambio cationico superiore a 15 meg/100 gr. I fanghi provenienti dall’industria agroalimentare possono essere impiegati fino a 3 volte la quantità massima suddetta ma entro certe soglie massime di metalli pesanti . E’ vietato applicare i fanghi ai terreni allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali, acquitrinosi, con falda acquifera affiorante, con frane in atto; con pendii maggiori del 15 % ; con pH minore di 5;con c.s.c. minore di 8 meg/100gr; nei terreni destinati a pascolo, a prato pascolo, a foraggere, anche in consociazione con altre colture, nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;nei terreni destinati all’orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e di norma consumati crudi, nei 10 mesi antecedenti il raccolto e durante il raccolto stesso; quando è in atto una coltura, ad eccezione delle colture arboree;quando sia stata accertata l’esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e/o degli animali e/o per la salvaguardia dell’ambiente. E’ vietata l’ applicazione di fanghi liquidi con la tecnica dell’irrigazione a pioggia.
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dai NITRATI provenienti da fonti agricole
ATTO 4 – Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato dai NITRATI provenienti da fonti agricole Aziende interessate:le aziende agricole ricadenti nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola individuate con D.D.G. n. 121 del 24 febbraio 2005, dovranno rispettare gli adempimenti previsti dal “Programma d’azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola” come da D.D.G. n. 53 del 12 gennaio 2007 Assessorato regionale Territorio e Ambiente e Assessorato regionale Agricoltura e Foreste “Approvazione Programma di azione obbligatorio per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”: ►DDG interdipartimentale (Agricoltura/Territorio Ambiente)n. 121/2005 Adozione Carta regionale delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola in scala 1: (Allegato 1) (lavoro ex U.O. 49 Pedologia, Cartografia tematica e Tutela Ambientale dei Servizi allo Sviluppo dell’Assessorato regionale Agricoltura e Foreste in interazione con ARTA) -Note esplicative (Allegato 2) - Elenco Fogli di mappa distinti per Provincia e Comune (allegato 3) - Programma d’azione obbligatorio per zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (All.4) Altri impegni degli agricoltori:regimazione acque superficiali terreni in pendio e mantenimento copertura vegetale per diminuire trasporto sostanze nutrienti. Corretto stoccaggio delle deiezioni animali (bacini a tenuta perfetta per liquami e concimaie realizzate su platee impermeabilizzate e provviste di pozzetti di raccolta del liquame)
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dai NITRATI provenienti da fonti agricole
ATTO 4 – Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato dai NITRATI provenienti da fonti agricole DDG interdipartimentale (Agricoltura/Territorio Ambiente) n. 121/2005: Programma d’azione obbligatorio per zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (All.4) Il Programma, integrato con successivo DDG n. 53 del 12/01/2007, disciplina: le modalità di utilizzo agronomico del letame, dei concimi azotati e degli ammendanti le modalità di utilizzo agronomico dei liquami e dei materiali assimilati le caratteristiche e il dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio dei materiali le modalità di accumulo temporaneo di letami in vasche/bacini a tenuta su platee impermeabilizzate e provviste di pozzetti di raccolta del letame le modalità di elaborazione del Piano di Utilizzazione Agronomica e le Comunicazioni dovute ai soggetti istituzionali preposti alle autorizzazioni e al controllo le modalità di distribuzione e le dosi di impiego i periodi di divieto di distribuzione fertilizzanti minerali e organici contenenti azoto i livelli massimi di apporti nutritivi ammessi per ettaro/coltura/anno i volumi di adacquamento massimi raccomandati le sanzioni in caso di inosservanza
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Fasce di rispetto corsi d’acqua e arenili: divieto di spandimento
Atto A4 – Protezione acque da inquinamento dai nitrati da attività agricole Divieti di utilizzazione spaziale e temporale di effluenti di allevamento, acque reflue, concimi azotati e ammendanti di cui alla L748/84, fanghi di depurazione (ex art 38 Dlgsl 152/99) La norma di riferimento nazionale è il Decreto MiPAF 7 aprile 2006 FASCE DI RISPETTO Tipo di fertilizzante Fasce di rispetto corsi d’acqua e arenili: divieto di spandimento Letami e materiali assimilati - Concimi azotati e ammendanti organici di cui alla L.748/84 entro 5 m di distanza dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua non significativi entro 10 m di distanza dal ciglio di sponda dei corsi significativi entro 25 m di distanza dai punti di prelievo per gli acquedotti pubblici Liquami e materiali assimilati entro 10 m di distanza dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua significativi entro 30 m di distanza dalle sponde dei laghi e degli arenili marini Le Regioni possono disporre distanze differenti
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METAFERT dai NITRATI provenienti da fonti agricole
ATTO 4 – Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato dai NITRATI provenienti da fonti agricole LINEE GUIDA PER IL CAMPIONAMENTO DEI SUOLI E PER L’ELABORAZIONE DEL PIANO DI CONCIMAZIONE AZIENDALE METAFERT Attraverso il Programma METAFERT cui si rimanda, elaborato dall’Area 2^ Studi e Programmazione del Dipartimento Interventi Infrastrutturali, è possibile elaborare il PIANO DI CONCIMAZIONE AZIENDALE che consente di determinare il fabbisogno sia di AZOTO che di FOSFORO e POTASSIO. METAFERT, consultabile sul sito dell’Assessorato regionale Agricoltura e Foreste,indica: i criteri di scelta della zona omogenea di campionamento; i diversi tipi di campionamento; le caratteristiche del campione ed epoca di campionamento; i dati da inserire nel “Verbale di campionamento” da parte del Consulente Tecnico; i dati da inserire nella richiesta di analisi del suolo da presentare al Laboratorio pubblico o privato autorizzato, per la certificazione delle analisi di base e accessorie; modalità di determinazione del fabbisogno di Unità Fertilizzanti (azoto, fosforo, potassio), anche al fine del rispetto dei vincoli recati dalla CONDIZIONALITA’.
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Campo di Condizionalità Sanità pubblica – Salute-Identificazione e registrazione degli animali
Atto A6 – Identificazione e registrazione degli animali. (Anagrafe bovini, ovini, suini, caprini) Direttiva 92/102/CEE Atto A7 – Marchi auricolari, registro delle aziende e passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini Regolamento 2629/97 abrogato dal 911/2004 Atto A8 - Istituzione Sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine Regolamento 1760/2000 che abroga il Reg 820/97 Atto A8 bis - Istituzione Sistema di identificazione e registrazione ovini e caprini Regolamento 21/2004 del 2003 FINALITA’: tutela sanità pubblica e salute animali – etichettatura carni per tracciabilità alimentare - efficace gestione, erogazione e controllo dei contributi comunitari Enti preposti alla verifica del rispetto della normativa: Ispettorato regionale Veterinario. Enti preposti ai controlli:ASL Azienda Sanitaria Locale
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Campo di Condizionalità Sanità pubblica – Salute-Identificazione e registrazione degli animali ATTO A6 e A8 bis Identificazione e registrazione animali -Predisposizione di elenchi aggiornati di tutte le aziende che allevano bovini, bufalini, ovini, suini, caprini con apposito codice fornito dalla ASL competente -Tenuta da parte delle aziende di Registri/Elenchi aggiornati con il numero dei capi. Tenuta Registro di Stalla con identificazione del marchio per ogni capo, acquisti, nascite, morti, movimenti in entrata e uscita. Registrazione degli eventi, entro i tempi stabiliti e notifica alla Banca dati nazionale -Indicazione caratteristiche del Marchio auricolare di identificazione del bestiame, I capi provenienti dalla UE mantengono il marchio del paese di origine.
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Elenco “B” Criteri di Gestione Obbligatoria Campo di Condizionalità Sanità pubblica, Salute, Identificazione e Registrazione degli Animali n. 7 Atti da B9 a B15
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Sanità pubblica – Salute-Identificazione e registrazione degli animali
Atto B9 – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari Direttiva 91/414/CEE Atto B10 – Divieto uso sostanze ad azione ormonica, tireostatica e beta agoniste nelle produzioni animali Direttiva 96/22/CE e Direttiva 2003/74/CE Atto B11 – Procedure sicurezza alimentare ed Istituzione Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento Europeo Atto B12 – Prevenzione, controllo ed eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili Regolamento 999/2001 del Parlamento Europeo Atto B13 – Misure di lotta contro l’afta epizootica Direttiva 85/511/CEE Consiglio E Atto B14 – Misure generali contro malattie animali e misure specifiche per la malattia vescicolare dei Suini Direttiva 92/119 CEE del Consiglio Europeo Atto B15 – Disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli Ovini Direttiva 2000/75/CE del Consiglio Europeo
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Atto B9 – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ►Impiego esclusivo da parte dell’operatore in possesso del “Patentino” che è responsabile della corretta custodia e impiego. ►Rispetto di dosi, tempi e modalità indicate in etichetta e scheda prodotto. Evitare sprechi e danni a persone, animali, ambiente, insetti pronubi. Obbligo di registrazione del trattamento entro 30 giorni, nel Registro dei Trattamenti o Quaderno di Campagna previsto dal DPR 290/ ►Conservazione per 1 anno delle fatture di acquisto fitosanitari, e copia dei moduli di acquisto dei prodotti molto tossici, tossici e nocivi. ►Conservazione lontano da alimenti, mangimi, bevande e foraggi, in ambienti asciutti, ben aerati, al riparo da luce e sorgenti calore. ►Conservazione separata dei fitofarmaci di 1^ e 2^ classe in armadietti chiusi a chiave con obbligo di separazione di quelli ossidanti dagli infiammabili. Reticella alle finestre dei locali. Pavimento e pareti lavabili. Impianto elettrico a norma. Porta di accesso chiusa a chiave con apposizione cartelli di avviso del pericolo.
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Atto B9 - Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari
E’ obbligo dell’agricoltore, detenere uno specifico registro dei trattamenti con fitofarmaci (anche per le tipologie, irritanti e non classificati) effettuati in azienda nel corso dell’anno. LO STESSO REGISTRO POTRA’ ESSERE UTILIZZATO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI CONCIMI AZOTATI. Il registro dei trattamenti (assimilabile al “Quaderno di campagna”) deve essere compilato e sottoscritto dall'utilizzatore e deve riportare in maniera cronologica, con annotazioni effettuate entro trenta giorni dal trattamento: i dati anagrafici relativi all'azienda; per ogni coltura presente in azienda vanno indicate le date relative a: semina (o trapianto), inizio fioritura, raccolta. le colture trattate e la relativa superficie, nonché la data di semina o trapianto (di impianto nel caso di colture arboree), la data indicativa di fioritura; la data del trattamento, il prodotto commerciale e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché l'avversità che ha reso necessario il trattamento stesso.
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Quali sono gli obblighi per l’agricoltore:
Atto B9 - Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari Quali sono gli obblighi per l’agricoltore: predisporre un registro dei trattamenti; disponibilità e validità del patentino nei casi previsti; rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell’etichetta del prodotto impiegato; Presenza in azienda di un sito a norma per l’immagazzinamento dei prodotti fitosanitari. Presenza di strumenti di protezione dai rischi chimici
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Atto B10 – Divieto uso sostanze ad azione ormonica, tireostatica, beta-agoniste nelle produzioni animali ► Divieto di tenuta conservazione e utilizzazione di medicinali anabolizzanti. ► Conservazione in azienda per almeno 5 anni, del Registro dei Trattamenti effettuati, insieme a copia delle ricette rilasciate dal Veterinario. ► Il Veterinario che ha in cura gli animali deve compilare personalmente il Registro vidimato dal Servizio Veterinario della AUSL territorialmente competente. ► In Sicilia, l’Ispettorato regionale Veterinario emana annualmente una circolare relativa al Piano regionale Residui. Prelievi ed esami di laboratorio vengono effettuati dalle ASL e dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
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Atto B10 – Divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze Beta-agoniste nelle produzioni animali E’ vietato l’uso di sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze Beta-agoniste nelle produzioni animali. L’uso di tali sostanze è ammesso esclusivamente a fine terapeutico su bovini, ovini, equini attraverso autorizzazione veterinaria e attraverso una somministrazione controllata dal veterinario. E’ vietata la detenzione di tali sostanze in azienda. E’ obbligatorio trascrivere nel registro dei farmaci veterinari Al titolare dell'azienda spetta il compito di annotare sul registro la data e la natura del trattamento eseguito, nonché, entro le 24 ore, la data di inizio e di fine del trattamento stesso. Il registro deve essere conservato nell'azienda a cura del titolare, unitamente a copia delle ricette rilasciate dal veterinario, per almeno cinque anni e messo a disposizione dell'autorità' competente. In caso di allevamenti autorizzati alla tenuta di scorte di medicinali veterinari, nell'intento di semplificare gli adempimenti di registrazione che gravano sulle aziende, si utilizza il registro unificato di scorta dei medicinali veterinari e dei trattamenti stessi.
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Atto B11 – Principi e requisiti generali della legislazione sicurezza alimentare. Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare ► L’Autorità Europea per la Sicurezza alimentare (EFSA) è una Agenzia dell’Unione Europea che supporta a livello tecnico scientifico le decisioni delle Istituzioni Comunitarie. Istituita nel 2001 ha sede a Parma ► L’Atto B11 concerne la Tracciabilità dei prodotti alimentari. ► Atti da B12 a B15 – Salvaguardia e tutela salute animali e consumatori Sono interessate le aziende che effettuano attività di allevamento e commercializzazione sia di prodotti animali che di fattori produttivi per alimentazione e cura degli animali, tenute a presentare la Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A.) ► In Sicilia, gli Enti preposti al rispetto della normativa vigente sono: l’Ispettorato regionale Veterinario riguardo alla gestione e le Aziende Sanitarie Locali riguardo ai controlli
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Dichiarazione Inizio attivitàA
D.I.A. Dichiarazione Inizio Attività (Reg CE 852/2004) Obbligatoria per le fasi connesse alla produzione primaria e alle seguenti operazioni associate: a) il trasporto, il magazzinaggio e la manipolazione di prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione che ciò non alteri sostanzialmente la loro natura; b) il trasporto di animali vivi, ove necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento; c) in caso di prodotti di origine vegetale, , le operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari, la cui natura non sia ancora stata sostanzialmente modificata, dal luogo di produzione ad uno stabilimento.
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D.I.A Gli Operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali, devono adottare misure adeguate per: a) tenere puliti e, ove necessario dopo la pulizia, disinfettare strutture, attrezzature, contenitori, casse di trasporto e veicoli; b) assicurare, la produzione, il trasporto e condizioni di magazzinaggio igieniche e la pulizia dei prodotti vegetali; c) usare acqua potabile o acqua pulita, ove necessario in modo da prevenire la contaminazione; d) assicurare che il personale addetto alla manipolazione dei prodotti alimentari sia in buona salute e segua una formazione sui rischi sanitari; e)immagazzinare e gestire i rifiuti e le sostanze pericolose in modo da evitare la contaminazione; f) utilizzare correttamente i prodotti fitosanitari e i biocidi, come previsto dalla normativa pertinente.
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D.I.A. Adempimenti a carico delle aziende agricole
L'operatore del settore alimentare (OSA), che intende iniziare un'attività di produzione, trasformazione, confezionamento, deposito, trasporto, somministrazione, distribuzione o vendita di prodotti alimentari, inoltra dichiarazione di inizio attività (DIA), in quadruplice copia all'Azienda Unità Sanitaria Locale - Dipartimento di Prevenzione medico/veterinario - e contestualmente in singola copia allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune ove insiste la sede produttiva dell'impresa alimentare o in cui è residente, in caso di trasporti.
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D.I.A. Formazione Professionale
Dichiarazione dell’imprenditore di essere a conoscenza dell’obbligo della formazione e dell’aggiornamento professionale del personale in materia di sicurezza alimentare.
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D.I.A. Registro dei trattamenti fitosanitari
debitamente numerato e timbrato dall’Azienda unità sanitaria locale (SIAN); La timbratura del registro verrà effettuata nella fase di presentazione della DIA. I successivi registri dovranno essere timbrati anteriormente al loro utilizzo. Smaltimento rifiuti speciali Descrivere le modalità di smaltimento dei rifiuti speciali e riportare gli estremi del contratto di smaltimento con ditta autorizzata.
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Agricoltori che allevano e producono prodotti animali
Atto B11 – Regolamento (CE) 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare Tale atto introduce la tracciabilità dei flussi produttivi in entrata ed in uscita. Vediamo in sintesi gli obblighi: Agricoltori che allevano e producono prodotti animali Corretta raccolta e manipolazione delle sostanze rischiose; Tracciare l’origine dei mangimi (fornitori) e il sistema di stoccaggio aziendale; Registro dei farmaci veterinari e delle somministrazioni; Se l’azienda produce ed immette sul mercato latte crudo l’agricoltore dovrà tracciare gli animali in produzione, gli orari di mungitura, gli animali trattati e fuori produzione; Il monitoraggio della brucellosi e della tubercolosi sugli animali esposti Il sistema di isolamento predisposto dall’allevamento degli animali infetti o malati; Immagazzinare gli alimenti animali separatamente dai prodotti chimici; I sistemi di protezione dai parassiti dei luoghi di stoccaggio del latte e i sistemi di disinfettazione delle attrezzature e dei contenitori utilizzati nella produzione del latte.
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Tracciabilità dei flussi produttivi in entrata ed in uscita.
Atto B11 – Regolamento (CE) 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare Tracciabilità dei flussi produttivi in entrata ed in uscita. (segue OBBLIGHI): Agricoltori che producono prodotti vegetali Corretta raccolta e manipolazione delle sostanze rischiose Uso corretto dei pesticidi (di fatto già previsto dalla B9) Agricoltori che producono latte crudo assicurarsi che il latte provenga da animali sani, non trattati, esenti da brucellosi e tubercolosi. che il latte sia conservato in locali che garantiscano la non contaminazione, effettuando disinfettazioni e lavaggio frequente . garantire che la mungitura e il trasporto avvengano garantendo pulizia ed igiene. Agricoltori produttori di uova Sistemi igienici applicate alla produzione delle uova (pulizia, lavaggio, protezione)
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Produzioni di mangimi o alimenti per gli animali
Atto B11 – Regolamento (CE) 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare Produzioni di mangimi o alimenti per gli animali Corretta raccolta e manipolazione delle sostanze rischiose Conservare le analisi delle materie prime effettuate nell’azienda registrare l’uso di fitofarmaci per la produzione (già obbligo Atto B9), l’uso di sementi non OGM tracciare conservando la documentazione, la provenienza e la qualità di tutte le materie prime costituenti del mangime e dove i mangimi stessi sono stati collocati (acquirente, ad esempio anche del mais, del fieno, dell’orzo)
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Encefalopatie spongiformi trasmissibili ( BSE)
Atti B12, B13, B14, B15 – Prevenzione, controllo eradicazione patologie animali E’ fatto obbligo all’agricoltore consentire la corretta lotta alle malattie degli animali allevati e in particolare la profilassi di stato per le malattie degli animali riconducibili a: Afta epizootica Encefalopatie spongiformi trasmissibili ( BSE) Malattia vescicolare dei suini Misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini L’agricoltore ha l’obbligo di segnalare ogni possibile focolaio o anche sospetto di focolaio, alle Autorità Sanitarie preposte.
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Elenco “C” dei Criteri di Gestione Obbligatoria Campo di Condizionalità Igiene e benessere degli animali Atti C16 – C17 – C18
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Campo di Condizionalità Igiene e Benessere degli animali
Atto C16 – Norme minime per la protezione dei Vitelli Direttiva 91/629/CEE del Consiglio Atto C17 – Norme minime per la protezione dei Suini Direttiva 91/630/CEE del Consiglio Atto C18 – Protezione degli animali negli allevamenti Direttiva 98/58/CE del Consiglio
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Atto C16 Norme minime per la protezione dei VITELLI (bovini età max 6 mesi)
Aziende con almeno un numero minimo di 6 Vitelli: ●Disponibilità per i Vitelli stabulati in gruppo, di uno spazio libero di mq 1,5/capo di peso massimo di 150 Kg; mq 1,7 in caso di peso tra 150 e 220 Kg; mq 1,8 in caso di peso vivo superiore a 220 Kg. ●Recinti o poste costruiti con pareti perforate che consentano contatto visivo e tattile tra i Vitelli ●Nessun Vitello di età superiore alle 8 settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, tranne per esigenze sanitarie disposte dal Veterinario
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Atto C16 - Direttiva 91/629/CEE , che stabilisce le
norme minime per la protezione dei vitelli. I controlli del rispetto di questo vincolo verranno effettuati sulla base delle verifiche ASL di ottemperanza previste dal Decreto Legislativo 533 del 30 dicembre 1992 Atto C17 Direttiva 91/630/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. I controlli del rispetto di questo vincolo verrà effettua sulla base delle verifiche ASL di ottemperanza previste dal Decreto Legislativo 534 del 30 dicembre 1992
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Protezione degli animali negli allevamenti
Atto C18 Protezione degli animali negli allevamenti Le aziende devono rispettare in particolare i seguenti adempimenti: Personale sufficiente ad accudire gli animali Ispezioni regolari e giornalieri degli animali allevati in stabulazione fissa e con frequenza adeguata per quelli bradi e semi bradi. In entrambi i casi disporre di una illuminazione artificiale. Registro dei trattamenti sanitari, disponibilità di ambienti atti ad isolare animali feriti o ammalati Densità adeguata tra numero capi allevati e superficie disponibile Fabbricati che garantiscano assenza di rischi per gli animali, sufficiente areazione dei locali di stabulazione, giusta alternanza di buio e luce, temperature adeguate Disponibilità di acqua non contaminata e accesso ai mangimi non rischioso per gli animali Controllo giornaliero della funzionalità di impianti automatici e presenza di sistemi alternativi nei casi in cui il funzionamento e fondamentale per la salute degli animali
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Agronomiche e Ambientali (BCAA).
CONDIZIONALITA’ Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) ; Norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA).
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I Vincoli per singolo Campo
Campo di condizionalità: “Buone condizioni agronomiche ed ambientali” prevede: 7 Norme Norma 1.1 interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio Norma 2.1 gestione delle stoppie e dei residui vegetali Norma 3.1 difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali; Norma 4.1 protezione del pascolo permanente Norma 4.2 gestione delle superfici ritirate dalla produzione; Norma 4.3 manutenzione degli oliveti Norma 4.4 mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio
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Le norme relative alle BCAA si applicano in funzione della utilizzazione del terreno
A) Superfici A SEMINATIVO in produzione (incluso set-aside investito a colture no-food o biologiche) Norma 1.1 B) Superfici A SEMINATIVO soggette all’obbligo del ritiro dalla produzione (set aside) o ritirate volontariamente dalla produzione (terreni disattivati) Norme 2.1 e 4.2 C) Superfici a PASCOLO PERMANENTE Norma 4.1 D) Superfici con OLIVETI con riferimento alla cura della pianta Norma 4.3 E) QUALSIASI SUPERFICIE agricola aziendale, incluse quelle con colture permanenti o altre colture non beneficiarie di aiuti diretti, nel caso siano servite dalla rete poderale di sgrondo delle acque o rechino elementi caratteristici del paesaggio Norme 3.1 e 4.4
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AMBITO DI APPLICAZIONE
D.D.G. n° 191 del 27 febbraio 2007 Obiettivo 1 EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee NORMA 1.1 Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio AMBITO DI APPLICAZIONE Superficie a seminativo: terreni utilizzati per coltivazioni agricole (incluso il set aside investito a colture no-food o a colture biologiche) OBIETTIVI Favorire la protezione del suolo dall’erosione nei terreni desclivi. ADEMPIMENTI E PRESCRIZIONI Realizzazione di solchi acquai temporanei da convogliare ai bordi dei campi in fossi ed alvei naturali.
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Attuale contesto relativo ai suoli
CONDIZIONALITA’ SMOTTAMENTI SUOLI EROSIONE SISTEMAZIONE AGRARIA PRODUZIONE AGRICOLA
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INTERVENTO DELLA REGIONE SICILIANA
A livello regionale la Norma 1.1. BCAA prevede i seguenti impegni: la realizzazione di solchi acquai temporanei, ad andamento livellare o trasversale alla max pendenza. I solchi devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 metri. Realizzazione di solchi perimetrali di raccolta e di un solco di sommità dell’appezzamento. In alternativa nei casi di elevata acclività o di assenza di canali artificiali o naturali è prescritta la realizzazione di fasce non lavorate inerbite. Tali fasce devono essere trasversali alla max pendenza e devono avere una larghezza non inferiore a metri 5 ed una interdistanza non superiore a 60 metri. Per le colture seminate prima del 31 dicembre 2006, tali fasce vanno realizzate ove possibile solo nei casi di elevata acclività.
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NORMA 1.1: REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI NEI TERRENI IN PENDIO
Concetto: Al beneficiario non è imputabile una esternalità negativa causata da eventi meteorologici estremi. N.B. Se i fenomeni erosivi si manifestano nonostante l’applicazione della norma, la condizionalità è da ritenersi rispettata.
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Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali NORMA 1
Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali NORMA 1.1: REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI NEI TERRENI IN PENDIO (3) CHE COSA SARÀ OGGETTO DI CONTROLLO? Il controllore accerterà che il terreno oggetto della norma non presenti:
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AMBITO DI APPLICAZIONE
Obiettivo 2 SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche. NORMA 2.1 Gestione delle stoppie e dei residui colturali AMBITO DI APPLICAZIONE Superficie a seminativo: a) terreni utilizzati per coltivazioni agricole; b)terreni a set-aside e/o terreni ritirati dalle produzioni ammissibili all’aiuto diretto. OBIETTIVI Preservare il livello di sostanza organica presente nel suolo e tutelare la fauna selvatica ADEMPIMENTI E PRESCRIZIONI Divieto di bruciatura delle stoppie, delle paglie e dei residui colturali di prati naturali o coltivati
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INTERVENTO DELLA REGIONE SICILIANA
a) fino al 30 settembre è vietata la bruciatura delle stoppie e dei residui colturali; b) entro il 15 agosto i conduttori delle aziende agricole possono sottoporre a: pascolamento l’intero corpo aziendale interessato dai residui colturali e dalle stoppie oppure in alternativa - realizzare delle fasce parafuoco perimetrali ampie almeno 10 metri o procedere alla lavorazione dell’intera superficie. Nel caso non si effettui la raccolta i conduttori delle aziende agricole devono seguire le operazioni previste dal punto b) entro il 15 luglio.
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DEROGA: dopo il 30 settembre è consentita la bruciatura delle stoppie e dei residui colturali nel rispetto delle norme antincendio. In tal caso i conduttori, al fine ripristinare il livello di sostanza organica del suolo, dovranno obbligatoriamente effettuare nella campagna agraria seguente uno dei seguenti interventi: sovescio; coltivazione di leguminose con interramento residui colturali; coltivazione di miscugli di foraggere con interramento residui; letamazione o altri interventi di concimazione organica. N.B. All’interno dei siti SIC e ZPS è sempre esclusa la bruciatura delle stoppie, salvo diversa prescrizione autorità di gestione. N.B. Nel caso di emergenze fitosanitarie si può derogare dal divieto di bruciatura.
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AMBITO DI APPLICAZIONE
Obiettivo 3 STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate. NORMA 3.1 Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali. AMBITO DI APPLICAZIONE Qualsiasi superficie agricola di un’azienda beneficiaria di aiuti diretti.. OBIETTIVI Mantenere in efficienza la rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali. ADEMPIMENTI E PRESCRIZIONI Manutenzione, gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine garantire lo sgrondo delle acque. Riguarda aziende agricole con una QUALSIASI SUPERFICIE comprese quelle con colture permanenti o altre colture non beneficiarie di aiuti diretti, se servite dalla rete poderale di sgrondo o con elementi caratteristici del paesaggio
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CHE COSA DEVE FARE L’AGRICOLTORE
NORMA 3.1: MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA RETE DI SGRONDO PER IL DEFLUSSO DELLE ACQUE SUPERFICIALI CHE COSA DEVE FARE L’AGRICOLTORE provvedere a mantenere puliti fossi e scoline mantenere capezzagne, canali collettori ed altri impluvi naturali o artificiali mantenere, ove presenti, le ordinarie sistemazioni del terreno che agevolano il deflusso delle acque piovane, come ad esempio la baulatura
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INTERVENTO DELLA REGIONE SICILIANA
Impegni derivanti dalla Norma 3.1 BCAA : la manutenzione, gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine garantire l’efficienza della rete di sgrondo delle acque. DEROGHE per le superfici SIC e ZPS. in presenza di drenaggio sotterraneo. in caso di trasformazione fondiaria con obbligo di mantenimento della nuova rete scolante. per le superfici impegnate ai sensi del PSR 2000/200 Misura F – Azione F4a – Zone umide.
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AMBITO DI APPLICAZIONE
Obiettivo 4 LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO : Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat. NORMA 4.1 Protezione del pascolo permanente AMBITO DI APPLICAZIONE Superficie a pascolo permanente: terreni utilizzati per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non comprese nell’avvicendamento colturale aziendale per 5 anni o più, esclusi i terreni ritirati dalla produzione. OBIETTIVI Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat. ADEMPIMENTI E PRESCRIZIONI Divieto di riduzione, di conversione e di lavorazioni delle superfici a pascolo.
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Erosione laminare su pascolo eccessivamente sfruttato, compattato e con forte degrado floristico
Smottamenti su pascolo
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A livello regionale la Norma 4.1 BCAA prevede i seguenti impegni:
INTERVENTO DELLA REGIONE SICILIANA A livello regionale la Norma 4.1 BCAA prevede i seguenti impegni: divieto di riduzione delle superfici a pascolo permanente; divieto di conversione delle superfici a pascolo permanente all’interno dei siti ZPS e SIC, salvo prescrizione dell’Autorità di gestione; esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo/infittimento del cotico erboso e allo sgrondo delle acque. Il carico max di bestiame per ettaro non dovrà superare le 2 UBA salvo prescrizioni più restrittive. Benefici di una corretta gestione del carico di bestiame: riduzione fenomeni erosivi, mantenimento livelli adeguati di sostanza organica, mantenimento struttura del suolo.
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AMBITO DI APPLICAZIONE
Obiettivo 4 LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO : Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat. NORMA 4.2 Gestione delle superfici ritirate dalla produzione. AMBITO DI APPLICAZIONE Superficie a seminativo: soggette all’obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l’anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all’aiuto diretto purchè mantenute in buone condizioni agronomiche-ambientali. OBIETTIVI Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat. ADEMPIMENTI E PRESCRIZIONI Assicurare la presenza di una copertura vegetale tutto l’anno ed attuazione di pratiche agronomiche finalizzate a conservare l’ordinario stato di fertilità,ecc., delle superfici ritirate dalla produzione.
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Limitare il rischio di propagazione degli incendi ai fondi limitrofi
Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali NORMA 4.2: GESTIONE DELLE SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE OBIETTIVO DA REGOLAMENTO (CE) 1782/03 Assicurare la corretta gestione delle superfici ritirate dalla produzione Questa norma intende assicurare che i terreni ritirati dalla produzione non vengano abbandonati e vengano garantiti gli obiettivi di: Conservare il potenziale produttivo e la fertilità del terreno, evitando la diffusione incontrollata delle piante infestanti Limitare il rischio di propagazione degli incendi ai fondi limitrofi Salvaguardare la biodiversità tutelando la fauna selvatica in particolare durante le nidificazioni
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A livello regionale la Norma 4.2. BCAA prevede i seguenti impegni:
INTERVENTO DELLA REGIONE SICILIANA A livello regionale la Norma 4.2. BCAA prevede i seguenti impegni: presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l’anno; b) al fine di prevenire la formazione di incendi è fatto obbligo di effettuare nella superficie interessata: uno sfalcio annuale o la trinciatura, oppure il pascolamento ( tranne i casi di set-aside).
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DEROGHE I°. Deroghe applicabili su tutte le superfici a seminativo ritirate dalla produzione In deroga all’impegno a) “presenza di coltura vegetale” sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei casi seguenti: pratica di sovescio, in presenza di specie da sovescio o biocide; terreni interessati da interventi di ripristino di habitat o biotopi; colture a perdere per la fauna (miscugli es. sorgo-girasole-mais); nel caso in cui si devono eseguire miglioramenti fondiari.
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In deroga all’impegno b) “prevenzione incendi tramite sfalcio, trinciatura, pascolamento”
sono ammesse le seguenti pratiche: idonee pratiche agronomiche a basso impatto (in deroga alle epoche prestabilite) finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti o di vegetazione indesiderata, quali: operazioni di sfalcio o trinciatura . La produzione erbacea ottenuta può utilizzarsi in azienda dopo il 31 agosto , mentre può commercializzarsi dopo il 15 gennaio dell’anno successivo; impiego di diserbanti non residuali ( max n° 1 intervento nel periodo dal 15 marzo al 15 luglio): pascolamento finalizzato al controllo della vegetazione. N.B. Le deroghe previste dai punti 6 e 7 lettere a) e b) non si applicano alle aziende ricadenti nelle aree Natura 2000,ecc.
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Sfalcio, trinciatura o pascolamento (previste dal punto b) sono vietate nei seguenti periodi:
per le aree SIC e ZPS a partire dal 30 aprile e per 150 giorni consecutivi; per tutte le altre aree a partire dal 15 maggio e per 120 giorni consecutivi. In ogni caso devono essere realizzate fasce parafuoco perimetrali di ampiezza non inferiori a 10 metri.-
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Obiettivo 4 LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO : Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat. NORMA 4.3 Manutenzione degli oliveti. OBIETTIVI Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat. Salvaguardia del paesaggio tipico. Prevenzione dissesto idrogeologico. ADEMPIMENTI E PRESCRIZIONI Assicurare il mantenimento degli oliveti in buone condizioni vegetative.
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Non spiantare l’uliveto
Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali NORMA 4.3: MANUTENZIONE DEGLI OLIVETI CHE COSA DEVE FARE L’AGRICOLTORE Non spiantare l’uliveto DEROGHE In presenza di motivazioni di carattere fitosanitario In caso di reimpianto autorizzato
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INTERVENTO DELLA REGIONE SICILIANA
A livello regionale la Norma 4.3 BCAA prevede i seguenti impegni: divieto di estirpazione delle piante di olivo (ai sensi della L. 144/1951); potatura degli olivi almeno una volta ogni 5 anni; eliminazione dei rovi e di altra vegetazione infestante , nonché la spollonatura degli olivi con frequenza almeno triennale. DEROGHE in caso di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata; in presenza di motivazioni di carattere fitosanitario.
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Ripulire l’oliveto da polloni pluriennali e/o rovi a ridosso delle piante
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NORMA 4.4: MANTENIMENTO ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO
Riguarda aziende agricole con: Una QUALSIASI SUPERFICIE comprese quelle con colture permanenti o altre colture non beneficiarie di aiuti diretti, se servite dalla rete poderale di sgrondo o con elementi caratteristici del paesaggio OBIETTIVO DA REGOLAMENTO (CE) 1782/03 Assicurare un livello minimo di mantenimento ed evitare il deterioramento degli habitat SCOPO DELLA NORMA Mantenere i terrazzamenti, laddove esistenti, in tutte le zone collinari o pedemontane italiane Oltre ai terrazzamenti, la norma si applica anche agli elementi caratteristici del paesaggio ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000
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CHE COSA DEVE FARE L’AGRICOLTORE
Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali NORMA 4.4: MANTENIMENTO DEGLI ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO (2) CHE COSA DEVE FARE L’AGRICOLTORE Non eliminare i terrazzamenti esistenti Non effettuare livellamenti, intesi come movimento terra, nei casi non autorizzati Nelle aree Natura 2000, rispettare i provvedimenti regionali/locali adottati ai sensi della normativa comunitaria Rispetto dei provvedimenti regionale di tutela degli elementi del paesaggio
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Antichi terrazzamenti (non economicamente validi)
DEROGHE È consentito il rimodellamento dei terrazzamenti, al fine di renderli economicamente validi ed agevolare la meccanizzazione (p.e. trasformazione in terrazzi collegati) Antichi terrazzamenti (non economicamente validi)
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INTERVENTO DELLA REGIONE SICILIANA
A livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni: divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti; divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati (secondo le norme che regolano il vincolo idrogeologico); il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE; il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio come previsto dalle norme attuative del Piano Pesistico Regionale ; osservare le prescrizioni nelle aree sottoposte a tutela (Capo II Decreto Leg.vo n° 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”) previste dal sub-allegato 2/A.
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Prescrizioni attuative di tutela del paesaggio regionale nelle aree soggette a vincolo paesistico
● Manufatti a servizio attività agricola: bagli, casene, fienili, stalle, stabilimenti,etc.) serre o strutture con telo plastico per le colture muri a secco interpoderali e di confine recinzioni abbeveratoi, fontane ● Sistemi di controllo dei terreni: Terrazzamenti – gabbionate- fascinate- muri di contenimento e di sostegno ● Verde ● Sistemi di gestione delle acque ● Opere e manufatti a servizio fruizione lacustre e fluviale ● Viabilità rurale
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Condizionalità: i controlli
La gestione dei controlli ed il sistema di sanzioni previsti per la Condizionalità sono identici sia per il primo che per il secondo pilastro, su questa base : stessa autorità competente per il controllo: Organismo Pagatore stesso sistema gestionale (software, etc.) stesso sistema di controllo (controlli amministrativi, selezione del campione, controlli in loco, uso del telerilevamento, ecc…) stesso sistema sanzionatorio In Sicilia i controlli sono coordinati dall’AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) che è anche l’Organismo Pagatore
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Normativa – impegni - elementi di verifica –
Applicazione della normativa Comunitaria e Nazionale in materia di CONDIZIONALITA’ per l’anno 2008 Nell’ambito della Circolare AGEA del 17 settembre 2008 per ogni Atto e Norma vengono indicati: Normativa – impegni - elementi di verifica – Modalità di determinazione dell’infrazione – Indici di verifica – Portata, Gravità e Durata dell’Infrazione – Inadempimenti minori – Azioni correttive – Intenzionalità – Meccanismo di calcolo delle Riduzioni e delle Esclusioni.
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Il controllo e l’eventuale sanzione
Per ogni infrazione rilevata (per singolo CGO o BCAA) viene quantificato il livello della violazione attraverso tre indicatori di controllo (portata, gravità, durata). Oltre alla auspicata “non inadempienza”, la quantificazione del livello di violazione, per ciascun indicatore, può riguardare tre differenti gradi di inadempienza della violazione accertata, associati a tre corrispettivi gradi di riduzione.
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Il controllo e l’eventuale sanzione
La sanzione viene calcolata in funzione di classi di punteggio che consentono di definire la % da applicare nella sanzione che sono specifici per ogni campo Es. Campo di condizionalità “CGO - sanità pubblica e salute degli animali;identificazione e registrazione degli animali”
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. Condizionalità: le possibili sanzioni
In sostanza l’impatto che la Condizionalità può avere sull’aiuto percepito dall’azienda è direttamente proporzionale alla gravità dell’infrazione soprattutto in senso comportamentale. La Segnalazione è il livello di negligenza più basso riferito ad una non conformità, si ha quando la violazione riscontrata è inferiore ad un livello minimo; la portata è considerata nulla. La segnalazione non determina penalità, tuttavia l’azienda viene inserita in particolari categorie di rischio per i successivi controlli. Se il livello della violazione, giudicata non intenzionale, è più alto si passa alla Negligenza (massima sanzione il 5% dell’intero premio aziendale) che, se Reiterata più volte nel corso dell’anno o nei due anni successivi, diviene Intenzionale, il che determina l’applicazione del livello massimo di penalizzazione che è pari al 20% dell’importo percepito. L’Organismo Pagatore responsabile può anche disporre, nei casi di particolare gravità, una sanzione che può giungere anche al 100 %. Inoltre si ricorda che molte delle norme della condizionalità se infrante, possono attivare sanzioni amministrative di diversa natura e rilevanza (segnalazione ad altre Autorità competenti). L’intenzionalità può essere anche riscontrata già nel primo controllo, in caso di non osservanza grave.
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