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PubblicatoPalmiro Di matteo Modificato 11 anni fa
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La sperimentazione con dispositivi medici in Italia: stato dell’arte e prospettive
Le novità introdotte con il recepimento della direttiva 2007/47/CE e le sperimentazioni cliniche in Italia nel periodo Dott.ssa Annamaria Donato Direzione Generale dei farmaci e dei dispositivi medici Ministero della Salute
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Obiettivi della relazione
Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 37 La notifica Comunicazioni tra stati membri I centri di sperimentazione Comitati etici Indagini post marketing Uso compassionevole Valutazione clinica Comunicazione eventi avversi gravi Dati attività ufficio VI
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Indagini cliniche D.Lgs. 46/97
Il D.Lgs.n.46/97, così come modificato dal D. Lgs. 25 gennaio 2010 n. 37, “Attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici” disciplina all’articolo 14 e agli allegati VIII e X, lo svolgimento delle indagini cliniche con dispositivi medici.
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Indagini cliniche D.Lgs. 507/92
Il D.Lgs.507/92, così come modificato dal D. Lgs. 25 gennaio 2010 n. 37, “Attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi” disciplina, all’articolo 7 e agli allegati 6 e 7, lo svolgimento delle indagini cliniche con dispositivi impiantabili attivi (DMIA)
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Indagini cliniche: la NOTIFICA (1/2)
Il fabbricante, o mandatario stabilito nella Comunità Europea, può iniziare le indagini al termine di sessanta giorni dalla data della notifica nel caso siano svolte con dispositivi di classe III, con dispositivi impiantabili attivi e non o con dispositivi invasivi di lunga durata appartenenti alle classi IIa e IIb, nel caso in cui l’Autorità Competente non gli abbia comunicato una decisione contraria, motivata da considerazioni di ordine sanitario o pubblico
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Indagini cliniche: la NOTIFICA (2/2)
Le indagini cliniche di dispositivi medici diversi da quelli sopra indicati, possono iniziare prima della scadenza dei sessanta giorni purché il Comitato etico competente abbia espresso un parere favorevole sul programma di tali indagini
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DIRETTIVA 2007/47/CE: Comunicazioni tra gli Stati membri
Gli Stati membri adottano, ove necessario, le misure adeguate per garantire la sanità pubblica e l'ordine pubblico. Se uno Stato membro rifiuta l'autorizzazione per un'indagine clinica o la sospende deve comunicare tale decisione e i pertinenti motivi a tutti gli Stati membri e alla Commissione. Qualora uno Stato membro abbia chiesto una modifica significativa o un'interruzione temporanea di un'indagine clinica esso informa gli Stati membri interessati in merito alle proprie azioni comunicandone i motivi
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Indagini cliniche: centri di sperimentazione (1/4)
Agli articoli 7 e 14 rispettivamente dei DD.Lgs 507/92 e 46/97 vengono identificate le Strutture sanitarie nelle quali è possibile svolgere indagini cliniche con dispositivi medici
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Indagini cliniche: centri di sperimentazione (2/4)
Per i dispositivi impiegati in indagine pre-marketing, l’utilizzo viene limitato alle strutture di rilievo clinico-scientifico elencate, con rimando a fonte regolamentare per la fissazione di procedure e modalità; è inoltre prevista la possibilità che, con la medesima fonte, si proceda ad individuare ulteriori strutture che corrispondano agli elevati requisiti clinico-scientifici di quelle indicate e quindi possano ospitare tali indagini.
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Indagini cliniche: centri di sperimentazione (3/4)
Aziende ospedaliere pubbliche Policlinici universitari Aziende ospedaliere ove insistono le facoltà di medicina e chirurgia Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico Istituti ed Enti ecclesiastici di cui all’articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n Presidi ospedalieri che presentano i requisiti dell’alta specialità DM 29/01/92 (articolo 9-bis del decreto legislativo n del 1992) Procedure e modalità saranno stabilite con decreto del Ministero della salute
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Indagini cliniche: centri di sperimentazione (4/4)
Con decreto del Ministero della salute saranno stabilite le condizioni, nel rispetto delle quali, strutture diverse da quelle precedentemente elencate possono impiegare i dispositivi destinati ad indagini cliniche pre-marketing, tenuto conto della classe di rischio del dispositivo Verranno stabilite anche alla luce dell’esperienza maturata- eventuali decreti dirigenziali saranno lo strumento per autorizzare sperimentazioni in strutture diverse
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Comitati Etici: novità (1/2)
In riferimento ai Comitati etici, si prevede la successiva emanazione di uno specifico decreto ministeriale, con il quale verranno definiti i requisiti degli stessi in materia di indagini cliniche con dispositivi medici. Fino alla adozione di tale decreto restano applicabili le disposizioni del D.M. 12/05/06
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Ruolo dei Comitati Etici vs Autorità Competente: ipotesi (2/2)
- composizione ed esperti esterni: figure professionali cliniche e tecniche coinvolte nella valutazione del dispositivo medico in studio; - criteri per la formulazione del parere - tempistica per la valutazione dello studio - documentazione che deve essere trasmessa dal promotore al CE - indagini multi centriche: individuazione di un centro coordinatore per l’Italia e parere unico (indagini multi centriche) La composizione dipende dal ruolo che andremo a definire nell’ambito delle procedure Chi valuta cosa; oggi tutti valutano tutto in parallelo. Ci stiamo interrogando sul razionale di questa scelta e su quale potrà essere lo scenario futuro
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Indagini cliniche post marketing (1/4)
Per studi clinici con dispositivo medico recante la marcatura CE, utilizzato secondo le destinazioni d’uso previste e valutate ai fini della marcatura CE e non modificato in alcuna sua parte (sperimentazioni post-marketing), sono necessarie SOLO comunicazione dell’avvio dell’indagine al Ministero della salute approvazione del Comitato Etico di riferimento Procedure e modalità stabilite con successivo decreto del Ministero della salute
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Trasmissione dei dati per via elettronica
Indagini cliniche post marketing – comunicazione all’ Autorità Competente - ipotesi (2/4) dati sul fabbricante/mandatario titolo e disegno dello studio data di avvio e fine studio centri di sperimentazione mono/multicentrico, nazionale/EU CE coinvolto denominazione e destinazione d’uso del dispositivo classe di rischio campo di applicazione/branca della sperimentazione ……………………………………… Trasmissione dei dati per via elettronica
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Indagini cliniche post marketing: i costi della sperimentazione (3/4)
In tutti gli studi post marketing le spese ulteriori rispetto alla normale pratica clinica, sono a carico del fabbricante. I dispositivi medici occorrenti per le indagini cliniche, che non sono già stati acquisiti nel rispetto delle ordinarie procedure di fornitura dei beni, sono altresì a carico del fabbricante
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Indagini cliniche post marketing: centri di sperimentazione (4/4)
Per gli studi post marketing non si applicano i commi 1, 2 e 5 dell’articolo 14 del D.Lgs 46/97 e 1, 2 e 6 dell’articolo 7 del D.Lgs 507/92 Non è necessaria la notifica al Ministero della salute Non si applicano le limitazioni relative ai Centri di sperimentazione
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modalità stabilite con successivo decreto ministeriale
Novità: uso compassionevole art. 11. c. 14bis Tra le novità introdotte con il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 37 è stato previsto che il Ministero della salute autorizzi, per il trattamento di singoli pazienti a scopo compassionevole, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, l’uso di dispositivi medici per i quali le procedure di valutazione di conformità non sono state espletate o completate. modalità stabilite con successivo decreto ministeriale
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Novità: uso compassionevole art. 11. c. 14bis ipotesi
comunicazione da parte del fabbricante/mandatario ovvero da parte del medico motivazioni per cui viene presentata la richiesta informazioni sul dispositivo medico, sulla procedura e sull’uso previsto informazioni sulla precedente esperienza clinica e/o pre clinica con il dispositivo medico eventuale marcatura CE per diversa destinazione d’uso letteratura scientifica descrizione del caso clinico – relazione del medico -valutazione rischio beneficio dichiarazione della mancanza di alternativa terapeutica parere del Comitato etico dichiarazione sull’ottenimento del consenso informato da parte del paziente
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Valutazione clinica Direttiva 2007/47/CE - Allegato X e 7
Il decreto di recepimento della direttiva 2007/47/CE introduce rilevanti novità nell’ambito della valutazione clinica. In particolare precisa che la stessa deve basarsi su dati clinici, non solo per i dispositivi impiantabili e per i dispositivi appartenenti alla classe III come previsto precedentemente, ma per tutti i dispositivi medici. Qualora non si ritenga opportuna la dimostrazione della conformità ai requisiti essenziali in base ai dati clinici, occorre fornire un'idonea giustificazione di tale esclusione
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Valutazione clinica Direttiva 2007/47/CE - Allegato X e 7
La valutazione su dati clinici è estesa a tutti i dispositivi medici; deve includere l’accettabilità del rapporto rischi/benefici; deve seguire una procedura definita e metodologicamente valida. La procedura di valutazione può basarsi anche sulla combinazione dell’analisi critica della letteratura scientifica pertinente e di tutte le indagini cliniche condotte.
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Valutazione clinica Direttiva 2007/47/CE - Allegato X e 7
Per i dispositivi medici impiantabili e per i dispositivi medici di classe III devono essere condotte indagini cliniche, salvo che non sia debitamente giustificato fondarsi sui dati clinici esistenti.
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Valutazione clinica Direttiva 2007/47/CE - Allegato X e 7
La valutazione clinica e la relativa documentazione sono attivamente aggiornate dalla sorveglianza post-vendita. Ove non si consideri necessario il follow-up clinico post-vendita nell'ambito del piano di sorveglianza post-vendita applicato al dispositivo, tale conclusione va debitamente giustificata e documentata.
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Comunicazione degli EAS Direttiva 2007/47/CE: Allegato X e 7
Tutti gli eventi avversi gravi devono essere registrati ed immediatamente comunicati a tutte le Autorità competenti degli Stati dove è condotta l’indagine. Per la definizione si rinvia alla ISO 14155 Linea guida europea in discussione
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Comunicazione EAS- alcuni punti da definire
modalità per la comunicazione degli EAS alle AC degli Stati coinvolti nella sperimentazione modalità per la comunicazione degli EAS occorsi in Italia alla AC italiana comunicazione degli EAS delle indagini cliniche con dispositivi medici marcati CE e delle indagini cliniche con dispositivi medici non marcati CE comunicazione degli EAS delle indagini cliniche notificate dopo il 21 marzo 2010 e delle indagini cliniche notificate precedentemente ed ancora in corso
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Indagini cliniche Dati europei
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Numero di notifiche nell’Unione Europea Anni 2005 - 2008
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Numero di notifiche 2005-2008 Principali Paesi europei
2005 2006 2007 2008 Germania 196 146 152 Francia 78 88 77 81 Regno Unito 49 56 66 Olanda 28 27 24 35 Belgio 32 36 30 Svizzera 20 25 29 Austria 37 47 Svezia 21 22 Italia 63 17 Polonia 15 12 10 Danimarca 9 Spagna 8 14 Repubblica Ceca 5 6 - Portogallo 1 7 Irlanda 3 Norvegia Nel 2009 trend in aumento
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Numero di notifiche 2005-2008 Principali Paesi europei
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Indagini cliniche 2008 Studi nazionali e multinazionali Principali Paesi europei
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Indagini cliniche 2008 Studi autorizzati e non autorizzati Principali Paesi europei
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premarketing in Italia
Indagini cliniche premarketing in Italia
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Numero di notifiche anni 2005 - 2009
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Notifiche Italia: campo di applicazione dati cumulativi 2006-2009
TOTALE 104
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Notifiche di indagini cliniche Suddivisione in classi - DMIA
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Notifiche di indagini cliniche Suddivisione in classi – DMIA dati cumulativi 2007 – 2009 %
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Indagini cliniche: nazionalità del fabbricante dati cumulativi 2006-2009
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Nazionalità del fabbricante campo di applicazione
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Notifiche Italia Centri di sperimentazione - suddivisione per Regione
2009 2008 2007 tot Lombardia 17 11 18 46 Toscana 6 1 8 Veneto 5 4 3 12 Emilia Romagna 7 Piemonte 2 Lazio Marche Friuli Venezia Giulia Puglia Campania Abruzzo Calabria Umbria Liguria Sicilia 9 totale 42 134
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Grazie per l’attenzione !
Annamaria Donato Direttore ufficio III – Direttore reggente ufficio VI Direzione Generale farmaci e dispositivi medici Tel
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