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AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower) (Determina.

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Presentazione sul tema: "AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower) (Determina."— Transcript della presentazione:

1 AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower) (Determina n. 6 del 28 aprile in G.U. n.110 del 14/05/2015)

2 CONTESTO NORMATIVO La legge 6 novembre 2012 n.190 (cosiddetta “legge Severino”) recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ha introdotto nel decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” l’art 54-bis.

3 CONTESTO NORMATIVO L’art. 54-bis dispone che “fuori dai casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia”

4 CONTESTO NORMATIVO L’art. 31 d.l. 90/2014, convertito in L. 114/2014, ha inserito al comma 1, dell'articolo 54-bis dopo le parole: "Corte dei conti," le seguenti "o all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC)". Anche l’ANAC è stata designata, quindi, quale soggetto deputato a ricevere e gestire le segnalazioni di illecito.

5 PERCHE’ LE LINEE GUIDA L’ ANAC, con la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, ha pertanto emanato linee guida interpretative, che si configurano come atto di regolazione di portata generale con le quali ha inteso: fornire concreti orientamenti applicativi delle disposizioni generali contenute nell’art. 54-bis del D. Lgs.165/2001; dettare una disciplina volta ad incoraggiare i dipendenti pubblici alla denuncia di illeciti di cui vengano a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro; garantire al dipendente che segnala illeciti una protezione effettiva ed efficace che gli eviti una esposizione a misure discriminatorie.

6 Con le linee guida, l’ANAC si prefigge l’obiettivo di:
definire le modalità e le procedure con le quali riceve e gestisce le segnalazioni di illecito; fornire indicazioni sulle misure che le pubbliche amministrazioni devono approntare per tutelare la riservatezza dell’identità dei dipendenti che segnalano condotte illecite; dare conto delle procedure sviluppate per la tutela della riservatezza dell’identità dei dipendenti.

7 AMBITO APPLICAZIONE Occorre sottolineare che le linee guida:
si riferiscono, per quanto riguarda i soggetti tutelati, esclusivamente ai dipendenti pubblici che in ragione del proprio rapporto di lavoro siano venuti a conoscenza di condotte illecite; presuppongono l’identificazione del soggetto segnalante il cui nominativo deve essere, comunque, mantenuto riservato; ricomprendono nella nozione di pubblico dipendente sia i dipendenti con rapporto di lavoro di diritto privato (compatibilmente con la peculiarità dei rispettivi ordinamenti) sia quelli con rapporto di lavoro di diritto pubblico (art.1 co. 2, del D.Lgs.165/2001).

8 AMBITO APPLICAZIONE Le strutture organizzative all’interno delle quali devono essere previste misure di tutela sono: le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del D. Lgs. 165/2001; gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati da pubbliche amministrazioni, cioè tutti gli enti pubblici non economici.

9 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE
tutti i delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Codice penale (ipotesi di corruzione per l’esercizio della funzione, per atto contrario ai doveri di ufficio e in atti giudiziari); situazioni in cui si riscontri abuso di potere al fine di ottenere vantaggi privati; circostanze in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, si evidenzi un mal funzionamento dell’amministrazione (ad es. sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedimentali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione di norme ambientali e di sicurezza sul lavoro).

10 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE
non è necessario che il dipendente sia certo dell’effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell’autore degli stessi, ma è sufficiente che, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato il fatto illecito; è opportuno che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi per consentire all’amministrazione di effettuare le dovute verifiche. Non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

11 DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE
In sintesi, il dipendente può decidere a chi indirizzare la segnalazione di condotte illecite tra: Autorità giudiziaria; Corte dei conti; ANAC; e proprio superiore gerarchico.

12 RISERVATEZZA DELL’IDENTITA’
la garanzia di riservatezza presuppone che il dipendente che segnala sia individuabile e riconoscibile: solo così è possibile, mantenendo nel contempo riservata la sua identità, assicurare la sua tutela; la protezione accordata riguarda solo ritorsioni che possono avere luogo nell’ambito del rapporto di lavoro; le segnalazioni anonime non rientrano, per espressa volontà del legislatore, nel campo di applicazione della norma.

13 CONDIZIONI PER LA TUTELA
Il dipendente che segnala condotte illecite è tenuto esente da conseguenze pregiudizievoli in ambito disciplinare e tutelato in caso di adozione di «misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia». La predetta tutela, tuttavia, trova un limite nei «casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell’art del codice civile». Non è prevista, quindi, tutela quando la segnalazione è resa con dolo o colpa. 

14 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI
Le Amministrazioni dovranno : gestire le segnalazioni tramite un’apposita procedura disciplinata nei ruoli e nelle fasi; dotarsi di un sistema composto da una parte organizzativa e da una parte tecnologica tra loro interconnesse; realizzare un sistema informatico di supporto in maniera tale da garantire adeguate misure di sicurezza delle informazioni. In tale procedura è centrale il ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione, competente a svolgere una prima istruttoria circa i fatti segnalati.

15 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI
Anche l’ANAC per la gestione delle segnalazioni provenienti sia dai propri dipendenti sia da quelli di altre pubbliche amministrazioni prevede una procedura automatizzata. La gestione delle segnalazioni sarà curata dal dirigente dell’Ufficio Vigilanza anticorruzione, coadiuvato da un gruppo di lavoro stabile designato con atto del Segretario generale. In attesa della completa attuazione della procedura gestionale informatizzata, l’Autorità ha pubblicato sul proprio sito un apposito modulo che il segnalante dovrà compilare con tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e all’accertamento della fondatezza di quanto segnalato. Qui di seguito è visionabile il modulo. link al modulo


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