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L’età del diritto comune Schema generale
Il concetto di diritto comune Il c.d. Rinascimento medievale Il contesto: i fattori La riforma gregoriana Vitalità delle arti liberali Il diritto canonico Il pluralismo giuridico La scienza giuridica: Glossatori e commentatori L’interpretatio dei giuristi
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Il vocabolario degli storici
Tradizione Interpretazione Testo/contesto Disciplina disciplinamento Locale (culturale)/naturale (familiare) Continuità terminologiche/ discontinuità semantiche Pluralismo modello discorsivo lettura “densa” delle fonti monumenti/documenti
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Il vocabolario delle fonti
Ius (vetus, novum, commune, proprium, singulare, divinum, humanum...) Lex e consuetudo Canon iudex iurisdictio interpretatio opinio doctorum
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Il concetto di diritto comune rinvia al concetto di unità
Unità non equivale ad uniformità La civiltà giuridica medievale ingloba le varie fonti del diritto (diritto civile e canonico, diritti particolari) entro un sistema normativo unitario Applica alle diverse fonti un modello discorsivo unitario Elabora questi metodi in luoghi depu- tati alla trasmissione del sapere (università) attraverso un insegnamen- to che era comune per tutta l’Europa Adotta una lingua comune e universale (il latino)
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L’età del diritto comune Schema generale
Il concetto di diritto comune Il c.d. Rinascimento medievale Il contesto: i fattori La riforma gregoriana Vitalità delle arti liberali Il diritto canonico Il pluralismo giuridico La scienza giuridica: Glossatori e commentatori L’interpretatio dei giuristi
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La c.d. ricezione del diritto romano nel secolo XII
Dinamismo dei secoli X-XII Fattori politici Fattori economici Fattori istituzionali Fattori culturali Fattori religiosi
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La civiltà europea e l’organizzazione degli spazi:
La rinascita cittadina Diverse interpretazioni storiografiche La rinascita cittadina non è più vista come un fenomeno unitario Regioni settentrionali (Germania e Inghilterra) Regioni nord-occidentali europee Italia centro-settentrionale e Francia del sud
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Contenuti del nuovo ordinamento cittadino
La pace: la riniscita municipale deriva dall’accordo di un gruppo di persone che decisero di vivere nell’ambito delle cerchia delle mura nel rispetto dei diritti di ciascuno La libertà: chi faceva parte della comunità aveva lo status di libero (capacità giuridica- assoluta disponibilità del suo patrimonio), soggetto di diritti esente da ogni forma di subordinazione personale ad altri Diritto statutario e consuetudinario L’organizzazione. Amministrazione diretta della propria esistenza- tutela dei diritti dei suoi componenti- difesa del proprio territorio
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svolta culturale del secolo XII
furono soprattutto: - l’apporto greco-arabo - la riscoperta del diritto romano - la nascita della teologia come scienza a frantumare le vecchie arti liberali
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ancora sulla frantumazione delle vecchie arti liberali
il DIRITTO diventa scienza autonoma la TEOLOGIA trova un nuovo statuto epistemologico nella soluzione delle antinomie il DIRITTO CANONICO interpreta le esigenze universalistiche della Chiesta post-gregoriana la LOGICA raggiunge con le scuole parigine vette insuperate
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L’università non avrebbe superato l’usura dei tempi e le insidie del potere, se fosse venuto meno nella pratica quotidiana quel continuo ricambio tra: il docentis et discentis exercitium l’occupatio per se scrutantis scripturas
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con l’università nasce un tipo sociologico nuovo
l’intellettuale non necessariamente chierico, che fa il mestiere di pensare e di insegnare ad altri il suo mestiere
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l’intellettuale medievale
lavorava con la parola e con la mente non viveva di rendita della terra non era costretto a lavorare con le mani era consapevole di questa sua diversità dalle altre categorie sociali
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Pietro Abelardo: “Fu l’estrema povertà in cui vivevo che mi spinse ad aprire una scuola… e così ricorrendo all’unica arte che conoscevo, invece di lavorare con le mani, misi a frutto il lavoro della parola”
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il nuovo paesaggio culturale in cui si afferma l’intellettuale
la città la divisione del lavoro nuove istituzioni uno spazio culturale comune a tutta la cristianità
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gli intellettuali del secolo XII hanno la coscienza vivissima di essere UOMINI NUOVI
Nelle loro opere compare di frequente il termine di MODERNI. Non disputano con gli ANTIQUI. L’INNOVAZIONE si pone nel solco della TRADIZIONE.
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MODERNI E ANTIQUI L’idea di progresso I moderni imitano gli Antichi, si nutrono del loro insegnamento, salgono sulle loro spalle per vedere più lontano, come NANI sulle spalle dei GIGANTI.
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MODERNI E ANTIQUI le fonti
Bernardo di Chartres: Siamo nani arrampicati sulle spalle di giganti. Così vediamo di più e più lontano di loro, non già perché la nostra vista sia più acuta o la statura più alta, ma perché ci sollevano nell’aria con tutta la loro altezza gigantesca”.
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La Chiesa nell’età feudale
Influenza dei processi di gerarchizzazione sociale sulla struttura ecclesiastica Incardinamento nel sistema feudale un vescovado era di solito uno stato feudale i chierici erano sottomessi a signori e principi l’imperatore non era propriamente un laico
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La Riforma Gregoriana Libertas Ecclesiae Teoria del primato papale
Affrancamento dai poteri secolari Lotta per le investiture Riforma dell’elezione papale Teoria del primato papale Il papa Vicarius Christi Regalità del sacerdozio Il Corpus Christi iuridicum Riforma morale Lotta alla simonia Lotta al concubinato dei sacerdoti
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Effetti della riforma gregoriana
Il diritto divenne il principale strumento per l’affermazione dei principi riformatori frenetica ricerca dei testi antichi Lo Stato si separò dalla Ecclesia e si rammentò dello scopo della sua esitenza produzione legislativa col modello del Diritto Romano
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Vitalità delle arti liberali
Rinnovato interesse per il fenomeno giuridico I notai aretini I giudici Ricerca di fonti giustinianee inconsuete Erano i casi difficili a spingerli a ciò Le fonti civilistiche avevano bisogno di una sistemazione L’attività editoriale di Irnerio L’entusiasmo per Giustiniano negli ambienti ecclesiastici
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L’età del diritto comune Schema generale
Il concetto di diritto comune Il c.d. Rinascimento medievale Il contesto: i fattori La riforma gregoriana Vitalità delle arti liberali Il diritto canonico Il pluralismo giuridico La scienza giuridica: Glossatori e commentatori L’interpretatio dei giuristi
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La Chiesa post-gregoriana
Per fondare un ordinamento universale doveva muoversi lungo tre direttrici: Inventario metodico del suo passato giuridico La soluzione legale dei problemi contemporanei Una sintesi dottrinale del diritto vecchio e di quello nuovo
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Il Decretum di Graziano
Fonti Struttura L’armonia dalla dissonanza La sua forza autoritativa
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Il ius decretalium La plenitudo potestatis del papa
La pressante domanda di giustizia Una definizione di decretali Tipologia delle decretali Sviluppo delle Decretali Da ius inter partes a diritto comune
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L’utrumque ius La giurisdizione ecclesiastica: ratione personae e ratione materiae Influenza sul diritto sostanziale Diritto di famiglia Successioni Proprietà Contratti Diritto penale I congegni che presiedono alla deroga al diritto civile da parte del diritto canonico
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Pluralismo degli ordinamenti giuridici
A proposito di una visione riduttiva del fenomeno giuridico: diritto storico e diritto vigente L’ordine giuridico medievale: la dialettica antico-nuovo, generale- particolare Nell’età del diritto comune coesistono, nello stesso spazio sociale, ordinamenti diversi e concorrenti Diritto comune (civile e canonico), diritti regi e cittadini, statuti corporativi, diritti singolari (privilegi)
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I diritti particolari A proposito del diritto commerciale
La consuetudine Il diritto dei Regni Le norme comunali A proposito del diritto commerciale La dialettica speciale (singolare)/universale (transnazionale)
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Norme di conflitto a geometria variabile
Mancavano regole certe per decidere quale norma applicare nel caso concreto Vigevano dei principi generali: Il criterio del peccato (diritto canonico e diritto civile) la norma speciale deroga a quella generale (diritto regio e diritti dei corpi sociali) Il diritto comune è sussidiario al diritto proprio
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Aporie dell’ordinamento
Mancanza di meccanismi di abrogazione delle norme precedenti Il diritto proprio lasciava al diritto comune il compito di definire la definizione dei principi generali Il diritto comune, benché sussidiario, tendeva a prevalere perché fondato sulla ragione Nei regni esenti dall’impero: il diritto comune valeva non ratione imperii, sed imperio rationis Concorrenza di diritti con una vocazione alla universalità (ius mercatorum)
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L’armonia dalla dissonanza
La preoccupazione dei giuristi non era di ridurre ad unità le fonti plurali, ma di garantirne l’armonia Le norme romane come sedi di argomenti La regola di conflitto più generale si sostanzia nell’arbitrium iudicis La decisione del giudice è arbitraria, ma orientata dai principi generali e dallo stylus curiae
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L’età del diritto comune Schema generale
Il concetto di diritto comune Il c.d. Rinascimento medievale Il contesto: i fattori La riforma gregoriana Vitalità delle arti liberali Il diritto canonico Il pluralismo giuridico La scienza giuridica: Glossatori e commentatori L’interpretatio dei giuristi
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La scuola dei Glossatori
Irnerio e l’avvio dell’esegesi testuale Il metodo dei giuristi bolognesi I generi letterari: glosse, apparati, summe, dissensiones, quaestiones, Il rapporto tra teoria e prassi Le scuole minori La svolta azzoniana a Bologna
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La scuola dei Commentatori
Sviluppo degli iura propria Mutato atteggiamento sul rapporto tra verità e realtà Contesto filosofico: la scolastica Realismo e razionalismo L’interpretatio come strumento di aggiornamento del diritto Il criterio della ratio Il ruolo della disputa scolastica La teoria della pluralità delle situazioni giuridiche reali La teoria della iurisdictio
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Il ceto dei giuristi dottori
Definizione di ceto Glli elementi costitutivi del ceto la funzione l’ideologia la dignitas La scalata sociale dei giuristi Il diritto come vera philosophia civilis il titolo di dominus
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L’età del diritto comune Schema generale
Il concetto di diritto comune Il c.d. Rinascimento medievale Il contesto: i fattori La riforma gregoriana Vitalità delle arti liberali Il diritto canonico Il pluralismo giuridico La scienza giuridica: Glossatori e commentatori L’interpretatio dei giuristi
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Il modello discorsivo del diritto comune
La cornice: volontarismo vs. Razionalismo L’interpretatio e la disinvolta infedeltà degli interpreti per i testi romani Lo sviluppo della logica fattori filosofici il sistema delle fonti i luoghi della riproduzione del sapere giuridico
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La struttura discorsiva
Opposizione tra mens e verba La costruzione degli istituti: l’uso della topica: Per definizione (ex genere et differentia) Per distinzione Locus a causis Per comparazione (locus a pari, a fortiori, etc.)
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La crisi del diritto comune
Diversa organizzazione delle fonti Fattori istituzionali: i grandi tribunali Razionalizzazione degli apparati statali L’umanesimo giuridico L’usus modernus pandectarum La Seconda Scolastica
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