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AMIANTO: il Piano nella Regione Marche
Piano censimento amianto nella Regione Marche: quadro normativo nazionale e regionale di attuazione 10/10/2007
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Legge 27 marzo 1992, n. 257 Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. All’art. 1 la legge vieta la produzione e l’uso di nuovi manufatti con amianto, aprendo il problema dello smaltimento controllato dei manufatti in opera, in quanto applicati in periodi antecedenti alla Legge 257/92, e dei rifiuti di amianto. All’art. 10 esorta le regioni ad adottare piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto. Tali piani devono tra l’altro prevedere: il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato amianto nelle rispettive attività produttive, nonché delle imprese che operano nelle attività di smaltimento o di bonifica; il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.
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D.P.R. 8 agosto 1994 Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto. Vengono riportate le fonti a cui le Regioni devono attingere per definire l’elenco delle imprese da censire: relazione annuale inviata dalle imprese in base all’art. 9 della legge 257/92; elenchi delle aziende iscritte alle camere di commercio con particolari codici ISTAT relativi all’attività produttiva; elenco presso l’INAIL delle imprese che corrispondono il premio assicurativo per la voce "silicosi ed asbestosi". Vengono riportati i prototipi delle schede tipo che devono essere spedite per il censimento di edifici e imprese.
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Piano Regionale Amianto
La Regione Marche, con D.G.R. n° 3496 del 30/12/1997 ha approvato il Piano Regionale Amianto. Obiettivi del piano: Censimento delle situazioni in Regione potenzialmente caratterizzate da presenza e/o esposizione all'amianto; Costruzione, con i dati del censimento, dell’archivio delle situazioni caratterizzate da presenza e/o da rischio amianto; Sorveglianza delle realtà censite (dal controllo dell'amianto in opera a quello sulle attività di bonifica e sulla gestione delle discariche); Formazione dei lavoratori (ditte di bonifica, di trasporto rifiuti e di gestione discariche, strutture pubbliche di controllo….).
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Piano regionale Amianto - Censimento
Il censimento delle aziende viene condotto a partire dagli elenchi della Camera di Commercio selezionando le attività previste nel DPR 8/8/94. Viene riportato l’elenco delle attività ISTAT prioritarie per il censimento amianto: Industria della produzione e distribuzione di energia elettrica gas vapore e acqua calda (Codice Istat 16) Industria della raccolta, deputazione e distribuzione dell'acqua (1 7) Industria petrolifera (1 40) Siderurgia (221) Fabbricazione di tubi di acciaio (222) Produzione di metalli non ferrosi di prima e seconda fusione; prima trasformazione del metalli non ferrosi; laminazione, stiratura, trafilatura, estrusione ed altre lavorazioni (224. 1) …. Per quanto riguarda gli edifici il censimento ha carattere di obbligatorietà per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.
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Piano Operativo per l’anno 2001
D.G.R. Marche n del “Censimento amianto. Piano Operativo per l’anno 2001. Viene approvato il Piano Operativo (P.O.) per l'anno 2001, finalizzato alla realizzazione del Censimento delle situazioni potenzialmente a rischio per presenza e/o esposizione ad amianto. D.G.R. Marche n ME/SAN del 18/09/2001. Censimento amianto - imprese ed edifici - integrazione del "Piano operativo per l'anno 2001" Vengono approvate la Scheda di autonotifica per il Censimento delle Imprese e la Scheda di autonotifica per il Censimento degli Edifici, con presenza e/o rischio di esposizione a materiali contenenti amianto. Viene stabilito che le schede debbano essere rispedite al Dipartimento di Prevenzione dell'Az.U.S.L. e che, in presenza di amianto friabile o floccato, la spedizione avvenga con lettera raccomandata, vista l’obbligatorietà di comunicazione imposta dalla Legge n. 257/92; Viene approvata la tabella con la quale sono individuati "Fasi, Referenti e Tempi" per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano Operativo.
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Piano Operativo per l’anno 2001 D. G. R. Marche n. 3170 del 28. 12
Piano Operativo per l’anno D.G.R. Marche n del “Modifiche della D.G.R. Marche , n. 2174 Il Censimento amianto negli edifici, appartenenti alle categorie "Blocchi di appartamenti" e "Unità abitative private" è rinviato a successivo atto di Giunta Regionale; Viene approvata una nuova tabella relativa a "Fasi, Referenti e Tempi"; Si avvia la terza fase del piano operativo: Ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie UU.SS.LL. della Regione Marche viene conferito l’incarico di di provvedere alla stampa ed alla spedizione nel territorio di competenza, delle schede di autonotifica (o di rilevazione) nei seguenti termini: Imprese: entro il termine 30 settembre 2002 Edifici pubblici, c) Locali aperti al pubblico e/o di utilizzazione collettiva: entro il termine 31 ottobre 2002;
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"Fasi, Referenti e Tempi“ Piano operativo
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IV fase piano operativo
Nel 2003 è stato affidato all’ARPAM, con Decreto del Dirigente del Servizio Sanità Pubblica n. 68 del 19/12/2003, l’incarico per la realizzazione di un software ai fini dell’inserimento delle schede inviate per il censimento di rischio amianto nelle imprese e negli edifici. Nel corso del 2005 le 13 zone territoriali della ASUR Marche si sono occupate dell’inserimento delle schede di censimento nel software elaborato dall’ARPAM, in particolare di : Registrazione schede di ritorno, relative al Censimento amianto, ed inserimento dati, nell’archivio di base, relativi a: a) Imprese b) Edifici pubblici /Locali pubblici - di utilizzazione collettiva - Valutazione casi dubbi o di incerta classificazione per archivio - Analisi dati positivi censiti, per una prima valutazione del rischio di esposizione a fibre di amianto
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V fase piano operativo?
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Legislazione Mappatura Legge marzo 2001, n
Legislazione Mappatura Legge marzo 2001, n. 93 “Disposizioni in campo ambientale” All’art. 20 (Censimento dell'amianto e interventi di bonifica) la legge prevede la realizzazione di una mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale e degli interventi di bonifica urgente.
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Legislazione Mappatura Decreto 18 marzo 2003 n° 101 “Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto” L’art. 1 stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano procedono all’effettuazione della mappatura e definiscono la procedura per la determinazione degli interventi di bonifica urgenti. L’art. 2 recita: la mappatura consiste a) in una prima fase di individuazione e delimitazione dei siti caratterizzati dalla presenza di amianto nell’ambiente naturale e costruito b) in una seconda fase di selezione di quei siti, individuati ai sensi della lettera a), nei quali è accertata la presenza di amianto tale da rendere necessari interventi di bonifica urgenti.
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Legislazione Mappatura Decreto 18 marzo 2003 n° 101
Nell’art. 3 vengono definiti gli “strumenti per la realizzazione della mappatura”: 1. La mappatura delle zone interessate dalla presenza di amianto deve essere realizzata secondo gli standard del Sistema informativo nazionale ambientale (SINANET) ed organizzato nel seguente modo: a) gestione anagrafica dei punti; b) gestione dei dati del sito e dei monitoraggi effettuati secondo quanto esplicitato all'articolo 2; c) rappresentazioni geografiche della diffusione territoriale dei siti con presenza di amianto o di materiali o di manufatti contenenti amianto, corredati dai dati sulla loro quantità suddivisa tra materiali friabili e compatti. 2. Ai fini della mappatura i siti devono essere georeferenziati.
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Legislazione Mappatura Decreto 18 marzo 2003 n° 101 Interventi di bonifica
Il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, su indicazione delle Regioni, delle province autonome e dei comuni interessati individua e finanzia gli interventi di particolare urgenza.
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Criteri per la mappatura della presenza amianto
Decreto 18 marzo 2003 n° 101 – Allegato A I dati per la mappatura potranno essere ricavati anche dai censimenti amianto, effettuati ai sensi dell’art. 10 della legge 257/92. Per la mappatura si dovrà tener conto di: A) Categoria di ricerca (impianti, edifici, ecc..) B) Dati fondamentali per la mappatura dei siti: elenco degli indicatori La Regione Marche, con Decreto n. 3 del 06/12/2005 ha conferito all’ARPAM l’incarico di occuparsi della mappatura del territorio regionale interessato dalla presenza di amianto, elaborando i dati del censimento amianto degli edifici e delle imprese.
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