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INVALIDITA’ CIVILE Iter legislativo Legge 25/3/1917 n. 481: collocamento obbligatorio al lavoro degli invalidi di guerra Art. 35 Costituzione: “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”.
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Art. 38 Costituzione: “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato”.
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Legge 3/6/1950 n. 375 e D.P.R. 18/6/1952 n. 1176: a favore dei cittadini la cui validità era stata compromessa dagli eventi della II^ guerra mondiale. Legge 4/3/52 n. 137: collocamento al lavoro dei profughi, indipendentemente dalla invalidità. Legge 13/3/1958 n. 375: collocamento al lavoro degli orfani e vedove di guerra.
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Legge 24/2/1953 n. 142: collocamento al lavoro degli invalidi per servizio.
Legge 26/11/1965 n. 1288: collocamento al lavoro degli orfani e vedove dei caduti per servizio.
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Collocamento protetto per tipologie particolari:
A favore dei privi di vista ( ) A favore dei sordomuti (1958) A favore degli ex tubercolotici (1953) Legge 5/10/1962 n. 1539: collocamento al lavoro per mutilati ed invalidi civili.
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Tentativo di testo unico con la Legge 2/4/1968 n
Tentativo di testo unico con la Legge 2/4/1968 n. 482 a favore di invalidi di guerra (militari e civili), per causa di servizio, per causa di lavoro, cecità assoluta (deficit visivo ≤ 1/10), invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove per lavoro, servizio, guerra, profughi, ex tubercolotici. Legge 13/10/1969 n. 743: pensione sociale ai soggetti ultra 65enni anche se non inabili ma sprovvisti di redditi e con assegno vitalizio a favore degli invalidi di grado > ai 2/3.
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Legge 30/3/1971 n. 118: definizione di invalido civile diviso in 4 categorie:
-Collocabili al lavoro (18-65) -Soggetti con pensione inabilità (18-65 con totale inabilità lavorativa) -Soggetti con assegno mensile (18-65 con capacità di lavoro ridotta nella misura > 2/3) -Assegno accompagnamento (età <18 non deambulanti che frequentano scuola, corsi di addestramento o centri ambulatoriali).
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Successivamente la Legge 11/2/80 n. 18 introduce una 5^ categoria:
Indennità di accompagnamento: invalidi civili totalmente inabili non deambulanti o non in grado di compiere gli atti della vita quotidiana. Nel 1988 numerosi provvedimenti legislativi volti a contenere la spesa pubblica: “Militarizzazione delle commissioni” “Elevazione dei requisiti: 45% - 74%”
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D.L. 21/11/88 n. 508 si fecero alcune modifiche:
Soppresso assegno di accompagnamento Indennità di accompagnamento a ciechi assoluti e soggetti non deambulanti o non in grado di compiere atti quotidiani Introdotta: Indennità speciale (ciechi con residuo visivo non > 1/20 bilaterale) Indennità di comunicazione (sordi prelinguali)
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D.L. 23/11/88 introduce variazione del 5% rispetto alle tabelle riferita alle occupazioni e per gli ultra sessantacinquenni il criterio della difficoltà persistente ai compiti e funzioni proprie della loro età al fine dell’indennità di accompagnamento.
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Legge 11/10/90 n. 289 introduce: Indennità di frequenza per infra 18 enni con difficoltà persistente a svolgere compiti e funzioni proprie della loro età, ipoacusici (perdita > 60 db a e 2000 hz). Legge 15/10/90 n. 295 Trasferisce di nuovo le competenze alle ASL ove vengono istituite commissioni presiedute da un medico legale con 2 medici dipendenti ASL.
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Legge 5/2/92: nuove tabelle.
Si tiene conto, nella definizione di capacità lavorativa, della formazione culturale e professionale o delle abilità acquisite o che può acquisire con idonea riabilitazione, scolarizzazione ecc. (Occupazioni confacenti). La tabella fissa percentuali fisse o a fascia (con minimo e massimo) a valore orientativo.
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La Legge 2 dicembre 2005, n. 248, ha convertito in legge con modificazione il D. L. 30 settembre 2005 L’articolo 10 così recita : “ Vengono infatti trasferite all’INPS le funzioni di verifica attribuite precedentemente al Ministero dell’economia.” Fino a quel momento il Ministero dell’economia verificava tutti i verbali di invalidità civile, di handicap (L. 104/1992) e di disabilità (L. 68/1999) attraverso proprie Commissioni Mediche di Verifica presenti su tutto il territorio nazionale.
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Legge 3 agosto 2009, n. 102 (art.20): A decorrere dall’1 gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo è effettuato dall'INPS. 1. Ai fini dell'attuazione del presente articolo l'INPS medesimo si avvale delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, anche attraverso una razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007,….. concernente il trasferimento delle competenze residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all'INPS.
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2. L'INPS accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità … 3. A decorrere dall’1 gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'INPS, secondo modalità stabilite dall'ente medesimo (per via telematica dai medici di famiglia/enti di patronato – Circolare INPS 131/2009). L'Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali.
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Atti quotidiani della vita:
1)Spostarsi autonomamente 2)Preparare ed ingerire cibo 3)Curare igiene personale e del proprio ambiente 4)Comunicare ed avere contatti col proprio ambiente Nomenclatura delle infermità: O.M.S.
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INVALIDITA’ CIVILE Competenze sanitarie dell’ASL Mutilati ed invalidi civili: cittadini affetti da minorazione congenita o acquisita, compresi i disturbi psichici, che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad 1/3 o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Ai soli fini dell’assistenza socio – sanitaria e della concessione dell’indennità di accompagnamento si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
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Pensione di inabilità: soggetti di età compresa tra 18 e 65 anni con totale inabilità lavorativa.
Assegno mensile: soggetti di età compresa tra 18 e 65 anni con riduzione della capacità lavorativa superiore al 74% non collocati al lavoro. Ai fini della collocabilità come invalidi: soggetti di età compresa tra 18 e 65 anni con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.
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Indennità di accompagnamento: soggetti totalmente inabili non deambulanti senza l’aiuto di un accompagnatore o non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita; soggetti minori degli anni 18 non deambulanti . Indennità di frequenza: soggetti minori degli anni 18 con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età, che frequentino la scuola dell’obbligo o corsi di addestramento o centri ambulatoriali.
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HANDICAP Legge quadro 5/2/92 n. 104: L. per l’assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Persona con handicap: colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
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La definizione riprende il principio, sancito nella classificazione internazionale (ICIDH, 1980) dell’OMS di una chiara correlazione esistente tra: Menomazione (impairment) Disabilità (disability) Svantaggio sociale (handicap) Menomazione = alterazione anatomica – funzionale di un organo Disabilità = riduzione o perdita di abilità. Il soggetto è cosciente del fatto che non riesce a fare una determinata cosa come prima (non concerne la funzione di un organo, ma riguarda l’abilità di tutta la persona)
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Esempi: Disabilità Nel comportamento
Nella comunicazione Nella cura della propria persona Locomotoria Della destrezza In particolari circostanze
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Handicap: la disabilità apporta una differenza tra le condizioni sociali e le prestazioni dell’individuo e quanto invece l’ambito sociale nel quale vive si attende da lui (Es. H. Occupazionale) Handicap grave: qualora la minorazione singola o multipla abbia ridotto l’autonomia personale correlata all’età in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
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Giudizio: commissioni ASL integrate da “operatore sociale”.
Benefici: Inserimento e integrazione sociale (Assist. sanitaria a domicilio, aiuto domestico, eliminazione di barriere architettoniche ecc …)
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Handicap grave Integrazione scolastica (comune) Comunità alloggio e centri socio-riabilitativi Genitori fino ai 3 anni del figlio: periodo di astensione facoltativa dal lavoro (o 2 ore di permesso giornaliero retribuito) Genitori o parente/affine entro 3° grado che assiste soggetto con handicap grave: 3 giorni permesso mensile (anche continuativi) e diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio; non può essere trasferita senza il suo consenso. Lo stesso per soggetti>18 anni con handicap grave Alloggi riservati Agevolazioni fiscali (spese mediche o di assistenza) Esercizio del diritto di voto (medico di ASL rilascia certificato di accompagnamento) Precedenza nell’assegnazione di sede (come vincitori di concorso)
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NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI
LEGGE 12 MARZO 1999, N.68 NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e collocamento mirato. Si applica: alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e al portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti... Alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%, alle persone non vedenti o sordomute, alle persone invalide di guerra.
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Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzione dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le azioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.
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CECITA' CIVILE La tutela giuridica dei cittadini ciechi ha origine nel 1948 e poi con con la Legge 66 del 10/02/1962. Il D.L. 508 del 21/11/1988 differenzia i ciechi assoluti (che hanno diritto alla indennità di accompagnamento), dai ciechi parziali (che godono di una speciale indennità). Tenuto conto dei vari disposti legislativi si distinguono tre diversi gradi di minorazione visiva:
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1. Cieco assoluto (totale mancanza della vista o la mera percezione dell'ombra e della luce).
Benefici economici : Pensione di inabilità non reversibile (dopo i 18 anni, per tutta la durata della vita) subordinata al bisogno economico Indennità di accompagnamento, erogata anche ai ciechi assoluti di età inferiore ai 18 anni.
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2. Cieco parziale "ventesimista" (residuo visivo non superiore ad
2. Cieco parziale "ventesimista" (residuo visivo non superiore ad /20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione). Benefici economici: A) Pensione di inabilità non reversibile B) Speciale indennità non reversibile 3. Cieco parziale "decimista" (residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi con eventuale correzione). Assegno mensile (solo per coloro già riconosciuti dalla L.66/62) subordinato al bisogno economico
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SORDOMUTISMO – SORDITA’
La Legge n. 381 del 26/05/1970 definisce : “Si considera sordomuto il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica…” La Legge 95 del 20/02/2006 ha stabilito che in tutte le disposizioni legislative vigenti il termine “sordomuto” venga sostituito dall’espressione “sordo”.
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Il D. L. 508/88 ha istituito la indennità di comunicazione, a favore anche dei sordi minori di 18 anni (incompatibile con la indennità di frequenza) e degli ultra 65enni. Per i soggetti maggiorenni e fino a 65 anni è corrisposta la pensione di inabilità (vincolata a limiti di reddito) che dopo i 65 anni viene convertita in pensione sociale.
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