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PubblicatoLelia Marcella Giuliano Modificato 9 anni fa
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Regolamento (CE) N. 261/2004 istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo e di ritardo prolungato e abroga il regolamento (CEE) n. 295/91
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Obiettivo Garantire ai passeggeri un elevato livello di protezione evitare gravi disagi e fastidi dovuti al negato imbarco, alla cancellazione del volo e ai ritardi prolungati
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Soggetti beneficiari Passeggeri dei voli di linea Passeggeri dei voli non di linea, compresi quelli dei circuiti “tutto compreso” Passeggeri in partenza da un aeroporto situato in uno Stato membro Passeggeri in partenza da uno Stato terzo con destinazione un aeroporto di uno Stato membro Passeggeri “Frequent Flyer” o fruenti di altri programmi commerciali
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Soggetti esclusi Passeggeri che viaggiano gratuitamente o a tariffa ridotta non accessibile al pubblico Passeggeri in partenza da uno Stato terzo con destinazione un aeroporto di uno Stato membro che hanno già ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria nel Paese terzo
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Condizioni generali di applicazione 1) Possesso di una prenotazione confermata sul volo in questione e arrivo al check-in: -secondo le modalità e l’orario indicati per iscritto dal vettore aereo, operatore turistico o agente di viaggio OPPURE -entro quarantacinque minuti dall’orario di partenza, in assenza di comunicazione dell’orario di accettazione
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Condizioni generali di applicazione (Cont.) 2) Trasferimento dal volo prenotato ad un altro, da parte di un vettore aereo o di un operatore turistico 3) Trasporto su aeromobili a velatura fissa motorizzata
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Negato imbarco (Art. 4) definizione: “rifiuto di trasportare i passeggeri su un volo sebbene i medesimi si siano presentati all’imbarco secondo le condizioni previste, salvo se vi sono ragionevoli motivi per negare loro l’imbarco, quali ad esempio, motivi di salute o di sicurezza, ovvero documenti di viaggio inadeguati”
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Che cosa fa il vettore aereo? 1)Appello ai volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di benefici da concordare tra passeggero interessato e vettore aereo. 2) Se il numero dei volontari risulta insufficiente, il vettore aereo può negare l’imbarco a passeggeri non consenzienti a cui si versa immediatamente una compensazione pecuniaria e assistenza.
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Diritti dei volontari Art.8 “Diritto al rimborso o all’imbarco su un volo alternativo” Scelta tra una delle seguenti opzioni: a)-Rimborso entro 7 giorni del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, salvo che il nuovo volo sia utile rispetto al programma di viaggio iniziale; -un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale il prima possibile. b) Un volo alternativo verso la destinazione finale il prima possibile. c)Un volo alternativo verso la destinazione finale in una data successiva, a gradimento del passeggero.
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Diritti dei non consenzienti Art. 7 “ Diritto a compensazione pecuniaria” a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 km b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 km c) 600 EUR per le altre tratte che non rientrano nelle lettere a) e b) * Nel calcolo della distanza si considera l’ultima destinazione del passeggero
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Tale compensazione pecuniaria è ridotta del 50% se ai passeggeri è offerto di raggiungere la loro destinazione finale con un volo alternativo il cui orario di arrivo non supera: -di due ore per le tratte aeree di cui alla lettera a); -di tre ore per le tratte aeree di cui alla lettera b); -di quattro ore per le tratte aeree di cui alla lettera c) * La compensazione pecuniaria è pagata in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari, o, previo accordo firmato dal passeggero, con buoni viaggio e/o altri servizi
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Diritti dei non consenzienti (Cont.) Art.8 “Diritto al rimborso o all’imbarco su un volo alternativo”, come nel caso dei volontari. Art. 9 “Diritto ad assistenza” Il passeggero ha diritto a titolo gratuito a: a)Pasti e bevande durante l’attesa b)Sistemazione in albergo c)Trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione d)Due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica
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Cancellazione del volo (Art.5) definizione: “la mancata effettuazione di un volo originariamente previsto e sul quale sia stato prenotato almeno un posto”
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Diritti dei passeggeri Art.8 “Diritto al rimborso o all’imbarco su un volo alternativo” Art. 9 “Diritto ad assistenza”: a)Pasti e bevande durante l’attesa b)Due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica In caso di rinvio del volo di almeno un giorno: a)Sistemazione in albergo b)Trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione
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Diritti dei passeggeri (Cont.) Art. 7 “Diritto a compensazione pecuniaria”, tranne nei seguenti casi: a)Comunicazione della cancellazione del volo almeno due settimane prima b)Comunicazione della cancellazione del volo tra due settimane e sette giorni prima e offerta di un volo alternativo che parta non più di due ore prima dell’orario di partenza previsto e che raggiunga la destinazione finale meno di quattro ore dopo l’orario di arrivo previsto c)Comunicazione della cancellazione del volo meno di sette giorni prima e offerta di un volo alternativo che parta non più di un’ ora prima dell’orario di partenza previsto e che raggiunga la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario di arrivo previsto d)Dimostrazione da parte del vettore aereo che la cancellazione è dovuta a circostanze eccezionali non evitabili
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Ritardo (Art. 6) 1)In caso di ritardo previsto di: -Due o più ore per le tratte pari o inferiori a 1500 km; -tre o più ore per le tratte intracomunitarie superiori a 1500 km e per le tratte comprese tra 1500 km e 3500 km; -quattro o più ore per tutte le tratte che non rientrano nei due casi precedenti il vettore aereo presta ai passeggeri: Assistenza secondo l’Art. 9, par. 1, lettera a), e par. 2 : -Pasti e bevande durante l’attesa; -due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.
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2)In caso di ritardo previsto di almeno un giorno il vettore aereo presta ai passeggeri: Assistenza secondo l’Art. 9, par. 1, lettere b) e c): -Sistemazione in albergo; -trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione.
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3) In caso di ritardo previsto di almeno cinque ore il vettore aereo presta ai passeggeri: Rimborso e imbarco su un volo alternativo secondo l’Art.8, par.1 lettera a) : -Rimborso entro 7 giorni del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, salvo che il nuovo volo sia utile rispetto al programma di viaggio iniziale; -un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale il prima possibile.
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Ulteriori articoli Art 10 “ Sistemazione in classe superiore o inferiore”: -Sistemazione in classe superiore: il passeggero non deve pagare alcun supplemento; -sistemazione in classe inferiore: il passeggero deve essere rimborsato entro sette giorni del: a)30% del prezzo del biglietto per le tratte pari o inferiori a 1500 km; b) 50% del prezzo del biglietto per le tratte intracomunitarie superiori a 1500 km e per le tratte comprese tra 1500 km e 3500 km; c) 75% del prezzo del biglietto per le tratte non previste dalle lettere a) e b).
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Ulteriori articoli (Cont.) Art. 11 “Persone con mobilità ridotta o con esigenze particolari”: Hanno diritto alla precedenza di assistenza. Art. 16 “Violazioni”: Ogni Stato membro designa l’organismo responsabile dell’applicazione del presente regolamento per quanto riguarda i voli in partenza dagli aeroporti situati nel suo territorio o i voli provenienti da un Paese terzo e diretti in tale aeroporto.
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Ulteriori articoli (Cont.) Art. 14 “Obbligo di informare i passeggeri in merito ai loro diritti”: -Obbligo di affissione nella zona di registrazione di un avviso contenente il seguente testo: “In caso di negato imbarco o di volo cancellato o ritardato di almeno due ore, rivolgersi al banco di accettazione o alla porta di imbarco per ottenere il testo che enumera i diritti del passeggero, in particolare in materia di compensazione pecuniaria e di assistenza”. -Obbligo di consegna ai passeggeri di un avviso scritto contenente le regole in materia di compensazione pecuniaria ed assistenza nel caso di negato imbarco o di volo cancellato o ritardato di almeno due ore.
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