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Provincia di Roma - Dip. IV Servizio 4
Assessorato alle Politiche del Territorio e Tutela Ambientale Dipartimento IV Servizi di Tutela Ambientale Servizio 4 Controlli e Sanzioni Maria Zagari 30 maggio 2011
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Provincia di Roma - Dip. IV Servizio 4
COMPETENZE COMUNE • Autorizzazioni all’emissione per impianti termici sopra soglia adibiti alla climatizzazione di ambienti di civile abitazione. • Controllo delle emissioni di impianti termici civili di ogni potenzialità. • Controlli sulla sicurezza e corretta installazione degli impianti. PROVINCIA • Autorizzazioni all’emissione per impianti termici sopra soglia adibiti alla climatizzazione di ambienti non di civile abitazione. • Controllo del rendimento energetico e manutenzione di tutti gli impianti termici. SOGLIE – D.Lgs. 152/ Pn > 1 MW se alimentati a biomasse, gasolio, biodiesel; 2. Pn > 0,3 MW se alimentati ad olio combustibile; 3. Pn > 3 MW se alimentati a metano o GPL. 30 maggio 2011
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Assessorato alle Politiche del Territorio e Tutela Ambientale Dipartimento IV Servizi di Tutela Ambientale Servizio 4 Controlli e Sanzioni COMPETENZE DELLA PROVINCIA Controllo sul rendimento e sul risparmio energetico degli impianti termici nei Comuni con popolazione inferiore a abitanti (L.10/91 art.31; L.R. 14/99 art. 51 c.1 lett. d) 30 maggio 2011
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Provincia di Roma - Dip. IV Servizio 4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO L. 5 marzo 1990, n° 46 (Norme per la sicurezza degli impianti); L. 9 gennaio 1991, n° 10 (Norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale, in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) D. P. R. del , n° 447 (Regolamento di attuazione della legge 46/1990 in materia di sicurezza degli impianti) Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n° 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4 legge , n° 10) D. P.R. 18 aprile 1994, n° 392 (Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini dell’installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza) Legge 5 gennaio 1996, n° 25 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia) D. P. R. 21/12/1999, n° 551 (Regolamento recante modifiche al DPR 26/8/1993, n° 412 in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia) Decreto legislativo 23 maggio 2000, n° 164 (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della legge 17/5/1999, n° 144) D. P. R. 6 giugno 2001, n° 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) Legge Regione Lazio 12 settembre 2002, n° 31 (Istituzione del fascicolo del fabbricato) Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 18 marzo 2004, n° 40/04 (Adozione del Regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas) come integrata e modificata dalle deliberazioni 22/07/04, n° 129/04 e 15/03/05 n° 43/05 D. G. R. Lazio 7 gennaio 2005, n° 13 (Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento sullo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici nella Regione Lazio da parte degli Enti Locali competenti) D. Lgs. 19 agosto 2005, n° 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico dell’edilizia) Decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i. Regolamento edilizio di ogni singolo Comune. D. Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 30 maggio 2011
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Provincia di Roma - Dip. IV Servizio 4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO Normativa Comunitaria Protocollo di Kyoto del Normativa Nazionale L. n. 10 del 9 gennaio 1991 “Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 (modificato dal DPR 551/1999) “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impiantit ermici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4 comma 4, della L. 9 gennaio 1991 n. 10”. D. Lgs. 19 gosto 2005 n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE D. Lgs. N. 164 del “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i. Normativa Regionale Delibera di Giunta N. 13 del 7 gennaio 2005 “Approvazione dell’atto di indirizzo e di coordinamento sullo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici nella Regione Lazio da parte degli enti locali competenti (D.P.R. n. 412/1993 modificato ed inbtegrato dal DPR n. 551/1999) e revoca della D.G.R. 14 marzo 1995 n. 1517”; Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria (D.C.R. n. 66 del 10/12/2009). Disciplina Provinciale D.G.P. n. 424/21 del 10 giugno 2009 “Impianti termici siti nei fabbricati dei Comuni della Provincia. Fissazione dellenuove tariffe relative ai controlli”. 30 maggio 2011
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Impianti termici domestici (potenza < 35 kW) RESPONSABILE DELL’IMPIANTO: Chi è: di norma è la persona che occupa l’abitazione: proprietario, affittuario, usufruttuario,ecc. Cosa deve fare dopo l’installazione di una nuova caldaia: - Assicurarsi di avere il certificato di conformità dell’impianto; - Assicurarsi di avere il libretto di impianto; - Trasmettere la scheda identificativa di impianto all’amministrazione competente (Comune per impianti situati nei comuni con più di abitanti e Provincia per impianti situati nei comuni fino a abitanti); entro 30 giorni dalla prima accensione, - eseguire il controllo tecnico e la manutenzione dell’impianto termico da un manutentore abilitato secondo le istruzioni fornite dall’impresa installatrice o elaborate dal fabbricante del modello di caldaia. In mancanza di indicazioni si suggerisce il controllo annuale. Far eseguire il controllo di efficienza energetica (controllo dei fumi) ogni: - 4 anni per caldaie installate da meno di 8 anni; - 2 anni per caldaie installate da più di 8 anni e per caldaie ad acqua calda “a focolare aperto” installate all’interno di locali abitati; Ogni anno per gli impianti dotati di caldaia di potenza superiore a 35 Kw. 30 maggio 2011
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Impianti termici domestici (potenza < 35 kW) MANUTENTORE: Cosa deve fare: - compilare il libretto di impianto e redigere e firmare un rapporto di controllo tecnico (cosiddetto modello G) in 3 copie, che farà firmare anche al responsabile dell’impianto: - 1 copia rimane al manutentore, copia deve essere allegata al libretto di impianto - 1 copia deve essere trasmessa all’amministrazione competente per il controllo (Autodichiarazione), a cura dell’utente o del manutentore, (la Provincia o il Comune a seconda che l’impianto si trovi in un comune con popolazione inferiore o superiore a abitanti) unitamente alla ricevuta di pagamento del bollino verde; COMUNI della Provincia di Roma con più di abitanti (Competenza del Comune) Roma Ladispoli Anzio Nettuno Ardea Pomezia Civitavecchia Tivoli Fiumicino Velletri Guidonia Montecelio 30 maggio 2011
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Impianti termici domestici (potenza < 35 kW) L’AUTODICHIARAZIONE Che cos’è E’ la comunicazione all’’ente competente per il controllo (Provincia o Comune) che è stata fatta la manutenzione e che è stato pagato il Bollino Verde Chi la deve fare: Il responsabile dell’impianto (Proprietario, affittuario, ecc.); L’Amministratore di Condominio (per impianti condominiali di potenza < 35 kW); Come si fa (nei comuni fino a abitanti): Si inoltra alla Provincia di Roma il rapporto tecnico di manutenzione con il controllo dei fumi (Modello G), rilasciato dal manutentore abilitato, deve essere inoltrato alla Provincia di Roma con le seguenti modalità (D.G.P. 424/21 del 10 giugno 2009): - Entro 30 giorni dalla data di effettuazione del controllo dei fumi pagare il bollino verde (€ 8,00; otto euro) sul c.c.p. n intestato alla Provincia di Roma, indicando nella causale: Bollino verde e avendo cura di indicare i dati del mittente (responsabile della caldaia). - Entro 30 giorni dal pagamento del bollino verde, trasmettere alla Provincia una copia del rapporto di controllo (Mod. G) e la ricevuta del pagamento del bollino verde,. Dove si invia: Per posta, fax o mail, a: Provincia di Roma Dip. IV Servizi di Tutela Ambientale Serv. 4 Controlli e Sanzioni Via Tiburtina, Roma Fax Mail: 30 maggio 2011
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Il Bollino Verde. COME SI FA ALBANO LAZIALE MA R I O R O S S I
G A R I B A L D I A L B AN O L A Z I A LE
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Il Bollino Verde. COME NON SI FA
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L’Amministratore di Condominio deve:
Provincia di Roma - Dip. IV Servizio 4 L’Amministratore di Condominio deve: Trasmettere all’Ente locale competente la propria nomina di amministratore di condominio; Far rispettare il periodo di riscaldamento previsto dalla normativa; Far rispettare i limiti massimi ammessi inerenti la durata di attivazione dell’impianto e le temperature d’esercizio negli ambienti previsti dalla normativa; 30 maggio 2011
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CORSI PER MANUTENTORI La Provincia di Roma organizza corsi per manutentori Costo: GRATUITO Durata corsi: 40 ore Luogo di svolgimento: ROMA (o altre sedi), dalle ore 18:00 alle ore 22:00 Argomenti trattati: - aggiornamento normativo; - esercitazioni controllo efficienza energetica su impianti termici; - compilazione libretto di impianto e rapporto di controllo; - anomalie lievi degli impianti; - anomalie che compromettono la sicurezza d’uso degli impianti; - attività di verifica svolta dalla Provincia; - Principali errori commessi nella compilazione della documentazione; I Manutentori che frequentano il corso con profitto: - Ricevono un attestato di partecipazione; - Possono aderire al protocollo di intesa sottoscritto tra CNA e Provincia per l’applicazione di modalità operative e tariffe concordate. - Vengono iscritti all’Albo Provinciale (pubblicato sul sito della Provincia di Roma, e divulgato tramite la CNA e altri enti. 30 maggio 2011
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VERIFICA DEGLI IMPIANTI TERMICI ATTIVITA’ DI VERIFICA La Provincia, tramite VERIFICATORI specializzati, effettua periodici controlli a campione per la verifica dell’efficienza energetica degli impianti, avvisando gli utenti mediante raccomandata AR . Le operazioni che un verificatore esegue sono: - controlla la corretta compilazione del libretto di impianto; - controlla l'allegato G redatto al momento della manutenzione periodica; - eseguire l'analisi di combustione in base alla normativa UNI 10389, inserendo la sonda dell'analizzatore (a caldaia accesa) nell'apposito foro già praticato sul raccordo del camino; in questo modo rileva il rendimento della caldaia ed i valori di gas inquinante. Quanto costa la verifica - per gli utenti autodichiarati (che hanno effettuato la manutenzione e la verifica di efficienza energetica secondo le cadenze previste dalla legge e hanno trasmesso il modello G e la ricevuta di pagamento del bollino verde) il controllo è gratuito, - per gli utenti non autodichiarati, anche se hanno regolarmente eseguito gli obblighi di manutenzione il controllo è a pagamento (€ 80,00, ottanta). Le tariffe per le verifiche, l’autodichiarazione e le penalità per assenza/diniego o per ritardato pagamento sono state stabilite dalla provincia di Roma con D.G.P. n. 424/21 del 9 giugno Il verificatore Possiede i requisiti professionali stabiliti dal D.P.R. 412/93; 30 maggio 2011
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VERIFICA DEGLI IMPIANTI TERMICI Biennio La Provincia di Roma, tramite procedura di gara, ha affidato il servizio di verifica degli impianti termici alla MULTISERVICE S.p.A. NUMERO VERDE: Un impianto sottoposto a regolare manutenzione garantisce: maggiore sicurezza d’uso risparmio energetico minori emissioni inquinanti. 30 maggio 2011
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Le Sanzioni D. Lgs. 192/2005 art. 15: Art. 15. Sanzioni.
Comma 5. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dell'articolo 7, comma 1, (mantenere l’impianto in esercizio ed eseguire la manutenzione periodica) è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro. Comma 6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito all'articolo 7, comma 2 (eseguire le attività di controllo a regola d’arte e redigere rapporto di controllo tecnico valido), è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
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Anno 2011: Proroga al 31 dicembre 2011 del Bando pubblico per la concessione di contributi ad utenti di impianti termici a uso domestico che intendano sostituire la vecchia caldaia con altra nuova di fabbrica ad elevato risparmio energetico e basso impatto ambientale, approvato con D. G. P. n°. 221/15 del 21/04/2010 (Delibera della Giunta Provinciale n. 32/4 del 02/03/2011) Art. 2 (Beneficiari) - condomini - singoli utenti con indicatore I.S.E.E. (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare fino a € (quarantamila/00) e titolari di diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento di un’unità immobiliare in uno dei Comuni della provincia di Roma aventi una popolazione fino a abitanti; impianti a servizio esclusivo di locali ad uso di abitazione o promiscuo, escluso qualunque uso alternativo. La caldaia da sostituire deve essere in regola con la manutenzione per il biennio e, nel caso di caldaie con potenza < a 35 kW, anche con l’autodichiarazione ai sensi dell’art. 11 comma 20 del DPR 412/1993, della D.G.R. n. 13 del e della Delibera di Giunta Provinciale n. 171/11 del 21/03/2007. 30 maggio 2011
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Anno 2011: Proroga al 31 dicembre 2011 del Bando pubblico per la concessione di contributi ad utenti di impianti termici a uso domestico che intendano sostituire la vecchia caldaia con altra nuova di fabbrica ad elevato risparmio energetico e basso impatto ambientale, approvato con D. G. P. n°. 221/15 del 21/04/2010 (Delibera della Giunta Provinciale n. 32/4 del 02/03/2011) Art. 3 (Interventi ammessi al contributo) - spese per sostituzione di caldaie installate da più di 10 anni al 31 dicembre (certificato dal libretto di impianto) con altra nuova di fabbrica da installare a servizio dell’impianto termico individuale o condominiale per la climatizzazione invernale ed eventuale produzione di acqua calda sanitaria. - interventi realizzati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011 per i quali non siano stati concessi e ottenuti altri contributi pubblici e/o agevolazioni fiscali da altra fonte statale, regionale, provinciale o comunale, fatta eccezione per la detrazione ai fini IRPEF (ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge 449/97 e successive modificazioni). La nuova caldaia per la quale può essere concesso il contributo deve essere ad alto rendimento energetico e a basso livello di emissione di sostanze inquinanti, classificata a 3 (tre) stelle o categorie superiori (a condensazione, ecc.) secondo la definizione del D.P.R. 660/1996 (regolamento di attuazione della direttiva CEE 92/42). 30 maggio 2011
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Anno 2011: Proroga al 31 dicembre 2011 del Bando pubblico per la concessione di contributi ad utenti di impianti termici a uso domestico che intendano sostituire la vecchia caldaia con altra nuova di fabbrica ad elevato risparmio energetico e basso impatto ambientale, approvato con D. G. P. n°. 221/15 del 21/04/2010 (Delibera della Giunta Provinciale n. 32/4 del 02/03/2011) L’installazione deve essere: - effettuata secondo la normativa vigente anche in tema di sicurezza, - eseguita da personale abilitato ai sensi della Legge n° 46 del e dal D.P.R , n°447 e certificata come conforme alla legislazione vigente. E' escluso il contributo per interventi di trasformazione di impianti da centralizzati ad autonomi e di singoli distacchi da impianti centralizzati. Per i condomini è previsto un ulteriore contributo per l’installazione di sistemi di contabilizzazione differenziata dei consumi di calore nonché di calore e acqua sanitaria di ogni singola unità immobiliare. Non sono ammessi al contributo gli utenti che abbiano già usufruito del contributo negli anni scorsi, anche se per unità immobiliari diverse. 30 maggio 2011
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Art. 4 (Entità del contributo e risorse finanziarie)
Anno 2011: Proroga al 31 dicembre 2011 del Bando pubblico per la concessione di contributi ad utenti di impianti termici a uso domestico che intendano sostituire la vecchia caldaia con altra nuova di fabbrica ad elevato risparmio energetico e basso impatto ambientale, approvato con D. G. P. n°. 221/15 del 21/04/2010 (Delibera della Giunta Provinciale n. 32/4 del 02/03/2011) Art. 4 (Entità del contributo e risorse finanziarie) Contributo: 80% della spesa, IVA compresa, per la fornitura della caldaia. Sono escluse spese di installazione, di verifiche e connesse all’impianto termico. fino ad un massimo di €. 800,00 (ottocento/00) per caldaie domestiche (potenza < 35 kW) a servizio di un impianto autonomo; fino ad un massimo di ,00 (duemila/00) per caldaie di impianti centralizzati in edifici residenziali. Condomini: è previsto un ulteriore contributo per l’installazione di contabilizzatori di calore nelle singole unità immobiliari, pari all’80% della spesa complessiva, IVA compresa, sostenuta per la fornitura dei contabilizzatori, fino ad un massimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00). Per ogni richiedente è concesso il contributo per un solo impianto e sarà finanziato un solo contributo per unità immobiliare; gli amministratori condominiali possono chiedere un solo contributo per ciascun condominio. Il contributo sarà erogato a conclusione dei lavori e dietro presentazione della fattura;
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condomini Singoli utenti
Anno 2011: Proroga al 31 dicembre 2011 del Bando pubblico per la concessione di contributi ad utenti di impianti termici a uso domestico che intendano sostituire la vecchia caldaia con altra nuova di fabbrica ad elevato risparmio energetico e basso impatto ambientale, approvato con D. G. P. n°. 221/15 del 21/04/2010 (Delibera della Giunta Provinciale n. 32/4 del 02/03/2011) Art. 4 (Entità del contributo e risorse finanziarie) Risorse disponibili € ,00 € ,00 condomini sostituzione caldaie contabilizzatori di calore € ,00 Caldaie Pn < 35 kW Singoli utenti I contributi sono assegnati sulla base di graduatorie fino all’esaurimento delle risorse stanziate.
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indicatore compreso tra € 30.000,00 e 40.000,00: 1 punto;
Anno 2011: Proroga al 31 dicembre 2011 del Bando pubblico per la concessione di contributi ad utenti di impianti termici a uso domestico che intendano sostituire la vecchia caldaia con altra nuova di fabbrica ad elevato risparmio energetico e basso impatto ambientale, approvato con D. G. P. n°. 221/15 del 21/04/2010 (Delibera della Giunta Provinciale n. 32/4 del 02/03/2011) Art. 6 (Criteri di priorità nella valutazione delle domande di ammissione a contributo) La graduatoria, distinta per categoria (impianti individuali e impianti condominiali) sarà redatta con cadenza bimestrale sulle richieste pervenute nel bimestre precedente. La graduatoria per i singoli utenti sarà redatta valutando i seguenti elementi: a) l’indicatore risultante dalla certificazione I.S.E.E. del nucleo familiare: indicatore compreso tra € ,00 e ,00: 1 punto; indicatore compreso tra € ,00 e ,00: 2 punti; indicatore compreso tra € ,00 e ,00: 3 punti indicatore < ,00: punti; b) età del richiedente superiore ai 65 anni: 1 punto; c) disabilità > al 66%, certificata da struttura pubblica, del richiedente o di altro componente il nucleo familiare: 1 punto per disabile; d) disoccupazione del richiedente da 12 mesi ed oltre, con precedente esperienza lavorativa: 1 punto; e) richiedente monogenitore con uno o più figli minorenni a carico: 1 punto; f) sostituzione di vecchie caldaie di tipo B (a camera aperta) in ambiente abitato: 1 punto; g) per ogni anno di età della caldaia oltre i 10 anni: 1 punto; h) classe di rendimento della nuova caldaia: stelle: 1 punto; - 4 stelle: 2 punti; i) impianto sito in Comune con popolazione residente, al 31 dicembre 2008, non superiore a abitanti: 1 punto; A parità di punteggio, è data priorità all’ordine cronologico di spedizione delle richieste e, in caso di ulteriore parità, al numero di protocollo assegnato dall’Amministrazione Provinciale.
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(Criteri di priorità nella valutazione delle domande)
Anno 2011: Proroga al 31 dicembre 2011 del Bando pubblico per la concessione di contributi ad utenti di impianti termici a uso domestico che intendano sostituire la vecchia caldaia con altra nuova di fabbrica ad elevato risparmio energetico e basso impatto ambientale, approvato con D. G. P. n°. 221/15 del 21/04/2010 (Delibera della Giunta Provinciale n. 32/4 del 02/03/2011) Art. 6 (Criteri di priorità nella valutazione delle domande) La graduatoria per i condomini sarà redatta valutando i seguenti elementi: - per ogni anno di età della caldaia oltre i 10 anni: 1 punto; - soggetti con disabilità > al 66%, certificata da struttura pubblica, nei nuclei familiari del condominio: 1 punto per ogni disabile; - condomini di Comuni con popolazione residente, al 31 dicembre 2008, non superiore a abitanti: 1 punto; - installazione di contabilizzatori di calore nelle singole unità immobiliari: 3 punti. I contributi verranno assegnati con cadenza bimestrale sulla base delle graduatorie di cui sopra sino a esaurimento delle risorse stanziate. La graduatoria relativa alle richieste pervenute in ogni bimestre solare, verrà compilata entro il mese successivo al bimestre a cui si riferisce e pubblicata sul sito internet: La Provincia darà comunicazione scritta dell’esito dell’istruttoria agli utenti.
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Anno 2011: Proroga al 31 dicembre 2011 del Bando pubblico per la concessione di contributi ad utenti di impianti termici a uso domestico che intendano sostituire la vecchia caldaia con altra nuova di fabbrica ad elevato risparmio energetico e basso impatto ambientale, approvato con D. G. P. n°. 221/15 del 21/04/2010 (Delibera della Giunta Provinciale n. 32/4 del 02/03/2011) Art. 7 (Procedura per la presentazione della domanda di liquidazione del contributo) Art. 8 (Verifiche e controlli relativi alle dichiarazioni ed alla conformità degli impianti)
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LE BUONE PRATICHE BUONE ABITUDINI PER: RISPARMIARE ENERGIA RISPARMIARE SOLDI - MIGLIORARE L'AMBIENTE appena fa buio abbassare le tapparelle o chiudere le persiane: la dispersione del calore verso l'esterno si riduce della metà; utilizzare isolanti termici per ridurre le perdite attraverso gli infissi; installare doppi vetri. In caso di apertura di nuove finestre, posizionarle nelle condizioni migliori per sfruttare gli effetti di solarizzazione passiva. non coprire i termosifoni con tende o copritermosifoni; utilizzare per il riscaldamento e la produzione di acqua calda pannelli solari. regolare la temperatura dell'ambiente a seconda della necessità: un grado in più può aumentare i consumi del 10-15%; far verificare regolarmente il rendimento della caldaia e curarne la manutenzione secondo le prescrizioni di legge; far verificare periodicamente lo stato delle canne fumarie; utilizzare caldaie con rendimento superiore al 90% o caldaie a condensazione . LE BUONE PRATICHE 30 maggio 2011
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Assessorato alle Politiche del Territorio e Tutela Ambientale Dipartimento IV Servizi di Tutela Ambientale Servizio 4 Controlli e Sanzioni Grazie per l’attenzione! Maria Zagari 30 maggio 2011
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