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Lorenzo Benatti Parma 5 maggio 2010.

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Presentazione sul tema: "Lorenzo Benatti Parma 5 maggio 2010."— Transcript della presentazione:

1 Lorenzo Benatti lorenzo.benatti@unipr.it Parma 5 maggio 2010

2 La parte III, che regola il contratto di vendita costituisce il corpo centrale della convenzione di Vienna e presenta la seguente struttura: passaggio del rischio (artt. 66-70), disposizioni generali (artt. 25-29), obbligazioni del venditore (artt. 30-52), obbligazioni del compratore (artt. 53-65), disposizioni comuni alle obbligazioni del venditore e del compratore (artt. 71-88).

3 Lart. 25 dispone che una inosservanza del contratto commessa da una delle parti è essenziale quando causa all'altra parte un pregiudizio tale da privarla sostanzialmente di ciò che questa era in diritto di attendersi dal contratto.

4 Gli obblighi del venditore sono costituiti da (art. 30): consegna di merce conforme e dei documenti che la rappresentano trasferimento della proprietà dei beni La convenzione di Vienna detta regole suppletive o di default (derogabili dalle parti) in relazione a: luogo di consegna (art. 31) termine di consegna (art. 32) consegna dei documenti (art. 33)

5 É la parte della convenzione di Vienna che hanno dato luogo alla maggior parte delle controversie. Essa regola due aspetti di fondo: regime suppletivo delle garanzie per vizi (art. 35) e per evizione (artt. 41-42) oneri del compratore per poter far valere il difetto di conformità: esame tempestivo della merce (art. 38), contestazione dettagliata e tempestiva del difetto di conformità (art. 39) o dellevizione (art. 43)

6 La convenzione di Vienna prevede una serie di rimedi di cui può avvalersi il compratore in caso di inadempimento del venditore, che comprende (art. 45, c. 1): la richiesta di esatto adempimento, ovvero di riparazione o sostituzione della merce difettosa (art. 46), la riduzione del prezzo (art. 50), la risoluzione del contratto nel caso di inadempimento essenziale (art. 49), il risarcimento del danno subito (artt. 45 e 74-79).

7 Gli obblighi del compratore sono costituiti da (art. 53): pagamento del prezzo alla data stabilita (v. anche art. 54 e 59), presa in consegna della merce.

8 Gli obblighi del compratore sono costituiti da (art. 53): pagamento del prezzo alla data stabilita (v. anche art. 54 e 59), presa in consegna della merce.

9 La convenzione di Vienna detta regole suppletive o di default (derogabili dalle parti) in relazione a: determinazione del prezzo di vendita (artt. 55 e 56), luogo di pagamento (art. 57), tempo di pagamento (art. 58), modalità di presa in consegna (art. 60).

10 Analogamente a quanto effettuato per la situazione opposta, la convenzione di Vienna prevede una serie di rimedi di cui può avvalersi il venditore in caso di inadempimento del compratore, che comprende (art. 61, c. 1): la richiesta di esatto adempimento(art. 62), la risoluzione del contratto nel caso di inadempimento essenziale (art. 64), il risarcimento del danno subito (artt. 61 e 74-79). Nessun termine di grazia può essere concesso all'acquirente da un giudice o arbitro qualora il venditore si avvalga di uno dei mezzi di cui dispone, in caso di inadempienza del contratto (art. 61, c. 3).

11 Il venditore può esigere dall'acquirente il pagamento del prezzo, la presa in consegna delle merci o l'adempimento degli altri obblighi dell'acquirente, a meno che non si sia avvalso di un mezzo incompatibile con dette esigenze (art. 62). Il venditore può fissare all'acquirente un termine supplementare di durata ragionevole per l'adempimento dei suoi obblighi (art. 63, c. 1). Il venditore non può, prima dello scadere di detto termine, avvalersi di alcun mezzo di cui dispone in caso di inosservanza del contratto, a meno che non abbia ricevuto dall'acquirente una notifica che lo informi che questi non adempirà ai suoi obblighi nel termine fissato (art. 63, c. 2).

12 Il venditore può dichiarare rescisso il contratto (art. 64, c. 1): a) se l'inadempimento da parte dell'acquirente di uno qualsiasi degli obblighi costituisce un'inosservanza essenziale del contratto; o b) se l'acquirente non adempie al suo obbligo di pagare il prezzo o non prende in consegna le merci nel termine supplementare fissato dal venditore in conformità al paragrafo 1 dell'art. 63 o se dichiara che non lo farà nel termine fissato. Tuttavia, quando l'acquirente ha pagato il prezzo, il venditore decade dal diritto di dichiarare rescisso il contratto se non lo ha fatto (art. 64, c. 2): a) in caso di inadempienza tardiva da parte dell'acquirente, prima di essere venuto a conoscenza che l'adempimento era avvenuto; o b) in caso di inosservanza da parte dell'acquirente che non sia adempimento tardivo, entro un termine ragionevole: i. a partire dal momento nel quale il venditore è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza di tale inadempienza; o ii. allo spirare di ogni termine supplementare concesso dal venditore in conformità al paragrafo 1 dell'art. 63 o dopo che l'acquirente abbia dichiarato che non adempirà ai suoi obblighi in questo termine supplementare.

13 Si vedrà in seguito la disciplina del risarcimento del danno e del riconoscimento degli interessi.

14 Si tratta di un complesso di norme che attengono indistintamente alle obbligazioni (ed agli inadempimento) di entrambe le parti del contratto di vendita internazionale.

15 I principali aspetti che sono regolamentati da questa parte della convenzione di Vienna riguardano: la proponibilità delleccezione di inadempimento (art. 71), il risarcimento del danno per linadempimento contrattuale (artt. 74-77), la maturazione di interessi in caso di mancata corresponsione di somme (art. 78), la previsione della forza maggiore quale motivo di esonero da responsabilità per inadempimento (art. 79), lindividuazione delle conseguenze della risoluzione del contratto (art. 81-84), conservazione delle merci (art. 85-88).

16 Una delle parti può differire l'adempimento dei suoi obblighi quando sia manifesto, dopo la conclusione del contratto, che l'altra parte non adempirà ad una parte essenziale dei suoi obblighi a causa (art. 71, c. 1): a) di una grave insufficienza della capacità di adempimento di detta parte o della sua solvibilità; o b) del modo con cui si prepara a dare esecuzione o esegue il contratto. Se il venditore ha già spedito le merci quando si manifestano le ragioni previste al paragrafo precedente, può opporsi a che le merci siano consegnate all'acquirente, anche se questi è in possesso di un documento che gli dà diritto ad ottenerle (art. 71, c. 2). La parte che differisce l'esecuzione, prima o dopo la spedizione delle merci, deve immediatamente inviare una notifica in tal senso all'altra parte, e deve procedere all'esecuzione se l'altra parte dà assicurazioni sufficienti per un buon adempimento dei suoi obblighi (art. 71, c. 3). Una parte non può avvalersi di uninadempienza dellaltra parte nelle misura in cui tale inadempienza è dovuta ad un atto o omissione da parte sua (art. 80).

17 Se, prima, della data di esecuzione del contratto è manifesto che una parte commetterà un'inadempienza essenziale del contratto, l'altra parte lo può dichiarare rescisso (art. 72, c. 1). La parte che ha intenzione di dichiarare rescisso il contratto, se dispone del tempo necessario, lo deve notificare all'altra parte, a condizioni ragionevoli per permettere di fornire assicurazioni sufficienti per un buon adempimento dei suoi obblighi (art. 72, c. 2). Ciò non è richiesto se l'altra parte ha dichiarato che non adempirà ai suoi obblighi (art. 72, c. 3). Lart. 73 detta disposizioni specifiche anche per i contratti a consegne successive.

18 perdita subita ed al guadagno mancato I danni per un'inadempienza al contratto commessa da una parte sono uguali alla perdita subita ed al guadagno mancato dell'altra parte a seguito dell'inadempienza (art. 74). acquisto di sostituzionevendita di compensazione In caso di risoluzione del contratto e se, in maniera ragionevole e entro un termine ragionevole dopo la sua risoluzione, l'acquirente ha proceduto ad un acquisto di sostituzione o il venditore ad una vendita di compensazione, la parte che richiede danni può ottenere la differenza fra il prezzo del contratto il prezzo dell'acquisto di sostituzione o della vendita di compensazione, nonché ogni altro danno-interesse che può essere dovuto in base alla disposizione precedente (art. 75). prezzo corrente In caso di risoluzione del contratto e se le merci hanno un prezzo corrente, la parte che richiede danni può ottenere, se non ha effettuato un acquisto in sostituzione, o una vendita di compensazione, la differenza fra il prezzo fissato nel contratto e il prezzo corrente al momento della risoluzione del contratto, nonché ogni altro danno o interesse che può essere dovuto (art. 76, c. 1).

19 La parte che invoca l'inadempienza del contratto deve prendere misure ragionevoli, considerate le circostanze, al fine di limitare la perdita, ivi compreso il mancato guadagno, dovuto all'inadempienza. Se tralascia di farlo, la parte in difetto può chiedere una riduzione dei danni- interessi pari all'ammontare della perdita che avrebbe dovuto essere evitata (art. 77). Se una parte non paga il prezzo o ogni altra somma dovuta, l'altra parte ha diritto a interessi su detta somma senza pregiudicare i danni-interessi che potrebbe richiedere in virtù delle disposizioni precedenti (art. 78).

20 Una parte non è responsabile dell'inadempienza di uno qualsiasi dei suoi obblighi se prova che tale inadempienza è dovuta ad un impedimento indipendente dalla sua volontà e che non ci si poteva ragionevolmente attendere che essa lo prevedesse (art. 79, c. 1). Se l'inadempienza di una delle parti è dovuta all'inadempienza di un terzo che ha incaricato di eseguire tutto o parte del contratto, tale parte è esonerata dalla sua responsabilità solo se (art. 79, c. 2): a) la parte ne sia esonerata in virtù della norma precedente; e b) la terza parte ne sarebbe anch'essa esonerata qualora tale norma le venisse applicata. La parte è esonerata dalla responsabilità per tutta la durata dell'impedimento (art. 79, c. 2). La parte che non dà esecuzione al contratto, deve avvisare l'altra parte dell'impedimento e delle sue conseguenze sulla sua capacità di esecuzione (art. 79, c. 4).

21 La rescissione del contratto libera ambedue le parti dai loro obblighi, salvo i danni-interessi eventualmente dovuti. La rescissione non ha effetto sulle clausole del contratto relative al regolamento delle controversie o ai diritti ed obblighi delle parti in caso di risoluzione (art. 81, c. 1). La parte che ha dato esecuzione totalmente o parzialmente al contratto può richiedere restituzione all'altra parte di ciò che ha fornito o pagato in esecuzione del contratto. Se le due parti sono tenute ad effettuare restituzioni, lo devono fare contemporaneamente (art. 81, c. 2).

22 L'acquirente perde il diritto di dichiarare il contratto rescisso o di esigere dal venditore la consegna di merci sostitutive se gli è impossibile restituire le merci in uno stato pressoché identico a quello nel quale le ha ricevute (art. 82, c. 1). Tale disposizione non si applica in alcuni casi previsti dallart. 82, c. 2.

23 Se il venditore è tenuto a restituire il prezzo, deve anche pagare gli interessi sull'ammontare di detto prezzo a partire dal giorno del pagamento (art. 84, c. 1). L'acquirente deve al venditore l'equivalente di qualsiasi profitto abbia tratto dalle merci o da una parte di esse (art. 84, c. 2): a) quando deve restituirle tutte o in parte; o b) quando è nell'impossibilità di restituirle tutte o parte delle merci in uno stato pressoché identico a quello in cui le ha ricevute, e tuttavia ha dichiarato il contratto rescisso o ha preteso dal venditore la consegna di merci sostitutive.

24 Se l'acquirente tarda a prendere in consegna le merci o non ne paga il prezzo, nel caso in cui è previsto che il pagamento del prezzo e la consegna debbano essere effettuate contemporaneamente, il venditore, se ha le merci in suo possesso, o sotto il suo controllo, deve prendere le misure ragionevoli per assicurarne la conservazione. Sarà autorizzato a trattenerle sino a quando abbia ottenuto dall'acquirente il rimborso delle spese ragionevolmente sostenute (art. 85). Se l'acquirente ha ricevuto le merci ed intende esercitare il diritto di rifiutarle, deve prendere le misure ragionevoli per assicurarne la conservazione. E' autorizzato a trattenerle fino a quando abbia ottenuto dal venditore il rimborso delle spese ragionevolmente sostenute (art. 86, c. 1). Se le merci inviate all'acquirente sono state messe a sua disposizione nel loro luogo di destinazione e se l'acquirente esercita il diritto di rifiutarle, deve prenderne possesso per conto del venditore purché possa farlo senza pagamento del prezzo e senza inconvenienti o spese irragionevoli. Tale disposizione non si applica se il venditore è presente sul luogo di destinazione o se vi è in questo luogo una persona qualificata per prendere a carico le merci per suo conto. I diritti ed obblighi dell'acquirente che prende possesso delle merci in virtù del presente paragrafo sono regolati dal paragrafo precedente (art. 86, c. 2).

25 può La parte che è tenuta a prendere misure per assicurare la conservazione delle merci può: depositarle nei magazzini di un terzo a spese dell'altra parte, a condizione che le spese che ne risultano non siano irragionevoli (art. 87). venderle con ogni mezzo appropriato se l'altra parte ha eccessivamente ritardato nel prendere possesso delle merci o a riprenderle o a pagarne il prezzo o le spese di conservazione; deve però notificarle a detta altra parte la sua intenzione di vendere (art. 88, c. 1). deve Se le merci sono soggette a rapido deterioramento o la loro conservazione comporta spese eccessive, la parte che è tenuta ad assicurare la conservazione delle merci deve con ragionevolezza impegnarsi a venderle (art. 88, c. 2). La parte che vende le merci ha diritto di trattenere sul prodotto della vendita un importo uguale alle spese ragionevoli di conservazione e di vendita delle merci. Detta parte dovrà corrispondere all'altra la cifra eccedente (art. 88, c. 3).

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27 UNIDROIT è lIstituto Internazionale per lunificazione e del diritto privato, istituto nel 1926, ha sede a Roma. Compie studi di diritto comparato al fine di elaborare progetti di Convenzioni di diritto uniforme. Recentemente ha elaborato anche strumenti non vincolanti, tra cui, in particoalre, i principi Unidroit sui contratti commerciali internazionali.Essi sono stati elaborati nel 1994 e revisionati nel 2004.

28 strumento di interpretazione o integrazione del diritto applicabile, strumento di interpretazione del diritto internazionale uniforme, fonte (non esaustiva) di cognizione e strumento di codificazione (parziale) della nuova lex mercatoria, vera e propria legge applicabile nel contesto arbitrale, modello per il legislatore nazionale e per convenzioni internazionali, guida nella redazione dei contratti, strumento di individuazione degli usi contrattuali.

29 I principi non costituiscono una fedele fotografia delle soluzioni più diffuse. I redattori dei Principi hanno preferito adottare le soluzioni che avevano il massimo valore persuasivo e che apparivano particolarmente adatte per il commercio internazionale. Talora sono state preferite alle soluzioni recepite dalla prassi e dagli usi prevalenti, regole considerate più avanzate, soprattutto sotto il profilo di garantire una maggior equilibrio tra le parti attraverso una più forte tutela della parte svantaggiata. Si vedano per es. gli artt. 3.10, 2.20 e 6.2.1-6.2.3. Tuttavia queste regole avanzate costituiscono uneccezione.

30 I principi Unidriot sono organizzati come un sistema normativo, pur essendo stati predisposti, in linea di principio, come norme contrattuali destinate ad applicarsi in virtù di un richiamo alle stesse nel contratto. Si è così voluto fare in modo che i principi possano applicarsi anche autonomamente come legge che disciplina del contratto (v. preambolo).

31 1. Disposizioni generali, 2. Formazione e rappresentanza 3. Validità, 4. Interpretazione, 5. Contenuto e contratto a favore di tersi, 6. Adempimento, 7. Inadempimento, 8. Compensazione, 9. Cessione dei crediti, trasferimento delle obbligazioni, cessione dei contratti, 10. Prescrizione.

32 Art. 1.1. Libertà contrattuale: Le parti sono libere di concludere un contratto e di determinarne il contenuto. Art. 1.2. Carattere vincolante del contratto: Un contratto validamente concluso è vincolante per le parti. Può essere modificato o risolto soltanto in conformità alle sue clausole o di comune accordo tra le parti o secondo quanto altrimenti previsto da questi principi.

33 Lorenzo Benatti lorenzo.benatti@unipr.it


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