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Opere dell’ingegno e invenzioni industriali

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Presentazione sul tema: "Opere dell’ingegno e invenzioni industriali"— Transcript della presentazione:

1 Opere dell’ingegno e invenzioni industriali
Lorenzo Benatti Parma, 28 settembre 2011

2 Creazioni intellettuali
Opere dell’ingegno (poesie, romanzi, canzoni, ecc): diritto d’autore (art c.c. e l , n. 633). Invenzioni industriali: brevetto per invenzione industriale (art c.c. e c.p.i.), brevetto per modelli di utilità oppure registrazione per disegni o modelli (art c.c. e c.p.i.). E’ prevista una disciplina internazionale.

3 Principi comuni L’autore e l’inventore hanno il diritto esclusivo di sfruttamento economico. Il diritto di sfruttamento è equiparato ad un diritto di proprietà su beni immateriali (proprietà letteraria, proprietà artistica e proprietà industriale), ma si tratta di un diritto funzionale e limitato: l’art. 45 cpi elenca una serie di invenzioni «non considerate» giuridicamente tali o che non possono costituire oggetto di brevetto. i progressi conseguiti diventano di pubblica conoscenza, soprattutto le invenzioni industriali la brevettazione, oltre a permettere la tutela dello sfruttamento economico dell’invenzione, la rende pubblica; il diritto di esclusiva è limitato nel tempo: 70 anni dalla morte dell’autore per le opere dell’ingegno, 20 anni per i brevetti di invenzioni, 10 anni per i modelli di utilità, 5 anni per i disegni ed i modelli; l’invenzione deve essere attuata; trascorsi tre anni dal rilascio del brevetto, senza che l’invenzione sai stata attuata, il brevetto può essere concesso in licenza obbligatoria a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta.

4 Opere dell’ingegno (diritto d'autore)
Il diritto d‘autore ha per oggetto le opere dell'ingegno scientifiche, letterarie, musicali, figurative, architettoniche, teatrali e cinematografiche, qualunque ne sia il modo e la forma di espressione: romanzi, poesie, trattati scientifici, manuali didattici, canzoni, quadri, sculture, software, banche dati, ecc. La protezione: non presuppone che l’opera abbia un pregio od un’utilità, presuppone che l’opera abbia un carattere creativo originalità (secondo alcuni solo di novità).

5 Nascita del diritto Il diritto nasce con la creazione dell'opera. Non è necessario che essa sia divulgata tra il pubblico.

6 Diritto morale L'autore ha diritto di rivendicare nei confronti di chiunque la paternità dell'opera; di decidere se pubblicarla o meno (diritto di inedito) e se pubblicarla col proprio nome o in anonimo; di opporsi a modificazioni o deformazioni dell'opera e ad ogni altro atto a danno dell'opera che possa arrecare pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Questi diritti sono irrinunciabili, inalienabili (non si perdono con la cessione dei diritti patrimoniali) e — salvo che per la facoltà di ritiro dal commercio — possono essere esercitati anche dai congiunti dopo la morte dell'autore.

7 Diritto patrimoniale Salvo alcune eccezioni, l'autore ha il diritto di utilizzazione economica esclusiva dell'opera «in ogni forma e modo, originale o derivato». Il diritto si articola in una serie di facoltà: riproduzione, trascrizione, diffusione (anche via satellite o internet), distribuzione, noleggio, traduzione, ecc. si estende anche allo sfruttamento economico di singole parti dell'opera, se dotate di autonomo carattere creativo (per es.: i personaggi o le espressioni di fantasia). Il diritto patrimoniale si estingue in settanta anni dopo la morte dell'autore.

8 Pluralità di autori (1) L'opera può essere il frutto della collaborazione di più persone: Opera collettiva. L'opera è costituita da più contributi autonomi e separabili, organizzati da un direttore o da un coordinatore (ad esempio, giornali, riviste, enciclopedie). Essa costituisce di per sé opera originale e autore della stessa è considerato il direttore o il coordinatore, mentre i diritti di sfruttamento economico spettano all'editore. Ai singoli autori è però riconosciuto il diritto d'autore sulla propria parte (l'articolo di giornale, la voce dell'enciclopedia). Opera in collaborazione. In alcuni casi i contributi dei diversi autori sono omogenei ed oggettivamente non distinguibili e non divisibili (ad esempio: un manuale scritto da due autori senza specificazione delle parti; un progetto redatto da più architetti). Il diritto cade in comunione, regolata dalle norme generali. Ogni autore può però tutelare autonomamente il diritto morale, mentre è necessario l'accordo di tutti per pubblicare l'opera o per modificare l'opera già pubblicata. Un eventuale disaccordo può essere superato dall’autorizzazione del tribunale.

9 Pluralità di autori (2) Opera composta. I contributi dei diversi autori sono eterogenei e distinti, ma danno vita ad un'opera funzionalmente unitaria ed indivisibile (opere liriche, operette, canzoni e balletti). Anche tali opere cadono in regime di comunione, ma, data la diversa rilevanza dei singoli contributi, sono legislativamente individuati sia il soggetto cui è riservato l'esercizio del diritto di utilizzazione economica dell'opera complessiva (di regola, l'autore della musica), sia la quota parte di ciascuno nei proventi.

10 Diritti connessi E’ riconosciuto il diritto ad un equo compenso a:
produttori di dischi; interpreti ed esecutori di opere dell'ingegno, quali gli attori e i cantanti; autori di fotografie non artistiche; autori di progetti di ingegneria.

11 Trasferimento diritto economico
Il diritto di utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno è liberamente trasferibile, sia unitariamente che nelle sue singole manifestazioni, sia fra vivi sia a causa di morte. Il trasferimento per atto fra vivi deve essere provato per iscritto può essere sia a titolo definitivo, sia a titolo temporaneo può essere utilizzato qualsiasi schema contrattuale tipico (contratto di edizione e contratto di rappresentazione e di esecuzione) o atipico.

12 Protezione internazionale
La protezione approntata della legge italiana è circoscritta al territorio nazionale. Sono stati stipulati accordi internazionali volti ad estendere l'ambito territoriale di tutela del diritto di autore e l'Italia ha aderito alle due principali Convenzioni internazionali in materia: Convenzione di Unione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche del 1896, nel testo di Parigi del 1971 (testo ratificato e reso esecutivo in Italiacon legge n. 399/1978); Convenzione Universale sul diritto di autore di Ginevra del 1952, nel testo di Parigi del 1971 (testo ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 306/1997).

13 Le invenzioni industriali
idee inventive di maggior rilievo tecnologico (Campobasso) oppure soluzioni originali di problemi tecnici (AAVV): invenzioni di prodotto, hanno per oggetto un nuovo prodotto materiale (ad esempio, una macchina o un composto chimico); invenzioni di procedimento, possono consistere (art. 2585) in un nuovo metodo di produzione di beni già noti, in un nuovo processo di lavorazione industriale, in un nuovo dispositivo meccanico; invenzioni derivate, si presentano come derivazione di una precedente invenzione (art. 46, 4° comma, c.p.i.): l'ingegnosa combinazione di invenzioni precedenti in modo da ricavarne un trovato tecnicamente nuovo (invenzioni di combinazione); il migliorare un'invenzione precedente modificandola (invenzioni di perfezionamento), una nuova utilizzazione di una sostanza o di una composi­zione di sostanze già conosciute (invenzioni di traslazione).

14 Eccezioni Non sono considerate invenzioni e quindi sono liberamente utilizzabili (art. 45, 2° comma, c.p.i.): le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; i piani, i princìpi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i programmi di elaboratori (i quali sono protetti da una specifica tutela del copy-right); le presentazioni di informazioni. Inoltre non sono considerati invenzioni industriali, «i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale» (art. 45, 4° comma, c.p.i.), come ad esempio, la TAC (tomografia assiale computerizzata)". Sono invece brevettabili come invenzioni industriali le nuove varietà vegetali e le invenzioni biotecnologiche.

15 Requisiti invenzioni industriali
I trovati per poter formare oggetto di brevetto devono (art. 45, 1° comma, c.p.i.): essere leciti (art. 50 c.p.i.), essere nuovi, l’invenzione non deve essere «compresa nello stato della tecnica»; non deve essere già stata divulgata in Italia o all’estero (art. 46 c.p.i.). implicare un'attività inventiva, «per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica» (art. 48 c.p.i.). essere idonei ad avere un applicazione industriale, il trovato «può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola» (art. 49 c.p.i.).

16 Diritto morale e diritto patrimoniale
La tutela giuridica dell'invenzione ha contenuto sia morale che patrimoniale. L'inventore ha diritto ad essere riconosciuto autore dell'invenzione (art. 62 c.p.i.) e tale diritto morale si acquista per il solo fatto dell'invenzione. E' un diritto indisponibile. L'inventore ha inoltre il diritto, trasferibile (art. 63 c.p.i.), di conseguire il brevetto (c.d. diritto al brevetto), che ha funzione costitutiva ai fini dell'acquisto del diritto all'utilizzazione economica in esclusiva del trovato (diritto sul brevetto). Non sempre il titolare del diritto morale coincide con quello del diritto patrimoniale

17 Invenzioni dei dipendenti (1)
II diritto morale spetta sempre al lavoratore dipendente. Per quel che riguarda il diritto al brevetto, si distinguono: Invenzioni di servizio. L'attività inventiva è inclusa nel contratto o nel rapporto di lavoro, che prevede una specifica retribuzione per tale attività (addetti agli uffici ricerca e progettazione della grande industria). Il diritto di chiedere e di sfruttare il brevetto spetta al datore di lavoro (art. 64, 1° com­ma, c.p.i.), mentre al lavoratore nulla è dovuto per i risultati raggiunti. Invenzioni aziendali. L'invenzione è fatta nell'esecuzione di un contratto o di un rapporto lavoro, ma non è prevista una specifica retribuzione per l'attività inventiva. Il diritto al brevetto spetta al datore di lavoro. Il lavoratore ha però diritto ad un «equo premio» (art. 64, 2° comma).

18 Invenzioni dei dipendenti (2)
Invenzioni occasionali. L'invenzione rientra nel «campo di attività» dell'impresa, ma l’attività inventiva non è contemplata dal contratto o dal rapporto occasionale di lavoro. Il diritto patrimoniale spetta al lavoratore. Il datore di lavoro ha il diritto di prelazione (da esercitarsi entro tre mesi dalla comunicazione del conseguimento del brevetto) per l'uso dell'invenzione, per l'acquisto del brevetto e per la brevettazione all'estero della stessa invenzione. Dovrà però pagare un corrispettivo, concordato col lavoratore o fissato da un collegio di arbitri, se non si raggiunge l'accordo (art. 64, 3°, 4° e 5° comma, c.p.i.). Il contratto regola invece la materia quando l'attività di ricerca venga svolta sulla base di rapporti diversi da quello di lavoro dipendente.

19 Invenzioni dei dipendenti (3)
Questa disciplina si applica anche alle invenzioni per le quali sia stato chiesto il brevetto entro un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro (art. 64, 6° comma). Queste distinzioni, sono applicabili anche ai pubblici dipendenti, salvo che il rapporto di lavoro intercorra con un'università o altra istituzione pubblica di ricerca. In tal caso titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile è sempre il ricercatore autore dell'invenzione e solo lui potrà chiedere il brevetto. All'università o alla pubblica amministrazione interessata spetta una partecipazione ai proventi dello sfruttamento dell'invenzione, nella misura determinata dall'ente stesso. L'inventore ha però diritto a non meno del cinquanta per cento di tali proventi (art. 65 c.p.i.). Questa speciale disciplina non trova applicazione in caso di ricerche universitarie finanziate in tutto o in parte da privati, ovvero da soggetti pubblici diversi dall'ente di appartenenza del ricercatore (art. 65, 5° comma, c.p.i.).

20 Brevettazione (1) II brevetto per invenzione industriale è concesso dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, sulla base di una domanda corredata — a pena di nullità (art. 76 c.p.i.) — da: Descrizione dell'invenzione «in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla», nonché dai disegni necessari alla sua intelligenza (art. 51 c.p.i.). Rivendicazione con la quale si individua ciò che il richiedente aspira a veder coperto dalla privativa. Essa in caso di concessione del brevetto segna i confini del diritto di esclusivo utilizzo. Ogni domanda può avere per oggetto una sola invenzione (art. 161 c.p.i.).

21 Brevettazione (2) L'Ufficio brevetti è tenuto:
ad accertare la regolarità formale della domanda, la liceità e che l'invenzione abbia un oggetto per cui è consentita la brevettazione; a svolgere un'indagine preventiva volta ad accertare gli altri requisiti di validità della domanda (novità, originalità e industrialità del trovato). Non accerta invece se il richiedente sia titolare del diritto al brevetto (art. 119 c.p.i.). Contro le decisioni dell'Ufficio centrale l'interessato può ricorrere all'apposita Commissione dei ricorsi (art. 135 ss. c.p.i.).

22 Durata brevetto Il brevetto per invenzioni industriali dura venti anni dalla data di deposito della domanda (art. 60 c.p.i.) ed è esclusa ogni possibilità di rinnovo. Spesso le imprese alla scadenza brevettano un'invenzione di perfezionamento o derivata, che consentono una tutela successiva ed autonoma. Il relativo diritto di esclusiva si può perdere prima della scadenza qualora sia dichiarata la nullità del brevetto o sopravvenga una causa di decadenza dello stesso.

23 Diritto di esclusiva Il brevetto conferisce al suo titolare la facoltà esclusiva di attuare l'invenzione. L'esclusiva si riferisce solo all'invenzione brevettata. Se l'invenzione riguarda un nuovo metodo o un nuovo processo di produzione (invenzione di procedimento), il titolare del brevetto potrà impedire che altri metta in commercio prodotti identici ottenuti con lo stesso metodo, ma non potrà impedire il commercio degli stessi prodotti ottenuti con metodo diverso. Per tale ragione le imprese depositano contemporaneamente la domanda anche per il brevetto sul prodotto.

24 Trasferibilità brevetto
Sia il diritto al brevetto sia quello sul brevetto sono liberamente trasferibili sia fra vivi sia mortis causa (artt e 63, 1° comma, c.p.i.). Il brevetto può essere oggetto di diritti reali di godimento o di garanzia (art. 140 c.p.i.), di esecuzione forzata e di espropriazione per pubblica utilità. II titolare del brevetto può concedere licenza di uso dello stesso con o senza esclusiva di fabbricazione a favore del licenziatario.

25 Tutela del brevetto Sono previste sanzioni civili e penali (artt. 127 c.p.i. e 473 cod. pen.). Il titolare del brevetto ed il licenziatario possono esercitare azione di contraffazione nei confronti di chi abusivamente sfrutti l'invenzione (inibitoria per il futuro della fabbricazione o dell'uso di quanto forma oggetto del brevetto; sanzioni, variamente graduabili, volte ad eliminare dal mercato gli oggetti realizzati in violazione del brevetto: assegnazione in proprietà al titolare del brevetto, sequestro, rimozione, distruzione, artt c.p.i.). Il titolare del brevetto ha diritto al risarcimento dei danni subiti. Il giudice può disporre, come sanzione accessoria, anche la pubblicazione della sentenza in uno o più giornali a spese del soccombente (art. 126 c.p.i.).

26 Tutela internazionale
Il brevetto per invenzione attribuisce diritto di esclusiva solo sul territorio nazionale. L'esclusiva può essere però conseguita anche in altri Stati sulla base di alcuni trattati internazionali : Convenzione di Unione di Parigi del 1883, Trattato di Washington del 1970 (Patent Cooperation Treaty). Convenzione di Monaco di Baviera del 1973 (entrata in vigore in Italia dal ), ampiamente riveduta nel 2000, che prevede il brevetto europeo. Unica è la domanda, unica è la procedura ed unico è l'Ufficio che rilascia il brevetto (Ufficio europeo dei brevetti di Monaco). Convenzione del Lussemburgo del 1975, da noi ratificata con legge , n. 302, ma non ancora entrata in vigore per la mancata ratifica da parte di tutti gli Stati dell'Unione, che prevedrebbe il brevetto comunitario.

27 Nullità del brevetto (art. 76 cpi)
Si verifica nell'ipotesi di accertamento della mancanza di uno dei requisiti ovverodi un vizio nel procedimento di brevettazione. Se il brevetto viene dichiarato nullo è possibile la sua conversione in un brevetto del quale siano rispettati i requisiti, come quello di modello di utilità.

28 Invenzione non brevettata
Chi utilizza un'invenzione senza brevettarla gode di una tutela limitata: chiunque ha fatto uso dell'invenzione nella propria azienda, nei dodici mesi anteriori al deposito dell'altrui domanda di brevetto può continuare a sfruttare l'invenzione stessa nei limiti del preuso. Il preutente può altresì trasferire tale facoltà, ma solo insieme all'azienda in cui l'invenzione è utilizzata (art. 68, 3° comma, c.p.i.).

29 Modelli industriali Creazioni intellettuali applicate all'industria di minor rilievo rispetto alle invenzioni industriali. Sono disciplinati dagli artt cod. civ. e dal c. p. i. Si distinguono in: modelli di utilità; disegni e modelli.

30 Modelli di utilità (1) Nuovi trovati destinati a conferire particolare funzionalità (efficacia o comodità di applicazione) a macchine, strumenti, utensili o oggetti d'uso (artt e 82 c.p.i.).

31 Modelli di utilità (2) La tutela dei modelli di utilità avviene tramite brevettazione. E' richiamata buona parte della disciplina delle invenzioni industriali (artt e 86 c.p.i.). La durata del brevetto è di dieci anni. Nella pratica non è sempre facile distinguere invenzioni da modelli di utilità, in particolare con riferimento alle c.d. invenzione di perfezionamento. In caso di incertezza è possibile presentare contemporaneamente entrambe le domande, la concessione dell'uno esclude la concedibilità dell'altro (art. 40 c.p.i.). In caso di errata brevettazione come invenzione di un modello di utilità è riconosciuta la possibilità di conversione del brevetto (art. 76, 3° comma, c.p.i.).

32 Disegni e modelli (1) Idee destinate a migliorare l’aspetto (forma, linea, colore, contorni) dei prodotti industriali (art. 31 c.p.i.). Industriai design: l'originale disegno di un tessuto, l'originale forma di un paraurti di automobile o di un televisore. La tutela avviene attraverso la registrazione presso l'Ufficio Italiano brevetti e marchi Possono essere registrati i disegni e modelli «che siano nuovi ed abbiano carattere individuale» (art. 31, 1° comma, c.p.i.). Non deve essere identico ad un disegno o modello già divulgato in precedenza (art. 32) e deve suscitare nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa da quella suscitata da qualsiasi altro disegno o modello precedentemente divulgato (art. 33 ). La registrazione dura cinque anni dalla domanda, ma può essere prorogata, per periodi di cinque anni, fino ad un massimo di venticinque anni (art. 37).

33 Disegni e modelli (2) E’ possibile il cumulo fra tutela del diritto di autore e quella dei modelli industriali: le opere del disegno industriale sono ammesse a godere anche della più ampia tutela del diritto d'autore (non è necessaria alcuna registrazione) «quando presentino di per sé carattere creativo e valore artistico». Per esse la tutela dura dunque fino a settanta anni dopo la morte dell'autore (art. 44 c.p.i., modificato dal d.l. 10/2007). Ai disegni e modelli nazionali si sono di recente affiancati i disegni e modelli comunitari i quali ricevono una protezione autonoma ed unitaria estesa a tutti gli Stati membri l'Unione Europea dal Regolamento Ce n. 6/2002 del

34 Know-how e segreto aziendale
La protezione del know-how (inteso come innovazione non rientrante negli schemi dei diritti tipici di proprietà industriale) è affidata alla disciplina del segreto aziendale e della concorrenza sleale (Altri atti di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 3). L'impresa che abbia elaborato un proprio know-how può decidere di mantenerlo segreto. L'art. 98 cpi prevede la protezione di tutte le informazioni aziendali e le esperienze tecnico industriali (know-how tecnico), comprese quelle commerciali (know-how commerciale) a condizione che: si tratti di informazioni segrete (inaccessibili per gli operatori del settore), abbiano un valore economico in ragione della segretezza, siano sottoposte a misure di protezione (ad es.: sistemi informatici con password o chiavi di accesso, ovvero altri meccanismi tecnici o contrattuali volti a garantirne la csegretezza.

35 Know-how e segreto aziendale
L'art. 99 cpi vieta di rivelare a terzi, acquisire e utlizzare le informazioni indicate, beninteso quando tali condotte vengano poste in essere con modalità illecite. La tutela prevista dall'art. 99 non è fruibile nei confronti dei terzi cha abbiano conseguito le medesime informaizoni in maniera autonoma. In tal caso il terzo potrbbe brevettare l'invenzione ed il primo utilizzatore sarebbe tutelato dalla disciplina dell'invenzione non brevettata.

36 Opere dell’ingegno e invenzioni industriali
Lorenzo Benatti


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