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PubblicatoEnzio Colli Modificato 11 anni fa
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Il reddito della S.O. è determinato sulla base delle regole previste nello Stato della fonte, attraverso limputazione ad essa degli elementi reddituali (attivi e passivi) desumibili dalle scritture contabili. Lart. 7, prevede due criteri di imputazione della stabile organizzazione.
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I paragrafi 2 e 3 introducono un criterio di analiticità delle regole di determinazione del reddito della S.O. Il par. 4, invece, consente di utilizzare un criterio proporzionale di attribuzione del reddito globale dellimpresa alle singole SO
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Sulla base del criterio di cui ai par. 2 e 3 è quindi necessario assimilare la SO ad unimpresa autonoma indipendente che svolga le medesime funzioni in condizioni analoghe, individuando così gli utili che questa avrebbe ottenuto nellesercizio della propria attività. Si tratta, in sostanza, di considerare la SO come se fosse unimpresa distinta e separata dalla propria casa madre, e di individuare lentità di utili alla stessa imputabili
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Tale criterio, chiaro in linea di massima, si complica per effetto delle operazioni intra company con la casa madre che assumono rilevanza fiscale. Il reddito che ne deriva deve quindi essere determinato in base al valore normale delloggetto della prestazione attraverso, quindi, lapplicazione delle norme in tema di transfer pricing (c.d. principio del dealing at arms length)
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Lart. 7 (3) ammette in deduzione dal reddito della SO anche le spese di direzione e le spese generali damministrazione sostenute dallimpresa nello Stato in cui è situata la SO. In sostanza, questa norma ammette, in deroga al principio di autonomia, che la SO deduca costi sostenuti da terzo (casa madre) senza alcun ricarico come invece prevede il criterio dellarms length
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Questi costi vengono definiti spese di regia, ossia spese generali sostenute dalla casa madre, ma relative a servizi resi allintera struttura (es. servizi di pianificazione e controllo, consulenza finanziaria e legale, gestione del personale, ecc.) e, successivamente addebitate alla varie branch secondo criteri contabili di ripartizione. Es. proporzionalmente al rapporto tra il fatturato della SO e quello della casa madre.
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Dal punto vista interno, lAF ha manifestato parere favorevole allammissibilità di tale deduzione (Ris. min. 30 novembre 1977, n. 9/1393) prevedendo la deducibilità delle spese di regia nella misura derivante dal rapporto tra tutti i ricavi dimpresa e quelli prodotti esclusivamente dalla SO. Questo orientamento è seguito pure dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 28 maggio 1999, n. 5225).
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Attribuzione degli utili della SO in Italia (art. 7, par. 4). Il metodo proporzionale previsto dal par. 4 ha carattere sussidiario e consente di determinare il reddito dellunità produttiva prescindendo dalle risultanze contabili attraverso lutilizzo di criteri incentrati sui soli ricavi, sulle spese, ovvero su elementi di natura patrimoniale.
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Il problema della utilizzabilità di questo criterio richiede la collaborazione tra le autorità fiscali dello Stato della fonte e di quello di residenza. Si deve attuare, infatti, uno scambio di informazioni per rendere noto allAmministrazione del primo paese limporto del reddito globale ottenuto dallimpresa. Questo criterio non è utilizzato dallItalia
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AllOCSE è in corso di recepimento un discussion draft on the attribution of profits to permanent estrablishment) che tenendo conto anche delle tranfer pricing guidelines, fornisca delle indicazioni circa i criteri di attribuzione del reddito. Il draft indica due metodi principali al fine dellindividuazione dei redditi imputabili alla SO: a) relevant business activity approach; b) functionally separate entity approach
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A) I profitti attribuiti sono quelli riferibili allattività maggiormente rilevante per limpresa. Ciò permette di escludere qualsiasi rilevanza per le operazioni tra casa madre e SO. B) alla SO devono essere attribuiti i profitti che la stessa avrebbe conseguito svolgendo le medesime funzioni se si fosse trattato di unimpresa separata e distinta dalla casa madre.
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FORZA DI ATTRAZIONE DELLA SO Nei diversi ordinamenti tributari si distinguono due tipi di attrazione: A) attrazione piena; B) attrazione limitata
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A) Attrazione piena Tutti i redditi localizzati nel territorio dello Stato sono ricondotti alla SO (considerata come unica fonte di reddito), e sono sempre qualificati come reddito dimpresa. Ciò comporta che tutti i redditi prodotti nello Stato, sia da SO che casa madre,, sono tutti da ricondurre alla SO come reddito dimpresa.
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B) Attrazione limitata (Italia e Paesi industrializzati) In questo caso si distingue i redditi che derivano da attività dimpresa e quelli che non derivano dallesercizio di attività dimpresa e quindi rimangono estranei ad essi per mancanza di connessione. Si ha quindi una stratificazione di redditi: accanto a quelli dimpresa della SO vi sono quelli non di impresa (fondiari, di capitale, diversi, royalties).
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Nesso tra le varie categorie di reddito e SO Se vi è SO in Italia i redditi sono suscettibili di trattamento isolato solo se non si accerta lesistenza di un nesso tra le attività e la SO.
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A tal riguardo si prevedono tre tipi di nesso: A) nesso di destinazione (artt. 152, c. 2, e 23, co. 1, lett. e) Questo nesso investe i beni cd plusvalenti; B) nesso funzionale (artt. 23 e 55 TUIR); C) Nesso della effettiva connessione riguarda i dividendi, interessi, royalties
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Forza di attrazione nei confronti dei non residenti Riferimenti normativi: artt. 23, 151 e ss. TUIR
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